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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14962/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 14962/2024 V.G. da
, con l'avv. CALLEGARO ANTONELLA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. MANTA FRANCESCA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
14.10.2025:
Nel merito:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vicenza. 2
2) affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale ove continuerà a vivere con i figli. I diritti di visita del padre vengono concordati come segue (fermo restando l'intento collaborativo dei coniugi volto a favorire
l'altro genitore in caso di imprevisti e/o richieste straordinarie): il martedì e giovedì dal rientro da lavoro a prima di cena;
i week end lunghi, da venerdì a domenica, con pernottamento fino al lunedì successivo e riaccompagno a scuola o presso la madre, saranno alternati con possibilità del padre, previo accordo con la madre, di tenere i bambini il giovedì notte nella settimana in cui il week end spetta alla madre. Durante le vacanze estive, a partire dall'anno 2025, i figli potranno trascorrere insieme ai genitori anche una o più settimane consecutive ciascuno da concordare entro il 31.03 di ciascun anno;
durante le vacanze invernali i figli trascorreranno, durante le vacanze di natale, 6 giorni con ciascuno dei genitori alternatamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio
e, durante le vacanze di Pasqua, 3 giorni con ciascuno dei genitori alternatamente includendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici e ludici dei figli;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma complessiva di €.200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
le spese straordinarie saranno divise al 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Padova precisando che eventuali spese di baby sitter che si rendessero necessarie in caso di indisponibilità dei nonni materni, saranno considerate spese straordinarie da dividere al 50% ciascuno tra i genitori;
4) l'assegno unico rimarrà di competenza esclusiva della madre, rinunciando il padre alla propria quota;
5) i coniugi si danno sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti dei bambini validi per l'espatrio;
6) i coniugi dichiarano che con l'adempimento del presente accordo hanno provveduto a regolare ogni rapporto economico inerente e conseguente non avranno alcuna ulteriore pretesa economica
l'uno nei confronti dell'altro derivante e/o conseguente al rapporto di coniugio avendo già provveduto alla divisione dei beni;
7) spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Vicenza (VI) in data 23.03.2013, atto presente nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 36, Parte I, anno 2013, optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 14.03.2016 e il Per_1 Per_2
23.01.2018, entrambi minorenni. 3
Le parti, con ricorso depositato in data 17.12.2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza presidenziale avvenuta in data 15.01.2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 252/2025 dell'11.02.2025, pubblicata il 20.02.2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e a verbale di udienza riportate e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 21.02.2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 07.10.2025 e in data 08.10.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del
15.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 23.03.2013 nel Comune di Vincenza (VI), trascritto nei registri CP_1 del suddetto Comune al n. 36, Parte I, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 14962/2024 V.G. da
, con l'avv. CALLEGARO ANTONELLA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. MANTA FRANCESCA CP_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
14.10.2025:
Nel merito:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vicenza. 2
2) affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre alla quale verrà assegnata la casa coniugale ove continuerà a vivere con i figli. I diritti di visita del padre vengono concordati come segue (fermo restando l'intento collaborativo dei coniugi volto a favorire
l'altro genitore in caso di imprevisti e/o richieste straordinarie): il martedì e giovedì dal rientro da lavoro a prima di cena;
i week end lunghi, da venerdì a domenica, con pernottamento fino al lunedì successivo e riaccompagno a scuola o presso la madre, saranno alternati con possibilità del padre, previo accordo con la madre, di tenere i bambini il giovedì notte nella settimana in cui il week end spetta alla madre. Durante le vacanze estive, a partire dall'anno 2025, i figli potranno trascorrere insieme ai genitori anche una o più settimane consecutive ciascuno da concordare entro il 31.03 di ciascun anno;
durante le vacanze invernali i figli trascorreranno, durante le vacanze di natale, 6 giorni con ciascuno dei genitori alternatamente dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio
e, durante le vacanze di Pasqua, 3 giorni con ciascuno dei genitori alternatamente includendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici e ludici dei figli;
3) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma complessiva di €.200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 25 di ogni mese;
le spese straordinarie saranno divise al 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Padova precisando che eventuali spese di baby sitter che si rendessero necessarie in caso di indisponibilità dei nonni materni, saranno considerate spese straordinarie da dividere al 50% ciascuno tra i genitori;
4) l'assegno unico rimarrà di competenza esclusiva della madre, rinunciando il padre alla propria quota;
5) i coniugi si danno sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti dei bambini validi per l'espatrio;
6) i coniugi dichiarano che con l'adempimento del presente accordo hanno provveduto a regolare ogni rapporto economico inerente e conseguente non avranno alcuna ulteriore pretesa economica
l'uno nei confronti dell'altro derivante e/o conseguente al rapporto di coniugio avendo già provveduto alla divisione dei beni;
7) spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Vicenza (VI) in data 23.03.2013, atto presente nei Registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 36, Parte I, anno 2013, optando per il regime della comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 14.03.2016 e il Per_1 Per_2
23.01.2018, entrambi minorenni. 3
Le parti, con ricorso depositato in data 17.12.2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza presidenziale avvenuta in data 15.01.2025, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 252/2025 dell'11.02.2025, pubblicata il 20.02.2025 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e a verbale di udienza riportate e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza del 21.02.2025, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 07.10.2025 e in data 08.10.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del
15.01.2025.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 23.03.2013 nel Comune di Vincenza (VI), trascritto nei registri CP_1 del suddetto Comune al n. 36, Parte I, anno 2013;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato