TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3105 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ACETI VALENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in , in data 19/12/1998, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna alla Parte II,
Serie A n. 328, dell'anno 1998; separati consensualmente con sentenza n. 138/2023 del 9/02/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore della coppia, resterà affidato in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il signor che continuerà altresì ad Parte_1 ospitare il figlio fino all'autosufficienza di quest'ultimo e, in ogni Persona_2 caso, fino a che lo stesso lo desidererà. 2) Considerata la matura età dei figli, i genitori concordano che i tempi di permanenza con la madre siano liberi e che quindi la stessa possa vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta questi lo desiderino, accordandosi direttamente con loro compatibilmente con le rispettive esigenze personali e con i propri impegni lavorativi. A tal fine, il signor si impegna a favorire, per quanto possibile, una frequentazione Parte_1 significativa madre / figli.
3) Il signor continuerà a provvedere interamente al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario dei figli, fino a che loro non raggiungeranno l'indipendenza economica.
4) L'Assegno Unico Universale (AUU) sarà interamente percepito e trattenuto dal signor Parte_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data15.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 138/2023 del 9/02/2023 con
Pag. 2 di 3 la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Ravenna il Parte_1 Parte_2 giorno 19/12/1998 (Parte II, Serie A n. 328, dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3105 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. ACETI VALENTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in , in data 19/12/1998, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna alla Parte II,
Serie A n. 328, dell'anno 1998; separati consensualmente con sentenza n. 138/2023 del 9/02/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore della coppia, resterà affidato in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, mantenendo il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso il signor che continuerà altresì ad Parte_1 ospitare il figlio fino all'autosufficienza di quest'ultimo e, in ogni Persona_2 caso, fino a che lo stesso lo desidererà. 2) Considerata la matura età dei figli, i genitori concordano che i tempi di permanenza con la madre siano liberi e che quindi la stessa possa vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta questi lo desiderino, accordandosi direttamente con loro compatibilmente con le rispettive esigenze personali e con i propri impegni lavorativi. A tal fine, il signor si impegna a favorire, per quanto possibile, una frequentazione Parte_1 significativa madre / figli.
3) Il signor continuerà a provvedere interamente al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario dei figli, fino a che loro non raggiungeranno l'indipendenza economica.
4) L'Assegno Unico Universale (AUU) sarà interamente percepito e trattenuto dal signor Parte_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data15.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 138/2023 del 9/02/2023 con
Pag. 2 di 3 la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Ravenna il Parte_1 Parte_2 giorno 19/12/1998 (Parte II, Serie A n. 328, dell'anno 1998);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3