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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3303/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3303/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TASSINARI DEBORAH, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
ING. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dellapasqua CP_2 C.F._1
Daniele, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. Preliminarmente, quanto al rapporto processuale tra il convenuto Ing. e la terza chiamata CP_2
va rilevato che, a seguito di quanto richiesto con ordinanza del 29.11.2023 - con Controparte_3
cui l'Ing. è stato invitato a meglio precisare l'oggetto della propria rinuncia - il convenuto ha CP_2 chiesto di “dichiarare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'ingegnere e a spese del giudizio integralmente CP_2 Controparte_3 compensate”.
Deve ritenersi, quindi, che l'Ing. abbia rinunciato agli atti del presente giudizio e, quindi, alla CP_2
luce dell'accettazione della rinuncia da parte di il processo deve essere dichiarato Controparte_3
estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra il convenuto e la terza chiamata, con spese di lite integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse richiesto.
3. La società - premesso che l'Ing. era stato nominato c.t.u. nel Controparte_1 CP_2
procedimento per A.T.P. iscritto al R.G. N. 2906/2015, promosso dinanzi al Tribunale di Rimini nei confronti della società da che, unitamente al padre Controparte_1 Parte_1 CP_4
aveva commissionato alla società lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della
[...]
stessa - ha convenuto in giudizio l'Ing. addebitando allo stesso un comportamento gravemente CP_2
colposo per aver redatto un elaborato contenente errate dichiarazioni e conclusioni.
L'odierna attrice, rappresentato che con il decreto di liquidazione del compenso emesso all'esito del procedimento per ATP le spese della c.t.u. erano state poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, esponeva che il pagamento di tali spese era stato integralmente anticipato, quale debitore solidale, da la quale, poi, aveva azionato il procedimento monitorio per il Parte_1
recupero della somma dovuta dalla società.
La società rappresentava che, non potendo all'epoca dimostrare l'erroneità e Controparte_1
la falsità della c.t.u. redatta dall'Ing. non si era opposta al Decreto Ingiuntivo n. 1711/2017 CP_2
immediatamente esecutivo di Euro 9.085,89 emesso dal Tribunale di Rimini in esito al ricorso presentato dalla decreto divenuto, pertanto, irrevocabile. Pt_1
L'odierna attrice, poi, esponeva che la aveva proceduto con atto di precetto per complessivi Pt_1
euro 9.085,89 e, poi, con pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. avente ad oggetto 3 fondamentali strumenti di lavoro per la società CP_1
pagina 2 di 5 Quest'ultima evidenziava che “i danni prodotti dalla sciagurata perizia dell'ing. sono notevoli, CP_2
basti pensare alla necessità, avendo 3 mezzi sequestrati, di noleggiare altrettanti automezzi per proseguire il lavoro, negli ultimi 3 anni, la diminuzione del fatturato derivato dalla ridotta capacità economica della società, a questo si aggiungano i costi relativi alle azioni legali tese a dimostrare le proprie ragioni, la ricerca di altre risorse finanziarie per non cessare l'attività, l'insoluto della
il tutto ottenuto grazie alla grave condotta tenuta in qualità di c.t.u. dall'ing. Pt_1 CP_2
(cfr. atto di citazione).
L'odierna attrice, poi, rappresentava che la forte delle errate risultanze della c.t.u., aveva Pt_1
prima ottenuto un provvedimento cautelare con cui era stato ordinato alla società CP_1
l'immediato rilascio del cantiere e, poi, aveva introdotto il giudizio iscritto al RG Nr. 219/2017, lamentando il grave inadempimento contrattuale della società medesima, giudizio definito con sentenza che, riconosciuta l'incongruità delle risultanze della c.t.u. redatta dall'Ing. ha rigettato la CP_2
domanda presentata dalla al fine di ottenere la risoluzione del contratto concluso con la Pt_1
società CP_1
La società lamentato il persistere delle “conseguenze della soccombenza nel procedimento di CP_1
ATP e nel successivo (infondato) decreto ingiuntivo esecutivo, a causa delle risultanze della perizia che si contesta”, quantificava il pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza della condotta gravemente colposa dell'Ing. nell'espletamento dell'incarico di C.T.U. in complessivi € CP_2
961558,67, di cui € 16687,13 per danni consistenti nelle spese sostenute per dimostrare l'erroneità della perizia tecnica, €340372,02 per spese di noleggio in sostituzione mezzi pignorati, €204499,52 per spese acquisto automezzi ed € 400000 per danni derivati dal ritardo nella definizione del contenzioso.
4. Tanto premesso, la domanda proposta dalla società non risulta meritevole Controparte_1
di accoglimento.
L'odierna attrice lamenta in questa sede di aver subito dei pregiudizi per effetto della condotta tenuta dall'Ing. nella redazione della c.t.u. in esito al procedimento per ATP iscritto al R.G. N. CP_2
2906/2015.
Più in particolare, la società si duole di ciò che si è verificato a seguito dell'adozione del CP_1
decreto di liquidazione del compenso emesso all'esito del procedimento per ATP con cui le spese della c.t.u. sono state poste provvisoriamente a carico della stessa e della controparte in solido.
L'odierna attrice ha rappresentato che, al mancato pagamento della propria quota parte delle spese di c.t.u., sono conseguite delle iniziative giudiziarie della - che ha corrisposto al c.t.u. l'intero Pt_1
compenso liquidato - la quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagina 3 di 5 recupero della somma alla stessa dovuta dalla società e ha promosso l'esecuzione nei CP_1
confronti di quest'ultima.
La società quindi, addebita all'Ing. il danno corrispondente alle “spese di noleggio CP_1 CP_2 in sostituzione mezzi pignorati” e “spese acquisto automezzi”.
Tali pregiudizi, tuttavia, non appaiono eziologicamente riconducibili alla condotta dell'odierno convenuto ma alla scelta della società di non provvedere al pagamento del 50% delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con il decreto n. 10097/2016 del 29.06.2016 (cfr. doc. n. 13 di parte attrice).
La contestazione delle conclusioni della ctu non può, infatti, giustificare il mancato pagamento del compenso alla quale la parte avrebbe dovuto provvedere in attesa di far valere le proprie ragioni nella sede opportuna, ossia il giudizio deputato alla verifica, nel merito, della fondatezza della domanda proposta dalla committenza all'esito del quale, peraltro, si opera la definitiva regolazione delle spese di lite, ivi incluse le spese della ctu svolta nel corso del procedimento per atp.
Inoltre, risulta del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'odierna attrice non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo “non avendo potuto ancora dimostrare l'erroneità e la falsità della
c.t.u. redatta dall'ing. , in quanto la avendo provveduto all'integrale pagamento delle CP_2 Pt_1
spese di c.t.u., era titolare del credito azionato in via monitoria che non avrebbe potuto essere
“paralizzato” dalla asserita erroneità e falsità della c.t.u.
Peraltro, la società non ha formulato alcuna istanza istruttoria al fine di comprovare CP_1
l'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo - pari ad euro
7.275,20 oltre interessi e spese di procedimento - e l'indisponibilità della somma a tal fine necessaria, essendosi limitata a dedurre genericamente di essere “in crisi per il mancato pagamento dei SAL arretrati”.
Quanto ai “Danni consistenti nelle spese sostenute per dimostrare l'erroneità della perizia tecnica”, trattasi di importi che devono essere regolati all'esito dei relativi giudizi nei rapporti con la controparte alla luce del criterio della soccombenza e che, quindi, non appaiono eziologicamente riconducibili alla condotta dell'Ing. CP_2
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione ai “Danni derivati dal ritardo nella definizione del contenzioso (lucro cessante)”, i quali peraltro sono stati solo genericamente allegati senza alcuna precisazione neppure in merito ai criteri utilizzati per la loro quantificazione.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda proposta dalla società CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 5 28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato
a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del
"decisum") - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non sussistono nel caso di specie “gravi motivi” idonei a giustificare la condanna ai sensi dell'art. 94
c.p.c. di richiesta dall'Ing. Parte_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3303/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il processo estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., tra il convenuto Ing.
e la terza chiamata con spese integralmente compensate tra tali parti;
CP_2 Controparte_3
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti dell'Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna la società al pagamento in favore dell'Ing. delle spese Controparte_1 CP_2
di lite che si liquidano in euro 14.598,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3303/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TASSINARI DEBORAH, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
ING. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dellapasqua CP_2 C.F._1
Daniele, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
2. Preliminarmente, quanto al rapporto processuale tra il convenuto Ing. e la terza chiamata CP_2
va rilevato che, a seguito di quanto richiesto con ordinanza del 29.11.2023 - con Controparte_3
cui l'Ing. è stato invitato a meglio precisare l'oggetto della propria rinuncia - il convenuto ha CP_2 chiesto di “dichiarare ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'ingegnere e a spese del giudizio integralmente CP_2 Controparte_3 compensate”.
