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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FR SC
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNER CLAUDIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Le parti concordano sull'affido condiviso e che i minori siano collocati presso la madre e stiano con il padre:
- La settimana con week end materno, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina;
- La settimana con week end paterno, il mercoledì con pernotto e dal venerdì sera sino al lunedì mattina;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Le parti concordano che da novembre 2025 l'AUU e l'indennità di siano percepiti Per_1 esclusivamente dalla madre, il padre sosterrà tutte le spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano e verserà € 200 alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annua. Ove vi siano spese straordinarie, detto importo sarà destinato a dette spese e, qualora le spese straordinarie superino in un mese € 200,00, il padre verserà la differenza.
Il padre si impegna a girare alla madre l'AUU e l'indennità percepiti da novembre 2025 fino a che
INPS non inizierà a versarli direttamente alla madre.
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Visto il ricorso proposto dalla al fine di conseguire la regolamentazione della responsabilità Pt_1 genitoriale relativa ai minori nata a [...] il [...], Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_3 Controparte_2
21/08/2015 , figli nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con il resistente;
-Rilevato che le parti alla prima udienza raggiungevano l'accordo ut supra ritrascritto;
pagina 2 di 3 -Ritenuto che l'accordo possa essere recepito, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti;
P . Q . M .
DA' ATTO che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 18 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2616/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FR SC
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORNER CLAUDIO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 All'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Le parti concordano sull'affido condiviso e che i minori siano collocati presso la madre e stiano con il padre:
- La settimana con week end materno, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina;
- La settimana con week end paterno, il mercoledì con pernotto e dal venerdì sera sino al lunedì mattina;
- i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale;
- i figli minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Le parti concordano che da novembre 2025 l'AUU e l'indennità di siano percepiti Per_1 esclusivamente dalla madre, il padre sosterrà tutte le spese straordinarie come da Protocollo della
Corte d'Appello di Milano e verserà € 200 alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annua. Ove vi siano spese straordinarie, detto importo sarà destinato a dette spese e, qualora le spese straordinarie superino in un mese € 200,00, il padre verserà la differenza.
Il padre si impegna a girare alla madre l'AUU e l'indennità percepiti da novembre 2025 fino a che
INPS non inizierà a versarli direttamente alla madre.
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Visto il ricorso proposto dalla al fine di conseguire la regolamentazione della responsabilità Pt_1 genitoriale relativa ai minori nata a [...] il [...], Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_3 Controparte_2
21/08/2015 , figli nati dalla relazione sentimentale intrattenuta con il resistente;
-Rilevato che le parti alla prima udienza raggiungevano l'accordo ut supra ritrascritto;
pagina 2 di 3 -Ritenuto che l'accordo possa essere recepito, trattandosi di condizioni eque rispetto all'interesse della prole ed alla situazione economica delle parti;
P . Q . M .
DA' ATTO che le parti hanno pattuito le condizioni sopra riportate, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 18 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3