Articolo 8 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 maggio 1958
Art. 8.
La condizione di orfano di guerra risulta dalla iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.
I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.
Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, e' data facolta' di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958
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