Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 23/06/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01975/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il decreto adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data -OMISSIS-, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, del D.P.R. n. 737/1981, notificato al ricorrente in data 26.03.2025;
2) la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la-OMISSIS- con la quale è stata proposta l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente;
3) tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare richiamati sia nel decreto che nella delibera impugnati;
4) ogni altro atto avente natura provvedimentale, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai predetti atti;
e per l’accertamento
del proprio diritto ad essere reintegrato in servizio, nei ruoli della Polizia di Stato, con piena ed integrale ricostruzione della carriera ad ogni effetto di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è entrato nel corpo della Polizia di Stato nel novembre del 1995, quando è stato arruolato nella Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia, sez. distaccata di Palermo.
Nel corso della propria carriera il ricorrente è risultato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari: la prima, nell’anno 2001, consistita nel “richiamo scritto”; la seconda, nel mese di maggio 2023, consistita nella “sospensione dal servizio” per mesi uno -OMISSIS-
All’esito dell’esame tossicologico effettuato in data 31.01.2024 il ricorrente -OMISSIS-. Ricevuta la comunicazione di tale esito in data 27.02.2024, il ricorrente si è sottoposto il giorno seguente ad un ulteriore esame tossicologico, che ha dato esito negativo.
In considerazione della predetta positività all’esame del 31.01.2024, il ricorrente ha ricevuto, in data 22.04.2024, la notifica di una contestazione disciplinare avente ad oggetto -OMISSIS-, il Consiglio Provinciale di Disciplina ha proposto la sanzione disciplinare della destituzione, seguita dal decreto del 12.11.2024, con il quale il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rilevando un errore nella contestazione degli addebiti da parte del funzionario istruttore in data 22.04.2024 (correlato, in particolare, all’aver messo erroneamente in relazione le fattispecie disciplinari di cui all’art. 7, n. 1 e 2 e 6 del D.P.R. 737/1981 con l’art. 6, comma 3, n. 8 del medesimo D.P.R.), ha disposto l’annullamento di tutti gli atti del procedimento a decorrere da tale predetta contestazione.
In data 27.11.2024 è stata formulata al ricorrente una nuova contestazione disciplinare, in rinnovazione, per i medesimi fatti relativi alla positività riscontrata in esito all’esame del 31.01.2024.
Tale seconda contestazione è stata seguita dalla formulazione di nuove giustificazioni miranti a comprovare, ulteriormente, -OMISSIS-, a conclusione del quale il Consiglio Provinciale di Disciplina ha proposto, nuovamente, l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, seguita dal decreto del -OMISSIS-, notificato in data 26.03.2025, con il quale il Capo della Polizia ha disposto l’irrogazione di tale sanzione, con efficacia dal giorno seguente alla notifica del provvedimento, “ per aver tenuto un comportamento particolarmente grave, non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, consistito -OMISSIS- Condotta accertata in data 31 gennaio 2024 ”.
2. Con ricorso notificato in data 8.05.2025 e depositato il 26.05.2025 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il decreto adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data -OMISSIS- con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 1, 2 e 6, del D.P.R. n. 737/1981, notificato al ricorrente in data 26.03.2025; 2) la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la-OMISSIS- con la quale è stata proposta l’applicazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio del ricorrente; 3) tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare richiamati sia nel decreto che nella delibera impugnati; 4) ogni altro atto avente natura provvedimentale, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai predetti atti.
Il ricorrente ha altresì agito per l’accertamento del proprio diritto ad essere reintegrato in servizio, nei ruoli della Polizia di Stato, con piena ed integrale ricostruzione della carriera ad ogni effetto di legge.
I predetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità dell’intero procedimento disciplinare per violazione del principio dell’immediatezza della contestazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 737/1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 103 D.P.R. n. 3/1957 ; 2) Genericità della contestazione di addebiti disciplinari, violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.P.R. n. 737/1981 ; 3) Illegittimità del decreto di destituzione e della delibera adottata dal Consiglio provinciale di disciplina per eccesso di potere dovuto a manifesta illogicità ed irragionevolezza della relativa motivazione, difetto dei presupposti di fatto e/o errore nella valutazione/grave travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 D.P.R. 737/1981 ; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, c. 3, n. 8) e 7, c. 2, nn. 1), 2) e 6) del D.P.R. 737/1981 ; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 2, 7, c. 1, 19, 20 e 21 D.P.R. 737/1981; eccesso di potere .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura disciplinare che ha dato via all’adozione del decreto di destituzione impugnato per violazione del principio dell’immediatezza della contestazione, rilevando che la contestazione degli addebiti disciplinari da cui promana il provvedimento avversato sia avvenuta in data 27.11.2024 con riguardo a fatti del 31.01.2024.
A nulla rileva, secondo la prospettazione di parte, che il procedimento disciplinare sfociato nell’adozione del decreto di destituzione impugnato costituisca riapertura di un primo procedimento disciplinare già avviato con contestazione disciplinare dello scorso 22.04.2024, dal momento che, con decreto del 12.11.2024 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tutti gli atti relativi a tale primo procedimento disciplinare sono stati annullati a partire dalla lettera di contestazione disciplinare del 22.04.2024.
Ne discende, continua il ricorrente, la conseguente violazione dell’art. 31 del D.P.R. 737/1981, il quale, regolando la procedura disciplinare per gli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza, rinvia al D.P.R. n. 3/1957, il cui art. 103, comma 2, stabilisce che “ L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ”.
Il ricorrente lamenta, in ogni caso, la tardività della prima contestazione del 22.04.2024, rilevando che già dal 6.03.2024 il Questore di AN fosse a conoscenza completa di tutti i fatti, i quali sono stati contestati dopo un lasso temporale di oltre un mese e mezzo senza necessità di eseguire accertamenti istruttori che giustificassero un tale ritardo.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotta la presunta genericità della contestazione disciplinare sottesa al provvedimento di destituzione qui gravato, con conseguente violazione dell’art. 14 del D.P.R. 737/1981, non risultando evincibili dalla stessa, in particolare, quali sarebbero i comportamenti tali da rendere incompatibile l’ulteriore permanenza nella Polizia di Stato, rilevandosi, altresì, l’assenza del necessario supporto probatorio tale da consentire al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa in sede procedimentale.
2.3. Con la terza censura il ricorrente lamenta che il decreto di destituzione sia stato adottato sulla base dell’erroneo convincimento che lo stesso -OMISSIS-, nell’ambito della quale, di contro, sarebbe stata fornita una differente lettura di tale positività (dal perito di parte, dott. -OMISSIS-), tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese dall’allora partner del ricorrente, facente uso di -OMISSIS-(alla cui assunzione quest’ultima è risultata positiva a seguito di esame a cui è stata sottoposta il 15.05.2024), con cui chi ricorre in giudizio asserisce di aver intrattenuto un rapporto sessuale la sera antecedente a quella in cui è stato eseguito il predetto esame del 31.01.2024.
È altresì evidenziato che tale esame sia stato effettuato tramite prelievo di matrice cheratinica, di cui nel referto non era stata specificata la provenienza, e che la dott.ssa -OMISSIS-, chimico in servizio nel laboratorio dell’A.S.P. di AN ove è stato effettuato il prelievo, sentita dal funzionario istruttore in data 21.05.2024 nel corso del procedimento disciplinare, ha riferito che tale matrice cheratinica fosse stata prelevata dalla barba del ricorrente, dando esito positivo; di contro, l’esito negativo dell’esame delle urine, a cui il ricorrente è stato sottoposto contestualmente in parti data, comproverebbe l’assenza di una assunzione diretta della sostanza stupefacente contestata.
L’ipotesi dell’assunzione diretta di -OMISSIS-sarebbe altresì da escludersi alla luce dell’esito negativo del nuovo esame eseguito su matrice cheratinica a cui il ricorrente si è sottoposto, volontariamente, in data 28.02.2024, ossia il giorno seguente a quello in cui è stato comunicato l’esito dell’esame del 31.01.2024, il quale, secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio, avrebbe dovuto avere un esito parimenti positivo laddove, come contestato, nella stessa data del 31.01.2024 il ricorrente avesse assunto direttamente la suddetta sostanza.
Il difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente viene rilevato dallo stesso ricorrente anche con riguardo alla contestazione secondo cui lo stesso sarebbe un “ -OMISSIS- ”, tenuto conto della natura isolata dell’esito dell’esame del 31.01.2024 rispetto a tutti gli altri esami a cui il ricorrente era stato sottoposto in data precedente, i quali avevano avuto un esito negativo.
È inoltre rilevato che il Consiglio Provinciale di Disciplina, come richiesto dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, avrebbe dovuto sentire nuovamente tutti gli esperti tossicologi coinvolti nella procedura, favorendo il contraddittorio tra quest’ultimi e il consulente di parte del ricorrente (dott. -OMISSIS-) e che, al contrario, l’organo collegiale abbia ritenuto, piuttosto, di dare maggior rilievo alla posizione medico-specialistica resa da chi (dott. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-), tra tali consulenti, aveva affermato con maggior probabilità che la sostanza stupefacente fosse stata assunta in modo diretto.
A tal riguardo il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ove ritenuto necessario, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai fini dell’accertamento dei fatti di causa e, in particolare, al fine di verificare la veridicità dell’assunzione diretta di -OMISSIS-così come rilevata nel provvedimento censurato.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, n. 8) e 7, comma 2, n. 1), 2) e 6) del D.P.R. 737/1981, rilevandosi che - in assenza dell’“ uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale ” (che il ricorrente asserisce non sia stato adeguatamente dimostrato dall’Amministrazione procedente) -, non sussisterebbero né “ atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale ” né “ atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento ”; né, infine, vi sarebbe alcuna reiterazione di precedenti infrazioni.
È inoltre evidenziato che il referto scaturente da un’analisi di laboratorio, redatto e sottoscritto da un chimico e non da un esercente una professione sanitaria, quale sarebbe quello comunicato dal laboratorio dell’A.S.P. di AN, non integri la fattispecie di “ referto medico legale ” prevista dalla disposizione sopra citata.
2.5. Con l’ultima doglianza si lamenta la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 7, comma 1, 19, 20 e 21 del D.P.R. 737/1981, in quanto l’Ente procedente, secondo quanto prospettato dalla parte ricorrente, avrebbe dovuto applicare una sanzione maggiormente proporzionata alla natura dei fatti contestati, ricorrendo, in particolare, a una sanzione disciplinare conservativa (quale una pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio) e non alla più grave sanzione disciplinare quale è la destituzione definitiva dal servizio.
L’Amministrazione, nello specifico, non avrebbe adeguatamente considerato, al fine di graduare detta sanzione, che: i) l’assunzione diretta di -OMISSIS-da parte del ricorrente non sia stato provata oltre ogni ragionevole dubbio; ii) il ricorrente, durante tutto il periodo di sorveglianza sanitaria, si è sottoposto a molteplici prelievi cheratinici e di matrice urinaria che hanno sempre dato risultato negativo rispetto a qualsiasi sostanza stupefacente, in data antecedente e successiva all’esame del 31.01.2024; iii) il ricorrente non possa essere qualificato come assuntore abituale di sostanze stupefacenti; iv) nel lasso di tempo intercorso fra il 31.01.2024, data dell’esame a cui è stato sottoposto, e il 27.02.2024, data della sua comunicazione, il ricorrente ha continuato a prestare servizio senza arrecare alcun pregiudizio al proprio Ente di appartenenza; v) il ricorrente è risultato destinatario di sole due sanzioni disciplinari, ricevendo giudizi valutativi sempre positivi al termine di ogni anno di carriera.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 31.05.2025 e, con successiva memoria del 14.06.2025, ha controdedotto rispetto alle singole censure sollevate dall’odierno ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 18.06.2025 il Presidente ha dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
6. Il primo motivo è da ritenersi infondato.
6.1. Nel sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 12 e ss. del D.P.R. n. 737/1981 (recante “Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) per gli appartenenti alla Polizia di Stato non è previsto da alcuna disposizione che la contestazione degli addebiti debba avvenire entro un termine perentorio.
L’art. 31 del citato D.P.R. n. 737/1981 stabilisce che “ per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
L’art. 103 del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), a cui fa rinvio la norma di settore sopra menzionata, prevede, a sua volta, al comma 2, che “ L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ”.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza che - quanto alla tempestività dell'inizio di un procedimento disciplinare - l'art. 103 del citato D.P.R. n. 3/1957 debba essere interpretato nel senso che il legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione all'osservanza di un termine fisso, in quanto la locuzione “ subito ” prevista dal dettato normativo dà luogo all’individuazione di un termine ordinatorio e non perentorio ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, par. def. n. 435 del 5.05.2025; T.A.R. Campania, Napoli, 12.02.2025, n. 1163). La disposizione, in concreto, mira a porre una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti (Cons. Stato, 20.02.2020, n. 1296), dovendosi " contemperare, da una parte, l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare e, dall'altra, di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa ” (Cons. Stato, sez. II, 7.12.2022, n. 10740, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. IV, 26.03.2010, n. 1779).
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, quindi, deve essere inteso in senso relativo, “... potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti. La norma generale (art. 103, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) presenta, infatti, una mera valenza sollecitatoria, che non vincola l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido e ciò non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, in quanto è preordinato a consentire la maturazione di una ponderata decisione in ordine all'an dell'esercizio dell'azione disciplinare. Ne deriva che nel procedimento disciplinare - che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termina con l'adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell'incolpato - vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito (presentazione delle giustificazioni, presa di visione degli atti, preavviso di trattazione davanti alla Commissione) da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini .” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11.11.2022, n. 3161).
Ebbene, nella fattispecie in esame non può ritenersi che la contestazione degli addebiti sia avvenuta in modo intempestivo.
Deve invero evidenziarsi che la prima contestazione, datata 22.04.2024, è stata trasmessa entro un lasso di tempo ragionevole dalla data dell’esame tossicologico eseguito il 31.01.2024, dopo il quale, una volta ricevuto il relativo esito, l’Amministrazione procedente ha provveduto ad effettuare gli ulteriori accertamenti sanitari del caso (eseguiti in data 15.03.2024 e seguiti dalla relazione di servizio del dott. -OMISSIS-depositata il 5.04.2024) e ad attivare i necessari adempimenti procedimentali (decreto di nomina del funzionario istruttore del 17.04.2024, successiva consegna del 18.04.2024 e redazione da parte di quest’ultimo della lettera di contestazione) con adeguata sollecitudine.
Non ha alcun rilievo, ai fini dell’asserita e presunta violazione del principio dell’immediatezza della contestazione, che l’intero procedimento che ha preso avvio dalla prima contestazione del 22.04.2024 sia stato oggetto, successivamente, di annullamento in autotutela in data 12.11.2024.
A tal riguardo si osserva, preliminarmente, che “ non possono considerarsi tamquam non esset gli atti del procedimento disciplinare incisi dall’annullamento d’ufficio ”, in quanto “ sul piano funzionale, in base al principio ‘tempus regit actum’, resta fermo l’impulso procedimentale di ogni atto pregresso, con il connesso effetto impeditivo della prescrizione dell’azione disciplinare ” (così Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3963/2011; T.A.R Puglia, Bari, sez. III, 1584/2020).
Tale annullamento, peraltro, è stato disposto dopo aver rilevato una erroneità di carattere formale rispetto all’inquadramento normativo degli addebiti originariamente contestati, senza che da esso sia scaturita alcuna compromissione del diritto di difesa dell’incolpato, il quale, piuttosto, ha potuto beneficiare dell’adozione di tale provvedimento caducatorio, potendo ulteriormente articolare le proprie difese e giustificazioni nella successiva sequenza procedimentale avviata dalla nuova contestazione comunicata in data 27.11.2024.
Non può quindi sostenersi che la data del 27.11.2024 coincida con il primo “atto” del procedimento disciplinare adottato a far data dalla “ notizia di una infrazione disciplinare commessa ...” dall’odierno ricorrente, atteso che lo spatium temporale tra la sua conoscenza e l’avvenuta (questa volta corretta) contestazione degli addebiti non è stato contrassegnato da una condotta inerte dell’Amministrazione procedente, la quale, al contrario, aveva medio tempore già portato (quasi) al suo termine l’intera procedura avviata con la prima contestazione del 22.04.2024, poi caducata per le ragioni sopra esposte.
Ne discende, pertanto, che la contestazione rispetto alla quale ancorare - correttamente - il vaglio del rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare debba essere quella del 22.04.2024, e non, piuttosto, quella successiva del 27.11.2024. La ratio di tale principio, che, come sopra rilevato, è quella di assicurare un’adeguata ponderazione del comportamento dell'incolpato e nello stesso di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa, non è stata compromessa dalla sequenza procedimentale in esame; il ricorrente, invero, non ha ricevuto alcun pregiudizio, né sotto il profilo del proprio diritto di difesa né per quanto concerne l’accertamento dei fatti, dall’avvenuto annullamento degli atti del primo procedimento.
Il Collegio rileva, inoltre, che l’annullamento in autotutela decisoria di atti del procedimento disciplinare, sebbene produca l’effetto di ripristinare lo stato di fatto e di diritto vigente ad esso antecedente, non può tornare a “svantaggio” dell’Amministrazione procedente, la cui tempestività dell’azione amministrativa disciplinare non può ritenersi scalfita dalla necessità di porre un rimedio ad un procedimento avviato in modo sollecito, ma che presenta un vizio di illegittimità originario. Sarebbe peraltro distorsivo, in quanto un’amministrazione sarebbe scoraggiata dal ricorrere all’autotutela, ritenere che il ripristino della situazione di fatto e di diritto antecedente al provvedimento viziato possa finire per rendere intempestivo l’esercizio di un potere pubblico che, proprio a causa di un atto adottato in autotutela (e della inevitabile caducazione di un’intera sequenza procedimentale), deve essere nuovamente esercitato ab origine .
7. La seconda doglianza è fuori fuoco.
7.1. La contestazione degli addebiti notificata all’interessato in data 27.11.2024, come da relativa documentazione versata in atti (cfr. all. 18, depositato dal ricorrente il 26.05.2025), risulta pienamente coerente con quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.P.R. 737/1981, il quale stabilisce che la “(...) la contestazione degli addebiti (...) deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere ”. Essa, infatti:
(i) riporta in modo adeguatamente preciso i fatti contestati, i quali vengono individuati sul piano temporale e sostanziale, insieme alle relative fonti di prova, contenendo, peraltro, taluni rilievi dell’Amministrazione procedente scaturenti dall’attività difensiva già svolta dall’incolpato nel primo procedimento annullato in autotutela;
(ii) specifica, con chiarezza, le violazioni normative di cui l’inquisito è chiamato a rispondere, individuando le disposizioni violate e le ragioni per quali la condotta posta in essere rientri nel loro perimetro applicativo.
Tale contestazione, quindi, non risulta viziata da genericità (dovendosi aggiungere, peraltro, che i fatti contestati erano già noti al ricorrente, il quale aveva avuto modo di rappresentare, rispetto ad essi, le proprie giustificazioni difensive nel corso del primo procedimento), né ha dato luogo ad un’asserita violazione del diritto di difesa, consentendosi piuttosto all’incolpato, in concreto, di avvantaggiarsi di un “supplemento” di attività difensiva rispetto a quella già originariamente svolta.
8. Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi parimenti infondato.
8.1. Deve preliminarmente osservarsi, ai fini della trattazione della presente doglianza, che le valutazioni tecniche riservate agli organi sanitari medico-legali risentono di profili di discrezionalità che non consentono al giudice di sostituirsi agli organi preposti all'espletamento delle necessarie indagini medico-scientifiche al di fuori dei macroscopici vizi di eccesso di potere della manifesta illogicità o del manifesto travisamento dei fatti, alla luce dei presupposti di fatto rispetto ai quali viene formulato il parere specialistico ( ex multis , Consiglio di Stato sez. I, 7.05.2024, n. 587; T.A.R. Sicilia, sez. III, 31.03.2025, n. 1086).
Ciò premesso, l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo -OMISSIS-a cui viene correlata l’inflizione della sanzione disciplinare di cui all’art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 6 del D.P.R. n. 737/1981 è stato effettuato dall’Amministrazione procedente sulla base delle valutazioni medico-legali riportate, in particolare, nei seguenti atti documentali:
(i) il verbale di sommarie informazioni rese al funzionario istruttore negli uffici della -OMISSIS-in data 21.05.2024 dalla dott.ssa -OMISSIS-, quale chimico in servizio presso il laboratorio di Sanità Pubblica – Sezione Tossicologia – dell’A.S.P. di AN;
(ii) il verbale di sommarie informazioni rese al funzionario istruttore negli uffici della -OMISSIS-in data 24.05.2024 dal dott. -OMISSIS-, primo dirigente medico della Polizia di Stato in servizio presso la -OMISSIS-;
(iii) il verbale di sommarie informazioni rese al funzionario istruttore negli uffici della -OMISSIS-in data 29.08.2024 dalla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, quale professore associato di medicina legale presso l’Università di AN e medico chirurgo, specialista in farmacologia tossicologica, in tossicologia medica e in medicina legale;
(iv) il verbale di sommarie informazioni rese al funzionario istruttore negli uffici della -OMISSIS-in data 9.09.2024 dal prof. -OMISSIS- professore associato di tossicologia forense nel settore scientifico-disciplinare presso l’Università di AN, in quiescenza dal 2017;
(v) il verbale di sommarie informazioni rese al funzionario istruttore negli uffici della -OMISSIS-in data 13.09.2024 dal dott. -OMISSIS-, laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università di AN, dottore di ricerca in scienze biologiche, geologiche ed ambientali e specializzando in farmacologia e tossicologia clinica, in servizio presso il laboratorio di tossicologia forense dell’Università di AN;
(vi) la perizia tossicologica e medico-legale del 14.12.2024 effettuata dal dott. -OMISSIS-, specialistica in Tossicologia Medica e in Medicina Legale e delle Assicurazioni, perito di parte del ricorrente;
(vii) l’ulteriore verbale di sommarie informazioni rese alla -OMISSIS-in data 27.12.2024 dal dott. -OMISSIS-, di cui taluni estratti sono riportati nella nota del 9.01.2025 del funzionario istruttore del procedimento disciplinare, versata in atti, avente ad oggetto la relazione conclusiva redatta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 737/1981;
(viii) la nota integrativa del perito di parte, dott. -OMISSIS-, redatta in data 15.02.2025 a seguito di quanto dichiarato dal dott. -OMISSIS- in data 27.12.2024.
Ebbene, i quattro professionisti esterni alla -OMISSIS-sentiti dal funzionario istruttore sui fatti, con particolare riguardo all’eventualità che il valore di tossicità rilevato in data 31.01.2025 a seguito del relativo esame a cui è stato sottoposto il ricorrente sia stato trasmesso da un terzo a seguito di un rapporto sessuale, si sono così espressi:
(i) la dott.ssa-OMISSIS-, chimico, la quale ha eseguito il prelievo nel laboratorio dell’A.S.P. di AN nella suddetta data, ha dichiarato di non essere “... in grado di rispondere a questa domanda ”, tenuto conto di non disporre delle correlate competenze medico-scientifiche del caso;
(ii) la dott.ssa -OMISSIS-ha escluso tale possibilità, rilevando che “... secondo quanto stabilito dalle linee guida nazionali e internazionali del settore per discriminare una contaminazione passiva rispetto ad una assunzione attiva il rapporto tra benzoilecgonina e -OMISSIS-dev’essere superiore a 0,05. Pertanto nel caso di specie, posto che il rapporto tra benzoilecgonica, pari a 0,80, e cocaina, pari a 4,40, è di 0,18 e quindi superiore a 0,05, questo valore è indicativo di una assunzione attiva e consente di escludere una contaminazione esterna ”;
(iii) il prof. -OMISSIS- in quiescenza, ha osservato, senza aggiungere alcun dettaglio, che “ la contaminazione può avvenire attraverso mani contaminate e può dare valori di -OMISSIS-anche superiori a quelle riscontrate nel caso in esame ”;
(iv) il dott. -OMISSIS- ha escluso tale eventualità, asserendo, in particolare, che: a) “... seppur una piccolissima quantità di sostanza potrebbe entrare in contatto da un organismo ad un altro tramite saliva, liquidi vaginali o quant’altro, essa non sarebbe sufficiente a fornire un risultato positivo né in acuto, ovverossia attraverso l’esame di sangue o urine, né ancor più in cronico ovverosia attraverso l’esame di una matrice pilifera ”; b) “... per dimostrare l’assunzione diretta di cocaina, escludendo la contaminazione esterna, è necessario che il rapporto delle concentrazioni benzoilecgonica su -OMISSIS-sia superiore a -OMISSIS- così come indicato dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità oltre che da quelle internazionali. In questo caso il rapporto è sicuramente superiore e quindi siamo in presenza di assunzione attiva con frequenza moderata ”; c) “... la presenza di benzoilecgonina presuppone che la -OMISSIS-sia stata assunta attivamente (...). La presenza del metabolita BEG è sufficiente a confermare l’assunzione attiva da -OMISSIS-soprattutto se il rapporto tra il metabolita e la -OMISSIS-sia superiore a 0,05. Nel caso in questione la concentrazione di BEG riscontrata nel campione cheratinico prelevato in data 31 gennaio 2024 era pari a 0,80 ng/mg, mentre quella della -OMISSIS-era pari a 4,40 ng/mg. Pertanto il rapporto BEG su -OMISSIS-è pari a 0,18 ovvero quasi 4 volte quello utile ad escludere la contaminazione esterna passiva. Al momento le linee guida non richiedono ulteriori metodologie di conferma ”.
Sulla scorta di tali valutazioni di natura medico-specialistica, le quali sono state raffrontate con quelle sottoposte al funzionario istruttore dal perito di parte dott. -OMISSIS-:
(i) il funzionario istruttore ha ritenuto in sede di relazione conclusiva del procedimento disciplinare, redatta il 9.01.2025, in coerenza con i poteri di cui esso viene investito secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 737/1981, di recepire le argomentazioni rese dai professionisti medico-legali coinvolti nella procedura e, in particolare, di far proprie le osservazioni rese dal dott. -OMISSIS-, rilevando che il prof. Romano si fosse espresso “... in termini astratti riguardo alla possibilità di contaminazione da contatto ” e che rispetto ad essa il dott. -OMISSIS- avesse affermato che “... tale ipotesi non è trascurabile qualora un soggetto venga a contatto con le mani proprie o di un altro soggetto che abbia in precedenza maneggiato la sostanza stupefacente. Nello specifico, se si toccano i capelli o in generale i peli con mani contaminate è possibile il trasferimento di sostanza nella matrice cheratinica. Nel caso in questione, tuttavia, tali ipotesi non possono in alcun modo essere prese in considerazione in quanto la presenza del metabolita benzoilecgonina presuppone che la -OMISSIS-sia stata assunta attivamente e, una volta che la sostanza stupefacente entra nel circolo ematico, può essere metabolizzata a livello epatico (...)”. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto che “ i risultati della matrice cheratinica evidenziano un uso abitale seppur saltuario e, pertanto, non siamo di fronte ad un soggetto dipendente dalla sostanza che ne fa un uso quotidiano. Ciò implica che il soggetto possa essersi astenuto dall’utilizzo nella settimana antecedente i prelievi cheratinico e urinario risultando così positivo il primo esame e negativo il secondo (...);
(ii) il Consiglio Provinciale di Disciplina, facendo proprie le valutazioni rese dal funzionario istruttore, ha “ritenuto”, con delibera del 17.02.2025 adottata nell’esercizio dei propri poteri di discrezionalità tecnica ad esso riconosciuti all’art. 21 del D.P.R. 737/1981, che “ tutti gli aspetti della vicenda oggetto del procedimento disciplinare siano stati ampiamente e compiutamente analizzati; che siano da considerarsi soddisfatte le esigenze di chiarezza e di obiettività dell’inchiesta condotta, tali da permettere un giudizio sereno e privo di qualsivoglia condizionamento” ; esprimendosi all’unanimità, il predetto organo collegiale ha quindi disposto che non fosse necessario procedere ad un ulteriore supplemento istruttorio (richiesto dal ricorrente), concludendo per la fondatezza degli addebiti contestati e con la proposta della sanzione da applicare;
(iii) Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, valutate le risultanze dell’istruttoria e, in particolare, “ esaminato ogni singolo aspetto della ricostruzione storica del fatto ”, ha ritenuto, con decreto del -OMISSIS-, di dover procedere all’irrogazione della sanzione disciplinare oggetto del presente scrutinio.
Le conclusioni a cui sono giunti tutti gli organi coinvolti nel procedimento disciplinare qui in esame, ad avviso del Collegio, non possono essere considerate inficiate da manifesta illogicità o irragionevolezza o dai correlati vizi di difetto di istruttoria e della motivazione, così come dedotti dalla parte che ricorre in giudizio in seno alla doglianza in trattazione, atteso che:
(i) la valutazione medico-legale fatta propria dall’Amministrazione procedente in ordine alla natura della positività alla -OMISSIS-riscontrata a seguito dell’esame a cui è stato sottoposto il ricorrente il 31.01.2024 è stata resa da due diversi professionisti del settore (dott.ssa -OMISSIS-, la prima coinvolta solo nel primo procedimento poi oggetto di annullamento, il secondo sentito anche all’interno della seconda sequenza procedimentale), le cui conclusioni, sopra riportate, appaiano manifestamente convergenti sul punto ritenuto controverso; entrambi, infatti, in modo adeguatamente preciso e sulla base di una specifica letteratura medica (linee guida nazionali e internazionali del settore prodotte nel procedimento disciplinare), valorizzano in modo tra di essi coerente che il rapporto tra benzoilecgonica, pari a 0,80, e cocaina, pari a 4,40, in quanto pari a 0,18 e quindi superiore quasi quattro volte a quello utile ad escludere la contaminazione esterna passiva (0,05), debba essere considerato indicativo di una assunzione attiva, consentendo, allo stesso tempo, di escludere una contaminazione esterna;
(ii) tali conclusioni sono state ragionevolmente considerate prevalenti dall’Amministrazione procedente rispetto a quanto genericamente affermato dal prof. -OMISSIS- in quiescenza dal 2017, il quale, limitandosi ad asserire che “ la contaminazione può avvenire attraverso mani contaminate e può dare valori di -OMISSIS-anche superiori a quelle riscontrate nel caso in esame ”, non ha fornito evidenze istruttorie tali da far ritenere, di contro, manifestamente erronee o illogiche le analitiche argomentazioni tecniche invece esposte dai predetti professionisti (dott.ssa -OMISSIS-); ne discende, ad avviso del Collegio, che nella mancata valorizzazione di tale generico rilievo (pur proveniente da un esperto in materia) da parte del funzionario istruttore, prima, e da parte del Consiglio Provinciale di Disciplina, in seguito, non si annidi un difetto di istruttoria o un errore di natura valutativa che siano suscettibili di inficiare l’esito a cui tali organi sono giunti nella valutazione storica dei fatti e nel conseguente loro inquadramento medico-legale;
(iii) le argomentazioni esposte dal perito di parte dott.-OMISSIS-non appaiono tali da scalfire, rendendolo manifestamente illogico o irragionevole, l’esito valutativo a cui è giunta l’Amministrazione procedente; il perito ha invero evidenziato, in particolare, la natura “occasionale” del riscontro di positività (elemento, questo, di suo non idoneo per ritenere non integrata la fattispecie disciplinare contestata al ricorrente) e ha rilevato che “ le linee guida...costituiscono un utile strumento per uniformare gli standard operativi fra i vari laboratori ”, formulando peraltro al dott. -OMISSIS- (nella propria nota integrativa della perizia redatta per l’incolpato) un quesito in ordine alla spiegazione tecnica correlata alla scelta – assunta proprio a livello di linee guida – di individuare il valore di 0,05 nel rapporto BZE/COC al fine di escludere la sussistenza di falsi positivi da contaminazione esterna (così ammettendo implicitamente che tale valore-soglia, non semplicemente eguagliato bensì superato di quasi quattro volte nell’esame eseguito dal ricorrente il 31.01.2024, possa portare a escludere che la positività sia da ricondurre a una contaminazione esterna);
(iv) l’esito negativo dell’esame delle urine a cui è stato sottoposto il ricorrente nella stessa data del 31.01.2024 non rappresenta elemento di per sé valido per ritenere manifestamente erronee le valutazioni mediche valorizzate dall’Amministrazione procedente nel procedimento disciplinare qui in esame, tenuto conto che, come rilevato dal dott. -OMISSIS- e non specificatamente contestato dal perito di parte dott. -OMISSIS-, l’utilizzo saltuario di -OMISSIS-nella settimana antecedente ai prelievi cheratinico e urinario rende possibile che il primo esame dia esito positivo mentre il secondo risulti negativo;
(v) l’esito negativo dell’esame a cui il ricorrente si è sottoposto in data 28.02.2024, ossia il giorno successivo alla comunicazione dell’esito dell’esame eseguito il 31.01.2024, non costituisce una verifica di controanalisi in senso medico-legale (la quale, invece, ha dato esito positivo), trattandosi di un nuovo esame su un campione prelevato successivamente. La dott.ssa-OMISSIS-, nell’ambito delle sommarie informazioni rese al funzionario istruttore, ha peraltro evidenziato che “ Per quanto concerne i valori riscontrati (...) nelle controanalisi, siccome la linearità arrivava a 2 nanogrammi di -OMISSIS-per milligrammo di capelli e, quindi, si tratta di un valore alto, non si è proceduto alla diluizione che, qualora effettuata, avrebbe verosimilmente prodotto un valore simile al precedente ”; la stessa specialista ha inoltre chiarito che il prelievo del 31.01.2024 fosse stato eseguito su un campione di barba, mentre quello eseguito il 28.02.2024 ha avuto ad oggetto un campione pilifero di petto, aggiungendo che “ Tale differenza potrebbe comportare concentrazioni differenti e dunque un risultato diverso a distanza di tempo ” e che “... è noto che è possibile effettuare dei trattamenti che estraggono la sostanza dalla matrice producendo un risultato negativo ”. Il dott. -OMISSIS-, interpellato sul punto, ha evidenziato che “ per avere un risultato negativo è sufficiente che il soggetto si sia rasato il torace e si sia astenuto dall’assunzione di -OMISSIS-almeno con una frequenza tale da permettere alla sostanza stupefacente di accumularsi nei peli crescenti. Se ciò avviene con una distanza di circa 20/30 giorni prima del prelievo sarà possibile prelevare un campione di peli della lunghezza di circa 0,5/1 cm sufficiente per eseguire un nuovo accertamento che risulti in tal modo negativo ”. Tali rilievi, ad avviso di questo organo giudicante, sono sufficienti per escludere che l’esito negativo dell’esame a cui il ricorrente si è sottoposto a quasi un mese di distanza da quello eseguito il 31.01.2024 possa costituire un elemento fattuale tale da far escludere, sul piano medico-legale, che in tale anteriore data egli avesse assunto una sostanza stupefacente quale la cocaina.
