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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1604/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1604/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Ceresani Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Bollani e l'avv. Caloja Controparte_1 resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con sentenza non definitiva del 17.10.2025 il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara nullo il licenziamento;
- condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione (e comunque di importo non inferiore a 5 mensilità, considerando come base di calcolo l'importo di euro
1119,47), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- rimette la causa in istruttoria, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.”;
- la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di verificare l'an e il quantum dell'eventuale aliunde perceptum; rilevato che: CP_
- all'esito della produzione documentale da parte dell' e di , nessuna Parte_2 somma andrà detratta dall'importo oggetto della condanna pronunciata con la sentenza parziale;
CP_
- risulta infatti dall'estratto contributivo che il ricorrente non ha percepito alcun reddito da lavoro nel periodo successivo al licenziamento;
- quanto alle somme percepite dal sig. a titolo di NASpI, d'altra parte, va rilevato Pt_1 che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale
(cfr. Cass. n. 9724/2017, n. 7794/2017 e giurisprudenza ivi richiamata, n. 22428/2021)”
(Cassazione sez. lav. n. 12102/2023). Analogamente, secondo Cass. sez. L. n. 23784/2025
“non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato
pagina 2 di 3 a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall nei limiti di legge.”; CP_2
- in tal senso depongono anche le difese svolte con le note sostitutive dell'udienza di discussione su tale specifico punto depositate dal ricorrente ex art. 127ter c.p.c. Parte resistente, con le proprie, si è invece rimessa al giudice;
- quanto all'aliunde percipiendum, eccezione formulata in modo generico e nemmeno ripresa in sede di discussione, le peculiarità che caratterizzano la posizione personale del ricorrente, che si ripercuotono evidentemente anche sul piano professionale, unite alla scarsa specializzazione delle competenze del lavoratore, inducono a ritenere insussistenti elementi idonei a giustificare una riduzione della pretesa risarcitoria;
- risultando ogni ulteriore questione assorbita, residua la sola questione delle spese di lite, che va risolta secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta che nessuna somma va detratta a titolo di aliunde perceptum o aliunde percipiendum dall'importo oggetto della condanna pronunciata con sentenza parziale del
17.10.2025;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 13.400 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1604/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Lando e l'avv. Ceresani Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Bollani e l'avv. Caloja Controparte_1 resistente
pagina 1 di 3 Premesso che:
- con sentenza non definitiva del 17.10.2025 il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara nullo il licenziamento;
- condanna la società resistente alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento in suo favore di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione (e comunque di importo non inferiore a 5 mensilità, considerando come base di calcolo l'importo di euro
1119,47), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- rimette la causa in istruttoria, riservando all'esito ogni ulteriore decisione.”;
- la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di verificare l'an e il quantum dell'eventuale aliunde perceptum; rilevato che: CP_
- all'esito della produzione documentale da parte dell' e di , nessuna Parte_2 somma andrà detratta dall'importo oggetto della condanna pronunciata con la sentenza parziale;
CP_
- risulta infatti dall'estratto contributivo che il ricorrente non ha percepito alcun reddito da lavoro nel periodo successivo al licenziamento;
- quanto alle somme percepite dal sig. a titolo di NASpI, d'altra parte, va rilevato Pt_1 che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale
(cfr. Cass. n. 9724/2017, n. 7794/2017 e giurisprudenza ivi richiamata, n. 22428/2021)”
(Cassazione sez. lav. n. 12102/2023). Analogamente, secondo Cass. sez. L. n. 23784/2025
“non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato
pagina 2 di 3 a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall nei limiti di legge.”; CP_2
- in tal senso depongono anche le difese svolte con le note sostitutive dell'udienza di discussione su tale specifico punto depositate dal ricorrente ex art. 127ter c.p.c. Parte resistente, con le proprie, si è invece rimessa al giudice;
- quanto all'aliunde percipiendum, eccezione formulata in modo generico e nemmeno ripresa in sede di discussione, le peculiarità che caratterizzano la posizione personale del ricorrente, che si ripercuotono evidentemente anche sul piano professionale, unite alla scarsa specializzazione delle competenze del lavoratore, inducono a ritenere insussistenti elementi idonei a giustificare una riduzione della pretesa risarcitoria;
- risultando ogni ulteriore questione assorbita, residua la sola questione delle spese di lite, che va risolta secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta che nessuna somma va detratta a titolo di aliunde perceptum o aliunde percipiendum dall'importo oggetto della condanna pronunciata con sentenza parziale del
17.10.2025;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 13.400 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Vicenza, 09/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3