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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, corso del popolo n. 63, giusta delega in atti attore
E
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: locazione di immobile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del 21.10.2025 da intendersi integralmente riportato in questa sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto regolarmente notificato, il sig. a intimato Parte_1 convalida di sfratto con ingiunzione di pagamento nei confronti del sig. in CP_1 relazione al contratto di locazione stipulato il 19.6.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Terni
Via Galileo Ferraris n. 10, piano primo, distinto al Catasto dei Fabbricati al fg. 108, con la part. n.
98 sub. 4.
Con ordinanza emessa in data 5.3.2025 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667
e 426 c.p.c. All'udienza del 16.9.2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione, è stata fissata l'udienza cartolare del 21.10.2025 per la decisione.
All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da parte attrice meritano pieno accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, infatti, occorre ricordare che, in applicazione del criterio di buona fede quale direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati, l'inadempimento dell'obbligazione che consente di procedere alla risoluzione del contratto deve essere grave ed effettivo.
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il locatore abbia subito un pregiudizio effettivo a fronte della condotta del conduttore poiché il ritardo nei pagamenti è stato significativo, quindi, deve ritenersi che l'odierno convenuto sia venuto meno ad una delle sue obbligazioni principali, ossia la corresponsione del canone.
Inoltre, la sua condotta appare in mala fede, poiché non solo ha protratto per mesi il mancato pagamento (avendo adempiuto tardivamente dopo l'intimazione di sfratto per morosità), ma non ha neppure fornito la prova di eventuali ragioni che possono aver giustificato l'inadempimento, essendo rimasto contumace.
Ne consegue che deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento del conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni altra difesa, eccezione Parte_1 CP_1 ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito Terni Via Galileo Ferraris n. 10, piano I°, distinto al Catasto dei Fabbricati al fg. 108, con la part. n. 98 sub. 4; - Condanna alla rifusione in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida complessivamente in € 852,00, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 374,72 per spese vive (C.U., marca da bollo, notifica e spese di mediazione);
Terni, 21.10.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Elisa Iacone, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, corso del popolo n. 63, giusta delega in atti attore
E
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: locazione di immobile
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del 21.10.2025 da intendersi integralmente riportato in questa sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto regolarmente notificato, il sig. a intimato Parte_1 convalida di sfratto con ingiunzione di pagamento nei confronti del sig. in CP_1 relazione al contratto di locazione stipulato il 19.6.2015 avente ad oggetto l'immobile sito in Terni
Via Galileo Ferraris n. 10, piano primo, distinto al Catasto dei Fabbricati al fg. 108, con la part. n.
98 sub. 4.
Con ordinanza emessa in data 5.3.2025 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667
e 426 c.p.c. All'udienza del 16.9.2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione, è stata fissata l'udienza cartolare del 21.10.2025 per la decisione.
All'esito dell'udienza cartolare del 21.10.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da parte attrice meritano pieno accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
In primo luogo, infatti, occorre ricordare che, in applicazione del criterio di buona fede quale direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati, l'inadempimento dell'obbligazione che consente di procedere alla risoluzione del contratto deve essere grave ed effettivo.
Pertanto, applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il locatore abbia subito un pregiudizio effettivo a fronte della condotta del conduttore poiché il ritardo nei pagamenti è stato significativo, quindi, deve ritenersi che l'odierno convenuto sia venuto meno ad una delle sue obbligazioni principali, ossia la corresponsione del canone.
Inoltre, la sua condotta appare in mala fede, poiché non solo ha protratto per mesi il mancato pagamento (avendo adempiuto tardivamente dopo l'intimazione di sfratto per morosità), ma non ha neppure fornito la prova di eventuali ragioni che possono aver giustificato l'inadempimento, essendo rimasto contumace.
Ne consegue che deve essere dichiarata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. – la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per inadempimento del conduttore.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale (tale essendo stato, a seguito del mutamento del rito, il giudizio in esame: v. ex multis App. Roma 16 luglio 2020), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in base alla domanda originariamente proposta), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , ogni altra difesa, eccezione Parte_1 CP_1 ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di locazione oggetto di causa;
- ordina l'immediato rilascio dell'immobile sito Terni Via Galileo Ferraris n. 10, piano I°, distinto al Catasto dei Fabbricati al fg. 108, con la part. n. 98 sub. 4; - Condanna alla rifusione in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida complessivamente in € 852,00, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 374,72 per spese vive (C.U., marca da bollo, notifica e spese di mediazione);
Terni, 21.10.2025
Il giudice
(dott. ssa Elisa Iacone)