CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'udienza del 14/10/2025
nelle cause civili RIUNITE in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritte ai nn. R.G. 463/2025
(portante) e 513/2025 (riunito);
vertente tra
Parte 1
NO, avv. BARGELLINI SOFIA, avv. RACO TOMMASO, avv. DI
BI DI
Parte ricorrente in riassunzione nel fascicolo portante n. 463/25 e convenuta nel fascicolo riunito n. 513/25
contro
CP 1
TETI MARIA PIA TERESA)
Parte ricorrente in riassunzione nel fascicolo riunito n.513/25 e convenuta nel fascicolo portante n. 463/25
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito rinvio della Corte di Cassazione, Ord. n.32560/2024 del 14.12.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.- Con autonomi ricorsi, depositati rispettivamente il 7.3.2025 ed il 12.3.2025, Parte 1 ed CP 1 hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell' Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32560/24 pubblicata il 14.12.2024 Le parti convenute in riassunzione si sono costituite in giudizio a fronte dei ricorsi ex adverso proposti, chiedendone reciprocamente il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni:
la Pt 2 :
In via principale:
1. Accertare e dichiarare che nel periodo dal settembre 2007 al dicembre 2009 i rapporti di lavoro tra i Signori: Parte_ 3 Parte_5 Parte 6 Parte 4 Pt 7
, ,
Parte 10 Parte 11 Parte 12
, Parte 9 Parte 8
[...] Parte 14 Parte 15 Parte 16 Parte 17 [...]
[...] Parte 13
Parte 21 Parte 22 Parte 18 Parte 19 CP 2 Parte 20
Controparte 6
[...]
[...] CP 3 CP 4 Controparte_5
[...] Controparte 11 CP 7 CP 8 Controparte_9
, Controparte_10
, CP 12 Controparte 13 CP 14 Controparte_15 Controparte_16
,
CP 22 CP 17 Controparte 18 CP 19 CP 20 CP 21
CP 27 Controparte 24 CP 25 CP_26
[...] , Controparte_23
CP 29 CP_30 Controparte_28
[...] CP_31 Controparte_32
Controparte_37 Controparte_36 CP 35 CP 33, Controparte 34
, [...]
CP_39 CP 40 Controparte 41 CP 38 CP 42 CP 43
,
Controparte 48 CP 45 Controparte_44
, CP 47
[...] CP 46
CP_51
, CP_52 CP 53 [...] Controparte 49 , Controparte 50 CP_54 , Controparte_55
, CP_56 Controparte_57 Controparte_58
CP 63 CP 64 CP 60 CP_62 Controparte_59 Controparte_61
CP 68
[...] CP 65 Controparte 66 CP 67 CP 69
,
Controparte 72 ( CP 56 CP 70 Controparte 71 CP 73
CP 74 Controparte 75 CP 76 CP 77 CP 78
, [...]
CP_79, Controparte_80 CP 81 CP 82 Controparte_83
Controparte 84 Controparte_85 CP 86 CP 87 CP 88
,
Controparte 90 CP 92 CP 91
[...] , Controparte_89
[...]
CP 97 CP 95 CP_93 CP 94 Controparte_96
Controparte 101 CP 102 [...] Controparte 100 CP 98 CP 99
CP 104 CP 103 CP 106 CP 107 CP 108 CP 105
,
erano regolati dalla legge irlandese anche sotto il profilo previdenziale. Pt 1
2. Conseguentemente dichiarare la nullità, illegittimità e/o inesistenza dei verbali ispettivi n. 13458 del 17.05.2010 e n. 30561 del 7.12.2010 (verbali conclusivi degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale) e di ogni e qualsivoglia atto da essi conseguente e/o propedeutico, ivi compreso il verbale di quantificazione contributiva, addebito e notificazione dell' CP 1 n. 000288534/DDL del 20.09.2012 contenente la diffida ad adempire al pagamento di €
3.198.973,00 (Euro tremilionicentonovantottomilanovecentosettantatre/00).
3. Conseguentemente dichiarare che niente è dovuto da Pt 1 all CP_1 per contributi previdenziali, assistenziali (e relative omissioni) in relazione ai rapporti di lavoro con i suddetti signori per il periodo da settembre 2007 a dicembre 2009.
4. Accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro dei signori citati all'elenco di cui al punto 1 delle conclusioni del presente atto sono tutt'ora, se ancora in essere, regolati dalla legge irlandese anche sotto il profilo previdenziale.
5. Pt 1 è tenuta a versare i contributi previdenziali relativi ai loro rapporti di lavoro in Irlanda
e non in Italia.
6. Conseguentemente dichiarare che niente è dovuto da Pt 1 all CP 1 per contributi previdenziali, assistenziali (e relative omissioni) in relazione ai rapporti di lavoro con i suddetti signori per il periodo da dicembre 2009 ad oggi.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in giudizio da Pt 1 compresa la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'autorità previdenziale irlandese - non fosse ritenuta sufficiente a dimostrare l'applicazione della legge irlandese, ordinare all'autorità previdenziale irlandese e/o ai lavoratori per i quali risulta mancante il certificato E101 (e/o A1) l'esibizione in giudizio dello stesso rilasciato dall'autorità previdenziale irlandese per il periodo oggetto d'ispezione;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dall' CP_1 condannare Pt 1 al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi e delle fasi svolte, secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. "b", attesa la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati.
LCP 1
in conformità al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 32560/24 del 14/12/2024 accertare quali lavoratori non siano coperti dalla certificazione N 1 per l'intero o per parte del periodo oggetto dei verbali d'accertamento opposti, dichiarandoli soggetti alla legislazione previdenziale italiana e per l'effetto confermare l'addebito di cui ai verbali ispettivi per detti lavoratori e per i relativi periodi, con condanna della società Pt 1 al pagamento della corrispondente contribuzione e sanzioni. Spese come per legge.
2. Riuniti i procedimenti (riassunti a seguito del medesimo pronunciamento della Suprema Corte) ed all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa all'udienza del 14.10.2025 come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
3. Così la SC, nell'Ordinanza di rinvio, riassume i termini della vicenda fino alla impugnata sentenza della Corte d'Appello n. 2379/18.
"In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'opposizione proposta da Parte 1 avverso verbali di accertamento redatti dall' coi quali si contestava il mancato pagamento di contributi dovuti per vari lavoratori (piloti e assistenti di volo) di stanza all'aeroporto di Roma-Ciampino nel periodo settembre 2007-dicembre 2009.
Riteneva la Corte che detti lavoratori non dovessero essere assicurati secondo la legislazione italiana.
Per alcuni di essi, la compagnia aveva prodotto in appello i certificati E101 attestanti il pagamento dei contributi in Irlanda e tali certificati non potevano essere contestati se non a mezzo della specifica procedura prevista dalla normativa comunitaria. Sebbene i certificati fossero stati prodotti in modo disordinato, la Corte li acquisiva in quanto indispensabili ai fini del decidere. Rispetto ai lavoratori non oggetto dei certificati E101, la Corte ha ritenuto che sul territorio italiano Pt 1 non avesse quella "succursale" o "rappresentanza permanente" richiesta dall'art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg. CEE n.1804/71, l'unico applicabile ratione temporis. In particolare, non poteva integrare "succursale" o "rappresentanza permanente" la crew room, ovvero un locale attrezzato con computer, stampanti, scaffalature e utilizzato dal personale in modo esclusivo per l'attività propedeutica e successiva al volo, nonché per interfacciarsi con la sede di Dublino in merito all'organizzazione del lavoro. Infine, nemmeno poteva applicarsi la legislazione previdenziale italiana in base all'art. 14, paragrafo
2, lett. a), (ii) Reg. CEE n. 1804/71, poiché i lavoratori non svolgevano l'attività prevalentemente in Italia, ma sugli aeromobili di nazionalità irlandese. Avverso tale pronuncia 1 ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. Parte 1 resiste con controricorso, illustrato da memoria".
4. Come visto, la Corte territoriale, riconosciuta la piena producibilità dei certificati N_1 anche in grado di appello attesa la loro indispensabilità ai fini del decidere, ha ritenuto comunque di procedere ad accertare la normativa previdenziale applicabile ai dipendenti oggetto di ispezione, concludendone che il regime previdenziale applicabile era quello irlandese, posto che: non esiste una base operativa di Pt 1 presso l'Aeroporto di Ciampino (scalo presso il quale era stato eseguito l'accertamento ispettivo) e i dipendenti della compagnia prestano la loro attività principalmente a bordo degli aerei di nazionalità irlandese.
5. La Corte di Cassazione, accogliendo il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dall' CP_1 (resistente la Pt 1 che ha difeso la decisività e vincolatività della produzione dei certificati
,
E101 da parte della società, nonché l'applicabilità della legge previdenziale irlandese anche alla luce della normativa europea), ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma.
6. La Suprema Corte, richiamando suoi precedenti (SSUU 107/90/17 e Cass. 37503/22) nonché giurisprudenza della CGUE (C-359/16 sent. 6.2.2018), ha ritenuto che per i lavoratori coperti da certificato N_2 (che attesta in modo vincolante il pagamento della contribuzione previdenziale in Irlanda e quindi l'assoggettamento del rapporto previdenziale alla sola legge irlandese, in luogo di quella italiana) trovava applicazione la legislazione previdenziale irlandese;
l'CP_1 non aveva del resto attivato l'unica procedura atta ad invalidare detti certificati, ossia la procedura europea di revoca dei certificati ex art. 14, par. 1, lett. a, Reg. 1408/71 (onde la presunzione di regolarità della iscrizione del lavoratore, vincolante per la competente istituzione dello Stato ospitante), fermo restando che si rendeva necessaria una concreta e rigorosa verifica di quali lavoratori - e per quali periodi fossero effettivamente coperti da specifico certificato (posto che la Corte territoriale aveva dichiarato di avere svolto tale indagine solo a campione) e considerato, quanto ai lavoratori non coperti da certificato, che la Compagnia aveva in Italia una succursale/rappresentanza permanente ai sensi dell'art. 14, par. 2, lett. a) Reg. CEE 1408/71, tale dovendosi ritenere, diversamente da quanto opinato dalla Corte d'Appello, la c.d. (area presso l'aeroporto Pt 23 dedicata alla permanenza a terra del personale di volo).
Co 7. Pertanto, nel cassare la sentenza di appello, la ha rinviato "alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per i necessari accertamenti su quali siano i lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana e quali quelli estranei alla stessa in quanto rientranti nella certificazione E101, e per le conseguenti determinazioni in ordine all'ammontare della contribuzione e sanzioni dovute. Il collegio del rinvio statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione." 8. Nel ricorso in riassunzione l' CP_1 sostiene che sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione la domanda originaria della società Pt 1 va senz'altro rigettata (confermando perciò l'addebito di cui ai verbali di accertamento ispettivo) per tutti quei lavoratori non coperti da certificazione E101 (per l'intero o per parte del periodo oggetto dei verbali), richiamando il principio in forza del quale è la società che rivendichi un'esenzione contributiva a doverne fornire la prova, onere che la Pt 1 non aveva assolto con la produzione dei “confusi e disordinati modelli E101 versati in atti in appello".
,9. Dal canto suo la Pt 1 nel riassumere il giudizio, sostiene che l'autorità previdenziale irlandese aveva rilasciato i certificati N_2 per tutti i dipendenti oggetto di ispezione (sicché tutti sarebbero soggetti al regime previdenziale vigente in Irlanda), e laddove la produzione non dovesse ritenersi esaustiva, ci si dovrebbe rivolgere all'autorità irlandese o ai singoli lavoratori per l'esibizione in giudizio dei rispettivi certificati, i quali vengono infatti consegnati al singolo lavoratore e non al datore di lavoro, e comunque era in atti la dichiarazione dell'autorità previdenziale irlandese sull'avvenuto rilascio dei certificati di regolare contribuzione relativa a tutti i lavoratori interessati, per tutto il periodo esaminato nei verbali. In ogni caso, anche prescindendo dalla produzione/esibizione documentale de qua, la legge previdenziale applicabile resterebbe quella irlandese, non rinvenendosi un collegamento con il territorio italiano del personale di volo Pt 1 che svolge prevalentemente la sua attività a bordo degli aeromobili di nazionalità irlandese. 9.1. Pt 1 nel sostenere che ciascun dipendente è coperto da un modello E101, precisa peraltro che per i 12 dipendenti il cui certificato copre solo parzialmente il periodo contestato ( Pt 15
CP 25 CP 33 Controparte_37
[...]
, Controparte_43
[...]
, CP 91CP_57 Controparte 66 Controparte 72 CP_73 CP 67
,
,
[...] e CP 99 ), la scopertura sarebbe solo apparente, dato che nel periodo "scoperto" questi lavoratori non risultavano più assegnati alla base di Ciampino e "dunque ogni accertamento a fini contributivi in relazione a tale periodo va escluso poiché esula dal periodo di ispezione”, come da documenti attestanti la cessazione dell'impiego dei lavoratori in questione presso la base di Ciampino (es. cessazione della compilazione dei piani di volo;
buste paga con retribuzione piena solo prima del termine del periodo di accertamento).
10. Ciò posto, e sulla scorta del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità, il compito demandato alla Corte del rinvio è dunque quello di individuare i dipendenti oggetto di ispezione muniti di certificato E101 (stabilendo se la copertura sia totale o parziale) e quelli non coperti da tale certificazione, tenuto conto che nell'ordinanza della è chiaramente stabilito, con effetto vincolante per questa Corte, che per i lavoratori non coperti (in tutto o in parte) da certificato il regime previdenziale applicabile è senz'altro quello della legislazione previdenziale italiana ex art. 14, par. 2, lett. a) del Regolamento n. 1408/71. coperti solo parzialmente) dal certificato E101 (che lega i dipendenti al regime previdenziale irlandese) la legislazione applicabile è quella italiana, con relativo obbligo contributivo nei confronti dell' CP_1.
11. In tale solco, e sulla scorta della documentazione versata in atti da Pt 1 deve muoversi la analitica verifica demandata a questa Corte, avendo a mente che la tempestività della produzione in appello dei certificati E101 da parte della società e la loro validità ai fini probatori del regime applicabile (sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale eurounitario) sono principi incontestabilmente affermati dalla SC nell'ordinanza di rinvio, cui il giudice della relativa fase deve attenersi, e che, parimenti, ove i certificati dell'autorità previdenziale irlandese non coprano in tutto o in parte la posizione contributiva del dipendente, il regime previdenziale seguirà il diverso criterio della territorialità, di cui al secondo capoverso della lettera a. dell'art. 14 del Regolamento 1408/71.
12. Ebbene, dai certificati E101 in atti (allegati R2 del fascicolo Pt 1 , rilasciati dall'autorità previdenziale irlandese, risultano integralmente coperte, per tutti i periodi accertati con riferimento al rapporto di lavoro del singolo dipendente (v. prospetti di cui all'All. G del verbale di accertamento n. 305621), le posizioni dei seguenti lavoratori:
Parte 7
, Parte 5 CP 110 Parte 3 Parte 4
, Pt 8
,
Parte 12 Parte 10
[...] Parte 14
, Pt 13 Parte 11 "
,
Parte 19
[...] Parte 16 Parte 17 Parte 18
, Parte 20
CP 3 CP 4 Parte 22
[...] Parte 21 Controparte_2
,
Controparte 111 CP 8 Controparte_7 CP 9 Controparte_5 " "
Controparte 10 CP 12 [...]
[...] Controparte 11 Controparte 13 "
,
Controparte 112 Controparte 18 Controparte 15 CP 14 CP 17
,
,
CP 21 CP 19 CP 22 CP 20 Controparte_23
,
Controparte 113 Controparte 24 CP_27 CP 29 Controparte_28
,
,
,
, CP 36 CP_30 CP_31 CP 35 Controparte_34
,
Controparte_38 CP 40 CP 36, CP 39 Controparte 115 CP 114 9
Controparte 116 CP 42[…] CP 117 CP 45
,
, , CP 118 CP 52 Controparte_49 Controparte_48 CP 47 Controparte_50
Controparte 55 CP_53 CP 54
[...]
, CP_56 […]
,
CP 119 Controparte_61 CP_60 CP_62 Controparte_59
,
CP 69 CP 70 CP 64 CP 63 CP 65 CP 68 "
Controparte 71 Controparte 75 CP 74 CP 76 CP 77
,
CP 79 Controparte_80 CP 81 CP 82 CP 78
و Controparte 85 CP_86 CP_87 Controparte_84 9 CP 88
,
[...] Controparte_89
, Controparte_90 CP 92 Controparte_93 [...]
,
,
Persona 1 CP 94 CP 95 Controparte_96 CP 98
,
,
Controparte 101 CP 102 Persona 2 Controparte 100
, CP 104
CP 105
, CP 106 CP_107 CP 108[...] ,
13. Per tutti i suddetti lavoratori risulta il regolare versamento dei contributi al regime previdenziale irlandese e l'assoggettamento alla relativa normativa ex Reg. CE 1408/71 ("in accordance with
Article 14.2a of Regulation n. 1408/71") in tutto il periodo oggetto di ispezione: dunque, per quanto affermato dalla nell'ordinanza di rinvio, non sussiste, riguardo a tali lavoratori, un obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' CP 1.
14. Quanto alle restanti posizioni, i modelli versati in atti da Pt 1 coprono solo in parte i periodi di omessa contribuzione rilevati dagli ispettori rimanendo in particolare esclusi dalla contribuzione alla previdenza irlandese i lavoratori:
Parte 9 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- dicembre 2009
2. copertura certificato E101: 1.12.2007- 30.11.2009
3. scopertura: 30.11.2009- dicembre 2009
Parte 15
1. accertamento CP 1: settembre 2007-luglio2009
2. copertura certificato E101: 1.9.2006 - 31.5.2009
3. scopertura: 31.5.2009-luglio 2009
CP 25
1.accertamento CP 1: settembre 2007- giugno 2008
2. copertura certificato E101: 27.2.2003- 21.5.2008
3. scopertura: 21.5. 2008-giugno 2008
HA RS:
1.periodo ispezionato: settembre 2007- gennaio 2008
2. copertura certificato E101: 28.1.2005- 21.1.2008
3. scopertura: 21.1.2008- tutto gennaio 2008
Controparte 37 :
1.periodo ispezionato: settembre 2007- febbraio 2009
2. copertura certificato E101: 1.9.2005- 25.2.2009
3. scopertura: 25.2.2009- tutto febbraio 2009
Controparte_43
1. periodo ispezionato: settembre 2007- gennaio 2009
2. copertura certificato E101: 2.4.2006- 14.12.2008
3. scopertura: 14.12.2008- gennaio 2009
Controparte_57 :
1.periodo ispezionato: settembre 2007- marzo 2008
2. copertura certificato E101: 1.1.2007- 12.2.2008
3. scopertura: 12.2.2008- marzo 2009
Controparte 66
1.periodo ispezionato: settembre 2007- aprile 2008
2. copertura certificato E101: 1.9.2007- 25.3.2008
3. scopertura: 25.3.2008- aprile 2008
CP 67
1. periodo ispezionato: settembre 2007- ottobre 2007
2. copertura certificato E101: 30.11.2002- 3.10.2007
3. scopertura: 3.10.2007- tutto ottobre 2007
Controparte 72 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- settembre 2009
2. copertura certificato E101: 1.4.2005- 29.8.2009
seguenti periodi, contestati ai singoli 3. scopertura: 29.8.2009 - settembre 2009
CP 73 Ricardo:
1. periodo ispezionato: settembre 2007- giugno 2008;
2.copertura certificato E101: 1.12.2007- 16.6.2008;
3. scopertura: 16.6.2008 – tutto giugno 2008
CP 91 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- marzo 2008
2. copertura certificato E101: 1.1.2007- 17.2.2008
3. scopertura: 17.2.2008- marzo 2008
CP 99 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- ottobre 2008
2. copertura certificato E101: 1.9.2006- 22.10.2008
3. scopertura: 22.10.2008- tutto ottobre 2008
15. Per essi Pt 1 come visto, collega la sopravvenuta mancanza di certificazione contributiva al venir meno della loro assegnazione alla base di Ciampino.
Sostiene comunque che la mancanza di certificazione possa essere integrata dall'ordine di esibizione dei modelli contributivi, rivolto all'ente previdenziale irlandese o allo stesso lavoratore. Deduce infine che, in ogni caso, è in atti la dichiarazione dell'autorità previdenziale irlandese, già prodotta, che deve ritenersi di piena efficacia probatoria in quanto non solo riconosce il rilascio dei certificati N 3 ma ribadisce il completo pagamento dei contributi in Irlanda per tutti i lavoratori interessati.
15.1 Quanto al primo rilievo, la documentazione offerta a supporto (piani di volo compilati fino ad una certa data e/o diminuzione dell'imponibile retributivo nelle ultime mensilità del periodo di accertamento) appare, per sé sola, inidonea allo scopo: invero, una minore retribuzione non indica che il lavoratore non presti più servizio nella base assegnata, mentre ove anche il lavoratore venga distolto dalla base di assegnazione (e sempre che egli, nell'occasione, non cessi in toto dal servizio), lo stesso dovrebbe risultare assegnato ad un diverso scalo, circostanza facilmente documentabile da parte del datore di lavoro eppure rimasta sfornita di prova, tranne che con riguardo al dipendente CP 73 assegnato alla base aerea di Birmingham a far data dal
17.6.2008, in continuità con la dismissione del piano di volo presso l'aeroporto di Ciampino, che reca come ultima data quella del 16.6.2008 (doc. R5 e R6, contratto base Birmingham): ne consegue che per il lavoratore in esame la copertura contributiva con il certificato N 3 risulta completa, mancando in nuce, per il periodo di apparente scopertura rispetto al relativo certificato (16.6.2008 tutto giugno 2008), la sua stessa presenza presso la base di Roma Ciampino.
Per i restanti lavoratori, invece, la mera interruzione della programmazione di volo presso il suddetto scalo aereo e le risultanze delle buste paga risultano elementi inconferenti per dimostrare la effettiva cessazione dell'impiego del dipendente presso lo scalo ispezionato. Parte 9 risulta munita di solo parziale copertura secondo il certificato E101 versato agli atti. Nonostante Pt 1 abbia dichiarato di avere prodotto il modello E 101 atto ad integrare, per il periodo 1.12.2007-9.12.2012, la copertura data dal certificato del periodo precedente, la Corte non rinviene tale produzione tra i documenti allegati (né in R2.7, né in depositi complementari). 15.2 Quanto alla richiesta di esibizione dei certificati mancanti questa Corte, in consapevole dissenso dalle determinazioni adottate in casi analoghi da altre Corti (es. Corte d'Appello di
Brescia, ord. del 26.9.2024, all. R9), osserva che, trattandosi di documenti nella disponibilità anche del datore di lavoro, che infatti ha provveduto alla copiosa produzione di tali certificati nel giudizio di appello, non trova spazio applicativo l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c., non versandosi in ipotesi di documenti di cui la parte istante è sprovvista o dei quali non possa procurarsi la disponibilità con mezzi propri.
15.3 Non riveste poi alcun dirimente rilievo ai fini dell'applicazione della legge previdenziale irlandese la dichiarazione della competente autorità circa il rilascio dei certificati di regolarità contributiva a tutti i lavoratori e per tutto il periodo di servizio a Ciampino, atteso che la richiede al giudice del rinvio di verificare la copertura contributiva dei lavoratori oggetto di ispezione attraverso l'esame dei rispettivi certificati E101, che infatti, contrariamente alla dichiarazione, riportano una indicazione puntuale ed analitica dei singoli periodi di copertura di ogni singolo lavoratore.
16. Sussiste pertanto l'obbligo contributivo CP 1 con riguardo al rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori Parte 9 Parte 15 Controparte 37 CP_25 CP_33
Controparte_43 Controparte 72 Controparte 66 Controparte_57 CP 67 " و CP 99 limitatamente ai rispettivi periodi di scopertura contributiva CP 91 e
,
presso la previdenza sociale irlandese, come specificamente indicati al capo 14 della presente sentenza.
17. Quanto alle contestazioni, svolte in subordine dalla Compagnia area, sulla quantificazione delle somme dovute e sulla inapplicabilità delle sanzioni per evasione contributiva, osserva la Corte che erroneamente viene richiesto dalla società lo scomputo dalla base retributiva della porzione detassata di "indennità di volo" (in Italia soggetta a contribuzione solo al 50%), posto che la base imponibile è stata calcolata dagli ispettori secondo gli stessi prospetti paga forniti dalla società, dai quali non è dato evincere, nemmeno ricorrendo all'esame dello stralcio del contratto collettivo in atti (all.R16) e dei contratti individuali di lavoro, se la voce indicata in busta paga come "spesa di volo" sia stata erogata proprio a titolo di indennità di volo secondo la struttura della composizione salariale propria della disciplina italiana.
17.1. Quanto, infine, alla dedotta inapplicabilità delle sanzioni per evasione contributiva, va premesso che nell'attuale contesto normativo, l'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 configura la fattispecie dell'evasione contributiva prevedendo il pagamento di sanzioni per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in caso:
a) di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi;
b) di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
17.2 Al riguardo, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità è nel senso che “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' CP_1 rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte" (in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti), "mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie" (così per tutte Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 5281 del 01/03/2017); che tuttavia "grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede" (Sez. L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; in senso analogo Id., Sez. L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015. Da ultimo Cass. 11.7.2022 n. 21831).
18. Alla luce di tali principi va esaminata la censura mossa con l'atto di appello (e riproposta in questa sede di rinvio) alla decisione del giudice di prime cure, il quale, a sostegno dell'intento fraudolento, aveva evidenziato come nè la società, né i lavoratori avessero mai fornito all CP_1 i modelli E101. Mai la società aveva esibito i certificati E101, più volte richiesti, sia in sede di accertamento ispettivo, sia direttamente da parte degli uffici amministrativi dell' sia in corso di causa.
18.1. Sostiene la società nell'originario motivo di appello: CP
- che era l'autorità previdenziale irlandese a dover fornire all' i documenti relativi al distacco del lavoratore in Italia;
Pt 1 aveva restituito tali certificati all'autorità previdenziale irlandese come previsto dal
-che reg. 574-72 sulla procedura di distacco;
- che per proporre il giudizio aveva chiesto i certificati all'autorità irlandese, che impiegò del tempo a fornirli, motivo per cui furono prodotti solo in appello;
- che Pt 1 non aveva interesse a celare i modelli E101, documenti a sé favorevoli;
- di non avere, comunque, mai ricevuto dall CP_1 alcuna richiesta di esibizione dei modelli;
che escludevano il dolo anche la peculiarità e complessità della procedura, la presenza di precedenti favorevoli e la validazione ottenuta dall'autorità irlandese. 19. La censura non può essere condivisa, rientrando la fattispecie concreta nell'ambito di applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
20. Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti con chiarezza che la società ha tenuto un atteggiamento per nulla collaborativo con l'ente di previdenza italiano: già nel verbale n.13458 del
28.5.2010 si dà atto che, nell'ambito dell'accertamento ispettivo (iniziato ben tre anni prima, nel 2007), ed acquisita dall' documentazione varia sul personale in forza alla base di Roma
Ciampino, la società, a fronte di una più specifica richiesta di documentazione da parte dell” (elenco completo del personale assunto, del personale assunto e cessato alla data del 2009, buste paga), si limitò a rivendicare l'applicazione della legislazione irlandese in materia di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie anche per il personale occupato in territorio italiano introducendo, peraltro, un tema che già di per sé, a prescindere da una specifica richiesta dell' dei modelli E101, imponeva alla società, secondo buona fede, di fornire agli ispettori i documenti che comprovassero il ritenuto assoggettamento alla legislazione irlandese anche del personale in forza in Italia.
Né la società provvedeva a farlo con l'invio della ulteriore documentazione pervenuta il 6.8.2010, visionata la quale (unitamente alle risultanze della verifica ispettiva della Polizia Tributaria pervenute il 6.10.2010) fu redatto il verbale integrativo/conclusivo n. 30561 del 31.12.2010.
20.1 Di nessun rilievo, dunque, che la Pt 1 abbia restituito i certificati all'autorità irlandese alla scadenza del periodo di validità, non avendo la stessa mai fatto menzione all CP 1 di tale evenienza, né avendo mai riferito agli ispettori di volersi attivare (nè avendolo fatto) per il recupero di tali documenti presso l'ente cui li avevano restituiti;
così come alcun rilievo riveste il fatto che l' sempre in sede ispettiva, non abbia inoltrato una richiesta specifica di esibizione dei citati modelli E 101. 20.2 Non esclude l'atteggiamento doloso nemmeno il supporto che i documenti in parola avrebbero fornito alla tesi datoriale, posto che, di fatto, la mancanza di quei modelli ha reso più difficile la ricostruzione del quadro della posizione previdenziale dei lavoratori in questione;
anzi, proprio perché potenzialmente favorevole all'applicazione della normativa irlandese invocata dal datore di lavoro, era ragionevole attendersi da parte sua una spontanea esibizione dei modelli comprovanti l'assoggettamento dei dipendenti ispezionati alla normativa dello Stato estero, o almeno la manifestazione di una volontà di procurarseli presso l'autorità competente, circostanze non verificatesi (solo in sede giudiziale si farà riserva di produrre la certificazione di avvenuto rilascio e gli stessi certificati E101).
Si pone infine in completa distonia con l'atteggiamento fin qui descritto la paventata incertezza del quadro normativo circa la sussistenza dell'obbligo di pagamento.
CP 21. Conclusivamente, deve affermarsi che sono dovuti all' Pt 1 i contributi dalla società previdenziali omessi relativi ai lavoratori Parte 9 Parte 15 CP 25
Controparte 43 Controparte 37
[...] CP 33
,
Controparte_57 Controparte 66 CP 67 CP 72
[...] CP 91 CP 99 limitatamente ai periodi di scopertura di cui ai certificati N 4 rilasciati a ciascuno di essi, come riportati in motivazione sub 14., con conseguente condanna della Pt 1 a corrispondere all le relative somme, secondo gli importi indicati nei verbali di accertamento impugnati, con le sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. Oltre accessori come per legge.
22. Le spese di tutti i gradi possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della opinabilità della lite, della oggettiva complessità della materia, dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali, nonché degli esiti alterni delle singole fasi di questo stesso giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio sui riuniti ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c., nei limiti del devoluto;
CP i contributi previdenziali
-accerta e dichiara che sono dovuti all' dalla società Parte 1
Parte 15 omessi relativi ai lavoratori Parte 9 CP 25 و
Controparte_43 CP 33 Controparte 37 CP 57
Controparte 72 CP 91 Controparte_66 CP_67
[...]
,
limitatamente ai periodi di scopertura di cui ai certificati N4 CP 99
[...] rilasciati a ciascun lavoratore, specificamente indicati in parte motiva sub 14., con conseguente condanna della Pt 1 a corrispondere all' le relative somme, secondo gli importi indicati nei verbali di accertamento impugnati, con le sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. Oltre accessori come per legge.
