Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9738 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09738/2025REG.PROV.COLL.
N. 07267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7267 del 2022, proposto da
NO MA, AL MA e AR MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro MA, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 5;
contro
Comune di Cercola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Sorvillo e Salvatore Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Perrotta Marcarelli in Roma, via C. Colombo n.183;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1222/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cercola e di EL NZ;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere MA AS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, NO, AL e AR MA impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 1 del 2.1.2017, con la quale il Comune di Cercola aveva disposto la demolizione di opere abusive eseguite da NZ EL sul suolo di proprietà dei ricorrenti, e il verbale del 30.1.2018 n. 14, con il quale si era rilevata l’inottemperanza all’ordinanza suddetta.
2. I ricorrenti riferivano di essere comproprietari per successione della madre, sig.ra IA SO, deceduta in Napoli il 23.12.2006, di un suolo sito nel Comune di Cercola che, stando al verbale n. 14 del 30.1.2018, era stato interessato dalla realizzazione di opere abusive da parte di NZ EL. Con il ricorso introduttivo, deducevano la violazione dell’art. 31 TUED, lamentando di non essere stati mai stati destinatari della notifica dell’ordinanza di demolizione, nonostante il Comune fosse a conoscenza del decesso già avvenuto della loro dante causa IA SO.
Inoltre, prospettavano che le p.lle 1463 e 1562 del predetto terreno non erano di loro proprietà, essendo state oggetto di espropriazione in favore della Cassa per il Mezzogiorno, pertanto, a causa dell’omessa notifica dell’ordinanza del 2017, erano destinatari di un provvedimento amministrativo assolutamente sproporzionato negli effetti, rispetto alla sanzione comminata, tenuto conto che le violazioni edilizie erano state commesse da un terzo.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 1222 del 2022, dichiarava il ricorso inammissibile. In particolare, il Collegio di prima istanza rilevava che i ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza di demolizione dimostrando di conoscerne l’esistenza e i contenuti, anche perché oggetto del verbale di inottemperanza, ma non avevano sollevato censure specifiche e, quindi, a prescindere dalla mancata notifica della medesima, si doveva ritenere il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a., in relazione alle lett. d) ed e) del comma 1.
L’impugnativa del verbale di inottemperanza era a sua volta inammissibile atteso che si trattava di un atto privo di portata provvedimentale.
Infine, il T.A.R. osservava che: “ Quanto al dedotto profilo di omessa notifica dell’ordinanza anche nei confronti dei ricorrenti, va rilevato che risulta priva di pregio anche la censura concernente l’eventuale futura emanazione di un provvedimento di acquisizione dell’area a fronte della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, trattandosi di contestazione allo stato non attuale e comunque superata dall’effettiva conoscenza aliunde dell’atto impugnato da parte dei ricorrenti, benchè non destinatari formali dell’ordinanza” , concludendo che, nel caso di specie, l’ordine di demolizione era stato notificato al responsabile.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, NO, AL e AR MA hanno impugnato la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma, sulla base delle seguenti censure: “ Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza. Violazione del T.U. di cui al D.P.R. n.380 del 2001 art. 31. Inosservanza dei presupposti normativi per disporre la demolizione di abusi edilizi; violazione delle norme sul procedimento amministrativo ”.
5. NZ EL si è difeso, concludendo per l’accoglimento del gravame.
6. Il Comune di Cercola si è costituito in resistenza, eccependo l’inammissibilità dell’appello e l’infondatezza delle censure di merito prospettate con il gravame.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con l’unico articolato motivo di impugnazione, gli appellanti contestano la sentenza impugnata, nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto che con il ricorso introduttivo non sono state sollevate censure avverso il provvedimento di demolizione del 2 gennaio 2017, provvedimento che non è stato loro notificato. Sostengono di non essere stati destinatari della notifica dell’ordinanza in questione, e ne denunciando l’illegittimità, l’irragionevolezza e la sproporzione, atteso che l’unico autore dell’illecito (NZ EL) avrebbe dovuto essere il destinatario dell’ordine di demolizione.
I ricorrenti lamentano l’erroneità della statuizione del Collegio di prima istanza, con riferimento alla asserita conoscenza legale “ aliunde ” del contenuto dell’ingiunzione del Comune di Cercola riguardante l’abuso edilizio commesso da un terzo, e in relazione all’assunto che, indipendentemente dalla notifica del provvedimento previsto dall’art.31 del T.U. sull’edilizia, il ricorso non era sostenuto da specifici motivi a sostegno dell’impugnazione di tale provvedimento.
Infine, gli appellanti ritengono la decisione impugnata erronea nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base del rilievo che il verbale di inottemperanza non ha natura provvedimentale, laddove, al contrario, nel caso di specie, il verbale di inottemperanza rappresenterebbe il solo ed unico atto impugnabile avverso il quale gli appellanti hanno potuto reagire alla presa di posizione dell’Amministrazione. L’omessa notifica dell’ordine di demolizione non avrebbe consentito ai ricorrenti, del tutto estranei rispetto agli abusi edilizi commessi da EL NZ, non solo di articolare una difesa puntuale e nel merito del provvedimento sanzionatorio, ma anche di adoperarsi nei modi consentiti dalla legge per evitare la grave sanzione prevista dall’art. 31, 3 comma, del D.P.R. n. 380/2001.
10. Le critiche sono infondate.
Risulta dai fatti di causa che gli appellanti hanno avuto conoscenza dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 2017, a mezzo della notifica del verbale di inottemperanza n. 14 del 2018, infatti con il ricorso introduttivo hanno chiaramente dimostrato di avere appreso dell’esistenza della predetta ordinanza e dei contenuti, ma non hanno ritenuto di sollevare specifiche doglianze avverso tale atto, tanto a prescindere dalla omessa notifica della stessa.
Le generiche prospettazioni di irragionevolezza e sproporzione dell’ordinanza di demolizione non rappresentano puntuali critiche al suddetto provvedimento.
Sotto un distinto profilo, va osservato che l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall’art. 31, comma 3, del. d.P.R. n. 380 del 2001 non implica l’illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai soli fini della possibilità di poterne pretendere l’adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene non già alla fase di perfezionamento, ma alla fase di integrazione dell’efficacia.
Resta inteso che il destinatario ha, pertanto, l’onere di impugnare il provvedimento di demolizione non notificato dal momento in cui ne acquisisce la conoscenza.
Ne consegue che, come correttamente precisato dal Tribunale adito, il ricorso introduttivo è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.a. in relazione alle lettere d) ed e) del comma 1, tenuto conto che i ricorrenti, pur avendo avuto conoscenza aliunde dell’ordine ripristinatorio, non hanno ritenuto di svolgere avverso il suddetto atto specifiche censure al fine di rilevarne l’illegittimità, e omettendo di sollevare alcun vizio, né formale, né sostanziale.
Né si può predicare che l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione agli appellanti possa pregiudicare la difesa con riferimento alla futura ed eventuale emanazione di un provvedimento di acquisizione dell’area da parte dell’Amministrazione comunale, dovendosi dare rilievo al fatto che tale censura non solo non è attuale, ma è comunque superata dalla effettiva conoscenza dell’atto da parte dei ricorrenti, avvenuta con la notifica del predetto verbale di inottemperanza.
La giurisprudenza amministrativa, ai fini della efficacia e legittimità dell’ordine di demolizione, ritiene che sia sufficiente la notifica dell’ordinanza ad uno solo dei comproprietari e, in ogni caso, al responsabile dell’illecito, il quale è tenuto ad adoperarsi anche nei confronti degli altri comproprietari.
Nella specie, non è contestato che l’ordinanza di demolizione sia stata notificata al responsabile dell’abuso.
Il proprietario, anche quando non è responsabile o autore materiale dell’abuso edilizio, è comunque tenuto ad eseguire l’ordine di demolizione in virtù del rapporto che lo lega alla cosa. Infatti, sussiste l’obbligo di collaborazione attiva, tra cui rientra senz’altro la rimozione dell’abuso edilizio, indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno responsabile di tale illecito, atteso che la legge si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità (CGA Sicilia n. 419 del 2023).
Il proprietario del bene è investito di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario consistenti in un pati (non potendosi opporre alla demolizione di quanto abusivamente realizzato) e in obblighi di collaborazione attiva da adempiersi mediante iniziative dirette, come la rimozione dell’abuso, o indirette, come diffide di carattere ultimativo rivolte verso eventuali soggetti terzi che detengano l’immobile. Nessuna delle suddette circostanze è emersa dai fatti di causa.
Sotto un distinto profilo, anche esso evidenziato dal Collegio di prima istanza, l’impugnativa del verbale di inottemperanza è inammissibile, atteso che, per indirizzo consolidato della giurisprudenza di settore, si tratta di un atto privo di portata provvedimentale e, quindi, non impugnabile.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è autonomamente impugnabile posta la sua natura di atto meramente ricognitivo privo di valore provvedimentale e di efficacia lesiva. Si tratta di una mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi dell’Amministrazione attiva dell’Ente locale (Cons. Stato, n. 5914 del 2017).
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza nei confronti del Comune di Cercola, come liquidate in dispositivo, mentre vanno interamente compensate nei confronti di EL NZ.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Cercola, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e le compensa integralmente con EL NZ.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
DA AM, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
MA AS, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AS | DA AM |
IL SEGRETARIO