9. Il quarto motivo di ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.
9.1. La prima parte della doglianza, in quanto basata sul presupposto che risulti erroneo l’avvenuto accertamento -OMISSIS-, risulta infondata in via derivata. Una volta ritenuto, da questo Collegio, che tale assunzione diretta sia stata correttamente accertata dall’Amministrazione procedente, non può porsi in dubbio l’integrazione delle fattispecie citate nel provvedimento disciplinare in contestazione (art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 6 del D.P.R. 737/1981). Non può invero contestarsi che tale condotta, alla luce, peraltro, delle pregresse infrazioni commesse dal ricorrente e sanzionate a livello disciplinare, sia suscettibile di poter essere inquadrata nell’ambito degli atti che rivelino “ mancanza del senso dell’onore o del senso morale ” (art. 7, comma 2, n. 1) o che “ siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento ” (art. 7, comma 2, n. 2). Trattandosi, peraltro, di una condotta già commessa in precedenza e seguita dalla sospensione del servizio, sussiste anche l’ulteriore elemento della “ reiterazione ” (art. 7, comma 2, n. 6).
9.2. Fuori fuoco è la censura con la quale si contesta che il referto nel quale è stato riportato l’esito dell’esame di laboratorio a cui è stato sottoposto il ricorrente il 31.01.2024 non costituisca un “referto medico-legale”, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, n. 8, del D.P.R. 737/1981.
L’esame di laboratorio è stato eseguito in data 31.01.2024, su richiesta della Polizia di Stato, dalla dott.ssa -OMISSIS-, quale chimico in servizio presso il laboratorio di Sanità Pubblica - Sezione Tossicologia dell’A.S.P. di AN, il quale è accreditato con l’ente unico certificatore “ACCREDIA” secondo la norma UNIESO17025, come si evince dal verbale del 19.09.2024 della -OMISSIS-avente ad oggetto il supplemento di istruttoria relativo al procedimento disciplinare per cui è causa, versato in atti.
Tale esame è stato seguito dal “rapporto di prova” sottoscritto, in data 14.02.2024, dal chimico specialista ambulatoriale dell’A.S.P. di AN, Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa -OMISSIS-, il quale è stato sottoposto al dott. -OMISSIS-, primo dirigente medico della Polizia di Stato in servizio presso la -OMISSIS-, che, in data 5.04.2025, ha depositato la propria relazione di servizio nella qualità di esercente una professione sanitaria, fornendo l’interpretazione clinica, quindi medico-legale, del predetto esame ambulatoriale del 31.01.2024, che, pertanto, alla luce dei passaggi medico-procedurali esposti, ha acquisito valenza di referto medico-legale, ricevendo la correlata contestualizzazione clinico-legale richiesta.
Ne discende, anche sotto tale profilo, che la condotta dell’Ente che resiste in giudizio non possa ritenersi avvinta da illegittimità.
10. L’ultima censura è infondata.
10.1. Deve rammentarsi, a tal riguardo, che per consolidata giurisprudenza “ In materia disciplinare l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall'organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, 8.04.2024, n. 457 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. II, n. 3325 del 2023, n. 1724 del 2023, n. 9756 del 2022, n. 4858 del 2022, n. 4012 del 2022, n. 2004 del 2022; sez. IV, n. 2629 del 2021 e n. 2428 del 2021).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la valutazione operata dall’Amministrazione procedente ai fini dell’individuazione della sanzione della destituzione, comminata al soggetto ricorrente, non sia affetta da nessuno dei macroscopici vizi rispetto ai quali il Giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato, tenuto conto - in particolare - delle peculiarità della fattispecie e, nello specifico, che:
(i) l’assunzione di sostanze stupefacenti è stata accertata a distanza di meno di un anno dalla comminazione della meno grave sanzione della sospensione del servizio per la positività all’uso di cannabinoidi, disposta nel mese di maggio del 2023;
(ii) tale infrazione si è consumata in regime di sorveglianza sanitaria, finalizzata ad accertare l’eventuale ulteriore uso di sostanze stupefacenti;
(iii) tale condotta è censurabile sotto il profilo del “ senso morale ” (art. 7, comma 2, n. 1), si pone in “ grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento ” (art. 7, comma 2, n. 2), e dà luogo a una “ reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio ” (art. 7, comma 2, n. 6).
Ne consegue che il comportamento tenuto dall’odierno ricorrente sia suscettibile di rientrare in ciascuna delle tre fattispecie richiamate nel provvedimento avversato (art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 6) per le quali il D.P.R. 737/1981 prevede l’inflizione della sanzione disciplinare della destituzione, le quali, già atomisticamente considerate, avrebbero potuto determinare, da sole, il ricorso a tale peculiare tipologia di sanzione.
11. Ad esito della trattazione, si ritiene, conseguentemente, di non dover dare seguito alla richiesta istruttoria presentata dal ricorrente, in quanto non utile ai fini del decidere.
12. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere quindi respinto, ivi compresa la domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere reintegrato in servizio.
13. In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità del ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.