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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2332/2024 V.G. introdotta da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gerardo Bellettieri ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Nazario Sauro, 102
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Parte_2
Bellettieri ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla
Via Nazario Sauro, 102
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 20.11.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza il 29.09.1991 e che dalla loro unione è nata la figlia il Per_1
07.09.1992 - hanno dedotto l'insanabile intollerabilità della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi. La casa coniugale, sita in Potenza alla via Capoiazzo, 74, unitamente a tutti gli arredi, verrà assegnata alla Sig.ra e il Sig. Parte_1
trasferirà la propria residenza. Stabilire a carico del Sig. l'obbligo di Parte_2 Parte_2 corrispondere alla figlia a titolo di mantenimento, la somma di euro 250,00 Parte_3 mensili, aggiornabili annualmente secondo gli indici Istat correnti. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà versata fin quando la figlia non sarà patrimonialmente auto-sufficiente e indipendente. Stabilire a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere rispettivamente al 50% delle spese straordinarie da effettuarsi in favore della figlia Parte_3
Tale obbligo sussisterà fin quando la figlia non sarà patrimonialmente auto-sufficiente e
[...] indipendente. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
All'udienza del 06.03.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 20.11.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza, dell'anno 1991, Atto nr. 290, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 06.03.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni