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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 259/2021 R.G., di appello avverso la sentenza n. 255/2021, pronunciata dal Tribunale di Larino il 17.6.2021 nella controversia n. 1210/2014 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Giuseppe De Robertis, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Tania Gaetana Gentile, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutti gli esposti motivi, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, rigettate le avverse, accogliere le seguenti conclusioni e richieste:
1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la responsabilità aquiliana di CP_1 nella causazione delle lesioni fisiche subite dall'attrice per i fatti di cui è causa;
[...]
1 2) conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso, subiti dalla attrice in conseguenza dei fatti oggetto di causa, danni quantificabili per i motivi esposti nella somma di euro 10.300, od in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, somma comunque da maggiorare degli interessi legali dal dovuto al soddisfo, previa rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) rigettare la domanda riconvenzionale poiché inammissibile e/o infondata, per i motivi esposti;
4) in via subordinata, per gli esposti motivi, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, quantificare il danno in euro 500,00, od altra somma di giustizia, somma in ogni caso inferiore a quella richiesta dalla convenuta;
5) in ogni caso, in via subordinata, per gli esposti motivi, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, non porre i rispettivi crediti in compensazione, mancando la domanda di estinzione dei reciprochi crediti in tal senso;
6) con vittoria nelle spese tutte di giudizio dei due gradi, da porre in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi col presente atto antistatario.
Per l'appellata:
Preliminarmente, rilevare e pronunciare, ai sensi e nelle forme dell'art. 342 cpc e ss,
l'inammissibilità dell'appello proposto, e rigettarlo per vizi formali e sostanziali previsti dall'art. 342 cpc ed art. 163 cpc, onde evitare di appesantire ulteriormente il giudizio
d'appello.
In via subordinata, nel merito, a conferma dell'appellata sentenza, appurare, dichiarare
e rigettare l'avverso appello per la infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi dedotti dall'appellante; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dell'antistataria procuratrice sulla base delle tariffe forensi vigenti.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 255 del 17.6.2021, ha rigettato le domande di risarcimento dei danni reciprocamente proposte da attrice, e da Parte_1 [...]
convenuta e attrice in riconvenzionale, proposte in relazione a un episodio CP_1 verificatosi in Termoli la notte del 26.5.2013.
La ha agito per il risarcimento dei danni, quantificati in € 10.300,00 (salvo Parte_1 diversa determinazione), subiti in conseguenza dell'aggressione fisica da parte della avvenuta, secondo la sua prospettazione alle 3.30 circa presso il locale CP_1
“ ”, con esito, refertato al locale pronto soccorso, di “frattura astragalo dx, Parte_2 avulsione parziale unghia III e IV dito, escoriazione multiple del collo e trauma contusivo con escoriazione regione anteriore del ginocchio dx”.
La ha chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni morali, CP_1 quantificati in € 1.100,00, conseguenti alle ingiurie e minacce, che la avrebbe Parte_1 proferito nei suoi confronti.
2 Il tribunale, escluso che la pronuncia con cui il Giudice di pace penale di Termoli aveva dichiarato estinto il reato di lesioni ascritto alla per avvenuta riparazione del CP_1 danno ex art. 35 del D. lgs. n. 274/2000 precludesse la proposizione di azione risarcitoria in sede civile, ha ritenuto provato che il 26.5.2013 presso il locale “ ” di Parte_2
Termoli fosse intervenuta tra le parti “una discussione alquanto animata, durante la quale le donne si sono reciprocamente aggredite verbalmente e fisicamente”, ma ha escluso che le risultanze processuali consentissero di imputare in via esclusiva, a una delle parti, la responsabilità dell'accaduto.
In particolare, il primo giudice ha ricostruito la vicenda come sviluppatasi in due episodi, il primo verificatosi all'interno del locale e oggetto della domanda riconvenzionale, il secondo avvenuto all'esterno e oggetto della domanda principale.
Valutate le sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri di Termoli a seguito delle querele presentate dalle parti e le testimonianze assunte nel corso del giudizio, ha dato atto del contrasto esistente tra le diverse dichiarazioni dei testimoni escussi, tra queste e le s.i.t. rese da , della scarsa attendibilità soggettiva del Testimone_1 testimone , delle incongruenze oggettive presenti nelle singole dichiarazioni Tes_2 testimoniali e delle contraddittorie prospettazioni offerte in tempi diversi dalla stessa
Parte_1
Ha quindi ritenuto provato il litigio avvenuto all'interno del locale ma non l'aggressione fisica ad opera della all'esterno, dando atto che di essa aveva parlato la sola CP_1 teste (in termini contraddittori tra la versione rese in sede di s.i.t. e quella in Tes_1 sede di testimonianza), non anche le altre persone presenti.
2. Avverso la sentenza, notificata il 2.7.2021, ha proposto appello con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.7.2021, chiedendone la totale riforma, con accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Si è costituita , la quale ha insistito nella declaratoria di inammissibilità CP_1 del gravame e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
Con ordinanza del 24.10.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del 23.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del
10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera sufficientemente specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
3 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
L'inammissibilità dell'impugnazione deve, poi, escludersi quando venga denunciata l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti e vengano indicati i punti sui quali si chiede al giudice di appello il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, senza che sia necessaria una puntuale analisi critica delle valutazioni compiute dal giudice di primo grado (Cass., n. 24464/2020).
2. Con unico articolato motivo viene censurata la valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo giudice, con riferimento particolare alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado e alle sommarie informazioni rese dinanzi ai Carabinieri di Termoli da persone informate sui fatti nel corso delle indagini svolte a seguito delle querele reciproche proposte dalle parti.
Erronea sarebbe, secondo l'appellante, l'affermazione di incongruenza delle versioni rese dai testimoni in ordine ai tempi e ai luoghi degli accadimenti, in quanto tutti i testimoni ascoltati hanno riferito di fatti avvenuti all'interno del locale, ad eccezione della teste , unica che ha assistito anche a quanto avvenuto all'esterno. Testimone_1
Secondo l'appellante, l'unica prova da cui attingere per la ricostruzione del fatto è, appunto, la testimonianza della predetta teste, mentre solo apparente è il contrasto di questa con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni, che hanno riferito in merito a fatti avvenuti prima e altrove.
Aggiunge l'appellante che le suddette dichiarazioni trovano conferma negli altri mezzi di prova acquisiti, tra cui la documentazione fotografica e medica e la c.t.u. medico legale.
Le censure devono essere disattese, dovendo confermarsi la valutazione compiuta in primo grado.
3. Il tribunale ha ritenuto non provata l'aggressione fisica che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe posto in essere ai danni di CP_1 Parte_1 all'esterno del locale “ ” di Termoli, in quanto descritta soltanto dalla teste Parte_2
, “ma non confermata da alcuna delle altre persone presenti sul Testimone_1 posto e tenuto conto di quanto riferito da ”. Tes_3
Quest'ultimo, come evidenziato nella sentenza impugnata, aveva riferito, in sede di s.i.t. rese il 20.11.2013, di aver notato la notte del 26.5.2013, due ragazze (le odierne parti) litigare all'esterno del locale, passando alle vie di fatto, precisando che il litigio era terminato poco tempo dopo grazie all'intervento di amici della e che l'altra CP_1 ragazza si era allontanata a piedi in compagnia dei suoi amici.
4 Il primo giudice, inoltre, ha posto in evidenza le contraddizioni tra quanto dichiarato dalla teste in occasione delle s.i.t. rese il 26.5.2013 e quanto riferito dalla stessa Tes_1 teste in sede di testimonianza il 21.9.2016.
Questi elementi dimostrano, già di per sé, l'infondatezza di quanto prospettato a sostegno dell'impugnazione.
3.1. È in primo luogo smentita la deduzione secondo cui sarebbe Testimone_1
l'unica persona ad aver assistito al litigio tra le parti in causa avvenuto all'esterno del locale, in quanto anche ha visto le due ragazze venire alle mani, Tes_3 circostanziando il suo racconto in termini divergenti rispetto a quanto riferito dalla secondo quest'ultima avrebbe partecipato all'aggressione fisica da parte della Tes_1 un amico di questa (tale ), tenendo i polsi della così CP_1 Tes_2 Parte_1 impedendole di difendersi e di colpire a sua volta la mentre il ha riferito CP_1 Tes_3 che nel litigio entrambe le donne erano ricorse alle vie di fatto e che esso era terminato in breve tempo proprio per l'intervento di amici di . CP_1
Deve, quindi, condividersi il rilievo del primo giudice circa l'”aperto contrasto” tra le dichiarazioni di e quelle di , rispetto al quale, peraltro, Testimone_1 Tes_3 non è emerso, né è stato dedotto, alcun elemento indicativo di non attendibilità: a differenza di , amica della non era legato da rapporti di Testimone_1 Parte_1 amicizia a nessuna delle parti.
3.2. In secondo luogo nessuna obiezione ha sollevato l'appellante sulla valutazione di contraddittorietà delle diverse versioni dei fatti fornite da , su cui il Testimone_1 tribunale ha fondato la decisione di non considerare attendibile la sua testimonianza.
Si tratta di elementi di sicuro rilievo, correttamente posti in evidenza dal tribunale, che indubbiamente depongono nel senso della inattendibilità della teste, in quanto dimostrano una volontà di nascondere o attenuare le responsabilità della in Parte_1 merito alla genesi dell'alterco con la poi sfociato nelle vie di fatto. CP_1
I contrasti più rilevanti riguardano la causa scatenante della lite e lo stato di alterazione della la Madonna aveva riferito ai Carabinieri che la veva consumato Parte_1 Parte_1
“alcune birre in bottiglia” e che l'aggressione fisica avrebbe fatto seguito all'insinuazione della che aveva accusato la di essere andata a letto con il suo ex Parte_1 CP_1 fidanzato;
in sede di testimonianza ha, invece, riferito della consumazione di una sola birra e ha affermato di non conoscere le ragioni del litigio.
3.3. In terzo luogo, se è vero che gli altri testimoni ascoltati (a parte il hanno Tes_3 assistito solo alla parte iniziale del litigio, avvenuta all'interno del locale, le loro dichiarazioni sono comunque rilevanti per la valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'appellante.
Tutti i testimoni hanno collocato temporalmente l'alterco all'interno del locale alle ore
00:30 – 1:00 e la stessa appellante afferma, nell'atto di impugnazione, che “i fatti fondanti la domanda della avvenivano all'interno di un locale pubblico … intorno alle CP_1
00,30, mentre i fatti fondanti la domanda della avvenivano successivamente, Parte_1 ovverossia circa 2-3 ore dopo”.
5 Dette dichiarazioni smentiscono quanto riferito dalla teste la quale ha Tes_1 affermato di essersi recata nel locale, in compagnia della alle 2:30 circa. Parte_1
Tale discrasia si aggiunge agli elementi, prima evidenziati, di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della testimonianza resa dalla Madonna.
Quanto avvenuto all'interno del locale è, poi, rilevante per la ricostruzione degli sviluppi successivi avvenuti all'esterno.
Secondo quanto riferito dalla teste la in stato di alterazione Testimone_4 Parte_1 alcolica, l'aggredì con parolacce (riscontro di tanto si ricava dalla testimonianza di
[...]
) e la intervenne in sua difesa intimandole di allontanarsi;
avendo Tes_5 CP_1 la alzato le mani, ne derivò una colluttazione in cui entrambe passarono alle Parte_1 vie di fatto.
3.4. La disamina che precede induce a ritenere che: il litigio avvenuto all'esterno del locale sia la prosecuzione di quello che già si era verificato al suo interno;
sulla genesi del litigio abbia avuto un'efficacia determinante l'atteggiamento provocatorio di
[...]
dapprima nei confronti di , amica di , e poi nei Parte_1 Testimone_4 CP_1 confronti della stessa tale comportamento sia stato determinato anche CP_1 dall'assunzione di sostanze alcoliche, che la stessa teste ha inizialmente Tes_1 indicato come corrispondenti a diverse bottiglie di birra.
Considerata l'inattendibilità della teste per le contraddizioni su punti rilevanti Tes_1 del suo racconto, non può considerarsi provato che il litigio avvenuto all'esterno del locale sia consistito in un'aggressione da parte della dovendo prediligersi la CP_1 versione resa da , il quale ha visto che entrambe le donne litigavano e Tes_3 passavano alle mani;
si tratta di una versione che, peraltro, meglio si concilia con quanto avvenuto poco prima nel locale, in cui le donne avevano già avuto un litigio fisico.
Viene, quindi, in considerazione un litigio con reciproche offese e aggressioni, la cui dinamica, in ragione delle contraddizioni evidenziate, non può ricostruirsi con precisione e in cui non è individuabile il soggetto che ha iniziato (la all'interno del locale, Parte_1 secondo quanto riferito dalla teste;
la all'esterno del locale per la Tes_4 CP_1 teste , e quindi chi delle due donne ha avuto la volontà di causare lesioni e chi Tes_1 soltanto quella di difendersi;
neppure è possibile ritenere che entrambe le donne abbiano avuto la volontà di offendere e recare lesioni.
Delle diverse ipotesi ricostruttive possibili nessuna può dirsi più probabile dell'altra e pertanto, alla stregua del criterio probatorio della preponderanza dell'evidenza, non può considerarsi dimostrata la prospettazione posta dall'appellante a fondamento della domanda risarcitoria, secondo fu la ad aggredire fisicamente la CP_1 Parte_1
4. La soccombenza dell'appellante determina la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., secondo parametri minimi (in considerazione della semplicità della controversia) relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia, dato dal petitum, con esclusione della fase di trattazione.
6 Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 255/2021 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 17.6.2021, proposto da con citazione Parte_1 notificata il 15.7.2021, nei confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Tania Gaetana Gentile;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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