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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 12/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. PA MO ) Parte_1 Parte_2
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Parte_3
PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_4
(avv. PA MO ) Parte_5 Parte_6
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_7
(avv. ) (avv. Controparte_1 Controparte_2
PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_3
(avv. PA MO ) (avv. PA CP_4 CP_5
MO ) (avv. PA MO ) CP_6 CP_7
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_8
MO ) (avv. ) (avv. ) CP_9 CP_10
(avv. PA MO ) (avv. CP_11 CP_12
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_13
(avv. PA MO ) Controparte_14 Controparte_15
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_16
(avv. PA MO ) CP_17 CP_18 CP_19
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Controparte_20
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_21 [...]
(avv. PA MO ) (avv. CP_22 Controparte_23 PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_24
(avv. PA MO ) Parte_8 Parte_9
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_10
(avv. PA MO ) (avv. CP_25 CP_26
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_27 [...]
(avv. PA MO ) (avv. PA CP_28 Controparte_29
MO ) (avv. PA MO ) Controparte_30 CP_31
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_32
MO ) (avv. PA MO ) CP_33 CP_34
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_35
MO ) (avv. PA MO ) CP_36 CP_37
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) CP_38
(avv. PA MO ) Controparte_39 [...]
(avv. PA MO ) CP_40 CP_41
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Controparte_42
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_43
CONTRO
(avv. SCIMEMI Controparte_44
RO ER )
E NEI CONFRONTI DI
(avv. AR CO ) CP_45 sono presenti l'avv. PA MO per parte ricorrente;
che rappresenta di essere procuratore antistatario;
l'avv. Renata Riccioli in sostituzione dell'avv. SCIMEMI
RO ER per Controparte_44
;
[...]
l'avv. Marco Lipari per parte intervenuta
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi;
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._1
nato a [...] il [...] , CF Parte_2 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
residente in [...], CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], CF Parte_4
, residente in [...], C.F._4 [...]
nato a [...] il [...], CF. Parte_5 C.F._5
residente in [...], nata a
[...] Parte_6
Palermo il 23.12.1973, CF , residenti in [...]
Florio n. 31, nata a [...] il [...], Parte_7
CF in Via Florio n. 31, CodiceFiscale_7 CP_2
nato a [...] il [...], CF
[...] [...]
[...] [...]
residente in [...], C.F._8 CP_3
nato a [...] il [...], CF
[...] C.F._9
residente in [...], nato a
[...] CP_4
Palermo il 15.04.1949 C.F. residente in [...]
Florio n. 31, nata a [...], il [...], CF CP_5
, residente in [...]26, CodiceFiscale_11
nato a [...] il [...] CF CP_6 [...]
residente in [...], C.F._12 Controparte_7
nata a [...] il [...], CF C.F._13
, residente in [...], nato a
[...] CP_46
Palermo il 24.08.1947 (CF )residente in [...]
Florio 31, nata a [...] il [...], CF CP_11
residenti in [...], CodiceFiscale_15 [...]
nato a [...] il [...] CF CP_12 C.F._16
residente in [...],
[...] CP_13
nato a [...] il [...] - CF
[...] C.F._17
e residente in [...],
[...] CP_14
nata a [...] il [...] CF.
[...] C.F._18
, residente in [...], nata
[...] Controparte_15
a Roma il 30.03.1977 CF residente in CodiceFiscale_19
Nostra Signora di Lourdes 89, n a t a a Controparte_47
d A g r i g e n t o i l 2 1 / 0 2 / 1 9 5 3 C F , C.F._20
residente in [...], CP_48
nata a [...] il [...], CF.
[...] C.F._21
residente in [...], nato a
[...] Controparte_19 Palermo il 03.07.1974, CF , residente in CodiceFiscale_22
Via Florio 31, nato a [...] il [...] Controparte_49
– CF residenti in [...], C.F._23 [...]
nata a [...] il [...] CF CP_21 C.F._24
, ed ivi residente in [...],
[...] [...]
nato a [...] ( AG ) il 13/06/1956 CF : Pt_11
, residente in [...], C.F._25
nata a [...] il [...], CF. Controparte_23 [...]
e residente in [...], C.F._26 CP_24
nata a [...] [...] CF.
[...] CodiceFiscale_27
residente in [...], nato a [...] il Parte_8
20.07.1978, CF residente in [...]
Lorenzo 287/A, nato a [...] il Parte_9
07.12.1972, , residente in [...]
Esterna Cretazze n. 40/2, nato a [...] il Parte_10
09.05.1968, CF. residente in [...]
31, nato a [...] il [...] e CP_25
residente in [...], , C.F._31 C.F._32 [...]
nata a [...] il [...], CF. Pt_12 C.F._33
residente in [...] nata a [...]
[...] CP_27
il 19.07.1971, CF. residente in [...]
n. 31, nato a [...] il [...] – CF CP_28 [...]
15 residente in [...], C.F._35
nato a [...] il [...] – CF Controparte_29 [...]
residente in [...]; C.F._36 nata a [...] il [...] , CF Controparte_30
residenti in [...], C.F._37 CP_31
nata a [...] il [...] ed residente in [...]n.
[...]
31, , nata a CodiceFiscale_38 CP_32
Palermo il 12.03.1940, CF , residente in CodiceFiscale_39
Via Florio n. 31, nato a [...] il CP_33
01.12.1949, CF. , residente in [...]
