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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
3709/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, iscritto al n. 1573/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 in Caserta, alla via Giotto n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Di Foggia (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Caserta, alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Di Sette (c.f. ) e Francesco Paura (c.f. C.F._2
) C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il adiva il Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere per ottenere dall' la somma di € 76.883,14, “oltre CP_2 interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento al saldo”, quale corrispettivo residuo delle prestazioni rientranti nella branca di cardiologia erogate in regime di accreditamento provvisorio nell'annualità 2006 in virtù del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/1992.
. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
2. Con decreto ingiuntivo n. 1273/2007 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ordinando all' di pagare al C.D.C. la somma di € 76.893,14, “oltre interessi legali dalla CP_2 domanda”.
3. L' in data 14 gennaio 2008, notificava al CP_2 Parte_1 un atto di citazione in opposizione a tale decreto per chiederne la revoca, eccependo che: in relazione alla branca di cardiologia, la controparte, invece di adottare le tariffe previste dal
D.G.R.C. 1874/1998, aveva erroneamente adottato le maggiori tariffe previste dalla D.G.R.C.
n. 378/1998 che implicavano di un aumento di € 25.915,39 sul costo delle prestazioni da esso erogate;
in base ad un “controllo sulle ricette” dovevano essere decurtati € 2.634,06 ; “lo sforamento del tetto di spesa per la branca aveva comportato una regressione tariffaria pari a
€ 2.241,41 come da determina n. 3358 del 19.10.2007”; aveva versato in acconto al
[...] la somma di € 141.666,51, invece della somma di € 144.161,88, Parte_1 indicata dalla parte avversa nel ricorso monitorio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado il Parte_1 resisteva all'opposizione ritenendola infondata e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Con sentenza n. 3709/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere riteneva che la causa in esame rientrasse nella giurisdizione amministrativa e non in quella ordinaria, osservando che “la controversia è riconducibile alla problematica dei tetti di spesa secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, atteso che il contratto, seppur riferito alla regressione tariffaria, trae origine ed è espressione del potere autoritativo della CP_3 in persona del Commissario ad acta il quale, nello specifico, ha emesso il
[...] nomenclatore tariffario” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Pertanto, dichiarava il difetto della propria giurisdizione, devolvendola in favore del Giudice
Amministrativo, con compensazione delle spese di lite.
6. A tale sentenza s'è appellato il che, con atto di citazione in Parte_1
Cont appello notificato all' il 27 marzo 2019, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione in quanto, a suo avviso, il giudizio de quo ha ad oggetto la spettanza di un diritto di credito al corrispettivo di una prestazione. Più specificamente, ha affermato che la giurisdizione ordinaria sussiste “sia in relazione all'applicazione delle tariffe previste dalla D.G.R.C. 378/98 sia in relazione al superamento del tetto di spesa per la branca di cardiologia che aveva comportato una regressione tariffaria”. Pertanto, nelle sue conclusioni, chiedeva a questa Corte di dichiarare la
. Pag. 2 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
giurisdizione del Giudice Ordinario e di rimettere la causa al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, affinché decida nel merito, condannando la controparte al pagamento delle spese di giustizia “con clausola di attribuzione”. Cont 7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 12 settembre 2019, l' resisteva all'appello, ritenendolo inammissibile ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. e deducendo che: il
Tribunale aveva correttamente negato la sussistenza della propria giurisdizione, devolvendola al Giudice Amministrativo;
“è cessata la materia del contendere [poiché] a seguito di sopravvenute direttive regionali ed in applicazione della sentenza TAR Salerno in atti richiamata, l' , […] ha provveduto a liquidare quanto in atti richiesto dal Pt_2 Pt_1 tenuto presente che la sentenza richiamava la sola tariffa da applicarsi alla branca di cardiologia limitata al solo esame cardiologico ecografico, analogo all'esame radiologico con esclusione di ogni altro esame cardiologico, allora veniva decurtato solamente il taglio sulle ricette e la RTU come da prospetto allegato alla determina dirigenziale n.3358/2007” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello). Pertanto, nelle sue conclusioni, chiedeva a questa Corte di: “1) Rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto CP_4 Pt_1 confermare la sentenza di primo grado per i motivi addotti. 2) Dichiarare la cessata materia del contendere 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
8. Alla prima udienza del 3 dicembre 2019 il giudizio era rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi, a seguito di vari rinvii, il 18 febbraio 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sussiste nel caso in esame la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la controversia verte sul quantum del corrispettivo dovuto dalla al CP_2 Parte_3 le prestazioni sanitarie erogate da quest'ultimo in favore degli assistiti del Servizio
[...]
Cont Sanitario Nazionale per conto dell' nei confronti della quale operava in regime di accreditamento provvisorio.
In relazione a tale pretesa creditoria l' si opponeva sostenendo che: il CP_2 [...]
aveva chiesto un corrispettivo maggiore rispetto a quello dovuto, in Parte_1 quanto aveva erroneamente applicato il nomenclatore tariffario di cui alla D.G.R.C. n.
378/1998, anziché quello di cui alla D.G.R.C. 1874/1998; una parte del credito reclamato
. Pag. 3 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
doveva essere decurtato in ragione di un “controllo sulle ricette” ed un'altra parte non era dovuta in applicazione della regressione tariffaria unica prevista dal contratto.
Orbene, la deduzione in giudizio di tali eccezioni, non può modificare l'oggetto della lite, che resta fondamentalmente incentrato su un credito derivante da un contratto privatistico tra soggetto privato ed ente pubblico. In presenza di una domanda che insiste sull'esecuzione o sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il petitum sostanziale — e con esso la giurisdizione — è rimesso al giudice ordinario. Solo qualora il contendere implichi la contestazione di atti o comportamenti della PA riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi, si configura un interesse legittimo, che giustifica la giurisdizione amministrativa.
Infatti, è noto che ai fini della determinazione della giurisdizione occorre avere riguardo al
“petitum sostanziale” della domanda – da indentificare non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio.
Secondo la Cass. S.U. n. 28053/2018: “Con riferimento alle convenzioni stipulate ex art. 44 l.
n. 833/1978, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi a contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali, appartengono alla giurisdizione ordinaria, mentre vanno ricondotte a quella amministrativa le questioni involgenti la verifica dell'azione autoritativa. Ai fini del riparto giurisdizionale, occorre fare riferimento al petitum sostanziale espresso nella domanda, senza che vengano in rilievo le repliche alle eccezioni dell'Amministrazione, a meno che esse non si siano sostanziate in una modifica del tenore originario della domanda. Perciò, allorché alle difese dell'Amministrazione attinenti l'esercizio di poteri autoritativi il privato replichi negando
l'incidenza di detti poteri sull'oggetto della controversia, le repliche stesse non ampliano necessariamente l'oggetto della domanda e non determinano in automatico che la controversia attenga l'esercizio del potere autoritativo, con la conseguenza che il giudice ordinario debba dichiarare il suo difetto di giurisdizione”.
Più di recente “ Secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
. Pag. 4 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria. È da Cont precisare che, qualora la opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato Cont dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ” (
Cassazione civile, Sezioni Unite, 22.11.2021 n.35953).
Nel caso di specie non vi sono deduzioni delle parti concernenti l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, vertendo la controversia, anche tenuto conto delle ragioni dell'opposizione della unicamente sulla entità del credito di cui il CP_2 [...]
è titolare nei confronti della sulla base del contratto Parte_1 CP_2 tra le parti.
Va pertanto, in riforma della sentenza appellata, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione notificato il 27 marzo 2019, la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. applicabile ratione temporis deve essere rimessa al Giudice di primo grado (art. 35, comma 4 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) risultando assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m.
147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 - 260.000,00).
Le spese del primo grado di giudizio si liquidano in euro 7200,00 per compensi professionali ( di cui euro 1300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2900,00 per la fase di trattazione ed euro 2150,00 per la fase decisionale) ed euro 1080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Le spese del giudizio di appello si liquidano in euro 7300,00 per compensi professionali ( di cui euro 1500,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 2200,00 per la
. Pag. 5 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
fase di trattazione ed euro 2600,00 per la fase decisionale) ed euro 1095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 1138,50 per spese vive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3709/2018, emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 27 dicembre 2018 e pubblicata il medesimo giorno, così provvede:
1. accoglie l'appello e afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario negata dal Tribunale e rimette la causa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_2 liquidano per il giudizio di primo grado in euro 7200,00 per compensi professionali ed euro
1080,00 per spese generali e per il secondo grado di giudizio in euro 7300,00 per compensi professionali, euro 1095,00 per spese generali ed euro 1138,50 per spese vive.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
. Pag. 6 di 6 Parte_1 CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
3709/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, iscritto al n. 1573/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ) con sede Parte_1 P.IVA_1 in Caserta, alla via Giotto n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Di Foggia (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Caserta, alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Di Sette (c.f. ) e Francesco Paura (c.f. C.F._2
) C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il adiva il Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere per ottenere dall' la somma di € 76.883,14, “oltre CP_2 interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento al saldo”, quale corrispettivo residuo delle prestazioni rientranti nella branca di cardiologia erogate in regime di accreditamento provvisorio nell'annualità 2006 in virtù del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/1992.
. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
2. Con decreto ingiuntivo n. 1273/2007 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ordinando all' di pagare al C.D.C. la somma di € 76.893,14, “oltre interessi legali dalla CP_2 domanda”.
3. L' in data 14 gennaio 2008, notificava al CP_2 Parte_1 un atto di citazione in opposizione a tale decreto per chiederne la revoca, eccependo che: in relazione alla branca di cardiologia, la controparte, invece di adottare le tariffe previste dal
D.G.R.C. 1874/1998, aveva erroneamente adottato le maggiori tariffe previste dalla D.G.R.C.
n. 378/1998 che implicavano di un aumento di € 25.915,39 sul costo delle prestazioni da esso erogate;
in base ad un “controllo sulle ricette” dovevano essere decurtati € 2.634,06 ; “lo sforamento del tetto di spesa per la branca aveva comportato una regressione tariffaria pari a
€ 2.241,41 come da determina n. 3358 del 19.10.2007”; aveva versato in acconto al
[...] la somma di € 141.666,51, invece della somma di € 144.161,88, Parte_1 indicata dalla parte avversa nel ricorso monitorio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado il Parte_1 resisteva all'opposizione ritenendola infondata e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Con sentenza n. 3709/2018, pubblicata il 27 dicembre 2018, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere riteneva che la causa in esame rientrasse nella giurisdizione amministrativa e non in quella ordinaria, osservando che “la controversia è riconducibile alla problematica dei tetti di spesa secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, atteso che il contratto, seppur riferito alla regressione tariffaria, trae origine ed è espressione del potere autoritativo della CP_3 in persona del Commissario ad acta il quale, nello specifico, ha emesso il
[...] nomenclatore tariffario” (pag. 3 della sentenza impugnata).
Pertanto, dichiarava il difetto della propria giurisdizione, devolvendola in favore del Giudice
Amministrativo, con compensazione delle spese di lite.
6. A tale sentenza s'è appellato il che, con atto di citazione in Parte_1
Cont appello notificato all' il 27 marzo 2019, ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione in quanto, a suo avviso, il giudizio de quo ha ad oggetto la spettanza di un diritto di credito al corrispettivo di una prestazione. Più specificamente, ha affermato che la giurisdizione ordinaria sussiste “sia in relazione all'applicazione delle tariffe previste dalla D.G.R.C. 378/98 sia in relazione al superamento del tetto di spesa per la branca di cardiologia che aveva comportato una regressione tariffaria”. Pertanto, nelle sue conclusioni, chiedeva a questa Corte di dichiarare la
. Pag. 2 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
giurisdizione del Giudice Ordinario e di rimettere la causa al Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, affinché decida nel merito, condannando la controparte al pagamento delle spese di giustizia “con clausola di attribuzione”. Cont 7. Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 12 settembre 2019, l' resisteva all'appello, ritenendolo inammissibile ai sensi dell'art. 342, co. 1, c.p.c. e deducendo che: il
Tribunale aveva correttamente negato la sussistenza della propria giurisdizione, devolvendola al Giudice Amministrativo;
“è cessata la materia del contendere [poiché] a seguito di sopravvenute direttive regionali ed in applicazione della sentenza TAR Salerno in atti richiamata, l' , […] ha provveduto a liquidare quanto in atti richiesto dal Pt_2 Pt_1 tenuto presente che la sentenza richiamava la sola tariffa da applicarsi alla branca di cardiologia limitata al solo esame cardiologico ecografico, analogo all'esame radiologico con esclusione di ogni altro esame cardiologico, allora veniva decurtato solamente il taglio sulle ricette e la RTU come da prospetto allegato alla determina dirigenziale n.3358/2007” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello). Pertanto, nelle sue conclusioni, chiedeva a questa Corte di: “1) Rigettare l'appello proposto dalla e per l'effetto CP_4 Pt_1 confermare la sentenza di primo grado per i motivi addotti. 2) Dichiarare la cessata materia del contendere 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
8. Alla prima udienza del 3 dicembre 2019 il giudizio era rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi, a seguito di vari rinvii, il 18 febbraio 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sussiste nel caso in esame la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la controversia verte sul quantum del corrispettivo dovuto dalla al CP_2 Parte_3 le prestazioni sanitarie erogate da quest'ultimo in favore degli assistiti del Servizio
[...]
Cont Sanitario Nazionale per conto dell' nei confronti della quale operava in regime di accreditamento provvisorio.
In relazione a tale pretesa creditoria l' si opponeva sostenendo che: il CP_2 [...]
aveva chiesto un corrispettivo maggiore rispetto a quello dovuto, in Parte_1 quanto aveva erroneamente applicato il nomenclatore tariffario di cui alla D.G.R.C. n.
378/1998, anziché quello di cui alla D.G.R.C. 1874/1998; una parte del credito reclamato
. Pag. 3 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
doveva essere decurtato in ragione di un “controllo sulle ricette” ed un'altra parte non era dovuta in applicazione della regressione tariffaria unica prevista dal contratto.
Orbene, la deduzione in giudizio di tali eccezioni, non può modificare l'oggetto della lite, che resta fondamentalmente incentrato su un credito derivante da un contratto privatistico tra soggetto privato ed ente pubblico. In presenza di una domanda che insiste sull'esecuzione o sull'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il petitum sostanziale — e con esso la giurisdizione — è rimesso al giudice ordinario. Solo qualora il contendere implichi la contestazione di atti o comportamenti della PA riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi, si configura un interesse legittimo, che giustifica la giurisdizione amministrativa.
Infatti, è noto che ai fini della determinazione della giurisdizione occorre avere riguardo al
“petitum sostanziale” della domanda – da indentificare non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi, ossia all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio.
Secondo la Cass. S.U. n. 28053/2018: “Con riferimento alle convenzioni stipulate ex art. 44 l.
n. 833/1978, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi a contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali, appartengono alla giurisdizione ordinaria, mentre vanno ricondotte a quella amministrativa le questioni involgenti la verifica dell'azione autoritativa. Ai fini del riparto giurisdizionale, occorre fare riferimento al petitum sostanziale espresso nella domanda, senza che vengano in rilievo le repliche alle eccezioni dell'Amministrazione, a meno che esse non si siano sostanziate in una modifica del tenore originario della domanda. Perciò, allorché alle difese dell'Amministrazione attinenti l'esercizio di poteri autoritativi il privato replichi negando
l'incidenza di detti poteri sull'oggetto della controversia, le repliche stesse non ampliano necessariamente l'oggetto della domanda e non determinano in automatico che la controversia attenga l'esercizio del potere autoritativo, con la conseguenza che il giudice ordinario debba dichiarare il suo difetto di giurisdizione”.
Più di recente “ Secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
. Pag. 4 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
Cont stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria. È da Cont precisare che, qualora la opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato Cont dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ” (
Cassazione civile, Sezioni Unite, 22.11.2021 n.35953).
Nel caso di specie non vi sono deduzioni delle parti concernenti l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, vertendo la controversia, anche tenuto conto delle ragioni dell'opposizione della unicamente sulla entità del credito di cui il CP_2 [...]
è titolare nei confronti della sulla base del contratto Parte_1 CP_2 tra le parti.
Va pertanto, in riforma della sentenza appellata, dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione notificato il 27 marzo 2019, la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. applicabile ratione temporis deve essere rimessa al Giudice di primo grado (art. 35, comma 4 D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) risultando assorbita ogni ulteriore questione.
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m.
147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 52.000,01 - 260.000,00).
Le spese del primo grado di giudizio si liquidano in euro 7200,00 per compensi professionali ( di cui euro 1300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva, euro 2900,00 per la fase di trattazione ed euro 2150,00 per la fase decisionale) ed euro 1080,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Le spese del giudizio di appello si liquidano in euro 7300,00 per compensi professionali ( di cui euro 1500,00 per la fase di studio, euro 1000,00 per la fase introduttiva, euro 2200,00 per la
. Pag. 5 di 6 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Primà Sezione Civile Bis)
fase di trattazione ed euro 2600,00 per la fase decisionale) ed euro 1095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 1138,50 per spese vive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3709/2018, emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 27 dicembre 2018 e pubblicata il medesimo giorno, così provvede:
1. accoglie l'appello e afferma la giurisdizione del Giudice Ordinario negata dal Tribunale e rimette la causa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_2 liquidano per il giudizio di primo grado in euro 7200,00 per compensi professionali ed euro
1080,00 per spese generali e per il secondo grado di giudizio in euro 7300,00 per compensi professionali, euro 1095,00 per spese generali ed euro 1138,50 per spese vive.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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