Deve ritenersi, quindi, che l'Ing. abbia rinunciato agli atti del presente giudizio e, quindi, alla CP_2
luce dell'accettazione della rinuncia da parte di il processo deve essere dichiarato Controparte_3
estinto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. nel rapporto processuale tra il convenuto e la terza chiamata, con spese di lite integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse richiesto.
3. La società - premesso che l'Ing. era stato nominato c.t.u. nel Controparte_1 CP_2
procedimento per A.T.P. iscritto al R.G. N. 2906/2015, promosso dinanzi al Tribunale di Rimini nei confronti della società da che, unitamente al padre Controparte_1 Parte_1 CP_4
aveva commissionato alla società lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà della
[...]
stessa - ha convenuto in giudizio l'Ing. addebitando allo stesso un comportamento gravemente CP_2
colposo per aver redatto un elaborato contenente errate dichiarazioni e conclusioni.
L'odierna attrice, rappresentato che con il decreto di liquidazione del compenso emesso all'esito del procedimento per ATP le spese della c.t.u. erano state poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, esponeva che il pagamento di tali spese era stato integralmente anticipato, quale debitore solidale, da la quale, poi, aveva azionato il procedimento monitorio per il Parte_1
recupero della somma dovuta dalla società.
La società rappresentava che, non potendo all'epoca dimostrare l'erroneità e Controparte_1
la falsità della c.t.u. redatta dall'Ing. non si era opposta al Decreto Ingiuntivo n. 1711/2017 CP_2
immediatamente esecutivo di Euro 9.085,89 emesso dal Tribunale di Rimini in esito al ricorso presentato dalla decreto divenuto, pertanto, irrevocabile. Pt_1
L'odierna attrice, poi, esponeva che la aveva proceduto con atto di precetto per complessivi Pt_1
euro 9.085,89 e, poi, con pignoramento mobiliare ex art. 521 bis c.p.c. avente ad oggetto 3 fondamentali strumenti di lavoro per la società CP_1
pagina 2 di 5 Quest'ultima evidenziava che “i danni prodotti dalla sciagurata perizia dell'ing. sono notevoli, CP_2
basti pensare alla necessità, avendo 3 mezzi sequestrati, di noleggiare altrettanti automezzi per proseguire il lavoro, negli ultimi 3 anni, la diminuzione del fatturato derivato dalla ridotta capacità economica della società, a questo si aggiungano i costi relativi alle azioni legali tese a dimostrare le proprie ragioni, la ricerca di altre risorse finanziarie per non cessare l'attività, l'insoluto della
il tutto ottenuto grazie alla grave condotta tenuta in qualità di c.t.u. dall'ing. Pt_1 CP_2
(cfr. atto di citazione).
L'odierna attrice, poi, rappresentava che la forte delle errate risultanze della c.t.u., aveva Pt_1
prima ottenuto un provvedimento cautelare con cui era stato ordinato alla società CP_1
l'immediato rilascio del cantiere e, poi, aveva introdotto il giudizio iscritto al RG Nr. 219/2017, lamentando il grave inadempimento contrattuale della società medesima, giudizio definito con sentenza che, riconosciuta l'incongruità delle risultanze della c.t.u. redatta dall'Ing. ha rigettato la CP_2
domanda presentata dalla al fine di ottenere la risoluzione del contratto concluso con la Pt_1
società CP_1
La società lamentato il persistere delle “conseguenze della soccombenza nel procedimento di CP_1
ATP e nel successivo (infondato) decreto ingiuntivo esecutivo, a causa delle risultanze della perizia che si contesta”, quantificava il pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza della condotta gravemente colposa dell'Ing. nell'espletamento dell'incarico di C.T.U. in complessivi € CP_2
961558,67, di cui € 16687,13 per danni consistenti nelle spese sostenute per dimostrare l'erroneità della perizia tecnica, €340372,02 per spese di noleggio in sostituzione mezzi pignorati, €204499,52 per spese acquisto automezzi ed € 400000 per danni derivati dal ritardo nella definizione del contenzioso.
