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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1105/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 10.11.2025
Alle ore 10.11, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. CARLO CAPONE in sostituzione dell'a vv. DAVID CP_2
MORGANTI.
È presente per l'avv. FRANCESCO TACCHIO. Controparte_3
È presente per E l'avv. SABINO ANGELO DE MURO CP_4 Controparte_5
CP_6
È presente per +1 l'avv. SABINO ANGELO DE MURO FIOCCO in sostituzione CP_7 dell'avv. GIACOMO QUAGLIARELLA
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CAPONE precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto;
L'avv. TACCHIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate;
L'avv. DE MURO FIOCCO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, chiede la conferma della sentenza di primo grado.
L'avv. DE MURO FIOCCO per +1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle CP_7 rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.11.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/2024 del Ruolo Generale
tra
rappresentato e difeso dall'avv. David Morganti come da procura alle liti in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio e presso il cui studio in Roma, Via Giovanni
Paisiello, n. 40, è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Controparte_8 CP_4
IN EL De Muro Fiocco, domiciliatario in Canosa di P. a Via Caio Gracco n. 6
-appellati-
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_3
procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Tacchio, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
elettivamente domiciliata
-appellata-
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Quagliarella, come Controparte_9 CP_7
da procura alle liti in atti e presso il cui studio a Canosa di Puglia, via Kennedy, 41, sono elettivamente domiciliati
-appellati-
E
2 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_10
appellata-contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e in qualità di genitore dell'allora minore, , aveva convenuto Controparte_9 CP_7
dinanzi al GdP di Canosa di Puglia, quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, e e per sentire accogliere nei loro Controparte_8 CP_4
confronti le seguenti conclusioni: Previa declaratoria ed affermazione di responsabilità unica del conducente l'automezzo Fiat Punto tg. CW238JN, nella causazione del sinistro del 25 luglio 2020, allorquando verso le ore 00.45 circa, il minore alla guida della bici elettrica Speedy di proprietà di CP_7 CP_9
, giunto all'intersezione con Via G. Falcone in Canosa di Puglia, sarebbe stato urtato e scaraventato a
[...]
terra dal veicolo Fiat Punto targato CW238JN, di proprietà di e condotto da Controparte_8 CP_4
risultato privo di copertura assicurativa,
[...] Controparte_11
, in persona del l.r.p.t., ex art. 2054 c.c., al risarcimento dei danni materiali alla bici elettrica Speedy,
[...]
nonché alle lesioni personali derivati a causa del sinistro de quo in favore di , al netto delle CP_7
somme già corrisposte a mezzo assegni bancari d dell'1.3.2021, da parte della compagnia.
I convenuti, e chiamavano in causa , agente assicurativo in CP_8 CP_4 CP_2 Controparte_10
quanto inadempiente al contratto del 01.07.2020 relativo alla copertura assicurativa rca della Fiat Punto Tg.
CW238JN; nel merito, per quel che qui interessa, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiedevano dichiarare il terzo Agente generale presso l'agenzia di CP_2 CP_10
Canosa di P. a Corso San IN n. 64, responsabile della mancanza della copertura assicurativa successiva al giorno 1° luglio 2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a tenere indenne e manlevare CP_8
e , per quanto gli stessi fossero condannati a risarcire in favore dell'attrice; in via
[...] CP_4
ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della nei confronti Controparte_8
3 di – agente generale presso l'agenzia di Canosa di P. a Corso CP_2 Controparte_10
San IN n. 64, per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
a sua volta nel costituirsi, chiedeva chiamarsi in causa chiedendo rigettarsi la CP_2 CP_10
domanda di manleva svolta da e nei propri confronti, accertare e Controparte_8 CP_4
dichiarare validità ed efficacia della polizza RC Auto n. 0661300141014 stipulata da sul CP_8 CP_8
veicolo di sua proprietà Fiat Punto targato CW238JN e per l'effetto, dichiarare tenuta la Compagnia
a farsi carico del sinistro per cui è causa, ovvero condannare la compagnia a manlevare lo CP_10
CP_
di quanto questi fosse condannato a pagare ai chiamanti.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 aprile 2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata
, contestando sia la chiamata in causa della Compagnia, sia la domanda attorea. CP_10
si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti. CP_3
Il GdP, istruito il giudizio, con sentenza n. 441/2023 ha così statuito: 1) accoglie per quanto di ragione la
domanda, e per l'effetto, ritenuto l'uguale concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento a saldo in favore dell'attrice , Controparte_9
nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...] il CP_7
27.11.2004, della complessiva somma di euro 1.626,35, oltre interessi legali sulla stessa dalla data della
presente decisione al soddisfo;
2) in dipendenza condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice
delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022,in complessivi euro 1.528,00, di cui euro
264,00 per spese borsuali ed euro 1.264,00 per competenze, oltre accessori di legge;
3) pone a carico dei
convenuti le spese di CTU, che liquida in complessivi euro 400,00,oltre accessori di legge, comprensivi
dell'acconto liquidato in sede di affidamento dell'incarico; 4) ritenuta la copertura assicurativa
dell'autovettura targata CW 238 JN al momento del sinistro,25.7.2020, condanna a la CP_2
compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra CP_10
loro, a tenere indenni e/o rimborsare ai convenuti tutto quanto dovuto e/o pagato in favore dell'attrice nella
qualità per effetto della presente decisione, nonché di quanto già corrisposto dall' prima del CP_3
giudizio; 5) condanna al pagamento in favore dei convenuti e CP_2 Controparte_8 CP_4
delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi euro 1.264,00 per
[...]
4 competenze, oltre accessori di legge;
6) dichiara interamente compensate tra e CP_2 CP_10
le spese di giudizio>.
[...]
Avverso la sentenza ha unicamente proposto appello, , con atto di citazione notificato il CP_2
22.23.3.2024, contestando l'affermazione di una corresponsabilità in solido fra sé e la compagnia CP_10
che avrebbe dovuto essere condannata in solido con i responsabili civili, regolarmente assicurati, a
[...]
risarcire il danno occcorso all'allora minore, . CP_7
CP_ In particolare, lo ha censurato il passaggio della decisione in cui il GdP di Canosa di Puglia ha così
argomentato: ed il suo agente , a tenere indenne e/o CP_10 CP_2
rimborsare ai convenuti nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle CP_3
Vittime della Strada, e , di tutto quanto da essi dovuto e/o pagato in Controparte_8 CP_4
favore dell'attrice in esecuzione della presente decisione nonché delle somme corrisposte prima del giudizio dall' . Controparte_3
CP_ Lamenta lo che “il capo della decisione di primo grado che pronuncia la condanna solidale di CP_2
e della Compagnia è errato e censurabile in considerazione della accertata validità della copertura
[...]
assicurativa prestata dalla polizza RC auto e in assenza di alcun profilo di responsabilità CP_10
CP_ dell'Agente in relazione ai fatti oggetto del giudizio, del resto, neppure allegato dal primo Giudice nella sentenza appellata”.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: < in riforma della sentenza n. 441/2023 del Giudice di Pace di
Canosa di Puglia, emessa inter partes e pubblicata il 12 dicembre 2023 nel giudizio R.G. n. 445/2021,
notificata il 22 febbraio 2024, in via principale: accogliere il presente appello per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente,: a) dichiarare il difetto della titolarità passiva in capo a del CP_2
rapporto in contestazione;
b)rigettare la domanda di manleva svolta dalla sig.ra e Controparte_8 CP_4
e qualsivoglia domanda nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in diritto e non
[...] CP_2
provata, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
c) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è
ascrivibile a per l'evento di cui è causa e che, pertanto, l'odierno appellante non può essere Persona_2
tenuto ad alcun pagamento in relazione ai fatti di cui è causa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>.
5 e si sono costituiti con comparsa del 14.6.2024 deducendo l'infondatezza Controparte_8 CP_4
dell'appello che hanno chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
si è costituita con comparsa del 18.6.2024, limitandosi a chiedere la conferma del diritto di CP_3
rivalsa dell' nei confronti della nei cui confronti ha già esercitato la rivalsa. CP_3 CP_10
e hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria CP_7 Controparte_9
delle spese di lite.
Nessuno si è invece costituito per CP_10
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del22.3.2024, nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.12.2023, notificata il 22.2.2024.
Ancora in via preliminare, va detto che la decisione può essere assunta sulla scorta della sentenza di primo grado e di tutta la documentazione versata in atti dalle parti, vertendo l'appello unicamente sul capo della sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di garanzia dei convenuti, e ha CP_8 CP_4
ritenuto l'agente assicurativo , obbligato in solido con la compagnia al risarcimento dei danni CP_2
patiti da nella misura quantificata in sentenza sulla scorta dell'accertato (e qui non CP_7
contestato) concorso di colpa.
L'appello nel merito è fondato.
Una volta accertato con statuizione non impugnata, che la polizza RC per la quale la l'1.7.2020 ha CP_8
corrisposto regolarmente il premio (allegato 3 al fascicolo di parte di primo grado), rimesso ad CP_12
[..
[...] a mezzo bonifico il 20.7.2020 (allegato 5 al fascicolo di parte di primo grado), era regolarmente
[...]
operante alla data del sinistro del 25.7.2020 ex art. 1899 c.c, e dunque che il veicolo godeva di copertura assicurativa per la responsabilità civile come per legge, il primo giudice avrebbe dovuto condannare in solido con i responsabili civili al risarcimento dei danni, rigettando la domanda CP_10
risarcitoria nei confronti di quale impresa designata - per la Regione Puglia- a provvedere alla CP_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Non vi è titolo alcuno per la condanna in solido con la compagnia, dell'agente persona fisica che ha materialmente curato il rinnovo della polizza.
Non pertinente è il richiamo operato da e all'art. 119 codice delle assicurazioni private, CP_8 CP_4
inserito nel Titolo IX - Attività di Distribuzione Assicurativa e Riassicurativa, che riguarda il diverso caso di danni recati a terzi dall'operato dei produttori che agiscono per conto della compagnia.
Nella vicenda in parola, accertata la civile responsabilità del veicolo assicurato, la compagnia che assicura il mezzo per la RC va condannata in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno liquidato alla vittima del sinistro.
La sentenza sul punto è quindi errata e va pertanto riformata.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Controparte_8 CP_4 [...]
e va condannata tenere indenne l'assicurata di tutto quanto abbia dovuto CP_2 CP_10
corrispondere a e , nonché a rimborsare ad quanto da Controparte_9 CP_7 CP_3
questa pagato, il tutto in conseguenza del sinistro del 25.7.2020, la cui responsabilità è stata attribuita con statuizione non appellata, alla pari concorrente responsabilità del e del CP_7 CP_4
CP_ Quanto alle spese di lite, nel rapporto processuale fra lo e e , Controparte_8 CP_4
CP_ possono compensarsi quelle del primo grado tenuto conto che solo in seguito alla costituzione dello si è
avuta contezza delle regolare operatività della polizza che per mero disguido risultava non operante alla data del sinistro, mentre quelle di questo grado vanno poste a carico degli appellati che hanno infondatamente
CP_ insistito per la solidale responsabilità dello;
spese compensate nel rapporto processuale con le altre parti.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1105/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposta da con atto di citazione notificato il CP_2
22-23.3.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 441/2023 del Giudice di Pace di
Canosa di Puglia emessa nel giudizio R.G. n. 445/2021, pubblicata il 12 dicembre 2023, rigetta la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Controparte_8 CP_4 CP_2
e condanna a tenere indenne di tutto quanto abbia dovuto CP_10 Controparte_8
corrispondere a e , nonché a rimborsare ad quanto Controparte_9 CP_7 CP_3
da questa pagato, il tutto in conseguenza del sinistro del 25.7.2020;
2. compensa le spese di lite del primo grado nel rapporto processuale fra e Controparte_8 CP_4
e ; dichiara tenuti e condanna e alla
[...] CP_2 Controparte_8 CP_4
rifusione in favore di delle spese di questo grado che liquida in € 145.50 per esborsi ed CP_2
€ 1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
spese compensate nel rapporto processuale con le altre parti.
Trani, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
8
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 10.11.2025
Alle ore 10.11, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. CARLO CAPONE in sostituzione dell'a vv. DAVID CP_2
MORGANTI.
È presente per l'avv. FRANCESCO TACCHIO. Controparte_3
È presente per E l'avv. SABINO ANGELO DE MURO CP_4 Controparte_5
CP_6
È presente per +1 l'avv. SABINO ANGELO DE MURO FIOCCO in sostituzione CP_7 dell'avv. GIACOMO QUAGLIARELLA
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. CAPONE precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto;
L'avv. TACCHIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate;
L'avv. DE MURO FIOCCO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, chiede la conferma della sentenza di primo grado.
L'avv. DE MURO FIOCCO per +1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle CP_7 rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.11.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1105/2024 del Ruolo Generale
tra
rappresentato e difeso dall'avv. David Morganti come da procura alle liti in calce alla CP_2
comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio e presso il cui studio in Roma, Via Giovanni
Paisiello, n. 40, è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
e rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Controparte_8 CP_4
IN EL De Muro Fiocco, domiciliatario in Canosa di P. a Via Caio Gracco n. 6
-appellati-
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di CP_3
procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Tacchio, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è
elettivamente domiciliata
-appellata-
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Quagliarella, come Controparte_9 CP_7
da procura alle liti in atti e presso il cui studio a Canosa di Puglia, via Kennedy, 41, sono elettivamente domiciliati
-appellati-
E
2 in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_10
appellata-contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in proprio e in qualità di genitore dell'allora minore, , aveva convenuto Controparte_9 CP_7
dinanzi al GdP di Canosa di Puglia, quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3
Garanzia Vittime della Strada, e e per sentire accogliere nei loro Controparte_8 CP_4
confronti le seguenti conclusioni: Previa declaratoria ed affermazione di responsabilità unica del conducente l'automezzo Fiat Punto tg. CW238JN, nella causazione del sinistro del 25 luglio 2020, allorquando verso le ore 00.45 circa, il minore alla guida della bici elettrica Speedy di proprietà di CP_7 CP_9
, giunto all'intersezione con Via G. Falcone in Canosa di Puglia, sarebbe stato urtato e scaraventato a
[...]
terra dal veicolo Fiat Punto targato CW238JN, di proprietà di e condotto da Controparte_8 CP_4
risultato privo di copertura assicurativa,
[...] Controparte_11
, in persona del l.r.p.t., ex art. 2054 c.c., al risarcimento dei danni materiali alla bici elettrica Speedy,
[...]
nonché alle lesioni personali derivati a causa del sinistro de quo in favore di , al netto delle CP_7
somme già corrisposte a mezzo assegni bancari d dell'1.3.2021, da parte della compagnia.
I convenuti, e chiamavano in causa , agente assicurativo in CP_8 CP_4 CP_2 Controparte_10
quanto inadempiente al contratto del 01.07.2020 relativo alla copertura assicurativa rca della Fiat Punto Tg.
CW238JN; nel merito, per quel che qui interessa, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiedevano dichiarare il terzo Agente generale presso l'agenzia di CP_2 CP_10
Canosa di P. a Corso San IN n. 64, responsabile della mancanza della copertura assicurativa successiva al giorno 1° luglio 2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a tenere indenne e manlevare CP_8
e , per quanto gli stessi fossero condannati a risarcire in favore dell'attrice; in via
[...] CP_4
ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della nei confronti Controparte_8
3 di – agente generale presso l'agenzia di Canosa di P. a Corso CP_2 Controparte_10
San IN n. 64, per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
a sua volta nel costituirsi, chiedeva chiamarsi in causa chiedendo rigettarsi la CP_2 CP_10
domanda di manleva svolta da e nei propri confronti, accertare e Controparte_8 CP_4
dichiarare validità ed efficacia della polizza RC Auto n. 0661300141014 stipulata da sul CP_8 CP_8
veicolo di sua proprietà Fiat Punto targato CW238JN e per l'effetto, dichiarare tenuta la Compagnia
a farsi carico del sinistro per cui è causa, ovvero condannare la compagnia a manlevare lo CP_10
CP_
di quanto questi fosse condannato a pagare ai chiamanti.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11 aprile 2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata
, contestando sia la chiamata in causa della Compagnia, sia la domanda attorea. CP_10
si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti. CP_3
Il GdP, istruito il giudizio, con sentenza n. 441/2023 ha così statuito: 1) accoglie per quanto di ragione la
domanda, e per l'effetto, ritenuto l'uguale concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento a saldo in favore dell'attrice , Controparte_9
nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore nato a [...] il CP_7
27.11.2004, della complessiva somma di euro 1.626,35, oltre interessi legali sulla stessa dalla data della
presente decisione al soddisfo;
2) in dipendenza condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice
delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022,in complessivi euro 1.528,00, di cui euro
264,00 per spese borsuali ed euro 1.264,00 per competenze, oltre accessori di legge;
3) pone a carico dei
convenuti le spese di CTU, che liquida in complessivi euro 400,00,oltre accessori di legge, comprensivi
dell'acconto liquidato in sede di affidamento dell'incarico; 4) ritenuta la copertura assicurativa
dell'autovettura targata CW 238 JN al momento del sinistro,25.7.2020, condanna a la CP_2
compagnia di assicurazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra CP_10
loro, a tenere indenni e/o rimborsare ai convenuti tutto quanto dovuto e/o pagato in favore dell'attrice nella
qualità per effetto della presente decisione, nonché di quanto già corrisposto dall' prima del CP_3
giudizio; 5) condanna al pagamento in favore dei convenuti e CP_2 Controparte_8 CP_4
delle spese di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi euro 1.264,00 per
[...]
4 competenze, oltre accessori di legge;
6) dichiara interamente compensate tra e CP_2 CP_10
le spese di giudizio>.
[...]
Avverso la sentenza ha unicamente proposto appello, , con atto di citazione notificato il CP_2
22.23.3.2024, contestando l'affermazione di una corresponsabilità in solido fra sé e la compagnia CP_10
che avrebbe dovuto essere condannata in solido con i responsabili civili, regolarmente assicurati, a
[...]
risarcire il danno occcorso all'allora minore, . CP_7
CP_ In particolare, lo ha censurato il passaggio della decisione in cui il GdP di Canosa di Puglia ha così
argomentato: ed il suo agente , a tenere indenne e/o CP_10 CP_2
rimborsare ai convenuti nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle CP_3
Vittime della Strada, e , di tutto quanto da essi dovuto e/o pagato in Controparte_8 CP_4
favore dell'attrice in esecuzione della presente decisione nonché delle somme corrisposte prima del giudizio dall' . Controparte_3
CP_ Lamenta lo che “il capo della decisione di primo grado che pronuncia la condanna solidale di CP_2
e della Compagnia è errato e censurabile in considerazione della accertata validità della copertura
[...]
assicurativa prestata dalla polizza RC auto e in assenza di alcun profilo di responsabilità CP_10
CP_ dell'Agente in relazione ai fatti oggetto del giudizio, del resto, neppure allegato dal primo Giudice nella sentenza appellata”.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: < in riforma della sentenza n. 441/2023 del Giudice di Pace di
Canosa di Puglia, emessa inter partes e pubblicata il 12 dicembre 2023 nel giudizio R.G. n. 445/2021,
notificata il 22 febbraio 2024, in via principale: accogliere il presente appello per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente,: a) dichiarare il difetto della titolarità passiva in capo a del CP_2
rapporto in contestazione;
b)rigettare la domanda di manleva svolta dalla sig.ra e Controparte_8 CP_4
e qualsivoglia domanda nei confronti di , in quanto infondata in fatto e in diritto e non
[...] CP_2
provata, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
c) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è
ascrivibile a per l'evento di cui è causa e che, pertanto, l'odierno appellante non può essere Persona_2
tenuto ad alcun pagamento in relazione ai fatti di cui è causa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>.
5 e si sono costituiti con comparsa del 14.6.2024 deducendo l'infondatezza Controparte_8 CP_4
dell'appello che hanno chiesto rigettarsi con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
si è costituita con comparsa del 18.6.2024, limitandosi a chiedere la conferma del diritto di CP_3
rivalsa dell' nei confronti della nei cui confronti ha già esercitato la rivalsa. CP_3 CP_10
e hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria CP_7 Controparte_9
delle spese di lite.
Nessuno si è invece costituito per CP_10
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti, la causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
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In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione del22.3.2024, nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 12.12.2023, notificata il 22.2.2024.
Ancora in via preliminare, va detto che la decisione può essere assunta sulla scorta della sentenza di primo grado e di tutta la documentazione versata in atti dalle parti, vertendo l'appello unicamente sul capo della sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di garanzia dei convenuti, e ha CP_8 CP_4
ritenuto l'agente assicurativo , obbligato in solido con la compagnia al risarcimento dei danni CP_2
patiti da nella misura quantificata in sentenza sulla scorta dell'accertato (e qui non CP_7
contestato) concorso di colpa.
L'appello nel merito è fondato.
Una volta accertato con statuizione non impugnata, che la polizza RC per la quale la l'1.7.2020 ha CP_8
corrisposto regolarmente il premio (allegato 3 al fascicolo di parte di primo grado), rimesso ad CP_12
[..
[...] a mezzo bonifico il 20.7.2020 (allegato 5 al fascicolo di parte di primo grado), era regolarmente
[...]
operante alla data del sinistro del 25.7.2020 ex art. 1899 c.c, e dunque che il veicolo godeva di copertura assicurativa per la responsabilità civile come per legge, il primo giudice avrebbe dovuto condannare in solido con i responsabili civili al risarcimento dei danni, rigettando la domanda CP_10
risarcitoria nei confronti di quale impresa designata - per la Regione Puglia- a provvedere alla CP_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Non vi è titolo alcuno per la condanna in solido con la compagnia, dell'agente persona fisica che ha materialmente curato il rinnovo della polizza.
Non pertinente è il richiamo operato da e all'art. 119 codice delle assicurazioni private, CP_8 CP_4
inserito nel Titolo IX - Attività di Distribuzione Assicurativa e Riassicurativa, che riguarda il diverso caso di danni recati a terzi dall'operato dei produttori che agiscono per conto della compagnia.
Nella vicenda in parola, accertata la civile responsabilità del veicolo assicurato, la compagnia che assicura il mezzo per la RC va condannata in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno liquidato alla vittima del sinistro.
La sentenza sul punto è quindi errata e va pertanto riformata.
Ne consegue che in accoglimento dell'appello e in riforma parziale della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Controparte_8 CP_4 [...]
e va condannata tenere indenne l'assicurata di tutto quanto abbia dovuto CP_2 CP_10
corrispondere a e , nonché a rimborsare ad quanto da Controparte_9 CP_7 CP_3
questa pagato, il tutto in conseguenza del sinistro del 25.7.2020, la cui responsabilità è stata attribuita con statuizione non appellata, alla pari concorrente responsabilità del e del CP_7 CP_4
CP_ Quanto alle spese di lite, nel rapporto processuale fra lo e e , Controparte_8 CP_4
CP_ possono compensarsi quelle del primo grado tenuto conto che solo in seguito alla costituzione dello si è
avuta contezza delle regolare operatività della polizza che per mero disguido risultava non operante alla data del sinistro, mentre quelle di questo grado vanno poste a carico degli appellati che hanno infondatamente
CP_ insistito per la solidale responsabilità dello;
spese compensate nel rapporto processuale con le altre parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1105/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposta da con atto di citazione notificato il CP_2
22-23.3.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 441/2023 del Giudice di Pace di
Canosa di Puglia emessa nel giudizio R.G. n. 445/2021, pubblicata il 12 dicembre 2023, rigetta la domanda di manleva avanzata da e nei confronti di Controparte_8 CP_4 CP_2
e condanna a tenere indenne di tutto quanto abbia dovuto CP_10 Controparte_8
corrispondere a e , nonché a rimborsare ad quanto Controparte_9 CP_7 CP_3
da questa pagato, il tutto in conseguenza del sinistro del 25.7.2020;
2. compensa le spese di lite del primo grado nel rapporto processuale fra e Controparte_8 CP_4
e ; dichiara tenuti e condanna e alla
[...] CP_2 Controparte_8 CP_4
rifusione in favore di delle spese di questo grado che liquida in € 145.50 per esborsi ed CP_2
€ 1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
spese compensate nel rapporto processuale con le altre parti.
Trani, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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