Versione
16 febbraio 1963
16 febbraio 1963
Art. 19.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 06/03/2014, n. 39Provvedimento: SENTENZA N. 39 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, SE TESAURO, OL Maria NAPOLITANO, SE FRIGO, AL IS, OL RO, RG AN, LD AR, AR IA, SE TT, AR SA RE, AR CO, NO AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone …Leggi di più...
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- esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1·
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- illegittimità.·
- contabilità nazionale e degli enti pubblici