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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5924/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. IO EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FALIVENA
[...]
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
Avv. CALABRESI ROBERTO CP_ Avv. GABOARDI ELISA avv. Iozza in
CP_7
Avv. FALIVENA LUCA ROMA
Appellato/i
Controparte_8
Avv. DI ROCCO CP_9
CP_10
Avv. DI ROCCO BREZZA
***
L'avv. Iozza discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr IO EL
NA IA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. IO EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5924 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra con sede legale in Roma (RM), al Viale Altiero Parte_1
Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario iscritto CP_11 all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Controparte_12
Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
, capitale sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, e per essa, quale mandataria P.IVA_1 con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Notaio in Roma con Persona_1 studio in Via Cassiodoro n.1/a, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, Repertorio n. 3712, Raccolta n. 1951, in data 5.2.2020, " Controparte_13
(già , con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, iscritta al Registro delle Controparte_7
Imprese di Roma C.F. e P.Iva n. REA 1050629, capitale sociale € 781.250,00 in P.IVA_2 possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell'Area Crediti, (C.F. ), come CP_14 CodiceFiscale_1 individuato con procura speciale a ministero del Dott. , Notaio in Roma, Repertorio n. Persona_2
2468, Raccolta n. 301 del 28.04.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Falivena del Foro di Roma
(cod. fisc. - P.E.C. ) in virtù di procura C.F._2 Email_1 alle liti in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata, ai fini e per gli effetti del presente procedimento, presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, n. 72,
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e (C.F. CP_10 C.F._3 Controparte_8
) rappresentati e difesi dall'Avv. Brezza Di Rocco (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Corso Trieste C.F._5
n.85, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
e con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale , Controparte_15 P.IVA_3 per il tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. Controparte_17
5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio 2023 (Rep. n. P.IVA_4 Persona_3
313569– Fasc. n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto
BR (c.f. ) ed SA AR (c.f. ), soci ed C.F._6 C.F._7 amministratori della società , con sede in Milano, Foro Buonaparte Controparte_18
n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 25 luglio 2023 P.IVA_5 Persona_4
(Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2),
- INTERVENIENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo, n.
968/2020, pubblicata in data 22.09.2020, resa all'esito del giudizio 1656/2016 promosso da
[...]
e nei confronti della CP_10 Controparte_8 Controparte_19
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione notificata il 30.6.16 e proponevano opposizione CP_10 Controparte_8 al precetto 4.5.16 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della Controparte_20 somma di € 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato Par Cont con la Esponeva parte opponente che il 27.8.2004 avevano stipulavano contratto di mutuo di € 160.000,00 con la spa;
che alla stipula era intervenuto Parte_1 [...]
[...] quale terzo datore di ipoteca;
che il 16.9.2004 avevano integrato tale mutuo concedendo Per_5
l'iscrizione di una ulteriore ipoteca di secondo grado su un secondo immobile di proprietà dei mutuatari;
che per difficoltà economiche, non avevano rispettato la scadenza dei pagamenti delle rate;
che la opposta aveva applicato tassi di interesse eccedenti quello soglia;
che aveva incaricato un professionista di compiere i relativi accertamenti;
che in tal modo aveva accertato il versamento alla opposta di € 57.339,11 a titolo di interessi illegittimi e quindi non dovuti;
che avevano cercato di definire bonariamente la questione;
che il 4.5.2016 la aveva notificato Controparte_20 loro atto di precetto di € 118.384,64 oltre le spese legali ed interessi e diritti del procedimento;
che era stato chiesto il pagamento di un credito non certo né liquido;
che la richiesta era indeterminata non avendo la opposta indicato i conteggi in virtù dei quali era stata indicata la somma portata dal precetto;
che il credito non era certo essendo stati applicati tassi di interesse oltre la soglia di usura;
che in particolare era stato applicato un tasso di mora del 5,8860% superiore a quello soglia del momento parti al 5,8050%; che detto tasso era stato calcolato considerando il numero dei giorni effettivi e non commerciali come previsto dall'art. 821, terzo comma, c.c.; che inoltre per determinare il tasso effettivamente applicato, doveva essere considerata la penale prevista all'art. 5 del contratto per la estinzione totale anticipata del mutuo;
che in tal modo era stato applicato un tasso corrispondente al 6,1086%, superiore al tasso soglia di riferimento;
che per individuare il tasso applicato dovevano essere considerate come disposto dall'art. 644 c.p. tutte le spese e commissioni previste a carico del cliente;
che il contratto si era trasformato in gratuito ai sensi dell'art. 1815 cc;
che il capitale residuo dovuto ammontava ad € 57.339,11; che il tasso di interesse era indeterminato avendo la opposta considerato i giorni dell'anno commerciali e non quelli reali;
che inoltre non era stato indicato il coefficiente “lettera” o “denaro” in riferimento all'Euribor; che non erano state rispettate le previsioni di cui agli artt. 117 TUB, e 1346 c.c.; che il debito residuo ammontava ad €
75.010,82; che le parti mutuatarie non erano risultate inadempienti non corrispondendo la somma precettata al capitale residuo;
che non erano dovuti interessi;
che la opposta aveva ricevuto a titolo di interessi illegittimi la somma complessiva di € 58.895,83; che tale somma era superiore alle rate formalmente insolute;
che non sussistendo alcun inadempimento, era illegittima la decadenza dal beneficio del termine dichiarata dalla opposta;
che di conseguenza, doveva essere suddiviso il capitale residuo di € 57.339,11 nel numero di rate contrattualmente previsto e che la opposta aveva tenuto comportamenti in violazione del dovere di buona fede e correttezza.
Si costituiva la esponendo che era stata proposta un'opposizione infondata, pretestuosa ed Pt_2 improcedibile essendo stata notificata presso lo studio del Procuratore costituito;
che inoltre l'opposizione era stata proposta tardivamente non avendo parte opponente rispettato il termine perentorio dei venti giorni;
che gli opponenti aveva incassato la somma di € 160.000,00 concessa in finanziamento e che gli stessi avevano stipulato il contratto di mutuo in piena libertà e consapevolezza di quanto accettato.
Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta ctu contabile, tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate durante l'udienza del 20.5.20”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) - accoglie l'opposizione ed annulla il precetto 4.5.16 disponendo che e versino alla opposta CP_10 Controparte_8 il capitale residuo di € 59.233,20 in 30 rate da € 1.974,10 ciascuna;
2) - condanna la opposta a rifondere agli opponente le spese di lite liquidate in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu”. Contr
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza perché errata, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi e diritti della opposta;
CP_21
- per l'effetto, ripristinare la validità dell'atto di precetto opposto, notificato in data
04/05/2016 del quale è stata dichiarata erroneamente la nullità nella sentenza impugnata e dichiarandone l'immediata validità;
- nel merito e, a seguito delle risultanze istruttorie, confermare la validità e la correttezza dell'atto di precetto opposto con le somme ivi richieste oltre interessi e spese successive, rigettando pertanto l'opposizione di e ed accogliere le conclusioni precisate Controparte_8 CP_10 dalla Banca in quanto:
1) non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola contrattuale relativa agli interessi del mutuo stante l'espressa indicazione in contratto di tutti gli specifici elementi che concorrono a determinare il tasso di interesse;
2) anche in ipotesi di attestare la verifica sulla corrispondenza dei tassi applicati e quelli individuati in base alle previsioni contrattuali, non sussiste alcuna sostanziale discordanza tra i valori a confronto- fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali diversi esiti di tale tipologia di analisi potrebbero assumere rilevanza solo in termini di “errore di calcolo”, come tale suscettibile di rettifica;
3) deve pure escludersi qualsiasi profilo di usurarietà delle condizioni economiche applicate al mutuo oggetto di causa, in quanto evidentemente il T.A.E.G. del finanziamento è in ogni caso inferiore al tasso-soglia ex L. n. 108/96 vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo
(anche a non voler considerare la maggiorazione stabilita a titolo di ritardato pagamento nei medesimi DD.MM. di pubblicazione del T.E.G.M. ai sensi della L. n. 108/96);
4) dovrà quindi essere confermata la piena legittimità degli importi addebitati al mutuatario in corso di rapporto – ovvero che non sussiste alcun importo astrattamente compensabile in favore di quest'ultimo per i titoli e le causali dal medesimo dedotti in giudizio.”
§ 5. — Gli appellati ed costituitisi con comparsa di CP_10 Controparte_8 risposta depositata in data 27.01.2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “-in via preliminare: rigettare la richiesta, ex averso avanzata in via cautelare, di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, in quanto, per tutte le ragioni espresse in atti, del tutto destituita di fondamento nel merito, non essendo assolutamente provato un principio di fondatezza dell'impugnazione spiegata ed essendo, in ogni caso, del tutto insussistenza la prova del danno in caso di mancato accoglimento ed essendo al contrario del tutto palese l'eventuale danno in capo alle parti appellate di una eventuale concessione della sospensione medesima;
-in via principale: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato nel merito, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni espresse in atti e confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Viterbo n. 968/2020 pubblicata in data 22.09/2020;
-in ogni caso: con condanna delle spese processuali del giudizio di secondo grado in capo alla controparte appellante da distrarsi in favore del legale costituito in favore dei sig.ri
[...]
e la quale si dichiara antistataria delle stesse”. CP_10 Controparte_8
§ 6. — Con ordinanza del 03.02.2021 veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 7. — Con ordinanza del 01.06.2021 veniva disposta una ctu contabile con nomina, quale
CTU, del dott. Persona_6
§ 8. — Con comparsa depositata in data 09.11.23 interveniva nel giudizio la Controparte_15 in qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza perché errata, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi e diritti della CP_21 opposta;
[...]
- per l'effetto, ripristinare la validità dell'atto di precetto opposto, notificato in data
04/05/2016 del quale è stata dichiarata erroneamente la nullità nella sentenza impugnata e dichiarandone l'immediata validità;
- nel merito e, a seguito delle risultanze istruttorie, confermare la validità e la correttezza dell'atto di precetto opposto con le somme ivi richieste oltre interessi e spese successive, rigettando pertanto l'opposizione di e ed accogliere le conclusioni precisate Controparte_8 CP_10 dalla Banca in quanto:
1) non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola contrattuale relativa agli interessi del mutuo stante l'espressa indicazione in contratto di tutti gli specifici elementi che concorrono a determinare il tasso di interesse;
2) anche in ipotesi di attestare la verifica sulla corrispondenza dei tassi applicati e quelli individuati in base alle previsioni contrattuali, non sussiste alcuna sostanziale discordanza tra i valori a confronto- fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali diversi esiti di tale tipologia di analisi potrebbero assumere rilevanza solo in termini di “errore di calcolo”, come tale suscettibile di rettifica;
3) deve pure escludersi qualsiasi profilo di usurarietà delle condizioni economiche applicate al mutuo oggetto di causa, in quanto evidentemente il T.A.E.G. del finanziamento è in ogni caso inferiore al tasso-soglia ex L. n. 108/96 vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo
(anche a non voler considerare la maggiorazione stabilita a titolo di ritardato pagamento nei medesimi DD.MM. di pubblicazione del T.E.G.M. ai sensi della L. n. 108/96);
4) dovrà quindi essere confermata la piena legittimità degli importi addebitati al mutuatario in corso di rapporto – ovvero che non sussiste alcun importo astrattamente compensabile in favore di quest'ultimo per i titoli e le causali dal medesimo dedotti in giudizio.”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
§ 9. — All'odierna udienza è presente il solo difensore della la quale ha Controparte_15 precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa. Contr
§ 10. — Deve innanzitutto osservarsi che la con contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 15 settembre 2023, ha ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks Controparte_15
Jena” tra i quali quello oggetto del presente giudizio identificato con il n. NDG 301045615. Contr Deve quindi disporsi – ex articolo 111 cpc – l'estromissione della dal presente giudizio.
§ 11. — Con l'atto di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha aderito alle conclusioni raggiunte dal Ctu senza prendere in considerazione le osservazioni del CTP.
La sentenza viene inoltre contestata nella parte in cui ha ritenuto di detrarre i pagamenti dal solo capitale mutuato rendendo così, di fatto, il mutuo gratuito.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “L'opposizione in esame è stata proposta da e per ad ottenere la declaratoria di inefficacia e nullità del CP_10 Controparte_8 precetto 4.5.16 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della Controparte_20 somma di € 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato Par Cont con la
Infondata l'eccepita tardività dell'opposizione, essendo la notifica del 18.5.16 (vedi doc. 1 parte attrice) mentre il precetto è stato notificato il 4.5.16.
L'opposizione è accolta perché fondata essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opponente, da intendere integralmente richiamate e trascritte in quanto fatte proprie, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
Utilizzabili per la decisione le conclusioni cui perviene il ctu, da intendere richiamate e trascritte, in quanto coerentemente motivate e fondate su principi tecnici correttamente applicati.
In particolare l'istruttoria ha accertato (pag. 7 relazione ctu) che la Banca opposta non ha applicato il tasso convenuto e quindi “il tasso di interesse è indeterminato e indeterminabile univocamente”.
Le motivazioni del provvedimento di sospensione, da ritenere richiamato e trascritto, sono dunque confermate e quindi, considerando che gli opponenti hanno corrisposto € 100.766,80 a fronte di € 160.000,00 concessi in prestito, e verseranno il capitale CP_10 Controparte_8 residuo di € 59.233,20 in 30 rate da € 1.974,10 ciascuna.
Il precetto 4.5.16 è annullato.
Le spese seguono la soccombenza”.
I motivi sono fondati.
Il CTU dott. ha infatti accertato che “entrambi i tassi, corrispettivo e di mora, sono Per_6 inferiori ai rispettivi tassi soglia pertanto nessuna analisi è stata condotta per i punti b) - c) - d); nessuna quantificazione è stata effettuata per il punto g) in quanto non è disponibile la relativa documentazione in atti”.
In particolare il CTU poteva accertare che “- all'art. 3 il tasso corrispettivo è dato dalla somma di “una quota fissa pari 1,70 punti per anno….” e di “una variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro a sei mesi, rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in Euro alle ore 11:00 ora dell'Europa Centrale dal
Comitato di gestione dell'Euribor…..” che come indicato sull'atto di mutuo a quella data era pari ad
2,20%, pertanto il tasso totale alla data di stipula del contratto è pari ad Euro 3,90%; - all'art. 4 il tasso di mora “2. Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 5,805% (cinque virgola ottocentocinque per cento) annuo.”; quindi il tasso di mora indicato sul contratto è pari a 5,805%”.
Dunque, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, i tassi d'interesse erano contrattualmente determinati.
Inoltre, gli stessi erano inferiori ai tassi soglia. § 12. — Gli appellati hanno riproposto le contestazioni già svolte nel giudizio di primo grado.
§ 12.1. — Viene innanzitutto dedotta la: “a) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione alla mancata indicazione dei conteggi in virtù dei quali viene indicata la soma portata dal precetto”.
Deducono gli appellati che “In primo luogo è stata contestata la certezza e liquidità del credito portato dal precetto in oggetto per essere del tutto omesso nell'atto stesso il riepilogo dei conteggi che hanno condotto alla somma indicata quale asserito proprio credito”.
La doglianza è infondata.
Invero nel precetto opposto sono indicate le seguenti somme:
€ 108.894,46 per “residuo capitale da rimborsare, ivi compresi dir. di commissione”;
€ 8.343,00 per “rate insolute scadute dal 30/04/15 al 29/02/2016”;
€ 303,66 per “residuo di mora a. 29/02/2016 e sp. S.c.” per un totale di € 118.384,64.
Dunque, il precetto era sufficientemente determinato.
Deve comunque rilevarsi che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass. Sez. 3, 18/03/2022, n. 8906, Rv. 664254 - 01).
§ 12.2. — Viene quindi dedotta la “b) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi con conseguente differenziale tra la somma richiesta e quella realmente dovuta”.
Eccepiscono gli appellanti “la carenza di certezza e liquidità del credito in oggetto essendo lo stesso portato da contratto di mutuo affetto da nulla pattuizione di interessi risultati essere oltre la soglia di usura”.
L'eccezione è infondata.
Invero dalla consulenza redatta dal CTU si evince che il tasso pattuito (3.90%) è Per_6 inferiore al tasso soglia (5.805%).
§ 12.3. — Viene quindi dedotta la “c) Mancata certezza e liquidità del credito per illegittimità degli interessi per indeterminatezza del tasso di interesse”.
La deduzione è infondata.
Come rilevato al punto 11 il CTU ha provveduto ad accertare i tassi applicati.
Dunque il tasso d'interesse era determinato o, comunque, determinabile. § 12.4. — Deducono ancora gli appellati la “d) Mancanza dell'inadempimento in capo alle parti mutuatarie”.
Il motivo è infondato.
Deve considerarsi infatti accertato che i mutuatari si siano resi inadempienti al pagamento delle rate dal 30.04.15 al 29.02.16 per un totale di € 8.343,10.
§ 13. — Deducono infine gli appellati la “e) Mala fede in capo alla controparte” in quanto la stessa “nonostante abbia ricevuto in data 12 aprile 2016 la lettera a firma della scrivente professionista nella quale si evidenziavano le risultanze dell'espletata perizia di parte palesando le violazioni di legge ivi riscontrate e si invitava la stessa ad addivenire ad un accordo bonario ha inteso comunque notificare l'atto di precetto opponendo”.
La deduzione è infondata.
Invero, per le ragioni espresse nei punti che precedono, il precetto era legittimo a fronte dell'inadempienza dei mutuatari.
Il precetto era dunque legittimo.
§ 14. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi l'opposizione proposta da e al precetto del 4.5.16 CP_10 Controparte_8 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della somma di € Controparte_20
CP_ 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato con la
[...]
§ 15. — Attesa l'obiettiva opinabilità della questione evidenziata dai risultanti contrastanti cui sono giunte le CTU svolte nei due gradi di giudizio possono compensarsi le spese di lite dei due gradi.
§ 16. — Per analoghe ragioni le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti, possono Contr essere poste definitivamente a carico delle parti (esclusa la in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_10 Controparte_8 ordinario di Viterbo, n. 968/2020 così provvede:
1. Dispone l'estromissione dal giudizio della;
Parte_1
2. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e al precetto del 4.5.16 con il quale la CP_10 Controparte_8
aveva richiesto loro il pagamento della somma di € Controparte_20
118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato con la;
CP_21
3. Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti;
4. Le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti esclusa la . Parte_1
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO EL
Sezione VI civile
R.G. 5924/2020
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. IO EL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FALIVENA
[...]
CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
Avv. CALABRESI ROBERTO CP_ Avv. GABOARDI ELISA avv. Iozza in
CP_7
Avv. FALIVENA LUCA ROMA
Appellato/i
Controparte_8
Avv. DI ROCCO CP_9
CP_10
Avv. DI ROCCO BREZZA
***
L'avv. Iozza discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE dr IO EL
NA IA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. IO EL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5924 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra con sede legale in Roma (RM), al Viale Altiero Parte_1
Spinelli n. 30, iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario iscritto CP_11 all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Controparte_12
Depositi, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
, capitale sociale € 2.076.940.000,00 interamente versato, e per essa, quale mandataria P.IVA_1 con rappresentanza, giusta procura speciale a ministero Dott. Notaio in Roma con Persona_1 studio in Via Cassiodoro n.1/a, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, Repertorio n. 3712, Raccolta n. 1951, in data 5.2.2020, " Controparte_13
(già , con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, iscritta al Registro delle Controparte_7
Imprese di Roma C.F. e P.Iva n. REA 1050629, capitale sociale € 781.250,00 in P.IVA_2 possesso della licenza della Questura di Roma ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 773/1931, in persona del Direttore dell'Area Crediti, (C.F. ), come CP_14 CodiceFiscale_1 individuato con procura speciale a ministero del Dott. , Notaio in Roma, Repertorio n. Persona_2
2468, Raccolta n. 301 del 28.04.2020, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Falivena del Foro di Roma
(cod. fisc. - P.E.C. ) in virtù di procura C.F._2 Email_1 alle liti in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata, ai fini e per gli effetti del presente procedimento, presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi, n. 72,
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e (C.F. CP_10 C.F._3 Controparte_8
) rappresentati e difesi dall'Avv. Brezza Di Rocco (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Corso Trieste C.F._5
n.85, giusta procura in atti;
- APPELLATI -
e con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale , Controparte_15 P.IVA_3 per il tramite dalla procuratrice speciale in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. Controparte_17
5, C.F.: , giusto atto ai rogiti del Notaio del 6 luglio 2023 (Rep. n. P.IVA_4 Persona_3
313569– Fasc. n. 43085) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto
BR (c.f. ) ed SA AR (c.f. ), soci ed C.F._6 C.F._7 amministratori della società , con sede in Milano, Foro Buonaparte Controparte_18
n. 20, C.F.: , giusta procura ai rogiti del Notaio dott. del 25 luglio 2023 P.IVA_5 Persona_4
(Rep. n. 25936 – Racc. n. 19381) (doc. 2),
- INTERVENIENTE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 12.11.2020 la Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Viterbo, n.
968/2020, pubblicata in data 22.09.2020, resa all'esito del giudizio 1656/2016 promosso da
[...]
e nei confronti della CP_10 Controparte_8 Controparte_19
[...]
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione notificata il 30.6.16 e proponevano opposizione CP_10 Controparte_8 al precetto 4.5.16 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della Controparte_20 somma di € 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato Par Cont con la Esponeva parte opponente che il 27.8.2004 avevano stipulavano contratto di mutuo di € 160.000,00 con la spa;
che alla stipula era intervenuto Parte_1 [...]
[...] quale terzo datore di ipoteca;
che il 16.9.2004 avevano integrato tale mutuo concedendo Per_5
l'iscrizione di una ulteriore ipoteca di secondo grado su un secondo immobile di proprietà dei mutuatari;
che per difficoltà economiche, non avevano rispettato la scadenza dei pagamenti delle rate;
che la opposta aveva applicato tassi di interesse eccedenti quello soglia;
che aveva incaricato un professionista di compiere i relativi accertamenti;
che in tal modo aveva accertato il versamento alla opposta di € 57.339,11 a titolo di interessi illegittimi e quindi non dovuti;
che avevano cercato di definire bonariamente la questione;
che il 4.5.2016 la aveva notificato Controparte_20 loro atto di precetto di € 118.384,64 oltre le spese legali ed interessi e diritti del procedimento;
che era stato chiesto il pagamento di un credito non certo né liquido;
che la richiesta era indeterminata non avendo la opposta indicato i conteggi in virtù dei quali era stata indicata la somma portata dal precetto;
che il credito non era certo essendo stati applicati tassi di interesse oltre la soglia di usura;
che in particolare era stato applicato un tasso di mora del 5,8860% superiore a quello soglia del momento parti al 5,8050%; che detto tasso era stato calcolato considerando il numero dei giorni effettivi e non commerciali come previsto dall'art. 821, terzo comma, c.c.; che inoltre per determinare il tasso effettivamente applicato, doveva essere considerata la penale prevista all'art. 5 del contratto per la estinzione totale anticipata del mutuo;
che in tal modo era stato applicato un tasso corrispondente al 6,1086%, superiore al tasso soglia di riferimento;
che per individuare il tasso applicato dovevano essere considerate come disposto dall'art. 644 c.p. tutte le spese e commissioni previste a carico del cliente;
che il contratto si era trasformato in gratuito ai sensi dell'art. 1815 cc;
che il capitale residuo dovuto ammontava ad € 57.339,11; che il tasso di interesse era indeterminato avendo la opposta considerato i giorni dell'anno commerciali e non quelli reali;
che inoltre non era stato indicato il coefficiente “lettera” o “denaro” in riferimento all'Euribor; che non erano state rispettate le previsioni di cui agli artt. 117 TUB, e 1346 c.c.; che il debito residuo ammontava ad €
75.010,82; che le parti mutuatarie non erano risultate inadempienti non corrispondendo la somma precettata al capitale residuo;
che non erano dovuti interessi;
che la opposta aveva ricevuto a titolo di interessi illegittimi la somma complessiva di € 58.895,83; che tale somma era superiore alle rate formalmente insolute;
che non sussistendo alcun inadempimento, era illegittima la decadenza dal beneficio del termine dichiarata dalla opposta;
che di conseguenza, doveva essere suddiviso il capitale residuo di € 57.339,11 nel numero di rate contrattualmente previsto e che la opposta aveva tenuto comportamenti in violazione del dovere di buona fede e correttezza.
Si costituiva la esponendo che era stata proposta un'opposizione infondata, pretestuosa ed Pt_2 improcedibile essendo stata notificata presso lo studio del Procuratore costituito;
che inoltre l'opposizione era stata proposta tardivamente non avendo parte opponente rispettato il termine perentorio dei venti giorni;
che gli opponenti aveva incassato la somma di € 160.000,00 concessa in finanziamento e che gli stessi avevano stipulato il contratto di mutuo in piena libertà e consapevolezza di quanto accettato.
Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta ctu contabile, tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti come rassegnate durante l'udienza del 20.5.20”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) - accoglie l'opposizione ed annulla il precetto 4.5.16 disponendo che e versino alla opposta CP_10 Controparte_8 il capitale residuo di € 59.233,20 in 30 rate da € 1.974,10 ciascuna;
2) - condanna la opposta a rifondere agli opponente le spese di lite liquidate in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu”. Contr
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza perché errata, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi e diritti della opposta;
CP_21
- per l'effetto, ripristinare la validità dell'atto di precetto opposto, notificato in data
04/05/2016 del quale è stata dichiarata erroneamente la nullità nella sentenza impugnata e dichiarandone l'immediata validità;
- nel merito e, a seguito delle risultanze istruttorie, confermare la validità e la correttezza dell'atto di precetto opposto con le somme ivi richieste oltre interessi e spese successive, rigettando pertanto l'opposizione di e ed accogliere le conclusioni precisate Controparte_8 CP_10 dalla Banca in quanto:
1) non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola contrattuale relativa agli interessi del mutuo stante l'espressa indicazione in contratto di tutti gli specifici elementi che concorrono a determinare il tasso di interesse;
2) anche in ipotesi di attestare la verifica sulla corrispondenza dei tassi applicati e quelli individuati in base alle previsioni contrattuali, non sussiste alcuna sostanziale discordanza tra i valori a confronto- fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali diversi esiti di tale tipologia di analisi potrebbero assumere rilevanza solo in termini di “errore di calcolo”, come tale suscettibile di rettifica;
3) deve pure escludersi qualsiasi profilo di usurarietà delle condizioni economiche applicate al mutuo oggetto di causa, in quanto evidentemente il T.A.E.G. del finanziamento è in ogni caso inferiore al tasso-soglia ex L. n. 108/96 vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo
(anche a non voler considerare la maggiorazione stabilita a titolo di ritardato pagamento nei medesimi DD.MM. di pubblicazione del T.E.G.M. ai sensi della L. n. 108/96);
4) dovrà quindi essere confermata la piena legittimità degli importi addebitati al mutuatario in corso di rapporto – ovvero che non sussiste alcun importo astrattamente compensabile in favore di quest'ultimo per i titoli e le causali dal medesimo dedotti in giudizio.”
§ 5. — Gli appellati ed costituitisi con comparsa di CP_10 Controparte_8 risposta depositata in data 27.01.2021, hanno resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “-in via preliminare: rigettare la richiesta, ex averso avanzata in via cautelare, di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, in quanto, per tutte le ragioni espresse in atti, del tutto destituita di fondamento nel merito, non essendo assolutamente provato un principio di fondatezza dell'impugnazione spiegata ed essendo, in ogni caso, del tutto insussistenza la prova del danno in caso di mancato accoglimento ed essendo al contrario del tutto palese l'eventuale danno in capo alle parti appellate di una eventuale concessione della sospensione medesima;
-in via principale: rigettare integralmente l'appello in quanto infondato nel merito, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni espresse in atti e confermare integralmente la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Viterbo n. 968/2020 pubblicata in data 22.09/2020;
-in ogni caso: con condanna delle spese processuali del giudizio di secondo grado in capo alla controparte appellante da distrarsi in favore del legale costituito in favore dei sig.ri
[...]
e la quale si dichiara antistataria delle stesse”. CP_10 Controparte_8
§ 6. — Con ordinanza del 03.02.2021 veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 7. — Con ordinanza del 01.06.2021 veniva disposta una ctu contabile con nomina, quale
CTU, del dott. Persona_6
§ 8. — Con comparsa depositata in data 09.11.23 interveniva nel giudizio la Controparte_15 in qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza perché errata, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi e diritti della CP_21 opposta;
[...]
- per l'effetto, ripristinare la validità dell'atto di precetto opposto, notificato in data
04/05/2016 del quale è stata dichiarata erroneamente la nullità nella sentenza impugnata e dichiarandone l'immediata validità;
- nel merito e, a seguito delle risultanze istruttorie, confermare la validità e la correttezza dell'atto di precetto opposto con le somme ivi richieste oltre interessi e spese successive, rigettando pertanto l'opposizione di e ed accogliere le conclusioni precisate Controparte_8 CP_10 dalla Banca in quanto:
1) non sussiste alcuna ipotesi di indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola contrattuale relativa agli interessi del mutuo stante l'espressa indicazione in contratto di tutti gli specifici elementi che concorrono a determinare il tasso di interesse;
2) anche in ipotesi di attestare la verifica sulla corrispondenza dei tassi applicati e quelli individuati in base alle previsioni contrattuali, non sussiste alcuna sostanziale discordanza tra i valori a confronto- fermo restando che, in ogni caso, gli eventuali diversi esiti di tale tipologia di analisi potrebbero assumere rilevanza solo in termini di “errore di calcolo”, come tale suscettibile di rettifica;
3) deve pure escludersi qualsiasi profilo di usurarietà delle condizioni economiche applicate al mutuo oggetto di causa, in quanto evidentemente il T.A.E.G. del finanziamento è in ogni caso inferiore al tasso-soglia ex L. n. 108/96 vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo
(anche a non voler considerare la maggiorazione stabilita a titolo di ritardato pagamento nei medesimi DD.MM. di pubblicazione del T.E.G.M. ai sensi della L. n. 108/96);
4) dovrà quindi essere confermata la piena legittimità degli importi addebitati al mutuatario in corso di rapporto – ovvero che non sussiste alcun importo astrattamente compensabile in favore di quest'ultimo per i titoli e le causali dal medesimo dedotti in giudizio.”
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
§ 9. — All'odierna udienza è presente il solo difensore della la quale ha Controparte_15 precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ha discusso oralmente la causa. Contr
§ 10. — Deve innanzitutto osservarsi che la con contratto di cessione dei crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 15 settembre 2023, ha ceduto pro soluto in favore di un portafoglio di crediti denominato “Project Knicks Controparte_15
Jena” tra i quali quello oggetto del presente giudizio identificato con il n. NDG 301045615. Contr Deve quindi disporsi – ex articolo 111 cpc – l'estromissione della dal presente giudizio.
§ 11. — Con l'atto di appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha aderito alle conclusioni raggiunte dal Ctu senza prendere in considerazione le osservazioni del CTP.
La sentenza viene inoltre contestata nella parte in cui ha ritenuto di detrarre i pagamenti dal solo capitale mutuato rendendo così, di fatto, il mutuo gratuito.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “L'opposizione in esame è stata proposta da e per ad ottenere la declaratoria di inefficacia e nullità del CP_10 Controparte_8 precetto 4.5.16 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della Controparte_20 somma di € 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato Par Cont con la
Infondata l'eccepita tardività dell'opposizione, essendo la notifica del 18.5.16 (vedi doc. 1 parte attrice) mentre il precetto è stato notificato il 4.5.16.
L'opposizione è accolta perché fondata essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte opponente, da intendere integralmente richiamate e trascritte in quanto fatte proprie, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione 642/15 e 22562/16).
Utilizzabili per la decisione le conclusioni cui perviene il ctu, da intendere richiamate e trascritte, in quanto coerentemente motivate e fondate su principi tecnici correttamente applicati.
In particolare l'istruttoria ha accertato (pag. 7 relazione ctu) che la Banca opposta non ha applicato il tasso convenuto e quindi “il tasso di interesse è indeterminato e indeterminabile univocamente”.
Le motivazioni del provvedimento di sospensione, da ritenere richiamato e trascritto, sono dunque confermate e quindi, considerando che gli opponenti hanno corrisposto € 100.766,80 a fronte di € 160.000,00 concessi in prestito, e verseranno il capitale CP_10 Controparte_8 residuo di € 59.233,20 in 30 rate da € 1.974,10 ciascuna.
Il precetto 4.5.16 è annullato.
Le spese seguono la soccombenza”.
I motivi sono fondati.
Il CTU dott. ha infatti accertato che “entrambi i tassi, corrispettivo e di mora, sono Per_6 inferiori ai rispettivi tassi soglia pertanto nessuna analisi è stata condotta per i punti b) - c) - d); nessuna quantificazione è stata effettuata per il punto g) in quanto non è disponibile la relativa documentazione in atti”.