- compensa integramente tra parti le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Roma, 14.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dr. Alberto Celeste 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6610.1. Tale ultima disposizione prevede infatti che a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia: i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova": e poiché la Cassazione afferma che la Pt_23
[...] di Pt 1 presso l'Aeroporto di Ciampino (ossia il locale, esistente nell'area aeroportuale, dedicato alla permanenza a terra del personale di volo) rappresenta una succursale/rappresentanza permanente di Pt 1 in territorio italiano, ne consegue che per i lavoratori non coperti (o
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'udienza del 14/10/2025
nelle cause civili RIUNITE in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritte ai nn. R.G. 463/2025
(portante) e 513/2025 (riunito);
vertente tra
Parte 1
NO, avv. BARGELLINI SOFIA, avv. RACO TOMMASO, avv. DI
BI DI
Parte ricorrente in riassunzione nel fascicolo portante n. 463/25 e convenuta nel fascicolo riunito n. 513/25
contro
CP 1
TETI MARIA PIA TERESA)
Parte ricorrente in riassunzione nel fascicolo riunito n.513/25 e convenuta nel fascicolo portante n. 463/25
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito rinvio della Corte di Cassazione, Ord. n.32560/2024 del 14.12.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.- Con autonomi ricorsi, depositati rispettivamente il 7.3.2025 ed il 12.3.2025, Parte 1 ed CP 1 hanno riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell' Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32560/24 pubblicata il 14.12.2024 Le parti convenute in riassunzione si sono costituite in giudizio a fronte dei ricorsi ex adverso proposti, chiedendone reciprocamente il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni:
la Pt 2 :
In via principale:
1. Accertare e dichiarare che nel periodo dal settembre 2007 al dicembre 2009 i rapporti di lavoro tra i Signori: Parte_ 3 Parte_5 Parte 6 Parte 4 Pt 7
, ,
Parte 10 Parte 11 Parte 12
, Parte 9 Parte 8
[...] Parte 14 Parte 15 Parte 16 Parte 17 [...]
[...] Parte 13
Parte 21 Parte 22 Parte 18 Parte 19 CP 2 Parte 20
Controparte 6
[...]
[...] CP 3 CP 4 Controparte_5
[...] Controparte 11 CP 7 CP 8 Controparte_9
, Controparte_10
, CP 12 Controparte 13 CP 14 Controparte_15 Controparte_16
,
CP 22 CP 17 Controparte 18 CP 19 CP 20 CP 21
CP 27 Controparte 24 CP 25 CP_26
[...] , Controparte_23
CP 29 CP_30 Controparte_28
[...] CP_31 Controparte_32
Controparte_37 Controparte_36 CP 35 CP 33, Controparte 34
, [...]
CP_39 CP 40 Controparte 41 CP 38 CP 42 CP 43
,
Controparte 48 CP 45 Controparte_44
, CP 47
[...] CP 46
CP_51
, CP_52 CP 53 [...] Controparte 49 , Controparte 50 CP_54 , Controparte_55
, CP_56 Controparte_57 Controparte_58
CP 63 CP 64 CP 60 CP_62 Controparte_59 Controparte_61
CP 68
[...] CP 65 Controparte 66 CP 67 CP 69
,
Controparte 72 ( CP 56 CP 70 Controparte 71 CP 73
CP 74 Controparte 75 CP 76 CP 77 CP 78
, [...]
CP_79, Controparte_80 CP 81 CP 82 Controparte_83
Controparte 84 Controparte_85 CP 86 CP 87 CP 88
,
Controparte 90 CP 92 CP 91
[...] , Controparte_89
[...]
CP 97 CP 95 CP_93 CP 94 Controparte_96
Controparte 101 CP 102 [...] Controparte 100 CP 98 CP 99
CP 104 CP 103 CP 106 CP 107 CP 108 CP 105
,
erano regolati dalla legge irlandese anche sotto il profilo previdenziale. Pt 1
2. Conseguentemente dichiarare la nullità, illegittimità e/o inesistenza dei verbali ispettivi n. 13458 del 17.05.2010 e n. 30561 del 7.12.2010 (verbali conclusivi degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale) e di ogni e qualsivoglia atto da essi conseguente e/o propedeutico, ivi compreso il verbale di quantificazione contributiva, addebito e notificazione dell' CP 1 n. 000288534/DDL del 20.09.2012 contenente la diffida ad adempire al pagamento di €
3.198.973,00 (Euro tremilionicentonovantottomilanovecentosettantatre/00).
3. Conseguentemente dichiarare che niente è dovuto da Pt 1 all CP_1 per contributi previdenziali, assistenziali (e relative omissioni) in relazione ai rapporti di lavoro con i suddetti signori per il periodo da settembre 2007 a dicembre 2009.
4. Accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro dei signori citati all'elenco di cui al punto 1 delle conclusioni del presente atto sono tutt'ora, se ancora in essere, regolati dalla legge irlandese anche sotto il profilo previdenziale.
5. Pt 1 è tenuta a versare i contributi previdenziali relativi ai loro rapporti di lavoro in Irlanda
e non in Italia.
6. Conseguentemente dichiarare che niente è dovuto da Pt 1 all CP 1 per contributi previdenziali, assistenziali (e relative omissioni) in relazione ai rapporti di lavoro con i suddetti signori per il periodo da dicembre 2009 ad oggi.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la documentazione prodotta in giudizio da Pt 1 compresa la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'autorità previdenziale irlandese - non fosse ritenuta sufficiente a dimostrare l'applicazione della legge irlandese, ordinare all'autorità previdenziale irlandese e/o ai lavoratori per i quali risulta mancante il certificato E101 (e/o A1) l'esibizione in giudizio dello stesso rilasciato dall'autorità previdenziale irlandese per il periodo oggetto d'ispezione;
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dall' CP_1 condannare Pt 1 al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei gradi e delle fasi svolte, secondo i parametri di cui al decreto Ministero Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, aumentati del 30% ex art. 1 comma 2 lett. "b", attesa la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati.
LCP 1
in conformità al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 32560/24 del 14/12/2024 accertare quali lavoratori non siano coperti dalla certificazione N 1 per l'intero o per parte del periodo oggetto dei verbali d'accertamento opposti, dichiarandoli soggetti alla legislazione previdenziale italiana e per l'effetto confermare l'addebito di cui ai verbali ispettivi per detti lavoratori e per i relativi periodi, con condanna della società Pt 1 al pagamento della corrispondente contribuzione e sanzioni. Spese come per legge.
2. Riuniti i procedimenti (riassunti a seguito del medesimo pronunciamento della Suprema Corte) ed all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa all'udienza del 14.10.2025 come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
OOOOOOO
3. Così la SC, nell'Ordinanza di rinvio, riassume i termini della vicenda fino alla impugnata sentenza della Corte d'Appello n. 2379/18.
"In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Roma accoglieva l'opposizione proposta da Parte 1 avverso verbali di accertamento redatti dall' coi quali si contestava il mancato pagamento di contributi dovuti per vari lavoratori (piloti e assistenti di volo) di stanza all'aeroporto di Roma-Ciampino nel periodo settembre 2007-dicembre 2009.
Riteneva la Corte che detti lavoratori non dovessero essere assicurati secondo la legislazione italiana.
Per alcuni di essi, la compagnia aveva prodotto in appello i certificati E101 attestanti il pagamento dei contributi in Irlanda e tali certificati non potevano essere contestati se non a mezzo della specifica procedura prevista dalla normativa comunitaria. Sebbene i certificati fossero stati prodotti in modo disordinato, la Corte li acquisiva in quanto indispensabili ai fini del decidere. Rispetto ai lavoratori non oggetto dei certificati E101, la Corte ha ritenuto che sul territorio italiano Pt 1 non avesse quella "succursale" o "rappresentanza permanente" richiesta dall'art.14, paragrafo 2, lett. a), (i) Reg. CEE n.1804/71, l'unico applicabile ratione temporis. In particolare, non poteva integrare "succursale" o "rappresentanza permanente" la crew room, ovvero un locale attrezzato con computer, stampanti, scaffalature e utilizzato dal personale in modo esclusivo per l'attività propedeutica e successiva al volo, nonché per interfacciarsi con la sede di Dublino in merito all'organizzazione del lavoro. Infine, nemmeno poteva applicarsi la legislazione previdenziale italiana in base all'art. 14, paragrafo
2, lett. a), (ii) Reg. CEE n. 1804/71, poiché i lavoratori non svolgevano l'attività prevalentemente in Italia, ma sugli aeromobili di nazionalità irlandese. Avverso tale pronuncia 1 ricorre per quattro motivi, illustrati da memoria. Parte 1 resiste con controricorso, illustrato da memoria".
4. Come visto, la Corte territoriale, riconosciuta la piena producibilità dei certificati N_1 anche in grado di appello attesa la loro indispensabilità ai fini del decidere, ha ritenuto comunque di procedere ad accertare la normativa previdenziale applicabile ai dipendenti oggetto di ispezione, concludendone che il regime previdenziale applicabile era quello irlandese, posto che: non esiste una base operativa di Pt 1 presso l'Aeroporto di Ciampino (scalo presso il quale era stato eseguito l'accertamento ispettivo) e i dipendenti della compagnia prestano la loro attività principalmente a bordo degli aerei di nazionalità irlandese.
5. La Corte di Cassazione, accogliendo il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dall' CP_1 (resistente la Pt 1 che ha difeso la decisività e vincolatività della produzione dei certificati
,
E101 da parte della società, nonché l'applicabilità della legge previdenziale irlandese anche alla luce della normativa europea), ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma.
6. La Suprema Corte, richiamando suoi precedenti (SSUU 107/90/17 e Cass. 37503/22) nonché giurisprudenza della CGUE (C-359/16 sent. 6.2.2018), ha ritenuto che per i lavoratori coperti da certificato N_2 (che attesta in modo vincolante il pagamento della contribuzione previdenziale in Irlanda e quindi l'assoggettamento del rapporto previdenziale alla sola legge irlandese, in luogo di quella italiana) trovava applicazione la legislazione previdenziale irlandese;
l'CP_1 non aveva del resto attivato l'unica procedura atta ad invalidare detti certificati, ossia la procedura europea di revoca dei certificati ex art. 14, par. 1, lett. a, Reg. 1408/71 (onde la presunzione di regolarità della iscrizione del lavoratore, vincolante per la competente istituzione dello Stato ospitante), fermo restando che si rendeva necessaria una concreta e rigorosa verifica di quali lavoratori - e per quali periodi fossero effettivamente coperti da specifico certificato (posto che la Corte territoriale aveva dichiarato di avere svolto tale indagine solo a campione) e considerato, quanto ai lavoratori non coperti da certificato, che la Compagnia aveva in Italia una succursale/rappresentanza permanente ai sensi dell'art. 14, par. 2, lett. a) Reg. CEE 1408/71, tale dovendosi ritenere, diversamente da quanto opinato dalla Corte d'Appello, la c.d. (area presso l'aeroporto Pt 23 dedicata alla permanenza a terra del personale di volo).
Co 7. Pertanto, nel cassare la sentenza di appello, la ha rinviato "alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per i necessari accertamenti su quali siano i lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana e quali quelli estranei alla stessa in quanto rientranti nella certificazione E101, e per le conseguenti determinazioni in ordine all'ammontare della contribuzione e sanzioni dovute. Il collegio del rinvio statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione." 8. Nel ricorso in riassunzione l' CP_1 sostiene che sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione la domanda originaria della società Pt 1 va senz'altro rigettata (confermando perciò l'addebito di cui ai verbali di accertamento ispettivo) per tutti quei lavoratori non coperti da certificazione E101 (per l'intero o per parte del periodo oggetto dei verbali), richiamando il principio in forza del quale è la società che rivendichi un'esenzione contributiva a doverne fornire la prova, onere che la Pt 1 non aveva assolto con la produzione dei “confusi e disordinati modelli E101 versati in atti in appello".
,9. Dal canto suo la Pt 1 nel riassumere il giudizio, sostiene che l'autorità previdenziale irlandese aveva rilasciato i certificati N_2 per tutti i dipendenti oggetto di ispezione (sicché tutti sarebbero soggetti al regime previdenziale vigente in Irlanda), e laddove la produzione non dovesse ritenersi esaustiva, ci si dovrebbe rivolgere all'autorità irlandese o ai singoli lavoratori per l'esibizione in giudizio dei rispettivi certificati, i quali vengono infatti consegnati al singolo lavoratore e non al datore di lavoro, e comunque era in atti la dichiarazione dell'autorità previdenziale irlandese sull'avvenuto rilascio dei certificati di regolare contribuzione relativa a tutti i lavoratori interessati, per tutto il periodo esaminato nei verbali. In ogni caso, anche prescindendo dalla produzione/esibizione documentale de qua, la legge previdenziale applicabile resterebbe quella irlandese, non rinvenendosi un collegamento con il territorio italiano del personale di volo Pt 1 che svolge prevalentemente la sua attività a bordo degli aeromobili di nazionalità irlandese. 9.1. Pt 1 nel sostenere che ciascun dipendente è coperto da un modello E101, precisa peraltro che per i 12 dipendenti il cui certificato copre solo parzialmente il periodo contestato ( Pt 15
CP 25 CP 33 Controparte_37
[...]
, Controparte_43
[...]
, CP 91CP_57 Controparte 66 Controparte 72 CP_73 CP 67
,
,
[...] e CP 99 ), la scopertura sarebbe solo apparente, dato che nel periodo "scoperto" questi lavoratori non risultavano più assegnati alla base di Ciampino e "dunque ogni accertamento a fini contributivi in relazione a tale periodo va escluso poiché esula dal periodo di ispezione”, come da documenti attestanti la cessazione dell'impiego dei lavoratori in questione presso la base di Ciampino (es. cessazione della compilazione dei piani di volo;
buste paga con retribuzione piena solo prima del termine del periodo di accertamento).
10. Ciò posto, e sulla scorta del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità, il compito demandato alla Corte del rinvio è dunque quello di individuare i dipendenti oggetto di ispezione muniti di certificato E101 (stabilendo se la copertura sia totale o parziale) e quelli non coperti da tale certificazione, tenuto conto che nell'ordinanza della è chiaramente stabilito, con effetto vincolante per questa Corte, che per i lavoratori non coperti (in tutto o in parte) da certificato il regime previdenziale applicabile è senz'altro quello della legislazione previdenziale italiana ex art. 14, par. 2, lett. a) del Regolamento n. 1408/71. coperti solo parzialmente) dal certificato E101 (che lega i dipendenti al regime previdenziale irlandese) la legislazione applicabile è quella italiana, con relativo obbligo contributivo nei confronti dell' CP_1.
11. In tale solco, e sulla scorta della documentazione versata in atti da Pt 1 deve muoversi la analitica verifica demandata a questa Corte, avendo a mente che la tempestività della produzione in appello dei certificati E101 da parte della società e la loro validità ai fini probatori del regime applicabile (sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale eurounitario) sono principi incontestabilmente affermati dalla SC nell'ordinanza di rinvio, cui il giudice della relativa fase deve attenersi, e che, parimenti, ove i certificati dell'autorità previdenziale irlandese non coprano in tutto o in parte la posizione contributiva del dipendente, il regime previdenziale seguirà il diverso criterio della territorialità, di cui al secondo capoverso della lettera a. dell'art. 14 del Regolamento 1408/71.
12. Ebbene, dai certificati E101 in atti (allegati R2 del fascicolo Pt 1 , rilasciati dall'autorità previdenziale irlandese, risultano integralmente coperte, per tutti i periodi accertati con riferimento al rapporto di lavoro del singolo dipendente (v. prospetti di cui all'All. G del verbale di accertamento n. 305621), le posizioni dei seguenti lavoratori:
Parte 7
, Parte 5 CP 110 Parte 3 Parte 4
, Pt 8
,
Parte 12 Parte 10
[...] Parte 14
, Pt 13 Parte 11 "
,
Parte 19
[...] Parte 16 Parte 17 Parte 18
, Parte 20
CP 3 CP 4 Parte 22
[...] Parte 21 Controparte_2
,
Controparte 111 CP 8 Controparte_7 CP 9 Controparte_5 " "
Controparte 10 CP 12 [...]
[...] Controparte 11 Controparte 13 "
,
Controparte 112 Controparte 18 Controparte 15 CP 14 CP 17
,
,
CP 21 CP 19 CP 22 CP 20 Controparte_23
,
Controparte 113 Controparte 24 CP_27 CP 29 Controparte_28
,
,
,
, CP 36 CP_30 CP_31 CP 35 Controparte_34
,
Controparte_38 CP 40 CP 36, CP 39 Controparte 115 CP 114 9
Controparte 116 CP 42[…] CP 117 CP 45
,
, , CP 118 CP 52 Controparte_49 Controparte_48 CP 47 Controparte_50
Controparte 55 CP_53 CP 54
[...]
, CP_56 […]
,
CP 119 Controparte_61 CP_60 CP_62 Controparte_59
,
CP 69 CP 70 CP 64 CP 63 CP 65 CP 68 "
Controparte 71 Controparte 75 CP 74 CP 76 CP 77
,
CP 79 Controparte_80 CP 81 CP 82 CP 78
و Controparte 85 CP_86 CP_87 Controparte_84 9 CP 88
,
[...] Controparte_89
, Controparte_90 CP 92 Controparte_93 [...]
,
,
Persona 1 CP 94 CP 95 Controparte_96 CP 98
,
,
Controparte 101 CP 102 Persona 2 Controparte 100
, CP 104
CP 105
, CP 106 CP_107 CP 108[...] ,
13. Per tutti i suddetti lavoratori risulta il regolare versamento dei contributi al regime previdenziale irlandese e l'assoggettamento alla relativa normativa ex Reg. CE 1408/71 ("in accordance with
Article 14.2a of Regulation n. 1408/71") in tutto il periodo oggetto di ispezione: dunque, per quanto affermato dalla nell'ordinanza di rinvio, non sussiste, riguardo a tali lavoratori, un obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' CP 1.
14. Quanto alle restanti posizioni, i modelli versati in atti da Pt 1 coprono solo in parte i periodi di omessa contribuzione rilevati dagli ispettori rimanendo in particolare esclusi dalla contribuzione alla previdenza irlandese i lavoratori:
Parte 9 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- dicembre 2009
2. copertura certificato E101: 1.12.2007- 30.11.2009
3. scopertura: 30.11.2009- dicembre 2009
Parte 15
1. accertamento CP 1: settembre 2007-luglio2009
2. copertura certificato E101: 1.9.2006 - 31.5.2009
3. scopertura: 31.5.2009-luglio 2009
CP 25
1.accertamento CP 1: settembre 2007- giugno 2008
2. copertura certificato E101: 27.2.2003- 21.5.2008
3. scopertura: 21.5. 2008-giugno 2008
HA RS:
1.periodo ispezionato: settembre 2007- gennaio 2008
2. copertura certificato E101: 28.1.2005- 21.1.2008
3. scopertura: 21.1.2008- tutto gennaio 2008
Controparte 37 :
1.periodo ispezionato: settembre 2007- febbraio 2009
2. copertura certificato E101: 1.9.2005- 25.2.2009
3. scopertura: 25.2.2009- tutto febbraio 2009
Controparte_43
1. periodo ispezionato: settembre 2007- gennaio 2009
2. copertura certificato E101: 2.4.2006- 14.12.2008
3. scopertura: 14.12.2008- gennaio 2009
Controparte_57 :
1.periodo ispezionato: settembre 2007- marzo 2008
2. copertura certificato E101: 1.1.2007- 12.2.2008
3. scopertura: 12.2.2008- marzo 2009
Controparte 66
1.periodo ispezionato: settembre 2007- aprile 2008
2. copertura certificato E101: 1.9.2007- 25.3.2008
3. scopertura: 25.3.2008- aprile 2008
CP 67
1. periodo ispezionato: settembre 2007- ottobre 2007
2. copertura certificato E101: 30.11.2002- 3.10.2007
3. scopertura: 3.10.2007- tutto ottobre 2007
Controparte 72 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- settembre 2009
2. copertura certificato E101: 1.4.2005- 29.8.2009
seguenti periodi, contestati ai singoli 3. scopertura: 29.8.2009 - settembre 2009
CP 73 Ricardo:
1. periodo ispezionato: settembre 2007- giugno 2008;
2.copertura certificato E101: 1.12.2007- 16.6.2008;
3. scopertura: 16.6.2008 – tutto giugno 2008
CP 91 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- marzo 2008
2. copertura certificato E101: 1.1.2007- 17.2.2008
3. scopertura: 17.2.2008- marzo 2008
CP 99 :
1. periodo ispezionato: settembre 2007- ottobre 2008
2. copertura certificato E101: 1.9.2006- 22.10.2008
3. scopertura: 22.10.2008- tutto ottobre 2008
15. Per essi Pt 1 come visto, collega la sopravvenuta mancanza di certificazione contributiva al venir meno della loro assegnazione alla base di Ciampino.
Sostiene comunque che la mancanza di certificazione possa essere integrata dall'ordine di esibizione dei modelli contributivi, rivolto all'ente previdenziale irlandese o allo stesso lavoratore. Deduce infine che, in ogni caso, è in atti la dichiarazione dell'autorità previdenziale irlandese, già prodotta, che deve ritenersi di piena efficacia probatoria in quanto non solo riconosce il rilascio dei certificati N 3 ma ribadisce il completo pagamento dei contributi in Irlanda per tutti i lavoratori interessati.
15.1 Quanto al primo rilievo, la documentazione offerta a supporto (piani di volo compilati fino ad una certa data e/o diminuzione dell'imponibile retributivo nelle ultime mensilità del periodo di accertamento) appare, per sé sola, inidonea allo scopo: invero, una minore retribuzione non indica che il lavoratore non presti più servizio nella base assegnata, mentre ove anche il lavoratore venga distolto dalla base di assegnazione (e sempre che egli, nell'occasione, non cessi in toto dal servizio), lo stesso dovrebbe risultare assegnato ad un diverso scalo, circostanza facilmente documentabile da parte del datore di lavoro eppure rimasta sfornita di prova, tranne che con riguardo al dipendente CP 73 assegnato alla base aerea di Birmingham a far data dal
17.6.2008, in continuità con la dismissione del piano di volo presso l'aeroporto di Ciampino, che reca come ultima data quella del 16.6.2008 (doc. R5 e R6, contratto base Birmingham): ne consegue che per il lavoratore in esame la copertura contributiva con il certificato N 3 risulta completa, mancando in nuce, per il periodo di apparente scopertura rispetto al relativo certificato (16.6.2008 tutto giugno 2008), la sua stessa presenza presso la base di Roma Ciampino.
Per i restanti lavoratori, invece, la mera interruzione della programmazione di volo presso il suddetto scalo aereo e le risultanze delle buste paga risultano elementi inconferenti per dimostrare la effettiva cessazione dell'impiego del dipendente presso lo scalo ispezionato. Parte 9 risulta munita di solo parziale copertura secondo il certificato E101 versato agli atti. Nonostante Pt 1 abbia dichiarato di avere prodotto il modello E 101 atto ad integrare, per il periodo 1.12.2007-9.12.2012, la copertura data dal certificato del periodo precedente, la Corte non rinviene tale produzione tra i documenti allegati (né in R2.7, né in depositi complementari). 15.2 Quanto alla richiesta di esibizione dei certificati mancanti questa Corte, in consapevole dissenso dalle determinazioni adottate in casi analoghi da altre Corti (es. Corte d'Appello di
Brescia, ord. del 26.9.2024, all. R9), osserva che, trattandosi di documenti nella disponibilità anche del datore di lavoro, che infatti ha provveduto alla copiosa produzione di tali certificati nel giudizio di appello, non trova spazio applicativo l'istituto di cui all'art. 210 c.p.c., non versandosi in ipotesi di documenti di cui la parte istante è sprovvista o dei quali non possa procurarsi la disponibilità con mezzi propri.
15.3 Non riveste poi alcun dirimente rilievo ai fini dell'applicazione della legge previdenziale irlandese la dichiarazione della competente autorità circa il rilascio dei certificati di regolarità contributiva a tutti i lavoratori e per tutto il periodo di servizio a Ciampino, atteso che la richiede al giudice del rinvio di verificare la copertura contributiva dei lavoratori oggetto di ispezione attraverso l'esame dei rispettivi certificati E101, che infatti, contrariamente alla dichiarazione, riportano una indicazione puntuale ed analitica dei singoli periodi di copertura di ogni singolo lavoratore.
16. Sussiste pertanto l'obbligo contributivo CP 1 con riguardo al rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori Parte 9 Parte 15 Controparte 37 CP_25 CP_33
Controparte_43 Controparte 72 Controparte 66 Controparte_57 CP 67 " و CP 99 limitatamente ai rispettivi periodi di scopertura contributiva CP 91 e
,
presso la previdenza sociale irlandese, come specificamente indicati al capo 14 della presente sentenza.
17. Quanto alle contestazioni, svolte in subordine dalla Compagnia area, sulla quantificazione delle somme dovute e sulla inapplicabilità delle sanzioni per evasione contributiva, osserva la Corte che erroneamente viene richiesto dalla società lo scomputo dalla base retributiva della porzione detassata di "indennità di volo" (in Italia soggetta a contribuzione solo al 50%), posto che la base imponibile è stata calcolata dagli ispettori secondo gli stessi prospetti paga forniti dalla società, dai quali non è dato evincere, nemmeno ricorrendo all'esame dello stralcio del contratto collettivo in atti (all.R16) e dei contratti individuali di lavoro, se la voce indicata in busta paga come "spesa di volo" sia stata erogata proprio a titolo di indennità di volo secondo la struttura della composizione salariale propria della disciplina italiana.
17.1. Quanto, infine, alla dedotta inapplicabilità delle sanzioni per evasione contributiva, va premesso che nell'attuale contesto normativo, l'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000 configura la fattispecie dell'evasione contributiva prevedendo il pagamento di sanzioni per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, in caso:
a) di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi;
b) di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
17.2 Al riguardo, l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità è nel senso che “in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' CP_1 rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte" (in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti), "mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie" (così per tutte Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 5281 del 01/03/2017); che tuttavia "grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede" (Sez. L, Sentenza n. 10509 del 25/06/2012; in senso analogo Id., Sez. L, Sentenza n. 17119 del 25/08/2015. Da ultimo Cass. 11.7.2022 n. 21831).
18. Alla luce di tali principi va esaminata la censura mossa con l'atto di appello (e riproposta in questa sede di rinvio) alla decisione del giudice di prime cure, il quale, a sostegno dell'intento fraudolento, aveva evidenziato come nè la società, né i lavoratori avessero mai fornito all CP_1 i modelli E101. Mai la società aveva esibito i certificati E101, più volte richiesti, sia in sede di accertamento ispettivo, sia direttamente da parte degli uffici amministrativi dell' sia in corso di causa.
18.1. Sostiene la società nell'originario motivo di appello: CP
- che era l'autorità previdenziale irlandese a dover fornire all' i documenti relativi al distacco del lavoratore in Italia;
Pt 1 aveva restituito tali certificati all'autorità previdenziale irlandese come previsto dal
-che reg. 574-72 sulla procedura di distacco;
- che per proporre il giudizio aveva chiesto i certificati all'autorità irlandese, che impiegò del tempo a fornirli, motivo per cui furono prodotti solo in appello;
- che Pt 1 non aveva interesse a celare i modelli E101, documenti a sé favorevoli;
- di non avere, comunque, mai ricevuto dall CP_1 alcuna richiesta di esibizione dei modelli;
che escludevano il dolo anche la peculiarità e complessità della procedura, la presenza di precedenti favorevoli e la validazione ottenuta dall'autorità irlandese. 19. La censura non può essere condivisa, rientrando la fattispecie concreta nell'ambito di applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000.
20. Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti con chiarezza che la società ha tenuto un atteggiamento per nulla collaborativo con l'ente di previdenza italiano: già nel verbale n.13458 del
28.5.2010 si dà atto che, nell'ambito dell'accertamento ispettivo (iniziato ben tre anni prima, nel 2007), ed acquisita dall' documentazione varia sul personale in forza alla base di Roma
Ciampino, la società, a fronte di una più specifica richiesta di documentazione da parte dell” (elenco completo del personale assunto, del personale assunto e cessato alla data del 2009, buste paga), si limitò a rivendicare l'applicazione della legislazione irlandese in materia di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie anche per il personale occupato in territorio italiano introducendo, peraltro, un tema che già di per sé, a prescindere da una specifica richiesta dell' dei modelli E101, imponeva alla società, secondo buona fede, di fornire agli ispettori i documenti che comprovassero il ritenuto assoggettamento alla legislazione irlandese anche del personale in forza in Italia.
Né la società provvedeva a farlo con l'invio della ulteriore documentazione pervenuta il 6.8.2010, visionata la quale (unitamente alle risultanze della verifica ispettiva della Polizia Tributaria pervenute il 6.10.2010) fu redatto il verbale integrativo/conclusivo n. 30561 del 31.12.2010.
20.1 Di nessun rilievo, dunque, che la Pt 1 abbia restituito i certificati all'autorità irlandese alla scadenza del periodo di validità, non avendo la stessa mai fatto menzione all CP 1 di tale evenienza, né avendo mai riferito agli ispettori di volersi attivare (nè avendolo fatto) per il recupero di tali documenti presso l'ente cui li avevano restituiti;
così come alcun rilievo riveste il fatto che l' sempre in sede ispettiva, non abbia inoltrato una richiesta specifica di esibizione dei citati modelli E 101. 20.2 Non esclude l'atteggiamento doloso nemmeno il supporto che i documenti in parola avrebbero fornito alla tesi datoriale, posto che, di fatto, la mancanza di quei modelli ha reso più difficile la ricostruzione del quadro della posizione previdenziale dei lavoratori in questione;
anzi, proprio perché potenzialmente favorevole all'applicazione della normativa irlandese invocata dal datore di lavoro, era ragionevole attendersi da parte sua una spontanea esibizione dei modelli comprovanti l'assoggettamento dei dipendenti ispezionati alla normativa dello Stato estero, o almeno la manifestazione di una volontà di procurarseli presso l'autorità competente, circostanze non verificatesi (solo in sede giudiziale si farà riserva di produrre la certificazione di avvenuto rilascio e gli stessi certificati E101).
Si pone infine in completa distonia con l'atteggiamento fin qui descritto la paventata incertezza del quadro normativo circa la sussistenza dell'obbligo di pagamento.
CP 21. Conclusivamente, deve affermarsi che sono dovuti all' Pt 1 i contributi dalla società previdenziali omessi relativi ai lavoratori Parte 9 Parte 15 CP 25
Controparte 43 Controparte 37
[...] CP 33
,
Controparte_57 Controparte 66 CP 67 CP 72
[...] CP 91 CP 99 limitatamente ai periodi di scopertura di cui ai certificati N 4 rilasciati a ciascuno di essi, come riportati in motivazione sub 14., con conseguente condanna della Pt 1 a corrispondere all le relative somme, secondo gli importi indicati nei verbali di accertamento impugnati, con le sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. Oltre accessori come per legge.
22. Le spese di tutti i gradi possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto della opinabilità della lite, della oggettiva complessità della materia, dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali, nonché degli esiti alterni delle singole fasi di questo stesso giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio sui riuniti ricorsi in riassunzione ex art. 392 c.p.c., nei limiti del devoluto;
CP i contributi previdenziali
-accerta e dichiara che sono dovuti all' dalla società Parte 1
Parte 15 omessi relativi ai lavoratori Parte 9 CP 25 و
Controparte_43 CP 33 Controparte 37 CP 57
Controparte 72 CP 91 Controparte_66 CP_67
[...]
,
limitatamente ai periodi di scopertura di cui ai certificati N4 CP 99
[...] rilasciati a ciascun lavoratore, specificamente indicati in parte motiva sub 14., con conseguente condanna della Pt 1 a corrispondere all' le relative somme, secondo gli importi indicati nei verbali di accertamento impugnati, con le sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000. Oltre accessori come per legge.
- compensa integramente tra parti le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Roma, 14.10.2025
Il Consigliere est.
Dr. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dr. Alberto Celeste 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6610.1. Tale ultima disposizione prevede infatti che a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia: i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova": e poiché la Cassazione afferma che la Pt_23
[...] di Pt 1 presso l'Aeroporto di Ciampino (ossia il locale, esistente nell'area aeroportuale, dedicato alla permanenza a terra del personale di volo) rappresenta una succursale/rappresentanza permanente di Pt 1 in territorio italiano, ne consegue che per i lavoratori non coperti (o