Art. 19.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
Al Presidente del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale e' attribuita, con legge regionale, una indennita' di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.