Articolo 6 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 5Articolo 7
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1 luglio 1967
Art. 6. Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.
Entrata in vigore il 1 luglio 1967