Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1980, n. 879
Articolo 2
Versione
27 dicembre 1980
Art. 1.
Dopo l' articolo 41 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis - (Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati). - I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti - o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello piu' vicino, salvo che in detto ufficio - o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello - il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso e' competente il giudice il cui ufficio e' situato nel capoluogo del distretto di corte di appello piu' vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1980
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