31, n., nato a [...] il [...], CF Controparte_34
residente in [...], CodiceFiscale_41 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
GA AL n. 33m CF , CodiceFiscale_42 [...]
nato a [...] il [...], CF CP_51 CodiceFiscale_43
residente in [...], CP_52
nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]
[...]
US PI n.4, CF , CodiceFiscale_44 CP_38
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
n. 31, CF , CodiceFiscale_45 Controparte_39
nata a [...], il [...], CF. , CodiceFiscale_46
residente in [...], nata Controparte_53
a Palermo il 19.11.1955 CF residente in [...]
Florio n. 31, nata a [...] il Controparte_41
27.07.1968 CF residente in [...]
ES RI n. 49, nato a [...] il Controparte_42
07.04.1956 CF residente in [...]
Florio n. 31 nato a [...] il [...], CF CP_43 residente in [...]
n. 31, tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Monia Pace (Palermo,
19.01.1976 – CF ) ed elettivamente C.F._51
domiciliati presso il di lei studio sito in Palermo, Via US Mulè
25, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_44 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SCIMEMI RO ER e dell'avv. DANIELE LIVRERI, elettivamente domiciliato in VIA
DANTE 55 90141 PALERMO, presso il difensore avv. SCIMEMI
RO ER
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , con il patrocinio CP_45 C.F._52
dell'avv. AR CO e , con elezione di domicilio in VIA
DEL BERSAGLIERE,6 90100 PALERMO, presso il difensore avv.
AR CO
PARTE TERZA INTERVENUTA
E
Controparte_54
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: merito di azione di reintegrazione nel possesso (artt.
703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo i ricorrenti e la terza intervenuta - proprietari di alcune unità immobiliari site in Palermo, contrada San Lorenzo,
Villa Lampedusa, facenti parte di un edificio realizzato su lotto di terreno identificato nella planimetria allegata al ricorso con le lettere
O, R, Q, T, U, V, S, O, distinto al Catasto dei terreni al Foglio 19,
Particella 1382 (già 583/B) – hanno agito per la tutela possessoria della signoria di fatto esercitata sulla striscia di terreno identificata in planimetria con le lettere Z, S, V, T, U, O, N (con accesso dalla Via
Florio n. 31), deducendo di avere esercitato il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile e di servitù di parcheggio a carico della particella identificata al n.853, foglio 19 del catasto dei terreni appartenente alla . Controparte_55
In particolare,le parti ricorrenti hanno lamentato che la CP_44
abbia posto in essere condotte materiali lesive del loro possesso, tra cui il parcheggio arbitrario di veicoli (in particolare quelli della società riconducibile al fondatore), l'installazione di CP_54
videocamere, la rimozione di recinzioni e la realizzazione di opere edilizie.
Tali condotte, secondo la ricostruzione contenuta negli atti introduttivi avrebbero impedito l'esercizio del possesso delle servitù e integrato atti di spoglio e molestia per i quali hanno invocato la tutela interdittale.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato CP_44
integralmente le domande, eccependo l'inammissibilità dell'azione possessoria per carenza dei presupposti previsti dalla legge, negando l'esistenza di una servitù di parcheggio e riconoscendo parzialmente una servitù di passaggio limitata all'accesso al fabbricato condominiale e non ai corpi bassi.
In via riconvenzionale, la ha chiesto l'accertamento della CP_44
sussistenza della sola servitù di passaggio indicata nei titoli di acquisto dei ricorrenti e che venga inibito ai ricorrenti il parcheggio o il deposito di beni sulla particella, la rimozione dei veicoli,
l'autorizzazione all'uso della forza pubblica in caso di inottemperanza e la condanna al pagamento di somme per ogni violazione.
Nel procedimento interinale è stata chiamata in causa la società che è rimasta contumace. CP_54
La fase sommaria del giudizio, si è conclusa con l'ordinanza del 24 luglio 2024, che ha accertato l'illegittimità della molestia al possesso relativamente alla servitù di passaggio vantata dai ricorrenti e dall'interveniente, ordinando alla e alla società CP_44 CP_54
di cessare le condotte lesive e di consentire l'esercizio del
[...]
passaggio attraverso l'area in contestazione, ha rigettato la domanda relativa al possesso di una servitù di parcheggio ed ha imposto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento dell'importo di € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con istanza depositata il 12.9.2024 la resistente ha CP_44
chiesto l'instaurazione della fase di merito possessorio.
Analoga richiesta è stata formulata dai ricorrenti con istanza depositata il 24.9.2024.
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione.
Rigettate le richieste di prova formulate dalle parti la causa è stata rinviata per la discussione.
Ciò premesso, va in via preliminare ribadito che le questioni di carattere petitorio introdotte da entrambe le parti a sostegno delle proprie domande ed eccezioni sono inammissibili nella presente sede, attesa la natura fattuale del presente procedimento.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità, per un verso, delle domande formulate dai ricorrenti di accertamento della esistenza della servitù di passaggio e posteggio sulla particella 853 del foglio
19 del catasto dei terreni di Palermo e del diritto di sosta temporanea dei propri veicoli per il carico e lo scarico di persone e/o cose (cfr. memoria depositata il 24.9.2024 e note di replica depositate il
26.10.2025) riconducibili all'ambito dell'actio confessoria servitutis e, per altro verso, della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inesistenza di una servitù di parcheggio sull'area in contestazione e della correlata domanda di condanna alla cessazione della condotta di parcheggio di veicoli e alla rimozione di qualsiasi cosa mobile dall'area, riconducibili allo speculare ambito dell'actio negatoria servitutis, e inammissibili anche alla luce del divieto posto dall'art. 705 c.p.c.