In particolare il CTU poteva accertare che “- all'art. 3 il tasso corrispettivo è dato dalla somma di “una quota fissa pari 1,70 punti per anno….” e di “una variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro a sei mesi, rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in Euro alle ore 11:00 ora dell'Europa Centrale dal
Comitato di gestione dell'Euribor…..” che come indicato sull'atto di mutuo a quella data era pari ad
2,20%, pertanto il tasso totale alla data di stipula del contratto è pari ad Euro 3,90%; - all'art. 4 il tasso di mora “2. Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui" praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari al 5,805% (cinque virgola ottocentocinque per cento) annuo.”; quindi il tasso di mora indicato sul contratto è pari a 5,805%”.
Dunque, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, i tassi d'interesse erano contrattualmente determinati.
Inoltre, gli stessi erano inferiori ai tassi soglia. § 12. — Gli appellati hanno riproposto le contestazioni già svolte nel giudizio di primo grado.
§ 12.1. — Viene innanzitutto dedotta la: “a) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione alla mancata indicazione dei conteggi in virtù dei quali viene indicata la soma portata dal precetto”.
Deducono gli appellati che “In primo luogo è stata contestata la certezza e liquidità del credito portato dal precetto in oggetto per essere del tutto omesso nell'atto stesso il riepilogo dei conteggi che hanno condotto alla somma indicata quale asserito proprio credito”.
La doglianza è infondata.
Invero nel precetto opposto sono indicate le seguenti somme:
€ 108.894,46 per “residuo capitale da rimborsare, ivi compresi dir. di commissione”;
€ 8.343,00 per “rate insolute scadute dal 30/04/15 al 29/02/2016”;
€ 303,66 per “residuo di mora a. 29/02/2016 e sp. S.c.” per un totale di € 118.384,64.
Dunque, il precetto era sufficientemente determinato.
Deve comunque rilevarsi che “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”
(Cass. Sez. 3, 18/03/2022, n. 8906, Rv. 664254 - 01).
§ 12.2. — Viene quindi dedotta la “b) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi con conseguente differenziale tra la somma richiesta e quella realmente dovuta”.
Eccepiscono gli appellanti “la carenza di certezza e liquidità del credito in oggetto essendo lo stesso portato da contratto di mutuo affetto da nulla pattuizione di interessi risultati essere oltre la soglia di usura”.
L'eccezione è infondata.
Invero dalla consulenza redatta dal CTU si evince che il tasso pattuito (3.90%) è Per_6 inferiore al tasso soglia (5.805%).
§ 12.3. — Viene quindi dedotta la “c) Mancata certezza e liquidità del credito per illegittimità degli interessi per indeterminatezza del tasso di interesse”.
La deduzione è infondata.
Come rilevato al punto 11 il CTU ha provveduto ad accertare i tassi applicati.
Dunque il tasso d'interesse era determinato o, comunque, determinabile. § 12.4. — Deducono ancora gli appellati la “d) Mancanza dell'inadempimento in capo alle parti mutuatarie”.
Il motivo è infondato.
Deve considerarsi infatti accertato che i mutuatari si siano resi inadempienti al pagamento delle rate dal 30.04.15 al 29.02.16 per un totale di € 8.343,10.
§ 13. — Deducono infine gli appellati la “e) Mala fede in capo alla controparte” in quanto la stessa “nonostante abbia ricevuto in data 12 aprile 2016 la lettera a firma della scrivente professionista nella quale si evidenziavano le risultanze dell'espletata perizia di parte palesando le violazioni di legge ivi riscontrate e si invitava la stessa ad addivenire ad un accordo bonario ha inteso comunque notificare l'atto di precetto opponendo”.
La deduzione è infondata.
Invero, per le ragioni espresse nei punti che precedono, il precetto era legittimo a fronte dell'inadempienza dei mutuatari.
Il precetto era dunque legittimo.
§ 14. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi l'opposizione proposta da e al precetto del 4.5.16 CP_10 Controparte_8 con il quale la aveva richiesto loro il pagamento della somma di € Controparte_20
CP_ 118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato con la
[...]
§ 15. — Attesa l'obiettiva opinabilità della questione evidenziata dai risultanti contrastanti cui sono giunte le CTU svolte nei due gradi di giudizio possono compensarsi le spese di lite dei due gradi.
§ 16. — Per analoghe ragioni le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti, possono Contr essere poste definitivamente a carico delle parti (esclusa la in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti di e avverso la sentenza definitiva del Tribunale CP_10 Controparte_8 ordinario di Viterbo, n. 968/2020 così provvede:
1. Dispone l'estromissione dal giudizio della;
Parte_1
2. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e al precetto del 4.5.16 con il quale la CP_10 Controparte_8
aveva richiesto loro il pagamento della somma di € Controparte_20
118.384,64, oltre a spese di procedura, in forza del contratto di mutuo 27.8.2004 stipulato con la;
CP_21
3. Spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti;
4. Le spese delle CTU, liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti esclusa la . Parte_1
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
IO EL