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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/06/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 263 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 310 C.F._1
FRAZIONE ROCCA 98070 CAPRI LEONE ITALIA presso lo studio dell'Avv.
CALA' MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha chiesto accertarsi il Parte_1 proprio diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlia inabile della madre deceduta in data 17.03.2016, titolare di pensione diretta (cat. VO 10051743), deducendo di essere già stata riconosciuta invalida civile al 100% con verbale del 01.03.2016 e successiva conferma nella seduta del 07.02.2018, in epoca CP_1 quindi anteriore alla data del decesso della madre.
L' si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, la CP_1 mancanza dei requisiti costitutivi del diritto, sostenendo, tra l'altro, che non fosse stata provata l'inabilità alla data del decesso, né la vivenza a carico.
Il Giudice, esaminati gli atti di causa, rileva quanto segue: La documentazione sanitaria versata in atti e la relazione peritale del CTU
Dott. , nominato in corso di causa, ha accertato che la ricorrente era Persona_1 affetta da neurofibromatosi, BPCO, sindrome depressiva su base organica, poliartrosi ad incidenza funzionale media e pregresso carcinoma endometriale, condizioni che, nel loro complesso, configurano una totale e permanente inabilità lavorativa sin dal 01.03.2016, come peraltro riconosciuto dagli stessi verbali sanitari antecedenti al decesso della madre. CP_1
Il requisito soggettivo dell'inabilità alla data del decesso del genitore, richiesto dall'art. 13 della legge n. 153/1969, risulta dunque comprovato.
Quanto al requisito della vivenza a carico, la ricorrente ha dimostrato – anche mediante certificazione anagrafica, storica di residenza e documentazione reddituale – di essere convivente con la madre e di non disporre di autonome fonti di sostentamento, trovandosi in stato di non autosufficienza economica, come chiarito anche dalla Cass. civ. sez. lav. n. 11966/2015, secondo cui ai fini previdenziali il concetto di “vivenza a carico” è integrato dalla convivenza e dalla condizione di bisogno economico.
È pertanto evidente che, alla data del decesso della madre (17.03.2016), la ricorrente possedeva entrambi i requisiti normativi richiesti per l'attribuzione della pensione di reversibilità in qualità di figlia inabile.
Le contestazioni dell' risultano infondate, anche in relazione CP_1 all'eccezione di decadenza, atteso che il ricorso giudiziario risulta tempestivamente proposto entro il termine triennale ex art. 47, comma 2, D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, decorrente dalla data di comunicazione del rigetto amministrativo definitivo.
Infine, l'eccezione relativa alla pretesa genericità della domanda è da rigettarsi, essendo stata la stessa compiutamente articolata sia nella parte narrativa che nelle conclusioni, nonché supportata dalla successiva istanza di CTU.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità Parte_1 in qualità di figlia inabile della defunta , a decorrere Parte_2 dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.04.2016);
2. Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di tutti i ratei CP_1 maturati dalla data sopra indicata sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429, 442 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mariella
Calà, dichiaratasi antistataria;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Patti 20/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo