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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN LI LL, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38671/2024 R.G. promossa da:
CITTÀ METROPOLITANA (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta (c.f.
) presso il quale è elettivamente domiciliata in , Via Manara C.F._1 Pt_1
n. 11, ora in , Via Borgogna n. 5 (PEC: ; Pt_1 Email_1
- appellante – contro
(c.f./p. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Consigliere Delegato Signor Alessandro Leonardi, con sede in , via G.B. Pt_1
Piranesi, 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Q. Fiore (c.f.: ), C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata in , via Ennio n. 25 (PEC: Pt_1
; Email_2
- appellata –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 30.10.2024 (iscritto a ruolo il
5.11.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 5142 in data 30.4.2024 del Giudice di Pace di Pt_1
- Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi riuniti nn. 48505/22 + 12134/23 RG;
conclusioni di parte appellante:
< declaratoria del caso, così giudicare:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi formulati dalla sentenza n.
5142/2023, resa e depositata dal Giudice di Pace di in data 30 aprile 2024, oggi Pt_1 oggetto di gravame, e per gli effetti tutte le statuizioni in esse contenute.
- onerare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
< necessario accertamento o dichiarazione, così giudicare:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'appello principale per tutti i motivi esposti e, in particolare, per violazione degli articoli 345 c.p.c. e/o 437 c.p.c.
In via principale:
2 Dichiarare nullo e/o annullare il verbale di contestazione così identificato: Verbale protocollo: VM00395543, Registro 2200340641, ADI VM22000000169800 del 07/09/22, notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 13/10/2022, Email_3 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 13/10/2022 dalla Email_3
per mancato assolvimento dell'onere della Controparte_2 prova e/o per mancata specificazione della modalità di calcolo della velocità media, come meglio esposto in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare il verbale di contestazione oggi impugnato e così identificato:
XX00101960, Registro 2300015668, ADI VM22000000169800 del 20/01/23 del 20/01/23, notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 08/02/2023 dalla Email_3
in quanto quest'ultima non ha dato prova che Controparte_2 il veicolo targato FT526AJ sia transitato nei tempi e nei luoghi indicate dal primo verbale di contestazione e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5142/2023 del Giudice di Pace di
, laddove non ha disposto sul punto. Pt_1
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni avanzate in via preliminare, nonché della domanda di annullamento dei verbali non esaminata in primo grado, vorrà
l'ill.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello in quanto infondato nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: in considerazione della mancata impugnazione della sentenza n. 5142/2023 del
Giudice di Pace di , nella parte in cui annulla il secondo verbale impugnato, Pt_1 confermare la sentenza sul punto per intervenuta acquiescenza.
In subordine: ove le motivazioni dedotte non siano ritenute in tutto o in parte fondate, modificare la sanzione comminata riducendo l'entità della sanzione pecuniaria dovuta nella misura del minimo edittale e/o quella ritenuta equa e/o di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio a carico di parte appellante.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 5142 in data Controparte_2
30.4.2024 del Giudice di Pace di - Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi riuniti nn. Pt_1
48505/22 + 12134/23 RG, che ha accolto integralmente le opposizioni proposte da avverso i verbali di accertamento n. VM00395543 Controparte_1
e n. XX00101960 della Polizia Locale di di a carico di Controparte_2 Pt_1 per violazioni dell'art. 142 e dell'art. 126-bis del Codice della Strada. CP_1
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha annullato i verbali di cui sopra sulla base di un'unica argomentazione. Il GdP ha ritenuto l'illegittimità della contestazione del superamento del limite di velocità per la inadeguatezza della segnaletica presente sul luogo di rilevamento, atteso che essa non conteneva la specificazione del metodo di misurazione: essa cioè (pacificamente) non precisava se il rilevatore elettronico misurasse la velocità istantanea oppure invece quella media tenuta su un determinato tratto stradale.
L'appellante censura l'unico argomento che sostiene la decisione del GdP e chiede la totale riforma della sentenza impugnata, ritenendola erronea per avere affermato che le diciture della segnaletica “controllo elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità” non sarebbero sufficienti ad adempiere l'obbligo di preventiva segnalazione stabilito dal comma 6-bis dell'art. 142 CdS.