4. Tanto premesso, la domanda proposta dalla società non risulta meritevole Controparte_1
di accoglimento.
L'odierna attrice lamenta in questa sede di aver subito dei pregiudizi per effetto della condotta tenuta dall'Ing. nella redazione della c.t.u. in esito al procedimento per ATP iscritto al R.G. N. CP_2
2906/2015.
Più in particolare, la società si duole di ciò che si è verificato a seguito dell'adozione del CP_1
decreto di liquidazione del compenso emesso all'esito del procedimento per ATP con cui le spese della c.t.u. sono state poste provvisoriamente a carico della stessa e della controparte in solido.
L'odierna attrice ha rappresentato che, al mancato pagamento della propria quota parte delle spese di c.t.u., sono conseguite delle iniziative giudiziarie della - che ha corrisposto al c.t.u. l'intero Pt_1
compenso liquidato - la quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagina 3 di 5 recupero della somma alla stessa dovuta dalla società e ha promosso l'esecuzione nei CP_1
confronti di quest'ultima.
La società quindi, addebita all'Ing. il danno corrispondente alle “spese di noleggio CP_1 CP_2 in sostituzione mezzi pignorati” e “spese acquisto automezzi”.
Tali pregiudizi, tuttavia, non appaiono eziologicamente riconducibili alla condotta dell'odierno convenuto ma alla scelta della società di non provvedere al pagamento del 50% delle CP_1
spese di c.t.u. liquidate con il decreto n. 10097/2016 del 29.06.2016 (cfr. doc. n. 13 di parte attrice).
La contestazione delle conclusioni della ctu non può, infatti, giustificare il mancato pagamento del compenso alla quale la parte avrebbe dovuto provvedere in attesa di far valere le proprie ragioni nella sede opportuna, ossia il giudizio deputato alla verifica, nel merito, della fondatezza della domanda proposta dalla committenza all'esito del quale, peraltro, si opera la definitiva regolazione delle spese di lite, ivi incluse le spese della ctu svolta nel corso del procedimento per atp.
Inoltre, risulta del tutto irrilevante la circostanza secondo cui l'odierna attrice non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo “non avendo potuto ancora dimostrare l'erroneità e la falsità della
c.t.u. redatta dall'ing. , in quanto la avendo provveduto all'integrale pagamento delle CP_2 Pt_1
spese di c.t.u., era titolare del credito azionato in via monitoria che non avrebbe potuto essere
“paralizzato” dalla asserita erroneità e falsità della c.t.u.
Peraltro, la società non ha formulato alcuna istanza istruttoria al fine di comprovare CP_1
l'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo - pari ad euro
7.275,20 oltre interessi e spese di procedimento - e l'indisponibilità della somma a tal fine necessaria, essendosi limitata a dedurre genericamente di essere “in crisi per il mancato pagamento dei SAL arretrati”.
Quanto ai “Danni consistenti nelle spese sostenute per dimostrare l'erroneità della perizia tecnica”, trattasi di importi che devono essere regolati all'esito dei relativi giudizi nei rapporti con la controparte alla luce del criterio della soccombenza e che, quindi, non appaiono eziologicamente riconducibili alla condotta dell'Ing. CP_2
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione ai “Danni derivati dal ritardo nella definizione del contenzioso (lucro cessante)”, i quali peraltro sono stati solo genericamente allegati senza alcuna precisazione neppure in merito ai criteri utilizzati per la loro quantificazione.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda proposta dalla società CP_1
deve essere rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n.
pagina 4 di 5 28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato
a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del
"decisum") - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Non sussistono nel caso di specie “gravi motivi” idonei a giustificare la condanna ai sensi dell'art. 94
c.p.c. di richiesta dall'Ing. Parte_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3303/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il processo estinto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., tra il convenuto Ing.
e la terza chiamata con spese integralmente compensate tra tali parti;
CP_2 Controparte_3
- rigetta la domanda proposta dalla società nei confronti dell'Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
- condanna la società al pagamento in favore dell'Ing. delle spese Controparte_1 CP_2
di lite che si liquidano in euro 14.598,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 28 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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