Al riguardo occorre, inoltre, sottolineare che la stessa parte resistente ha evidenziato di avere proposto le proprie domande in sede di merito per invocare un accertamento di tipo petitorio sull'insussistenza dei diritti reali invocati dai propri avversari, a prescindere dalla disciplina in materia di decadenza dell'azione possessoria prevista dall'art. 1170 c.c. (cfr. pag. 7 delle note conclusive depositate il 13.10.2025).
Nessun rilievo in senso contrario può assumere, inoltre,
l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte citato dalla
( cfr. Cass., n°26652/2024) che si riferisce al Controparte_44
diverso strumento processuale dell'azione nunciatoria – anch'essa di natura bifasica- che è volto a tutelare, a differenza dell'azione di manutenzione, in caso di pericolo di danno, non solo il possesso ma anche il diritto di proprietà.
Ciò posto, gli esiti della più approfondita istruzione di merito della controversia impongono, anzitutto, di ribadire integralmente in questa sede il contenuto dell'ordinanza interdittale.
Ed invero, gli elementi di prova raccolti nel giudizio consentono di accertare, con riferimento alla tutela possessoria richiesta per l'esercizio di fatto di una servitù di passaggio, la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile con riferimento alla intera area descritta in ricorso compresa la zona sterrata antistante i corpi bassi
(cfr. pag. 5 dell'ordinanza del 24.7.2024). Risulta altresì provato che le condotte poste in essere dalla resistente e dalla società , consistenti nella rimozione della Controparte_54
rete metallica di recinzione posta a confine tra il terreno di Villa
Lampedusa e la strada privata, nell'installazione di alcune telecamere di sorveglianza nella striscia di terreno, nel parcheggio permanente di mezzi anche della società (società riconducibile alla CP_54
resistente) in punti strategici dell'area – senza il consenso, e addirittura con l'opposizione, dei ricorrenti e dell'intervenuta, debbano essere qualificate come molestie violente, in violazione dell'art. 1067 c.c., che vieta al proprietario del fondo servente di ostacolare l'esercizio della servitù.
Quanto al dedotto possesso della servitù di parcheggio, occorre, invece, ribadire – in conformità alla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 3925/2024- che nel caso concreto, non è emersa prova sufficiente della specificità e localizzazione del possesso corrispondente al diritto esercitato, né la corrispondenza tra unità immobiliari e porzioni dell'area utilizzata ( cfr. pag. 7 e ss dell'ordinanza interinale).
Va, per altro verso, osservato, che con la propria istanza di fissazione dell'udienza per la celebrazione della fase di merito, i ricorrenti si sono lamentati della realizzazione di due nuove condotte di molestia, poste in essere dopo la celebrazione dell'udienza di discussione della fase cautelare.
In particolare, i ricorrenti hanno denunciato l'installazione in data
19.07.2024 di un cancello in prossimità dell'accesso alla seconda parte della strada che consente l'accesso ai corpi bassi di Via Florio
31 e l'alterazione dell'estensione della strada ubicata di fronte l'edificio condominiale mediante la collocazione di una cancellata metallica oltre l'originaria linea di delimitazione rappresentata dal filare di alberi.
L'allegazione di tali fatti è ammissibile in sede di merito atteso che essi rappresentano una prosecuzione dell'originaria condotta di molestia denunciata con il ricorso (cfr. Cassazione civile, sez. II,
14/04/2016, n. 7405).
Fatta questa precisazione, occorre considerare che l'effettiva trasformazione dello stato dei luoghi in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza di discussione nella fase interinale risulta adeguatamente dimostrata dalla produzione fotografica della parte ricorrente, che comprova sia l'installazione del cancello nella zona precedente ai corpi bassi, sia l'installazione della cancellata oltre la linea del filare degli alberi posti di fronte all'edificio principale del
( cfr. fotografie allegate all'istanza depositata il Parte_13
24.9.2024).
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che la fondazione resistente non solo non ha contestato la realizzazione di tali condotte, ma ha espressamente ammesso di avere installato il cancello nella seconda porzione della strada oggetto di causa allegando : “l'accesso per il cancello installato … a tutela del è stato Parte_14
garantito ai condomini ricorrenti proprietari dei corpi bassi, che sono gli unici, tra i ricorrenti, ad avere una reale utilità nel passaggio nell'area de qua successiva al cancello, proprio per accedere (non depositare né parcheggiare) alle loro rispettive proprietà” ( cfr. pag. 6 delle note conclusive di parte resistente).
Orbene, deve ritenersi che il collocamento di un nuovo cancello sull'area in cui i condomini esercitano il transito, senza consegnare le chiavi a tutti i ricorrenti ma ai soli titolari dei corpi bassi, costituisca un'ulteriore condotta di molestia.
Occorre, infatti, considerare che l'esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte di tutti i condomini ricorrenti è stato dimostrato alla luce dell'istruttoria espletata nella fase interinale del giudizio e che l'utilità di tale transito è legata anche alla possibilità di esercitare operazioni di manovra, con i veicoli dei condomini, sicché la restrizione della possibilità di accesso ad una sezione della striscia di terreno in contestazione costituisce una turbativa della signoria di fatto esercitata dai ricorrenti.
Deve, infatti, considerarsi che alla luce dell'art. 841 c.c. ed in un'ottica di contemperamento delle esigenze del proprietario del fondo con quelle del possessore della servitù di passaggio l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l'"utilitas" della servitù, perchè rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo (12949/2000).
Ad integrazione del comando giudiziale già formulato nell'ordinanza interinale la società resistente va pertanto condannata a consentire l'accesso, anche attraverso il cancello apposto nell'area oggetto di causa in data 19.07.2024, consegnando a tutti i ricorrenti le chiavi o i dispositivi elettronici di apertura dello stesso.
A diverse considerazioni deve invece pervenirsi con riferimento alla richiesta di rimozione della cancellata collocata oltre il filare negli alberi frontistante l'edificio condominiale principale.
In punto di diritto occorre, infatti, considerare che non ogni modifica alla situazione oggettiva dei luoghi integra spoglio o turbativa, ma solo quei comportamenti che compromettono o limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere del possessore, rendendolo impossibile o gravoso o notevolmente difficoltoso.
Deve, pertanto, considerarsi estraneo al concetto di molestia o turbativa il comportamento che non limiti o modifichi in modo apprezzabile il modo di esercizio del possesso ( cfr. Cassazione
n.12258 del 2014).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie deve rilevarsi che il restringimento della area utilizzata ai fini del passaggio dai condomini ricorrenti a causa della installazione della cancellata non appare significativo.
Dalle fotografie allegate al ricorso emerge, infatti, che la zona destinata al transito degli autoveicoli fosse solo quella asfaltata, sicché la creazione di un'inferriata nella parte sterrata dell'area, subito dopo il filare degli alberi, non appare idonea ad ostacolare in alcun modo il riconosciuto esercizio del possesso di una servitù di passaggio.
Va, poi, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.
Occorre, infatti, considerare, sotto il profilo patrimoniale, che parte ricorrente, in spregio all'onere di allegazione su di essa incombente, non ha in alcun modo dedotto, prima ancora che provato, il pregiudizio patito e cioè la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa o la perdita patrimoniale connessa ad esborsi sostenuti a causa della condotta di molestia.
A fronte della reintegrazione formale del possesso violato, con l'accoglimento della domanda, non emergono nella fattispecie oggetto di causa ulteriori poste di pregiudizio suscettibili di tutela risarcitoria e non reale.
La domanda, pertanto, sotto tale profilo, deve considerarsi carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova.
Va, poi, sottolineato, che non risulta allegato, oltre che dimostrato, il patimento di un danno non patrimoniale in conseguenza della condotta illecita della resistente, dovendosi sottolineare che esso non può tradursi in meri fastidi e disagi conseguenti alla patita turbativa del possesso (cfr sul punto Cass. SU 26972/08).
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite della fase di merito possessorio e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 2500,00 per onorari di difesa, oltre euro 129,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, in favore della parte ricorrente, da un lato, e che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1905,00 per onorari di difesa, oltre euro 49,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% per la parte intervenuta, dall'altro, a carico delle resistenti prevalentemente soccombenti.
Va altresì accolta la richiesta di distrazione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In applicazione dei medesimi principi deve confermarsi la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza interinale come corretta con successivo provvedimento del 21.10.2024.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le domande di natura petitoria formulate da parte ricorrente e da parte resistente;
dichiara l'illegittimità della molestia al possesso corrispondente all'esercizio di fatto di una servitù di passaggio con mezzi meccanici vantato dai ricorrenti e dalla intervenuta sull'area oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la resistente e la società a Controparte_54
cessare immediatamente la propria condotta di molestia, consentendo l'esercizio del diritto di passaggio spettante ai ricorrenti e alla terza intervenuta sull'intera area oggetto di causa;
condanna la resistente a consegnare a tutti i ricorrenti le CP_44
chiavi o i dispositivi di apertura del cancello posto nella seconda sezione dell'area oggetto di causa prima dell'ubicazione dei corpi bassi dell'edificio condominiale;
pone a carico della resistente e della società terza chiamata l'obbligo di versare ex art. 614 bis cpc ai ricorrenti e all'intervenuta € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal 30° giorno a partire dalla notifica dello stesso nonché per ogni eventuale successiva violazione o inosservanza del provvedimento medesimo;
rigetta la domanda possessoria con riferimento alla lamentata molestia del possesso corrispondente all'esercizio di fatto di una servitù di parcheggio;
rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno formulata dai ricorrenti;
dispone la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite della fase di merito possessorio e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 2500,00 per onorari di difesa, oltre euro 129,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, in favore della parte ricorrente, da un lato, e che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1905,00 per onorari di difesa, oltre euro 49,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% per la parte intervenuta, dall'altro, a carico delle resistenti prevalentemente soccombenti;
accoglie la richiesta di distrazione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari;
conferma la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza interinale come corretta con successivo provvedimento del
21.10.2024.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 12/11/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco, viene chiamata la causa promossa da
(avv. PA MO ) Parte_1 Parte_2
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Parte_3
PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_4
(avv. PA MO ) Parte_5 Parte_6
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_7
(avv. ) (avv. Controparte_1 Controparte_2
PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_3
(avv. PA MO ) (avv. PA CP_4 CP_5
MO ) (avv. PA MO ) CP_6 CP_7
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_8
MO ) (avv. ) (avv. ) CP_9 CP_10
(avv. PA MO ) (avv. CP_11 CP_12
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_13
(avv. PA MO ) Controparte_14 Controparte_15
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_16
(avv. PA MO ) CP_17 CP_18 CP_19
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Controparte_20
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_21 [...]
(avv. PA MO ) (avv. CP_22 Controparte_23 PA MO ) (avv. PA MO ) Controparte_24
(avv. PA MO ) Parte_8 Parte_9
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) Parte_10
(avv. PA MO ) (avv. CP_25 CP_26
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_27 [...]
(avv. PA MO ) (avv. PA CP_28 Controparte_29
MO ) (avv. PA MO ) Controparte_30 CP_31
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_32
MO ) (avv. PA MO ) CP_33 CP_34
(avv. PA MO ) (avv. PA
[...] CP_35
MO ) (avv. PA MO ) CP_36 CP_37
(avv. PA MO ) (avv. PA MO ) CP_38
(avv. PA MO ) Controparte_39 [...]
(avv. PA MO ) CP_40 CP_41
(avv. PA MO ) (avv.
[...] Controparte_42
PA MO ) (avv. PA MO ) CP_43
CONTRO
(avv. SCIMEMI Controparte_44
RO ER )
E NEI CONFRONTI DI
(avv. AR CO ) CP_45 sono presenti l'avv. PA MO per parte ricorrente;
che rappresenta di essere procuratore antistatario;
l'avv. Renata Riccioli in sostituzione dell'avv. SCIMEMI
RO ER per Controparte_44
;
[...]
l'avv. Marco Lipari per parte intervenuta
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti difensivi;
IL GIUDICE ISTRUTTORE si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 12.30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 226 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._1
nato a [...] il [...] , CF Parte_2 [...]
ed ivi residente in [...], C.F._2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
residente in [...], CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], CF Parte_4
, residente in [...], C.F._4 [...]
nato a [...] il [...], CF. Parte_5 C.F._5
residente in [...], nata a
[...] Parte_6
Palermo il 23.12.1973, CF , residenti in [...]
Florio n. 31, nata a [...] il [...], Parte_7
CF in Via Florio n. 31, CodiceFiscale_7 CP_2
nato a [...] il [...], CF
[...] [...]
[...] [...]
residente in [...], C.F._8 CP_3
nato a [...] il [...], CF
[...] C.F._9
residente in [...], nato a
[...] CP_4
Palermo il 15.04.1949 C.F. residente in [...]
Florio n. 31, nata a [...], il [...], CF CP_5
, residente in [...]26, CodiceFiscale_11
nato a [...] il [...] CF CP_6 [...]
residente in [...], C.F._12 Controparte_7
nata a [...] il [...], CF C.F._13
, residente in [...], nato a
[...] CP_46
Palermo il 24.08.1947 (CF )residente in [...]
Florio 31, nata a [...] il [...], CF CP_11
residenti in [...], CodiceFiscale_15 [...]
nato a [...] il [...] CF CP_12 C.F._16
residente in [...],
[...] CP_13
nato a [...] il [...] - CF
[...] C.F._17
e residente in [...],
[...] CP_14
nata a [...] il [...] CF.
[...] C.F._18
, residente in [...], nata
[...] Controparte_15
a Roma il 30.03.1977 CF residente in CodiceFiscale_19
Nostra Signora di Lourdes 89, n a t a a Controparte_47
d A g r i g e n t o i l 2 1 / 0 2 / 1 9 5 3 C F , C.F._20
residente in [...], CP_48
nata a [...] il [...], CF.
[...] C.F._21
residente in [...], nato a
[...] Controparte_19 Palermo il 03.07.1974, CF , residente in CodiceFiscale_22
Via Florio 31, nato a [...] il [...] Controparte_49
– CF residenti in [...], C.F._23 [...]
nata a [...] il [...] CF CP_21 C.F._24
, ed ivi residente in [...],
[...] [...]
nato a [...] ( AG ) il 13/06/1956 CF : Pt_11
, residente in [...], C.F._25
nata a [...] il [...], CF. Controparte_23 [...]
e residente in [...], C.F._26 CP_24
nata a [...] [...] CF.
[...] CodiceFiscale_27
residente in [...], nato a [...] il Parte_8
20.07.1978, CF residente in [...]
Lorenzo 287/A, nato a [...] il Parte_9
07.12.1972, , residente in [...]
Esterna Cretazze n. 40/2, nato a [...] il Parte_10
09.05.1968, CF. residente in [...]
31, nato a [...] il [...] e CP_25
residente in [...], , C.F._31 C.F._32 [...]
nata a [...] il [...], CF. Pt_12 C.F._33
residente in [...] nata a [...]
[...] CP_27
il 19.07.1971, CF. residente in [...]
n. 31, nato a [...] il [...] – CF CP_28 [...]
15 residente in [...], C.F._35
nato a [...] il [...] – CF Controparte_29 [...]
residente in [...]; C.F._36 nata a [...] il [...] , CF Controparte_30
residenti in [...], C.F._37 CP_31
nata a [...] il [...] ed residente in [...]n.
[...]
31, , nata a CodiceFiscale_38 CP_32
Palermo il 12.03.1940, CF , residente in CodiceFiscale_39
Via Florio n. 31, nato a [...] il CP_33
01.12.1949, CF. , residente in [...]
31, n., nato a [...] il [...], CF Controparte_34
residente in [...], CodiceFiscale_41 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
GA AL n. 33m CF , CodiceFiscale_42 [...]
nato a [...] il [...], CF CP_51 CodiceFiscale_43
residente in [...], CP_52
nata a [...] [...] ed ivi residente in [...]
[...]
US PI n.4, CF , CodiceFiscale_44 CP_38
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
[...]
n. 31, CF , CodiceFiscale_45 Controparte_39
nata a [...], il [...], CF. , CodiceFiscale_46
residente in [...], nata Controparte_53
a Palermo il 19.11.1955 CF residente in [...]
Florio n. 31, nata a [...] il Controparte_41
27.07.1968 CF residente in [...]
ES RI n. 49, nato a [...] il Controparte_42
07.04.1956 CF residente in [...]
Florio n. 31 nato a [...] il [...], CF CP_43 residente in [...]
n. 31, tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Monia Pace (Palermo,
19.01.1976 – CF ) ed elettivamente C.F._51
domiciliati presso il di lei studio sito in Palermo, Via US Mulè
25, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_44 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SCIMEMI RO ER e dell'avv. DANIELE LIVRERI, elettivamente domiciliato in VIA
DANTE 55 90141 PALERMO, presso il difensore avv. SCIMEMI
RO ER
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , con il patrocinio CP_45 C.F._52
dell'avv. AR CO e , con elezione di domicilio in VIA
DEL BERSAGLIERE,6 90100 PALERMO, presso il difensore avv.
AR CO
PARTE TERZA INTERVENUTA
E
Controparte_54
PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: merito di azione di reintegrazione nel possesso (artt.
703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo i ricorrenti e la terza intervenuta - proprietari di alcune unità immobiliari site in Palermo, contrada San Lorenzo,
Villa Lampedusa, facenti parte di un edificio realizzato su lotto di terreno identificato nella planimetria allegata al ricorso con le lettere
O, R, Q, T, U, V, S, O, distinto al Catasto dei terreni al Foglio 19,
Particella 1382 (già 583/B) – hanno agito per la tutela possessoria della signoria di fatto esercitata sulla striscia di terreno identificata in planimetria con le lettere Z, S, V, T, U, O, N (con accesso dalla Via
Florio n. 31), deducendo di avere esercitato il possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio carrabile e di servitù di parcheggio a carico della particella identificata al n.853, foglio 19 del catasto dei terreni appartenente alla . Controparte_55
In particolare,le parti ricorrenti hanno lamentato che la CP_44
abbia posto in essere condotte materiali lesive del loro possesso, tra cui il parcheggio arbitrario di veicoli (in particolare quelli della società riconducibile al fondatore), l'installazione di CP_54
videocamere, la rimozione di recinzioni e la realizzazione di opere edilizie.
Tali condotte, secondo la ricostruzione contenuta negli atti introduttivi avrebbero impedito l'esercizio del possesso delle servitù e integrato atti di spoglio e molestia per i quali hanno invocato la tutela interdittale.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha contestato CP_44
integralmente le domande, eccependo l'inammissibilità dell'azione possessoria per carenza dei presupposti previsti dalla legge, negando l'esistenza di una servitù di parcheggio e riconoscendo parzialmente una servitù di passaggio limitata all'accesso al fabbricato condominiale e non ai corpi bassi.
In via riconvenzionale, la ha chiesto l'accertamento della CP_44
sussistenza della sola servitù di passaggio indicata nei titoli di acquisto dei ricorrenti e che venga inibito ai ricorrenti il parcheggio o il deposito di beni sulla particella, la rimozione dei veicoli,
l'autorizzazione all'uso della forza pubblica in caso di inottemperanza e la condanna al pagamento di somme per ogni violazione.
Nel procedimento interinale è stata chiamata in causa la società che è rimasta contumace. CP_54
La fase sommaria del giudizio, si è conclusa con l'ordinanza del 24 luglio 2024, che ha accertato l'illegittimità della molestia al possesso relativamente alla servitù di passaggio vantata dai ricorrenti e dall'interveniente, ordinando alla e alla società CP_44 CP_54
di cessare le condotte lesive e di consentire l'esercizio del
[...]
passaggio attraverso l'area in contestazione, ha rigettato la domanda relativa al possesso di una servitù di parcheggio ed ha imposto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento dell'importo di € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con istanza depositata il 12.9.2024 la resistente ha CP_44
chiesto l'instaurazione della fase di merito possessorio.
Analoga richiesta è stata formulata dai ricorrenti con istanza depositata il 24.9.2024.
Con ordinanza del 21 ottobre 2024 è stato disposto il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione.
Rigettate le richieste di prova formulate dalle parti la causa è stata rinviata per la discussione.
Ciò premesso, va in via preliminare ribadito che le questioni di carattere petitorio introdotte da entrambe le parti a sostegno delle proprie domande ed eccezioni sono inammissibili nella presente sede, attesa la natura fattuale del presente procedimento.
Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità, per un verso, delle domande formulate dai ricorrenti di accertamento della esistenza della servitù di passaggio e posteggio sulla particella 853 del foglio
19 del catasto dei terreni di Palermo e del diritto di sosta temporanea dei propri veicoli per il carico e lo scarico di persone e/o cose (cfr. memoria depositata il 24.9.2024 e note di replica depositate il
26.10.2025) riconducibili all'ambito dell'actio confessoria servitutis e, per altro verso, della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inesistenza di una servitù di parcheggio sull'area in contestazione e della correlata domanda di condanna alla cessazione della condotta di parcheggio di veicoli e alla rimozione di qualsiasi cosa mobile dall'area, riconducibili allo speculare ambito dell'actio negatoria servitutis, e inammissibili anche alla luce del divieto posto dall'art. 705 c.p.c.
Al riguardo occorre, inoltre, sottolineare che la stessa parte resistente ha evidenziato di avere proposto le proprie domande in sede di merito per invocare un accertamento di tipo petitorio sull'insussistenza dei diritti reali invocati dai propri avversari, a prescindere dalla disciplina in materia di decadenza dell'azione possessoria prevista dall'art. 1170 c.c. (cfr. pag. 7 delle note conclusive depositate il 13.10.2025).
Nessun rilievo in senso contrario può assumere, inoltre,
l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte citato dalla
( cfr. Cass., n°26652/2024) che si riferisce al Controparte_44
diverso strumento processuale dell'azione nunciatoria – anch'essa di natura bifasica- che è volto a tutelare, a differenza dell'azione di manutenzione, in caso di pericolo di danno, non solo il possesso ma anche il diritto di proprietà.
Ciò posto, gli esiti della più approfondita istruzione di merito della controversia impongono, anzitutto, di ribadire integralmente in questa sede il contenuto dell'ordinanza interdittale.
Ed invero, gli elementi di prova raccolti nel giudizio consentono di accertare, con riferimento alla tutela possessoria richiesta per l'esercizio di fatto di una servitù di passaggio, la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile con riferimento alla intera area descritta in ricorso compresa la zona sterrata antistante i corpi bassi
(cfr. pag. 5 dell'ordinanza del 24.7.2024). Risulta altresì provato che le condotte poste in essere dalla resistente e dalla società , consistenti nella rimozione della Controparte_54
rete metallica di recinzione posta a confine tra il terreno di Villa
Lampedusa e la strada privata, nell'installazione di alcune telecamere di sorveglianza nella striscia di terreno, nel parcheggio permanente di mezzi anche della società (società riconducibile alla CP_54
resistente) in punti strategici dell'area – senza il consenso, e addirittura con l'opposizione, dei ricorrenti e dell'intervenuta, debbano essere qualificate come molestie violente, in violazione dell'art. 1067 c.c., che vieta al proprietario del fondo servente di ostacolare l'esercizio della servitù.
Quanto al dedotto possesso della servitù di parcheggio, occorre, invece, ribadire – in conformità alla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 3925/2024- che nel caso concreto, non è emersa prova sufficiente della specificità e localizzazione del possesso corrispondente al diritto esercitato, né la corrispondenza tra unità immobiliari e porzioni dell'area utilizzata ( cfr. pag. 7 e ss dell'ordinanza interinale).
Va, per altro verso, osservato, che con la propria istanza di fissazione dell'udienza per la celebrazione della fase di merito, i ricorrenti si sono lamentati della realizzazione di due nuove condotte di molestia, poste in essere dopo la celebrazione dell'udienza di discussione della fase cautelare.
In particolare, i ricorrenti hanno denunciato l'installazione in data
19.07.2024 di un cancello in prossimità dell'accesso alla seconda parte della strada che consente l'accesso ai corpi bassi di Via Florio
31 e l'alterazione dell'estensione della strada ubicata di fronte l'edificio condominiale mediante la collocazione di una cancellata metallica oltre l'originaria linea di delimitazione rappresentata dal filare di alberi.
L'allegazione di tali fatti è ammissibile in sede di merito atteso che essi rappresentano una prosecuzione dell'originaria condotta di molestia denunciata con il ricorso (cfr. Cassazione civile, sez. II,
14/04/2016, n. 7405).
Fatta questa precisazione, occorre considerare che l'effettiva trasformazione dello stato dei luoghi in epoca successiva alla celebrazione dell'udienza di discussione nella fase interinale risulta adeguatamente dimostrata dalla produzione fotografica della parte ricorrente, che comprova sia l'installazione del cancello nella zona precedente ai corpi bassi, sia l'installazione della cancellata oltre la linea del filare degli alberi posti di fronte all'edificio principale del
( cfr. fotografie allegate all'istanza depositata il Parte_13
24.9.2024).
Non va, inoltre, trascurato di rilevare che la fondazione resistente non solo non ha contestato la realizzazione di tali condotte, ma ha espressamente ammesso di avere installato il cancello nella seconda porzione della strada oggetto di causa allegando : “l'accesso per il cancello installato … a tutela del è stato Parte_14
garantito ai condomini ricorrenti proprietari dei corpi bassi, che sono gli unici, tra i ricorrenti, ad avere una reale utilità nel passaggio nell'area de qua successiva al cancello, proprio per accedere (non depositare né parcheggiare) alle loro rispettive proprietà” ( cfr. pag. 6 delle note conclusive di parte resistente).
Orbene, deve ritenersi che il collocamento di un nuovo cancello sull'area in cui i condomini esercitano il transito, senza consegnare le chiavi a tutti i ricorrenti ma ai soli titolari dei corpi bassi, costituisca un'ulteriore condotta di molestia.
Occorre, infatti, considerare che l'esercizio del possesso della servitù di passaggio da parte di tutti i condomini ricorrenti è stato dimostrato alla luce dell'istruttoria espletata nella fase interinale del giudizio e che l'utilità di tale transito è legata anche alla possibilità di esercitare operazioni di manovra, con i veicoli dei condomini, sicché la restrizione della possibilità di accesso ad una sezione della striscia di terreno in contestazione costituisce una turbativa della signoria di fatto esercitata dai ricorrenti.
Deve, infatti, considerarsi che alla luce dell'art. 841 c.c. ed in un'ottica di contemperamento delle esigenze del proprietario del fondo con quelle del possessore della servitù di passaggio l'installazione di un cancello sul fondo gravato da una servitù di passaggio non costituisce spoglio di questo diritto se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il transito del proprietario del fondo dominante, ovvero non diminuisce apprezzabilmente l'"utilitas" della servitù, perchè rientra nelle facoltà del proprietario del fondo servente quella di chiuderlo (12949/2000).
Ad integrazione del comando giudiziale già formulato nell'ordinanza interinale la società resistente va pertanto condannata a consentire l'accesso, anche attraverso il cancello apposto nell'area oggetto di causa in data 19.07.2024, consegnando a tutti i ricorrenti le chiavi o i dispositivi elettronici di apertura dello stesso.
A diverse considerazioni deve invece pervenirsi con riferimento alla richiesta di rimozione della cancellata collocata oltre il filare negli alberi frontistante l'edificio condominiale principale.
In punto di diritto occorre, infatti, considerare che non ogni modifica alla situazione oggettiva dei luoghi integra spoglio o turbativa, ma solo quei comportamenti che compromettono o limitano apprezzabilmente l'esercizio del potere del possessore, rendendolo impossibile o gravoso o notevolmente difficoltoso.
Deve, pertanto, considerarsi estraneo al concetto di molestia o turbativa il comportamento che non limiti o modifichi in modo apprezzabile il modo di esercizio del possesso ( cfr. Cassazione
n.12258 del 2014).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie deve rilevarsi che il restringimento della area utilizzata ai fini del passaggio dai condomini ricorrenti a causa della installazione della cancellata non appare significativo.
Dalle fotografie allegate al ricorso emerge, infatti, che la zona destinata al transito degli autoveicoli fosse solo quella asfaltata, sicché la creazione di un'inferriata nella parte sterrata dell'area, subito dopo il filare degli alberi, non appare idonea ad ostacolare in alcun modo il riconosciuto esercizio del possesso di una servitù di passaggio.
Va, poi, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.
Occorre, infatti, considerare, sotto il profilo patrimoniale, che parte ricorrente, in spregio all'onere di allegazione su di essa incombente, non ha in alcun modo dedotto, prima ancora che provato, il pregiudizio patito e cioè la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa o la perdita patrimoniale connessa ad esborsi sostenuti a causa della condotta di molestia.
A fronte della reintegrazione formale del possesso violato, con l'accoglimento della domanda, non emergono nella fattispecie oggetto di causa ulteriori poste di pregiudizio suscettibili di tutela risarcitoria e non reale.
La domanda, pertanto, sotto tale profilo, deve considerarsi carente sia sotto il profilo dell'allegazione che della prova.
Va, poi, sottolineato, che non risulta allegato, oltre che dimostrato, il patimento di un danno non patrimoniale in conseguenza della condotta illecita della resistente, dovendosi sottolineare che esso non può tradursi in meri fastidi e disagi conseguenti alla patita turbativa del possesso (cfr sul punto Cass. SU 26972/08).
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca, sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 cpc per disporre la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite della fase di merito possessorio e per porre la parte residua, che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 2500,00 per onorari di difesa, oltre euro 129,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, in favore della parte ricorrente, da un lato, e che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1905,00 per onorari di difesa, oltre euro 49,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% per la parte intervenuta, dall'altro, a carico delle resistenti prevalentemente soccombenti.
Va altresì accolta la richiesta di distrazione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In applicazione dei medesimi principi deve confermarsi la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza interinale come corretta con successivo provvedimento del 21.10.2024.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le domande di natura petitoria formulate da parte ricorrente e da parte resistente;
dichiara l'illegittimità della molestia al possesso corrispondente all'esercizio di fatto di una servitù di passaggio con mezzi meccanici vantato dai ricorrenti e dalla intervenuta sull'area oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la resistente e la società a Controparte_54
cessare immediatamente la propria condotta di molestia, consentendo l'esercizio del diritto di passaggio spettante ai ricorrenti e alla terza intervenuta sull'intera area oggetto di causa;
condanna la resistente a consegnare a tutti i ricorrenti le CP_44
chiavi o i dispositivi di apertura del cancello posto nella seconda sezione dell'area oggetto di causa prima dell'ubicazione dei corpi bassi dell'edificio condominiale;
pone a carico della resistente e della società terza chiamata l'obbligo di versare ex art. 614 bis cpc ai ricorrenti e all'intervenuta € 20,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento con decorrenza dal 30° giorno a partire dalla notifica dello stesso nonché per ogni eventuale successiva violazione o inosservanza del provvedimento medesimo;
rigetta la domanda possessoria con riferimento alla lamentata molestia del possesso corrispondente all'esercizio di fatto di una servitù di parcheggio;
rigetta la richiesta di condanna al risarcimento del danno formulata dai ricorrenti;
dispone la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite della fase di merito possessorio e pone la parte residua, che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 2500,00 per onorari di difesa, oltre euro 129,50 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, in favore della parte ricorrente, da un lato, e che si liquida, ai sensi del DM 55 del 2014, in complessivi euro 1905,00 per onorari di difesa, oltre euro 49,00 per spese vive, iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% per la parte intervenuta, dall'altro, a carico delle resistenti prevalentemente soccombenti;
accoglie la richiesta di distrazione delle spese di lite nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari;
conferma la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza interinale come corretta con successivo provvedimento del
21.10.2024.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.