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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/11/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Raffaele C.F._2 Pisapia, elettivamente domiciliati in Salerno, via Lucio Petrone n. 12, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio,
[...] C.F._4 dall'avv. Alessandro Bacchetta, elettivamente domiciliati in Travo (PC), Località Marchesi, via dei Castelli n, 24, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio e proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 35 del 28.01.2024, con cui il Tribunale di Piacenza ingiungeva loro il pagamento della somma di € 455.609,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di indennità di occupazione illegittima, da parte degli odierni opponenti, di un fondo sito in Sant'Arcangelo (PZ), di cui le parti erano comproprietarie. Eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lagonegro, ovvero di quello di Matera o di Salerno in considerazione del fatto che l'obbligazione indennitaria de qua era da qualificarsi quale risarcitoria, quindi alla stregua di un debito di valore, con conseguente applicabilità dell'art. 1182 c.c., comma 4, secondo cui: “Negli altri casi
l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. In subordine e nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'infondatezza delle pretese della controparte, sia in punto di an, che di quantum.
1.1) Con decreto del 06.09.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di e Controparte_1
confermando la prima udienza di comparizione il giorno Controparte_2
05.11.2024.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2024, si costituivano in giudizio e i quali contestavano Controparte_1 Controparte_2 integralmente quando dedotto ed eccepito in fatto e in diritto dagli attori opponenti e chiedevano il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.3) All'udienza del 05.11.2024, il G.I. revocava la declaratoria di contumacia dei convenuti e tentava la conciliazione tra le parti. Seguivano alcuni rinvii, diretti a permettere alle parti di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del
03.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2025, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza svolta dalla parte attrice opponente nell'atto introduttivo fosse idonea a definire il giudizio, fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 06.11.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori opponenti è fondata.
2 Com'è noto, il codice civile detta una disciplina speciale per le obbligazioni pecuniarie giustificata dalla peculiarità del loro oggetto: una somma di denaro.
Il denaro, rappresentato dalla moneta, sebbene costituisca il bene mobile e fungibile per eccellenza, non è né un bene di consumo volto a soddisfare direttamente bisogni primari, né un bene produttivo1, tuttavia, assolve, nell'ambito dei rapporti commerciali, la duplice e fondamentale funzione di mezzo generale di pagamento e di unità di misura dei valori.
La funzione di pagamento del denaro è regolata dal cd. principio nominalistico (art. 1277 c.c.), secondo il quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale: al momento della scadenza il debitore si libera pagando l'importo originariamente dovuto al tempo in cui è sorta l'obbligazione, non rilevando le oscillazioni imprevedibili del potere di acquisto della moneta.
La funzione di unità di misura, invece, viene in rilievo quando entità patrimoniali necessitano di essere tradotte in quantità monetarie, come avviene ad esempio nei casi in cui un'obbligazione risarcitoria esige di essere valutata in denaro, ossia liquidata.
Sotto tale profilo, si può scorgere la distinzione tra debiti di valuta e quelli di valore. Nei suoi caratteri generali tale distinzione è stata per la prima volta elaborata dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass., n. 1464/1983), per la quale le obbligazioni sono di valuta quando sin dall'origine hanno ad oggetto una somma di denaro, sono di valore allorché l'oggetto originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro: in questi casi, la moneta assume la funzione di sostituire e, quindi, di compensare il valore (reale) del bene o della prestazione originaria.
Il momento in cui il debito di valore si converte in quello di valuta coincide, dunque, con quello della definitiva liquidazione, sia essa giudiziale (con passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione) o convenzionale.
La peculiarità delle obbligazioni pecuniarie, che ha portato taluno in dottrina a sottrarle alla disciplina delle obbligazioni generiche e a qualificarle quale autonoma categoria di obbligazioni, giustifica la previsione di una disciplina speciale anche con riguardo al luogo dell'adempimento dell'obbligazione (art. 1182, comma 3, c.c.) e alla costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 3
c.c.).
L'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, di qui l'espressione di debiti portables alludendo alla
3 necessità che sia il debitore a recarsi per il pagamento presso il creditore. Conseguenza fondamentale del considerare un debito portabile è che la mora del debitore si determina, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., per il solo fatto della scadenza del termine entro cui il pagamento deve essere eseguito, senza la necessità di alcun atto formale di messa in mora da parte del creditore (mora ex re).
I debiti diversi da quelli aventi ad oggetto una somma di denaro (come, ad esempio, le obbligazioni di fare o di non fare) sono, invece, debiti chiedibili e l'obbligazione, in applicazione del quarto comma dell'art. 1182 c.c., va adempiuta al domicilio del debitore. In questi casi, trattandosi appunto di obbligazioni chiedibili, la mora si determina mediante una atto formale di costituzione in mora (intimazione o atto scritto) e da tale momento decorreranno gli interessi moratori (art. 1219 c.c.)
Le norme, appena illustrate, sul luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie devono essere coordinate con le norme del codice di procedura civile in tema di competenza territoriale e, in particolare, con quelle dettate per le cause relative a diritti di obbligazione.
Il riferimento è alle disposizioni che, in attuazione di un criterio soggettivo di collegamento, individuano il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e quello delle persone giuridiche
(art. 19 c.p.c.) in quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio, ovvero la sede (nel caso di persone giuridiche), il convenuto.
Tuttavia, per ragioni di opportunità, il legislatore ha temperato tale scelta con l'individuazione di una serie di regole eccezionali ispirate a criteri di natura oggettiva, quali il petitum o la causa paetendi, dando vita ai cd. di fori speciali, che, in quanto derogatori della regola generale, prevalgono sul foro generale e divengono fori esclusivi di quella determinata controversia;
tra questi, il foro competente in tema di diritti reali (art. 21 c.p.c.), ovvero quello competente in tema di cause ereditarie (art. 22 c.p.c.).
Non tutti i fori speciali, però, sono fori esclusivi: in alcuni ambiti il legislatore lascia la facoltà di scelta, a chi inizia il giudizio, tra più giudici ugualmente competenti, quello del foro generale e quello del foro speciale: si parla in tale caso di fori alternativi. È proprio quello che succede per le cause relative ai diritti di obbligazione: il creditore che vorrà azionare in giudizio la sua pretesa creditoria potrà scegliere di adire in via alternativa o il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede (foro generale), ovvero il giudice del luogo dove è sorta o dove deve eseguirsi l'obbligazione (fori alternativi) (art .20 c.p.c.).
4 Applicando tali regale nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, quelle cioè, si ripete, aventi ad oggetto una somma di denaro, l'attore-creditore che voglia radicare la competenza in capo al giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dovrà qualificare, alla luce della regola dettata dall'art. 1182 c.c., il suo debito come “portabile” ovvero come “chiedibile”.
A riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 17989/2016), risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ha stabilito che un debito può essere liquido quando dal titolo risultino indicati i criteri in base ai quali determinarlo: si deve trattare, però, di criteri oggettivi, tali che in seguito alla loro applicazione, che deve consistere in semplici operazioni aritmetiche, la somma risultante deve essere una ed una soltanto. Quando, invece, dall'applicazione dei criteri in parola non derivi un risultato univoco, ma residuino margini di discrezionalità in ordine all'ammontare del debito, si deve escludere che ricorra il requisito della liquidità: per poter ridurre l'incertezza, infatti, si renderebbero necessari ulteriori accertamenti da ottenere attraverso un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale;
e quando è necessario un ulteriore titolo ai fini dell'adempimento del debitore, si orbita, a parere delle Corte, nell'ambito delle obbligazioni illiquide, con conseguente applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c.. Quindi, ai fini dell'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 c.c., nonché ai fini della mora ex re, è necessario che il debito sia determinato nel suo ammontare, senza che residui alcun margine di scelta discrezionale.
Successivamente, in consonanza con il precedente provvedimento, la Suprema Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 19894 del 23.09.2020, ha chiarito che, per qualificare un credito come liquido, non sia sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore ma, diversamente, che essa sia ancorata a dati oggettivi, ovvero quando il suo ammontare sia determinato direttamente dal titolo, ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico. Giova precisare che la Cassazione approda a tale conclusione sulla base della valutazione sistematica degli effetti che l'ordinamento annette alla liquidità di un'obbligazione pecuniaria in quanto, se si accedesse alla soluzione che consente di reputare liquide anche le obbligazioni il cui importo, non determinato dal titolo, venga solamente specificato dal creditore nella domanda giudiziale, si produrrebbero effetti pacificamente iniqui (ed illegittimi) per il debitore. In tale senso, dunque, la giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di protezione del debitore, privilegia un'interpretazione restrittiva della nozione di liquidità del credito che sia ancorata a dati certi e oggettivi e direttamente emergenti
5 dal titolo originario e non già dalla arbitraria ed unilaterale determinazione del creditore al momento della formulazione della domanda giudiziale.
Ebbene, nel caso di specie, il foro competente a decidere l'insorta vertenza è senza dubbio quello dove “sarebbe” sorta l'obbligazione dedotta dai convenuti opposti che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 20 c.p.c., è quello di Lagonegro, giacché, come dagli stessi dedotto, è in Sant'Arcangelo (PZ) che è avvenuta la stipula del contratto di affitto da cui scaturisce la presente vertenza. Inoltre, i beni si trovano in Sant'Arcangelo (PZ) per cui, ai sensi dell'art. 21
c.p.c., anche in tale ipotesi la competenza andrà radicata presso il foro giudiziario di Lagonegro.
Deve, quindi, essere dichiara l'incompetenza di questo ufficio in favore del Tribunale di
Lagonegro.
3) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere la presente causa, per la cognizione della quale è, invece, competente il Tribunale di Lagonegro;
2) rimette le parti innanzi a tale foro, con termine di legge per la riassunzione del giudizio, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
3) revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Piacenza n. 35 del 28.01.2024;
4) condanna e al pagamento, nei confronti Controparte_1 Controparte_2 di e , delle spese di lite da questi sostenute per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 2.900,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge
Piacenza, 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Raffaele C.F._2 Pisapia, elettivamente domiciliati in Salerno, via Lucio Petrone n. 12, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, nel presente giudizio,
[...] C.F._4 dall'avv. Alessandro Bacchetta, elettivamente domiciliati in Travo (PC), Località Marchesi, via dei Castelli n, 24, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio e proponendo Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 35 del 28.01.2024, con cui il Tribunale di Piacenza ingiungeva loro il pagamento della somma di € 455.609,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di indennità di occupazione illegittima, da parte degli odierni opponenti, di un fondo sito in Sant'Arcangelo (PZ), di cui le parti erano comproprietarie. Eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lagonegro, ovvero di quello di Matera o di Salerno in considerazione del fatto che l'obbligazione indennitaria de qua era da qualificarsi quale risarcitoria, quindi alla stregua di un debito di valore, con conseguente applicabilità dell'art. 1182 c.c., comma 4, secondo cui: “Negli altri casi
l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”. In subordine e nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'infondatezza delle pretese della controparte, sia in punto di an, che di quantum.
1.1) Con decreto del 06.09.2024, il G.I. dichiarava la contumacia di e Controparte_1
confermando la prima udienza di comparizione il giorno Controparte_2
05.11.2024.
1.2) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.11.2024, si costituivano in giudizio e i quali contestavano Controparte_1 Controparte_2 integralmente quando dedotto ed eccepito in fatto e in diritto dagli attori opponenti e chiedevano il rigetto integrale dell'opposizione, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.3) All'udienza del 05.11.2024, il G.I. revocava la declaratoria di contumacia dei convenuti e tentava la conciliazione tra le parti. Seguivano alcuni rinvii, diretti a permettere alle parti di sperimentare la possibilità di una soluzione bonaria della controversia. Con ordinanza del
03.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.05.2025, ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Piacenza svolta dalla parte attrice opponente nell'atto introduttivo fosse idonea a definire il giudizio, fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza del 06.11.2025 (la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori opponenti è fondata.
2 Com'è noto, il codice civile detta una disciplina speciale per le obbligazioni pecuniarie giustificata dalla peculiarità del loro oggetto: una somma di denaro.
Il denaro, rappresentato dalla moneta, sebbene costituisca il bene mobile e fungibile per eccellenza, non è né un bene di consumo volto a soddisfare direttamente bisogni primari, né un bene produttivo1, tuttavia, assolve, nell'ambito dei rapporti commerciali, la duplice e fondamentale funzione di mezzo generale di pagamento e di unità di misura dei valori.
La funzione di pagamento del denaro è regolata dal cd. principio nominalistico (art. 1277 c.c.), secondo il quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale: al momento della scadenza il debitore si libera pagando l'importo originariamente dovuto al tempo in cui è sorta l'obbligazione, non rilevando le oscillazioni imprevedibili del potere di acquisto della moneta.
La funzione di unità di misura, invece, viene in rilievo quando entità patrimoniali necessitano di essere tradotte in quantità monetarie, come avviene ad esempio nei casi in cui un'obbligazione risarcitoria esige di essere valutata in denaro, ossia liquidata.
Sotto tale profilo, si può scorgere la distinzione tra debiti di valuta e quelli di valore. Nei suoi caratteri generali tale distinzione è stata per la prima volta elaborata dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass., n. 1464/1983), per la quale le obbligazioni sono di valuta quando sin dall'origine hanno ad oggetto una somma di denaro, sono di valore allorché l'oggetto originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro: in questi casi, la moneta assume la funzione di sostituire e, quindi, di compensare il valore (reale) del bene o della prestazione originaria.
Il momento in cui il debito di valore si converte in quello di valuta coincide, dunque, con quello della definitiva liquidazione, sia essa giudiziale (con passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione) o convenzionale.
La peculiarità delle obbligazioni pecuniarie, che ha portato taluno in dottrina a sottrarle alla disciplina delle obbligazioni generiche e a qualificarle quale autonoma categoria di obbligazioni, giustifica la previsione di una disciplina speciale anche con riguardo al luogo dell'adempimento dell'obbligazione (art. 1182, comma 3, c.c.) e alla costituzione in mora (art. 1219, comma 2, n. 3
c.c.).
L'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, di qui l'espressione di debiti portables alludendo alla
3 necessità che sia il debitore a recarsi per il pagamento presso il creditore. Conseguenza fondamentale del considerare un debito portabile è che la mora del debitore si determina, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., per il solo fatto della scadenza del termine entro cui il pagamento deve essere eseguito, senza la necessità di alcun atto formale di messa in mora da parte del creditore (mora ex re).
I debiti diversi da quelli aventi ad oggetto una somma di denaro (come, ad esempio, le obbligazioni di fare o di non fare) sono, invece, debiti chiedibili e l'obbligazione, in applicazione del quarto comma dell'art. 1182 c.c., va adempiuta al domicilio del debitore. In questi casi, trattandosi appunto di obbligazioni chiedibili, la mora si determina mediante una atto formale di costituzione in mora (intimazione o atto scritto) e da tale momento decorreranno gli interessi moratori (art. 1219 c.c.)
Le norme, appena illustrate, sul luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie devono essere coordinate con le norme del codice di procedura civile in tema di competenza territoriale e, in particolare, con quelle dettate per le cause relative a diritti di obbligazione.
Il riferimento è alle disposizioni che, in attuazione di un criterio soggettivo di collegamento, individuano il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e quello delle persone giuridiche
(art. 19 c.p.c.) in quello del luogo in cui ha la residenza o il domicilio, ovvero la sede (nel caso di persone giuridiche), il convenuto.
Tuttavia, per ragioni di opportunità, il legislatore ha temperato tale scelta con l'individuazione di una serie di regole eccezionali ispirate a criteri di natura oggettiva, quali il petitum o la causa paetendi, dando vita ai cd. di fori speciali, che, in quanto derogatori della regola generale, prevalgono sul foro generale e divengono fori esclusivi di quella determinata controversia;
tra questi, il foro competente in tema di diritti reali (art. 21 c.p.c.), ovvero quello competente in tema di cause ereditarie (art. 22 c.p.c.).
Non tutti i fori speciali, però, sono fori esclusivi: in alcuni ambiti il legislatore lascia la facoltà di scelta, a chi inizia il giudizio, tra più giudici ugualmente competenti, quello del foro generale e quello del foro speciale: si parla in tale caso di fori alternativi. È proprio quello che succede per le cause relative ai diritti di obbligazione: il creditore che vorrà azionare in giudizio la sua pretesa creditoria potrà scegliere di adire in via alternativa o il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede (foro generale), ovvero il giudice del luogo dove è sorta o dove deve eseguirsi l'obbligazione (fori alternativi) (art .20 c.p.c.).
4 Applicando tali regale nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, quelle cioè, si ripete, aventi ad oggetto una somma di denaro, l'attore-creditore che voglia radicare la competenza in capo al giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dovrà qualificare, alla luce della regola dettata dall'art. 1182 c.c., il suo debito come “portabile” ovvero come “chiedibile”.
A riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 17989/2016), risolvendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ha stabilito che un debito può essere liquido quando dal titolo risultino indicati i criteri in base ai quali determinarlo: si deve trattare, però, di criteri oggettivi, tali che in seguito alla loro applicazione, che deve consistere in semplici operazioni aritmetiche, la somma risultante deve essere una ed una soltanto. Quando, invece, dall'applicazione dei criteri in parola non derivi un risultato univoco, ma residuino margini di discrezionalità in ordine all'ammontare del debito, si deve escludere che ricorra il requisito della liquidità: per poter ridurre l'incertezza, infatti, si renderebbero necessari ulteriori accertamenti da ottenere attraverso un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale;
e quando è necessario un ulteriore titolo ai fini dell'adempimento del debitore, si orbita, a parere delle Corte, nell'ambito delle obbligazioni illiquide, con conseguente applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c.. Quindi, ai fini dell'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 c.c., nonché ai fini della mora ex re, è necessario che il debito sia determinato nel suo ammontare, senza che residui alcun margine di scelta discrezionale.
Successivamente, in consonanza con il precedente provvedimento, la Suprema Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 19894 del 23.09.2020, ha chiarito che, per qualificare un credito come liquido, non sia sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore ma, diversamente, che essa sia ancorata a dati oggettivi, ovvero quando il suo ammontare sia determinato direttamente dal titolo, ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico. Giova precisare che la Cassazione approda a tale conclusione sulla base della valutazione sistematica degli effetti che l'ordinamento annette alla liquidità di un'obbligazione pecuniaria in quanto, se si accedesse alla soluzione che consente di reputare liquide anche le obbligazioni il cui importo, non determinato dal titolo, venga solamente specificato dal creditore nella domanda giudiziale, si produrrebbero effetti pacificamente iniqui (ed illegittimi) per il debitore. In tale senso, dunque, la giurisprudenza di legittimità, nell'ottica di protezione del debitore, privilegia un'interpretazione restrittiva della nozione di liquidità del credito che sia ancorata a dati certi e oggettivi e direttamente emergenti
5 dal titolo originario e non già dalla arbitraria ed unilaterale determinazione del creditore al momento della formulazione della domanda giudiziale.
Ebbene, nel caso di specie, il foro competente a decidere l'insorta vertenza è senza dubbio quello dove “sarebbe” sorta l'obbligazione dedotta dai convenuti opposti che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 20 c.p.c., è quello di Lagonegro, giacché, come dagli stessi dedotto, è in Sant'Arcangelo (PZ) che è avvenuta la stipula del contratto di affitto da cui scaturisce la presente vertenza. Inoltre, i beni si trovano in Sant'Arcangelo (PZ) per cui, ai sensi dell'art. 21
c.p.c., anche in tale ipotesi la competenza andrà radicata presso il foro giudiziario di Lagonegro.
Deve, quindi, essere dichiara l'incompetenza di questo ufficio in favore del Tribunale di
Lagonegro.
3) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere la presente causa, per la cognizione della quale è, invece, competente il Tribunale di Lagonegro;
2) rimette le parti innanzi a tale foro, con termine di legge per la riassunzione del giudizio, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza;
3) revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Piacenza n. 35 del 28.01.2024;
4) condanna e al pagamento, nei confronti Controparte_1 Controparte_2 di e , delle spese di lite da questi sostenute per il Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 2.900,00, oltre 15% rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge
Piacenza, 07.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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