L'appellata costituitasi in questo grado di giudizio con comparsa di Controparte_1 risposta depositata telematicamente il 30.5.2025 (per l'udienza sostituita da termine per note scritte al 10.6.2025), eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto fondata su argomentazioni da ritenersi nuove ai sensi dell'art. 437 c.p.c., perché non espresse nel giudizio di primo grado da , costituitasi avanti il Controparte_2
GdP solo a seguito dell'opposizione relativa al verbale elevato per la violazione dell'art. 126-bis CdS (RG 12134/223), mediante memoria non contenente alcuna difesa riguardante
4 l'opposizione già in precedenza proposta da avverso il verbale di accertamento CP_1 della violazione dell'art. 142 CdS.
Nel merito sostiene l'infondatezza del gravame “principale” e, proponendo appello incidentale, chiede che, in riforma della sentenza n. 5142/2023 del Giudice di Pace di
Milano, siano dichiarati nulli o annullati i verbali di contestazione n. VM00395543 e n.
XX00101960, per difetto di prova della responsabilità di Controparte_1
*
Deve innanzitutto escludersi che , nell'impugnare la sentenza Controparte_2 del GdP, abbia proposto domanda caratterizzata da novità della causa petendi, atteso che si ha domanda nuova, inammissibile in appello, solo quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella oggetto del giudizio di primo grado. Nel caso in esame, la pretesa dell'Amministrazione non contiene alcun elemento di novità, essendo rimasta volta al pagamento delle sanzioni di cui ai verbali opposti da CP_1
Quanto al merito del gravame, la sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dalla ha fondatamente denunciato Controparte_2
l'assenza di norme che impongano che le postazioni di rilevamento della velocità sulla rete stradale debbano essere, oltre che preventivamente segnalate e ben visibili (come si limita a disporre l'art. 142 co. 6-bis del codice della strada), anche preannunciate da indicazioni che specifichino se dette postazioni procedano a rilevazione della velocità istantanea oppure di quella media su un determinato tratto stradale.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
5 Invero ha (sostanzialmente) proposto appello incidentale (subordinato) Controparte_1 chiedendo a questo giudice d'appello di annullare i verbali de quibus per carenza di prova della responsabilità di Controparte_1
Deve tuttavia osservarsi che questa, pur tempestivamente costituitasi, non ha adempiuto a quanto imposto dall'art. 436 co. III c.p.c. Come ritenuto anche da Cass. 27.8.2024 ord. n.
23159, < proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte>>.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel senso richiesto dall'appellante principale, le opposizioni di devono essere rigettate e le sanzioni di cui ai Controparte_1 verbali impugnati devono essere rideterminate, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 d.lgs.
150/2011, nella misura di cui in dispositivo. Esse dovranno essere pagate entro i trenta giorni successivi alla notificazione della presente sentenza (art. 7 co. 11 cit.).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n.
147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dalla , in totale riforma della sentenza n. Controparte_2
5142 in data 30.4.2024 del Giudice di Pace di - Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi Pt_1 riuniti nn. 48505/22 + 12134/23 RG:
rigetta le opposizioni proposte da avverso i verbali di accertamento n. Controparte_1
VM00395543 e n. XX00101960 della Polizia Locale di di;
Controparte_2 Pt_1
6 determina la sanzione di cui al verbale n. in € 600,00, il cui pagamento NumeroD_1
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
determina la sanzione di cui al verbale n. XX00101960 in € 800,00, il cui pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
condanna a rifondere a di le spese dei due Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 (oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge) per il giudizio di primo grado e in euro 600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, oneri di legge e oltre € 91,50 per anticipazioni, per il presente giudizio di appello.
Milano, 10.12.2025.
Il giudice
AN LI LL
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Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN LI LL, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 38671/2024 R.G. promossa da:
CITTÀ METROPOLITANA (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Barletta (c.f.
) presso il quale è elettivamente domiciliata in , Via Manara C.F._1 Pt_1
n. 11, ora in , Via Borgogna n. 5 (PEC: ; Pt_1 Email_1
- appellante – contro
(c.f./p. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Consigliere Delegato Signor Alessandro Leonardi, con sede in , via G.B. Pt_1
Piranesi, 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Q. Fiore (c.f.: ), C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliata in , via Ennio n. 25 (PEC: Pt_1
; Email_2
- appellata –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 30.10.2024 (iscritto a ruolo il
5.11.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 5142 in data 30.4.2024 del Giudice di Pace di Pt_1
- Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi riuniti nn. 48505/22 + 12134/23 RG;
conclusioni di parte appellante:
< declaratoria del caso, così giudicare:
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi formulati dalla sentenza n.
5142/2023, resa e depositata dal Giudice di Pace di in data 30 aprile 2024, oggi Pt_1 oggetto di gravame, e per gli effetti tutte le statuizioni in esse contenute.
- onerare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
< necessario accertamento o dichiarazione, così giudicare:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'appello principale per tutti i motivi esposti e, in particolare, per violazione degli articoli 345 c.p.c. e/o 437 c.p.c.
In via principale:
2 Dichiarare nullo e/o annullare il verbale di contestazione così identificato: Verbale protocollo: VM00395543, Registro 2200340641, ADI VM22000000169800 del 07/09/22, notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 13/10/2022, Email_3 notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 13/10/2022 dalla Email_3
per mancato assolvimento dell'onere della Controparte_2 prova e/o per mancata specificazione della modalità di calcolo della velocità media, come meglio esposto in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare il verbale di contestazione oggi impugnato e così identificato:
XX00101960, Registro 2300015668, ADI VM22000000169800 del 20/01/23 del 20/01/23, notificato a mezzo pec all'indirizzo in data 08/02/2023 dalla Email_3
in quanto quest'ultima non ha dato prova che Controparte_2 il veicolo targato FT526AJ sia transitato nei tempi e nei luoghi indicate dal primo verbale di contestazione e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 5142/2023 del Giudice di Pace di
, laddove non ha disposto sul punto. Pt_1
Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni avanzate in via preliminare, nonché della domanda di annullamento dei verbali non esaminata in primo grado, vorrà
l'ill.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello in quanto infondato nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: in considerazione della mancata impugnazione della sentenza n. 5142/2023 del
Giudice di Pace di , nella parte in cui annulla il secondo verbale impugnato, Pt_1 confermare la sentenza sul punto per intervenuta acquiescenza.
In subordine: ove le motivazioni dedotte non siano ritenute in tutto o in parte fondate, modificare la sanzione comminata riducendo l'entità della sanzione pecuniaria dovuta nella misura del minimo edittale e/o quella ritenuta equa e/o di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio a carico di parte appellante.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza n. 5142 in data Controparte_2
30.4.2024 del Giudice di Pace di - Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi riuniti nn. Pt_1
48505/22 + 12134/23 RG, che ha accolto integralmente le opposizioni proposte da avverso i verbali di accertamento n. VM00395543 Controparte_1
e n. XX00101960 della Polizia Locale di di a carico di Controparte_2 Pt_1 per violazioni dell'art. 142 e dell'art. 126-bis del Codice della Strada. CP_1
Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha annullato i verbali di cui sopra sulla base di un'unica argomentazione. Il GdP ha ritenuto l'illegittimità della contestazione del superamento del limite di velocità per la inadeguatezza della segnaletica presente sul luogo di rilevamento, atteso che essa non conteneva la specificazione del metodo di misurazione: essa cioè (pacificamente) non precisava se il rilevatore elettronico misurasse la velocità istantanea oppure invece quella media tenuta su un determinato tratto stradale.
L'appellante censura l'unico argomento che sostiene la decisione del GdP e chiede la totale riforma della sentenza impugnata, ritenendola erronea per avere affermato che le diciture della segnaletica “controllo elettronico della velocità” o “rilevamento elettronico della velocità” non sarebbero sufficienti ad adempiere l'obbligo di preventiva segnalazione stabilito dal comma 6-bis dell'art. 142 CdS.
L'appellata costituitasi in questo grado di giudizio con comparsa di Controparte_1 risposta depositata telematicamente il 30.5.2025 (per l'udienza sostituita da termine per note scritte al 10.6.2025), eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto fondata su argomentazioni da ritenersi nuove ai sensi dell'art. 437 c.p.c., perché non espresse nel giudizio di primo grado da , costituitasi avanti il Controparte_2
GdP solo a seguito dell'opposizione relativa al verbale elevato per la violazione dell'art. 126-bis CdS (RG 12134/223), mediante memoria non contenente alcuna difesa riguardante
4 l'opposizione già in precedenza proposta da avverso il verbale di accertamento CP_1 della violazione dell'art. 142 CdS.
Nel merito sostiene l'infondatezza del gravame “principale” e, proponendo appello incidentale, chiede che, in riforma della sentenza n. 5142/2023 del Giudice di Pace di
Milano, siano dichiarati nulli o annullati i verbali di contestazione n. VM00395543 e n.
XX00101960, per difetto di prova della responsabilità di Controparte_1
*
Deve innanzitutto escludersi che , nell'impugnare la sentenza Controparte_2 del GdP, abbia proposto domanda caratterizzata da novità della causa petendi, atteso che si ha domanda nuova, inammissibile in appello, solo quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella oggetto del giudizio di primo grado. Nel caso in esame, la pretesa dell'Amministrazione non contiene alcun elemento di novità, essendo rimasta volta al pagamento delle sanzioni di cui ai verbali opposti da CP_1
Quanto al merito del gravame, la sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante.
Il gravame proposto dalla ha fondatamente denunciato Controparte_2
l'assenza di norme che impongano che le postazioni di rilevamento della velocità sulla rete stradale debbano essere, oltre che preventivamente segnalate e ben visibili (come si limita a disporre l'art. 142 co. 6-bis del codice della strada), anche preannunciate da indicazioni che specifichino se dette postazioni procedano a rilevazione della velocità istantanea oppure di quella media su un determinato tratto stradale.
Gli accertamenti di cui ai verbali impugnati sono dunque pienamente legittimi, così come è conforme a legge l'irrogazione delle relative sanzioni.
5 Invero ha (sostanzialmente) proposto appello incidentale (subordinato) Controparte_1 chiedendo a questo giudice d'appello di annullare i verbali de quibus per carenza di prova della responsabilità di Controparte_1
Deve tuttavia osservarsi che questa, pur tempestivamente costituitasi, non ha adempiuto a quanto imposto dall'art. 436 co. III c.p.c. Come ritenuto anche da Cass. 27.8.2024 ord. n.
23159, < proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte>>.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nel senso richiesto dall'appellante principale, le opposizioni di devono essere rigettate e le sanzioni di cui ai Controparte_1 verbali impugnati devono essere rideterminate, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 d.lgs.
150/2011, nella misura di cui in dispositivo. Esse dovranno essere pagate entro i trenta giorni successivi alla notificazione della presente sentenza (art. 7 co. 11 cit.).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n.
147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dalla , in totale riforma della sentenza n. Controparte_2
5142 in data 30.4.2024 del Giudice di Pace di - Sez. III Civ. pronunciata nei giudizi Pt_1 riuniti nn. 48505/22 + 12134/23 RG:
rigetta le opposizioni proposte da avverso i verbali di accertamento n. Controparte_1
VM00395543 e n. XX00101960 della Polizia Locale di di;
Controparte_2 Pt_1
6 determina la sanzione di cui al verbale n. in € 600,00, il cui pagamento NumeroD_1
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
determina la sanzione di cui al verbale n. XX00101960 in € 800,00, il cui pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza;
condanna a rifondere a di le spese dei due Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 (oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge) per il giudizio di primo grado e in euro 600,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, oneri di legge e oltre € 91,50 per anticipazioni, per il presente giudizio di appello.
Milano, 10.12.2025.
Il giudice
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