CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
CA MA, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2572/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACC.PARZ.RATEAZ n. 130622 IMU 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede la cessata materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione.
Resistente/Appellato: Parte resistente chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe la società “Ricorrente_2 SPA” , con sede in Floridia (SR), V.le Vittorio Veneto n. n. 186/I, P.IVA: P.IVA_1, legalmente rappresentata dal dott. Rappresentante_1, C.F.: CF_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il provvedimento notificato il 30/07/2024 con il quale l'AdER accoglie parzialmente l'istanza di rateazione protocollo n.3727139 del 21/06/2024, presentata dalla società in data
21/06/2024 a mezzo pec, per la rateazione dell'avviso di presa in carico n.89824999000024864 (n. doc.29837202400040361000) ricevuto il 10/06/2024, relativo all'accertamento Imu emesso dal Comune di Siracusa n. 502 anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa la carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art.19 D.P.R. 602/1973, eccesso di potere ed errore materiale.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, dapprima, contro dedotto e successivamente, in data 8/01/2026, ha accolto totalmente l'istanza di rateizzazione, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Corte, preso atto del provvedimento di accoglimento da parte dell''Agenzia delle Entrate Riscossione dell'istanza di parte ricorrente, ritiene sussistano le ragioni per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il ricorso, pertanto, è da dichiarare estinto e le spese di giudizio sono a carico di parte resistente in ragione della tardività dell'accoglimento dell'istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€.1.000,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
CA MA, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2572/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACC.PARZ.RATEAZ n. 130622 IMU 2017 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede la cessata materia del contendere con condanna alle spese e la distrazione.
Resistente/Appellato: Parte resistente chiede la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe la società “Ricorrente_2 SPA” , con sede in Floridia (SR), V.le Vittorio Veneto n. n. 186/I, P.IVA: P.IVA_1, legalmente rappresentata dal dott. Rappresentante_1, C.F.: CF_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il provvedimento notificato il 30/07/2024 con il quale l'AdER accoglie parzialmente l'istanza di rateazione protocollo n.3727139 del 21/06/2024, presentata dalla società in data
21/06/2024 a mezzo pec, per la rateazione dell'avviso di presa in carico n.89824999000024864 (n. doc.29837202400040361000) ricevuto il 10/06/2024, relativo all'accertamento Imu emesso dal Comune di Siracusa n. 502 anno d'imposta 2017.
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa la carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art.19 D.P.R. 602/1973, eccesso di potere ed errore materiale.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha, dapprima, contro dedotto e successivamente, in data 8/01/2026, ha accolto totalmente l'istanza di rateizzazione, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Corte, preso atto del provvedimento di accoglimento da parte dell''Agenzia delle Entrate Riscossione dell'istanza di parte ricorrente, ritiene sussistano le ragioni per dichiarare estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il ricorso, pertanto, è da dichiarare estinto e le spese di giudizio sono a carico di parte resistente in ragione della tardività dell'accoglimento dell'istanza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€.1.000,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026