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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di SS, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.SS Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio e sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 405/2022 R.G.A.C. promoSS da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Marina BaSSn ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in La Spezia Corso Nazionale n. 145 (SP); ricorrente nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
delega in atti, dall'avv. Lucia Francia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Carrara via Don Minzoni 21 Carrara (MS); resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*** pagina 1 di 18 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: per : “Piaccia al G.I. Ill.mo, nella presente procedura di separazione dei Parte_1
coniugi, pronunciare le seguenti condizioni: - la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà con la madre presso la sua residenza sita in Sarzana, Fraz. AL, Via Aranci n.5.
La figlia trascorrerà week end alternati con i genitori. Il week end di spettanza del sig. verrà così CP_1
regolamentato: la sig.ra porterà la figlia a casa del sig. il sabato alle ore 10 ed il sig. Pt_1 CP_1
riporterà la minore a casa della sig.ra la domenica alle ore 20 avendo cura di darle già CP_1 Pt_1
la cena. Il sig. inoltre, terrà con sé la figlia due giorni infrasettimanali della settimana così CP_1
regolamentati: il lunedì il prenderà la figlia all'uscita dall'asilo verso le ore 15.30/16 e la terrà CP_1
per il pernotto riportandola all'asilo la mattina dopo;
il giovedì il sig. prenderà la figlia all'uscita CP_1
dall'asilo, al medesimo orario di cui sopra, e la riporterà dalla madre alle ore 20 avendo cura di darle già la cena. Il giovedì, dunque, sarà senza pernotto. Durante le festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente un anno con il padre i giorni del 24 e del 26 dicembre e con la madre il giorno del 25 dicembre, mentre l'anno successivo la minore trascorrerà il 23 e 24 dicembre con il padre e il 25 e 26 dicembre con la madre in modo da consentire alla famiglia , almeno ad anni alterni, di paSSre per Pt_1
due giorni consecutivi le festività con i propri parenti di Prato (zia materna con rispettiva famiglia). I genitori dovranno avere cura di evitare che la minore trascorra sempre gli stessi giorni festivi con il medesimo genitore, così alternando negli anni. La figlia trascorrerà alternativamente il 31 e il primo gennaio con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro, sempre alternando negli anni. In ordine alle festività pasquali, la minore passerà sempre Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. La figlia trascorrerà tutti gli anni un periodo di vacanze estive di giorni sette con il padre da scegliersi di comune accordo nel periodo di chiusura dell'asilo/scuole con possibilità di deroghe della predetta durata in base alle richieste ed esigenze delle minori;
- il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili entro il giorno cinque di ogni CP_1 Pt_1
mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento per la minore. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i genitori e dovranno essere previamente concordate, qualora non urgenti. Diversamente, in caso di urgenza, il genitore che tiene con sé in quel momento la minore prenderà le decisioni opportune. Le spese superiori ad € 50,00 andranno anticipate da parte di entrambi La sig.ra attualmente lavora pertanto non chiede l'assegno di Pt_1
pagina 2 di 18 mantenimento per sé steSS. L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla madre. Spese legali compensate”; per : “chiede che il Tribunale Voglia pronunciare la separazione giudiziale tra i sigri Controparte_1
e alle seguenti Condizioni 1) Dichiarare la separazione tra i coniugi, Controparte_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati. 2) La figlia minore viene affidata, in modo condiviso, ad RS
entrambi i genitori, con collocazione paritaria tra i due genitori. I genitori avranno pari obblighi di accudirla ed educarla, creando per lei le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla, impegnandosi a rispettare le abitudini della steSS. I genitori aTTeranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della steSS, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente e separatamente e tali decisioni potranno essere aTTate di volta in volta dal genitore presso il quale la figlia si trova. La figlia minore verrà affidata congiuntamente alla madre ed al padre, che di concerto ne cureranno la crescita, l'educazione e l'istruzione e ne avranno la responsabilità genitoriale, allorquando la steSS starà con ciascuno dei genitori. Il padre potrà vedere la figlia in qualsiasi momento, previo congruo preavviso, anche telefonico od a mezzo meSSggistica telefonica alla sig.ra e compatibilmente con le esigenze scolastiche Pt_1
ludiche e di salute della figlia. 3)La figlia trascorrerà con il padre, coadiuvato dagli ascendenti paterni, i giorni come stabilito in parte dalla CT Dott.SS la figlia starà con il padre due pomeriggi Persona_2
alla settimana con le modalità e gli orari dalle ore 15 fino al giorno successivo alle ore 8, dove il padre potrà rilevare la figlia da scuola e la madre verrà a riprenderla la mattina a casa del padre per poi portarla all'asilo. La figlia trascorrerà con ciascun genitore il fine settimana con pernotto con settimane alterne;
oltre a fruire dei giorni infrasettimanali già delineati il padre potrà rilevare la figlia il sabato del suo fine settimana alle 10:00. Per il ritorno a casa, essendo giusto che i viaggi vengano suddivisi, sarà la madre a recarsi a prendere la figlia presso l'abitazione del padre alle 20:00 della domenica. Se la madre- non si sentirà nelle condizioni di guidare l'auto, condurrà la figlia il sabato alle ore 10 presso l'abitazione del padre e la sera pagina 3 di 18 della domenica sarà il padre a portare la figlia presso l'abitazione della madre alle 20, mentre il pomeriggio sarà la madre a rilevare la figlia dall'asilo ed a condurla dal padre;
il padre la condurrà all'asilo il giorno seguente (nel giorno settimanale in cui pernotta presso il padre ed a casa della madre, nel giorno settimanale in cui non pernotterà e nella domenica sera.) I viaggi dovranno essere paritari suddivisi tra madre e padre per condurre e rilevare la figlia. La figlia potrà pernottare presso il padre anche nei due giorni infrasettimanali, trascorrerà con il padre nell'arco delle due settimane, 5 notti su 14 per arrivare ad una frequentazione paritaria entro il compimento del 4° anno della bambina. Per quanto concerne le festività natalizie e di fine anno, da intendersi, quanto alle prime, il 23 e 25 con la madre e il 24 e 26 dicembre con il padre e quanto alle seconde, dal 30 dicembre al 31 con la madre e dal 1 al 2 gennaio con il padre, la figlia le trascorrerà alternativamente con la madre e il padre, mentre quelle di Pasqua, dal Venerdì Santo alla Domenica con la madre, mentre dal Lunedì dell'Angelo al martedì con il padre ad anni alterni. Per quanto attiene le ferie estive il padre potrà trascorrere assieme alla figlia quindici giorni anche non consecutivi, pernottamento compreso, anche al di fuori del Comune di residenza, da comunicare alla madre con un preavviso di almeno quindici giorni e viceversa. Il tutto è da intendersi con estrema elasticità e nel pieno rispetto di tutte le ragioni di salute, studio della figlia e delle attività lavorative del padre e della madre.Durante la permanenza della figlia presso la madre,il padre potrà telefonarle o inviare un meSSggio al giorno e la sigra si impegna a rispondere,rendendo informazioni sulla figlia.2)La figlia minore Pt_1
continuerà a vivere con la madre nella casa di Sarzana, AL (Sp) in Via Aranci 5, mentre il padre continuerà a vivere nella casa di proprietà del nonno paterno ad Avenza (MS) in Via Provinciale Avenza
Sarzana 97 bis. 3)Il sig corrisponderà a titolo di contributo mensile per il mantenimento della CP_1
figlia la somma di euro 100,00 entro il giorno 27 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale,somma che verrà corrisposta a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sigra .O la diversa somma CP_2
ritenuta giusta ed equa dal Tribunale 4)Saranno carico dei genitori nella misura del 50 % ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia ovvero: Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa (da tenere congruamente conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali neceSSri alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera pagina 4 di 18 autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla ceSSzione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio). Spese extra obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1 scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. 2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private. 3
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto neceSSrio per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4 Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,cicli di psicoterapia e logopedia.5 Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL pagina 5 di 18 RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, fax, pec, etc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla steSS, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. ASSEGNO Unico L'assegno sarà percepito come per legge da ciascun genitore nella misura del 50%, DEDUCIBILITA' FISCALE La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella steSS proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella steSS proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Vinte le spese”; per in persona della curatrice speciale Consigli: “Tenuto conto RS CP_3
dell'accordo cui sono giunti i genitori all'udienza del 23/01/2024, che non alterano la sostanza delle conclusioni cui è giunta la TT.SS nella relazione peritale in data 26/12/2023, Persona_3
nonché del provvedimento emesso in pari data dal TT. che ha recepito tale Persona_4
regolamentazione, il curatore ritiene che tale regolamentazione corrisponda all'interesse della minore. Insiste pertanto nella ratifica delle condizioni già statuite nell'ordinanza del 26/12/2023, rimettendosi al Giudice per la determinazione dell'assegno per il mantenimento di e delle modalità di versamento delle spese PE
straordinarie, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 25.02.2022, la sig.ra Parte_1
domandava al Tribunale adito la pronuncia della separazione personale dei coniugi a fronte del matrimonio contratto in data 19.10.2020 con il sig. annotato presso Controparte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carrara al n. 63, parte I, serie A dell'anno 2020, con contestuale domanda di addebito in capo al marito.
La sig.ra domandava, altresì, l'affidamento esclusivo della figlia minore nata a Pt_1 PE
Firenze il 10.01.2021, ovvero, in ogni caso, la collocazione prevalente di sé, stante gli pagina 6 di 18 episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal coniuge, nonché la disposizione di un assegno di mantenimento a favore della minore da porsi a carico del sig. pari ad € CP_1
300,00 mensili, oltre alla regolamentazione delle spese straordinarie e del diritto di visita del padre nei termini indicati nel ricorso.
2. In data 13.04.2022 si costituiva in giudizio il sig. , contestando quanto Controparte_1
asserito dalla ricorrente e rappresentando, in particolare, di non aver mai tenuto conTTe violente nei confronti della sig.ra e di aver, piuttosto, subito i continui impedimenti Pt_1
opposti dalla ricorrente all'esercizio della propria responsabilità genitoriale nei confronti della figlia. Pertanto, il sig. domandava, a sua volta, la dichiarazione della CP_1
separazione personale tra i coniugi con addebito a carico della sig.ra , l'affidamento Pt_1
condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, oltre alla regolazione PE
degli aspetti patrimoniali come da comparsa di costituzione depositata.
3. All'udienza del 28.04.2022, il Presidente del Tribunale disponeva di procedersi all'audizione delle parti che comparivano personalmente, assistite dai propri difensori, e, opportunamente interpellate, escludevano la possibilità di riconciliazione, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni illustrate negli atti di causa.
Con successiva ordinanza del 10.05.2022, il Presidente a[...]i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 4 comma 8 L. 898/1970 e, all'esito, disponeva il paSSggio della causa al merito avanti al Giudice all'uopo designato.
4. La sig.ra presentava reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. avverso l'ordinanza Pt_1
presidenziale dinanzi alla Corte d'appello di Genova che, con provvedimento datato
8.8.2022, accoglieva parzialmente il reclamo e modificava la modalità di frequentazione tra padre e figlia disponendo lo svolgimento di incontri protetti sotto la supervisione dei Servizi
Sociali.
5. Con ordinanza del 27.09.2022, il G.I., ravvisando una situazione di potenziale conflitto di interessi tra i genitori e la minore, nominava l'avv. quale curatore Controparte_4
speciale della minore rimettendo la causa in decisione al Collegio in punto RS
di status. pagina 7 di 18 6. Con sentenza non definitiva pubblicata in data 27.09.2022, il Collegio dichiarava la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, rimettendo la causa sul ruolo del G.I. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
7. In data 28.09.2022, la curatrice speciale nominata rinunciava all'incarico.
8. In data 24.10.2022, si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore
[...]
avv. la quale chiedeva che incontri protetti tra la bambina e il PE Controparte_5
padre iniziassero ad essere svolti presso l'abitazione del sig. onde favorire la CP_1
graduale normalizzazione dei rapporti padre-figlia, supportando la richiesta attraverso la produzione della relazione della TT.SS assistente sociale del Comune Controparte_6
di Sarzana, che sottolineava l'attuale buon rapporto tra il padre e i nonni paterni. PE
9. Mediante ordinanza aTTata in data 31.10.2022, il G.I. invitava i servizi sociali del
Comune di Sarzana a depositare relazione esplicativa circa lo svolgimento degli incontri protetti padre-figlia e a precisare se fossero maturi i tempi per l'organizzazione degli incontri protetti presso l'abitazione paterna e autorizzava le parti al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
10. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
11. All'udienza del 23.01.2024, i difensori delle parti e le parti personalmente riferivano di avere raggiunto un accordo circa il regime di frequentazione tra il padre e la minore, aderendo alle conclusioni della CT TT.SS con le modifiche o integrazioni Per_3
riportate nel verbale di udienza. Pertanto, le parti insistevano per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti come concordato e chiedevano la fiSSzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulle restanti questioni.
12. Con ordinanza del 23.01.2024, il G.I. modificava i provvedimenti aTTati in via provvisoria ed urgente dal Presidente del Tribunale in data 10.5.2022, come già modificati con ordinanza 13.7.2022 della Corte di Appello di Genova, e fiSSva udienza di precisazione pagina 8 di 18 delle conclusioni in data 22.04.2024, successivamente rinviata, con decreto del 9.9.2024, all'udienza del 14.01.2025.
13. Intervenuta – a fronte di provvedimento presidenziale del 17.10.2024 – la sostituzione della persona del Giudice relatore, questi disponeva l'anticipazione dell'udienza fiSSta per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 20.10.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruito il contrasto tra le parti nei termini sin qui delineati, occorre precisare che l'oggetto del contendere risulta circoscritto alle questioni relative all'affidamento della figlia minore al quantum dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima, nonché alla PE
regolamentazione della frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia, alla luce del fatto che il Tribunale di SS, con sentenza non definitiva pubblicata in data 27.09.2022, ha dichiarato la separazione personale tra e , autorizzando Parte_1 Controparte_1
gli stessi a vivere separati. La ricorrente, inoltre, risulta aver modificato le proprie conclusioni, rinunciando oltre alla domanda di affidamento esclusivo della minore PE
anche a quella di addebito della separazione originariamente formulata.
2. Ciò posto, appare opportuno preliminarmente rilevare che la crisi del vincolo matrimoniale comporta l'adozione di provvedimenti nei confronti della prole, disciplinati, attualmente, dagli artt. 337-bis c.c. e seguenti. In particolare, dal dato testuale dell'art. 337- ter c.c. si desume che: i) il minore ha diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
ii) tutti i provvedimenti relativi alla prole sono aTTati
“con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di eSS”; iii) il Tribunale valuta prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e solo qualora ritenga che ciò contrasti con l'interesse del figlio (art. 337-quater, comma 1, c.c.) stabilisce a quale dei due pagina 9 di 18 genitori affidare la prole;
iv) in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane nella titolarità di entrambi, per cui mentre con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, su ordine del giudice, questa può essere esercitata separatamente, al contrario “le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, con possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice;
v) ciascun genitore provvede, compatibilmente con le proprie capacità, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove neceSSrio, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
3. Muovendo da tale dato normativo, il Tribunale ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre RS
, confermando l'ordinanza presidenziale del 10.05.2022 che, in via provvisoria Parte_1
ed urgente, aveva già disposto in tal senso.
4. In ordine alla capacità genitoriale dei genitori, devono essere brevemente richiamate le considerazioni svolte dalla TT.SS , all'uopo incaricata dal Tribunale in Persona_3
qualità di consulente tecnico d'ufficio. Segnatamente, all'esito dei colloqui personali svolti dalla CT e dell'analisi delle interazioni familiari, nella relazione peritale depositata in data
26.12.2023, la TT.SS ha rappresentato che: “Se pure si rileva ancora un certo grado di Per_3
immaturità nei due ragazzi, soprattutto nella loro incompleta operazione di affrancamento dai legami con i rispettivi legami familiari e nella definizione di un percorso autonomo, entrambi hanno dimostrato di star facendo una crescita personale, soprattutto per ciò che concerne l'ingresso nel mondo del lavoro”. Quanto agli episodi che hanno costituito oggetto delle due denunce-querele presentate dalla sig.ra nei confronti del coniuge, rispettivamente in data 13.05.2021 e 19.01.2022 (v. Pt_1
documentazione allegata al ricorso) deve rilevarsi come gli stessi siano risalenti ad un pagina 10 di 18 periodo antecedente alla separazione dei coniugi e che, da allora, non è stato più segnalato alcun episodio di tale tenore. Nondimeno, il primo dei due procedimenti penali avviati presso il Tribunale di SS (procedimento n. 1342/21 RGNR - n. 769/22 RGGIP) è stato archiviato dal GIP, secondo cui l'aggressività dell'indagato è stata “meramente episodica” e originata da situazioni contingenti che possono talvolta verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare e che, dunque, la sua conTTa non è stata tale da integrare il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.. Per quanto attiene ai fatti riportati nella successiva denuncia del 19.01.2022, al momento della redazione della relazione peritale, risultava ancora pendente il procedimento n. 153/22 RGNR.
In ogni caso, concordemente con quanto ritenuto dalla TT.SS , le conTTe del Per_3
sig. si sono verificate in un contesto di conflittualità che ha visto coinvolti non CP_1
solo le parti, ma anche i rispettivi genitori, e che sono plausibilmente da spiegarsi con un atteggiamento immaturo e puerile del sig. connotato da scarsa tolleranza alla CP_1
frustrazione (vedi elaborato peritale).
In tale ottica, i fatti denunciati dalla sig.ra – la cui rilevanza penale deve allo stato Pt_2
escludersi – non possono inficiare la valutazione positiva circa la capacità genitoriale del sig. svolta dalla TT.SS e la conseguente adeguatezza – Controparte_1 Per_3
nell'esclusivo interesse della minore – dell'affidamento condiviso della steSS ad entrambi i genitori, rispetto a cui, nondimeno, questi ultimi risultano, da ultimo, essere concordi.
A riguardo il CT ha affermato, in particolare, che: “Tenuto conto di tutti gli elementi sopra riportati, si ritiene che non si presentino elementi atti a ritenere che il regime di affidamento condiviso che la normativa vigente prevede sia di nocumento alla minore e che sia più opportuno il regime di affido della steSS al Servizio Sociale”. Il Tribunale, pertanto, non può che disporre in conformità.
5. Per ciò che attiene, invece, al collocamento della minore, vale evidenziare come dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia richiesto in data 9.02.2022,
[...]
risulta residente in [...] (SP) unitamente alla madre PE [...]
e ai di lei genitori sig. e (v. documentazione Pt_1 CP_7 Controparte_8
allegata al ricorso e doc. 2 comparsa di costituzione). Inoltre, sono presenti in atti le pagina 11 di 18 domande di iscrizione all'asilo nido e scuola dell'infanzia “Santa Luisa” sito in Sarzana via
Fiasella n. 101 (SP) per gli anni 2023/2024 e 2024/2025 (v. documentazione allegata alla nota del 6.11.2024 resistente).
In merito, questo Tribunale ritiene di condividere quanto rilevato dalla TT.SS , Per_3
secondo la quale: “Per quanto concerne la collocazione, si reputa sia nell'interesse della minore che sia confermata quella presso la casa della madre, in continuità con la modalità perseguita finora, e che sia mantenuta la residenza anagrafica in Sarzana al fine di consentirle continuità scolastica”.
Considerazioni queste che sembrano condivise anche dal sig. CP_1
Si ritiene, dunque, che la collocazione prevalente presso la madre risponda all'interesse della minore in quanto le consente di non alterare le sue abitudini di vita per quanto attiene alla dimora e alla frequentazione dell'asilo.
6. Quanto al diritto di frequentazione del genitore non collocatario con la minore, deve rilevarsi come i provvedimenti provvisori ed urgenti aTTati dal Presidente del Tribunale siano stati oggetto di reclamo da parte della sig.ra . La Corte d'appello di Genova, Pt_1
mediante decreto n. 426/2022 in data 4.08.2022 (procedimento n. 167/2022 R.G.), ha quindi modificato l'ordinanza presidenziale, ritenendo opportuno, per maggiore prudenza, alla luce delle denunce-querele avanzate dalla sig.ra nei confronti del coniuge, che Pt_1
fossero “i Servizi Sociali a monitorare e controllare gli incontri fra padre e figlia il martedì ed il giovedì pomeriggio organizzandoli prima in luogo neutro e poi, se non sono insorti problemi, in casa del padre, con orario che tenga conto delle esigenze delle parti” (v. documentazione allegata alla nota 08.08.2022 resistente). Sennonché, all'esito delle valutazioni conTTe in sede peritale, la TT.SS
ha rappresentato come “il regime di incontri protetti fin qui in vigore non abbia più motivi Per_3
oggettivi di essere mantenuto, e che poSS avviarsi il programma della loro progressiva liberazione (…)”. Sul punto, la CT ha ritenuto opportuno disporre un processo graduale con incontri inizialmente monitorati dal Servizio Sociale e successivamente liberi, concludendo nei seguenti termini: “Successivamente potrebbero essere introTTi i pernotti anche nei giorni infrasettimanali, per cui il ritirerebbe la bambina a scuola e ce la riporterebbe la mattina CP_1
successiva. Con questa stabilizzazione del calendario, la minore trascorrerebbe con il papà, nell'arco delle pagina 12 di 18 due settimane, 5 notti su 14, una distribuzione che si ritiene congrua con l'età della minore, con la previsione di arrivare ad un calendario completamente paritario entro l'ingresso in 1^ elementare”.
All'esito della soluzione individuata dalla consulente tecnica, i difensori delle parti e le parti personalmente, all'udienza del 23.01.2024, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo concernente il regime di frequentazione tra il padre e la minore, aderendo alle conclusioni della CT TT.SS e richiesto di disporre le modifiche alla regolamentazione Per_3
vigente come riportate nel verbale di udienza. Il G.I. con ordinanza del 23.01.2024 ha quindi modificato i provvedimenti presidenziali in ottemperanza alle risultanze dell'elaborato peritale ed all'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa.
Ciò nonostante, i sig.ri e hanno precisato le rispettive conclusioni in Pt_1 CP_1
termini differenti, reiterando tali istanze nelle memorie conclusionali, mostrandosi in disaccordo circa il numero di pernottamenti infrasettimanali della minore presso il padre, sul periodo di vacanza estivo che la minore con il padre, nonché sulla regolamentazione delle restanti festività.
Ciò posto, è opinione del Tribunale che considerata l'età di e le conclusioni a cui è PE
pervenuta la CT TT.SS , sia congruo che il padre poSS trascorrere con la figlia Per_3
due giorni infrasettimanali con pernottamento, oltre ad un fine settimana in alternanza con la madre. Quanto alle modalità, volendo suddividere equamente l'impegno per gli spostamenti della minore tra i genitori, nei giorni infrasettimanali con pernottamento presso il sig. quest'ultimo si recherà alle ore 15:00 circa a prelevare da scuola CP_1 PE
mentre la sig.ra si recherà a prenderla la mattina seguente presso l'abitazione del Pt_1
padre per portarla all'asilo o viceversa a seconda degli impegni concordati tra le parti.
In ottemperanza a quanto rilevato dal CT, si reputa congruo che la minore arrivi a frequentare paritariamente entrambi i genitori al momento del suo ingresso in prima elementare, dovendosi invitare la coppia – come suggerito dall'ausiliario – al fine di giungere ad una soluzione condivisa, ad un intervento di mediazione familiare che poSS essere di ausilio per imparare e gestire in maniera costruttiva eventuali divergenze che poSSno verificarsi nella gestione della minore o per le decisioni che la riguardino. pagina 13 di 18 Quanto alle festività, deve applicarsi il criterio dell'alternanza nei termini meglio indicati nel dispositivo della presente sentenza.
L'età della minore consente di ritenere adeguato lo svolgimento di un periodo di vacanze estive di 15 giorni con il padre, di cui almeno 7 consecutivi, da scegliersi di comune accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze della minore.
Tale regolamentazione appare conforme alle esigenze della minore come prospettate dalla curatrice speciale in sede di precisazione delle conclusioni, all'attaccamento che ha PE
dimostrato anche nei confronti del padre (“nella seduta di interazione è apparso palese
l'attaccamento della piccola al papà, di cui ha richiesto la vicinanza protestando quando se ne è prospettata la separazione”, v. pp. 16-17 e 33 elaborato peritale) nonché alle valutazioni effettuate dalla
CT sulla scorta dell'osservazione diretta delle interazioni familiari e delle relazioni dei
Servizi Sociali di Sarzana e Carrara che si sono occupati della vicenda.
7. Venendo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre PE CP_1
reputa il Collegio che debba essere modificato quanto disposto in sede di
[...]
provvedimenti provvisori ed urgenti ed attualmente in vigore, innalzando l'importo mensile ad € 200,00.
Invero, l'estratto conto previdenziale contenente i periodi contributivi del sig. CP_1
registrati negli archivi INPS (all. 2 alla nota datata 02.08.2023 resistente) ha attestato le seguenti attività lavorative: i) dal 22.06.2018 al 30.07.2018 lavoro dipendente part time presso Uno G. Evm s.r.l.s. con retribuzione pari ad € 380,00; ii) dal 20.06.2020 al
30.09.2020 apprendista part-time presso Rapsodia s.r.l.s. con retribuzione pari ad € 2.159,00;
iii) dal 30.07.2021 al 31.08.2021 lavoro dipendente presso G.F. 1 s.r.l. con retribuzione pari ad € 2.036,00; iv) dal 23.09.2021 al 29.11.2021 il sig. ha percepito l'indennità naspi CP_1
per € 1.577,60; v) dal 11.05.2022 al 10.06.2022 lavoro dipendente presso Lavorint s.p.a. con retribuzione pari ad € 766,00; vi) dal 30.05.2022 al 24.06.2022 lavoro dipendente part-time presso Lavorint s.p.a. con retibuzione pari ad € 1.761,00; vii) dal 31.05.2022 al 04.06.2022 lavoro dipendente presso Lavorint s.p.a. con retribuzione pari ad € 208,00.
pagina 14 di 18 Il modello 730/2023 per i redditi percepiti nell'anno 2022 da attestano Controparte_1
redditi da lavoro dipendente e assimilati pari ad € 2.505,00 (all. 1 alla nota datata 02.08.2023 resistente). Dalla C.U. 2023 compilata da Lavorint s.p.a. sono emersi redditi di lavoro dipendente percepiti dal sig. nell'anno 2022 pari ad € 2.505,37 (all. 3 alla nota CP_1
datata 02.08.2023 resistente).
Le ultime occupazioni lavorative del resistente si riferiscono ad un contratto di lavoro a tempo determinato full time stipulato, in data 20.06.2024, dal sig. con la ditta CP_1
per il periodo dal 21.06.2024 al 30.09.2024 con qualifica di “tuttofare con Controparte_9
inquadramento al livello 6” e retribuzione lorda mensile pari ad € 1.388,25 per 14 mensilità (v. doc. 1 allegato alla nota del 06.11.2024 resistente), nonché un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato stipulato, in data 23.09.2024, con la ditta
[...]
per il periodo dal 24.09.2024 al 30.06.2025, con la qualifica di operaio e Controparte_10
trattamento economico per: “servizi fiduciari applicato per il corrispondente livello di inquadramento
D, pari alla paga base di € 1.114,00, riproporzionata alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita”
(v. doc. 2 allegato alla nota del 06.11.2024 resistente).
Non sono presenti in atti le buste paga del sig. CP_1
Per quanto attiene alla sig.ra , dall'estratto conto previdenziale INPS non Parte_1
risultano registrazioni contributive presso gli archivi dell'ente e la steSS ha dichiarato, in sede di comparsa conclusionale, di essere attualmente impiegata presso senza, CP_11
tuttavia, allegare alcun contratto di lavoro.
Orbene, dalle risultanze documentali in atti è emersa la piena capacità del sig. di CP_1
reperire un'autonoma collocazione lavorativa sul mercato, nonché l'intervenuto svolgimento di un corso per amministratore condominiale, come dallo stesso dichiarato nel colloquio individuale con la TT.SS nelle date 31.07.2023 e 10.08.2023. Per_3
Considerato che l'immobile in cui il sig. abita, sito in via Provinciale Avenza- CP_1
Sarzana n. 97-bis (MS), è di proprietà del padre, ed è stato messo a Parte_3
disposizione da quest'ultimo in favore del figlio, come dallo stesso dichiarato nel corso del predetto colloquio con la CT, e che non sono allegati né versati in atti eventuali pagamenti pagina 15 di 18 di canoni, deve ritenersi come il sig. non sopporti alcun costo per soddisfare le CP_1
proprie esigenze abitative.
Dalle ricevute dei bonifici bancari ordinati dal sig. in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
non è emerso che il resistente sopporti interamente la rata mensile dell'asilo privato “Santa
Luisa” frequentato dalla figlia (pari ad € 170,00 per dieci rate mensili per un totale di € PE
1.700,00), contribuendo piuttosto al versamento della metà circa di tale importo (v. documentazione nota 6.11.2024 resistente).
Appare, pertanto, congruo rispetto alle effettive esigenze della minore, nonché alla capacità reddituale del sig. disporre la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti CP_1
aTTati dal Presidente del Tribunale in data 10.05.2022, nella parte in cui: “fa obbligo a
di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la Controparte_1 Parte_1
somma mensile di euro 150,00 da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo del CNF”, stabilendo, piuttosto, la somma di
€ 200,00 mensili. Oltre a tale importo, il padre dovrà corrispondere alla Controparte_1
ricorrente il 50% delle spese straordinarie neceSSrie nell'interesse della figlia minore PE
come individuate secondo il Protocollo stilato dal C.N.F., recepito da questo Tribunale, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SS Carrara.
8. Deve accogliersi la domanda del resistente disponendosi l'assegno unico familiare nella misura del 50% per ciascun genitore e la detrazione delle spese straordinarie in misura pari alla quota di riparto delle stesse pari al 50% ciascuno.
9. Stante la natura del presente procedimento e la soccombenza reciproca delle parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n.
405/2022 R.G. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 16 di 18 1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori RS
con collocamento presso la madre;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile Pt_1 RS
di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat e da versarsi in via anticipata il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui alle vigenti linee guida del CNF;
3) pone l'assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore e le detrazioni fiscali come per legge;
4) dispone che: i) il padre poSS vedere e tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati con la madre e che, in dette occasioni, la sig.ra porterà la figlia presso l'abitazione Pt_1
del sig. alle ore 10:00 del sabato e il sig. riporterà la minore presso CP_1 CP_1
l'abitazione della sig.ra alle ore 20:00 della domenica;
ii) il padre poSS vedere e Pt_1
tenere con sé la figlia due giorni infrasettimanali concordati nel lunedì e giovedì con pernotto e, in dette occasioni, il sig. si recherà alle ore 15:30 circa a prelevare CP_1
da scuola e la sig.ra si recherà a prenderla la mattina seguente presso PE Pt_1
l'abitazione del padre per portarla all'asilo o viceversa;
iii) trascorra il 24 e il 26 PE
dicembre con un genitore e il 23 e il 25 dicembre con l'altro e viceversa per l'anno successivo, il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro e viceversa per l'anno successivo, il 6 gennaio con ciascun genitore ad anni alterni, Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa per l'anno successivo;
v) il padre poSS vedere e tenere con sé ogni anno, per lo svolgimento di un periodo di vacanze estive di 15 PE
giorni, di cui almeno 7 consecutivi, da scegliersi di comune accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze della minore;
5) invita i genitori ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
6) compensa integralmente le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza tecnica;
7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in SS, nella camera di consiglio del 24.04.2025. pagina 17 di 18
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Ilario Ottobrino Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la TT.SS Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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