Articolo 19 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 18Articolo 20
Versione
16 febbraio 1963
Art. 19.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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