Art. 8.
La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.
I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.
Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.
La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.
I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.
Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.