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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Trovato Luca del Foro di Torino E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/05/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Collegno (TO) il 13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 1999. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 119 del 09/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 18/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Collegno (TO) il 13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II - Serie A, Anno 1999, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 119 del 09/04/2025, e precisamente:
1. CONFERMA che l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di TO Po, in Via Viotti n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità di Pt_2
pagina 2 di 3 che si occuperà del pagamento delle relative utenze, fino alla vendita Pt_2 dell'immobile descritto, di proprietà di entrambe le Parti in misura pari al 50% ciascuna, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una nuova Parte_2 abitazione;
2. DÀ ATTO che tutti gli animali domestici presenti nella casa coniugale rimangono alla moglie fatta eccezione per il gatto regalato dalla Sig.ra al marito, spettante a Pt_2 quest'ultimo;
3. DÀ ATTO che i riscatti delle polizze vita contratte dai coniugi nel corso del matrimonio saranno divisi al 50% tra gli stessi;
4. DÀ ATTO che, poiché la condizione patrimoniale dei coniugi è pressoché identica, e visto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla vendita Parte_2 di detto appartamento, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato Pt_2 una diversa sistemazione, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro. I Coniugi dichiarano di potersi mantenere autonomamente, quindi senza pretendere nulla l'una dall'altro a tal proposito;
5. DÀ ATTO che i dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare/avere e, quindi, Pt_3 di non vantare nessun credito l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo e causa, neppure in merito al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
6. DÀ ATTO che le spese del giudizio saranno compensate interamente tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 1010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Trovato Luca del Foro di Torino E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/05/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Collegno (TO) il 13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 1999. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 119 del 09/04/2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 18/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Collegno (TO) il 13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Pt_1 Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II - Serie A, Anno 1999, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 119 del 09/04/2025, e precisamente:
1. CONFERMA che l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di TO Po, in Via Viotti n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resterà nella disponibilità di Pt_2
pagina 2 di 3 che si occuperà del pagamento delle relative utenze, fino alla vendita Pt_2 dell'immobile descritto, di proprietà di entrambe le Parti in misura pari al 50% ciascuna, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una nuova Parte_2 abitazione;
2. DÀ ATTO che tutti gli animali domestici presenti nella casa coniugale rimangono alla moglie fatta eccezione per il gatto regalato dalla Sig.ra al marito, spettante a Pt_2 quest'ultimo;
3. DÀ ATTO che i riscatti delle polizze vita contratte dai coniugi nel corso del matrimonio saranno divisi al 50% tra gli stessi;
4. DÀ ATTO che, poiché la condizione patrimoniale dei coniugi è pressoché identica, e visto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla vendita Parte_2 di detto appartamento, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato Pt_2 una diversa sistemazione, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro. I Coniugi dichiarano di potersi mantenere autonomamente, quindi senza pretendere nulla l'una dall'altro a tal proposito;
5. DÀ ATTO che i dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare/avere e, quindi, Pt_3 di non vantare nessun credito l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo e causa, neppure in merito al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
6. DÀ ATTO che le spese del giudizio saranno compensate interamente tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/11/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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