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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 942 / 2023 riservata per la decisione con ordinanza del 28.03.2025, avente ad oggetto:
cessazione egli effetti civili del matrimonio
TRA
, elettivamente domiciliata in Via G. Bovio n. 74, Andria, presso lo studio Parte_1
dell' avv. MASSARO GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti
- RICORRENTE -
E
, elettivamente domiciliato in Via Benedetto Croce 6, Andria, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. TERRONE MICHELE dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
per le parti come da note sostitutive di udienza del 26.03.2023.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.02.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Andria, in data 09.06.2005, con , dalla cui unione è nata in [...] Controparte_1
Puglia il 24.06.2010 una figlia, ; che, con decreto n. cron. 4529/2019 del 19.11.2019, il Persona_1
Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale richiesta dai coniugi;
che, da allora, non vi è stata ricongiunzione tra gli stessi;
di aver rinunciato successivamente all' assegno di mantenimento per se stessa,
avendo reperito una stabile occupazione come operatrice socio sanitaria;
di essersi trasferita a Bergamo con la figlia, lasciando la casa coniugale nella piena disponibilità del che quest' ultimo percepisce una CP_1
retribuzione mensile di circa 1.400,00/1.500,00 € – tutto quanto premesso ha chiesto: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con;
confermare i Controparte_1
provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, aumentando da €250,00 ad euro €400,00 l'importo dell'assegno di mantenimento ivi stabilito per la figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT e il pagamento del
50% delle spese straordinarie.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.04.2023, si è costituito , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, si è opposto all'avversa richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore, riferendo di essere un operatore ecologico, con uno stipendio di circa 1.150,00 € al mese, con il quale sostiene mensilmente numerose spese, anche per recarsi in
Lombardia per incontrare la figlia, per un importo totale di circa 800,00€.
Per questi motivi
, ha chiesto disporsi l'affido condiviso della figlia con onere a suo carico del versamento di un contributo per il Per_1
mantenimento di quest' ultima nella misura ritenuta più congrua alla sua condizione economico - reddituale,
con attribuzione al 50 % dell'importo dovuto a titolo di assegno unico per i figli.
Il Presidente delegato, rilevato il fallimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10.07.2023 ha confermato le condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
nulla disponendo in merito all'assegnazione della casa coniugale, in quanto dismessa, e a titolo di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, avendovi ella rinunciato a luglio 2021 e in assenza di domanda;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 12.07.2023 come da attestazione di
Cancelleria. Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate entrambe le memorie integrative da parte dei procuratori delle parti, all'udienza del 17.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma
IX legge n.898/1970, con concessione all'esito dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, quindi, è
stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882;
Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa con ordinanza del
14.11.2024; all'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aderire alle condizioni indicate nella proposta conciliativa, formulata dal Giudice con ordinanza del 14.11.2024. Conseguentemente, la causa è stata trattenuta al Collegio per la decisione.
***
La sentenza non definitiva n. 201/2024 pubblicata il 30.01.2024 di questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
Le condizioni così come formulate e specificate dal Giudice relatore con proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza del 14.11.2024, accettata da entrambe le parti, non risultano contrarie ad alcuna norma inderogabile e sono conformi agli interessi della prole minore, possono pertanto essere recepite nella presente sentenza.
Le spese sono compensate in considerazione del raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 23.02.2023 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
viceversa, con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. richiama le condizioni di cui all' ordinanza del 14.11.2024, così come formulate dal Giudice relatore e da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2. compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 28.3.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli