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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 593/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
EN ER, nel cui studio in Catanzaro alla Via Eraclea n. 36/G ha eletto domicilio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c., e dall'Avv. Rosanna Veraldi, Controparte_1 giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Catanzaro alla via Vinicio Cortese 18/b;
APPELLATO
NONCHE'
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1
A) Annullare e/o riformare in toto la sentenza n. 905/2019;
B) Accogliere la domanda contenuta nel presente atto di appello, e per l'effetto condannare le parti convenute al pagamento della somma pari ad € 8.180,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data della presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
o in quella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
C) condannare le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado, oltre IVA,
CPA e accessori come per legge”.
1 Per : “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_1
1. rigettare l'appello della confermando la sentenza del Tribunale di Catanzaro;
Parte_1
2. condannare l'appellante al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale Controparte_1 di Catanzaro, la società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2009 Parte_1 del 27 gennaio 2009, depositato il 29 gennaio 2009 – con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido con la complessiva somma di € 8.180,00, oltre interessi legali e spese – rassegnando le CP_3 seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo
84/2009; in via principale, in accoglimento delle difese ed eccezioni anche riconvenzionali revocare o riformare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Condannare altresì la al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che era Parte_1 stabilita nel corso del giudizio. Con vittoria di onorari di giudizio”.
A giustificazione della richiesta di inammissibilità, egli eccepiva la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo – in quanto notificato oltre il termine dei 60 giorni dalla sua emissione (il decreto è stato emesso in data 27 gennaio 2009 ed è stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 17 aprile 2009). Nel merito, egli deduceva che la fattura prodotta da parte opposta era insufficiente ai fini della prova dell'esistenza del diritto di credito vantato;
che, in particolare, essa non dava effettiva prova della quantità, quantità e prezzo della merce richiesta alla società opposta, né dava adeguata contezza dell'operato concretamente svolto da quest'ultima (per tale intendendo, prestazioni di collaudo, montaggio e quant'altro); che sulle merci acquistate era stata applicata un'aliquota errata (20% in luogo del ridotto 4%, trattandosi di prima casa); che in detta fattura risultavano costi già saldati da esso opponente o, al contrario, risultavano conti di merci mai ordinate e consegnate;
che, a causa di questi ritardi o inesattezze imputabili alla società, alcuni lavori non erano stati effettuati – come, ad esempio, la mancata consegna e montaggio dei cilindri unificati –; che, in conseguenza di ciò, egli aveva subito pregiudizi – ad es., egli “era stato costretto a rimuovere tre “ante a ribalta” (voce n.
6) montate sui balconi, ripristinando la situazione originaria”–.
La regolarmente costituitasi, preliminarmente eccepiva che il decreto ingiuntivo oggetto Parte_1 di procedimento era stato già opposto in altro giudizio da sempre dinanzi il Tribunale adito CP_2
– e ciò in ragione del fatto che con il decreto ingiuntivo entrambi gli opponenti erano stati condannati in solido
–, sicché ne chiedeva la riunione. Nel merito, essa chiedeva il rigetto dell'opposizione perché destituita di qualsivoglia fondamento.
Il Tribunale di Catanzaro, disposta previamente la riunione al presente procedimento di quello recante il n.
2540/09 r.g.a.c., e dichiarata, con sentenza parziale n. 335/2018, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, rimetteva la causa sul ruolo “al fine di determinare il giusto prezzo delle opere commissionate e realizzate
2 dalla e determinare l'entità della pretesa creditoria, tenuto conto delle somme già versate” Parte_1
(cfr. ordinanza del 22 febbraio 2018). Indi, all'udienza del 17 dicembre 2018 ha trattenuto la causa in decisione.
Con sentenza n. 905/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019, ha così statuito: “- condanna gli opponenti in solido al pagamento della somma di E.1.376,00, oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo in favore della opposta in persona del legale rappresentante pro tempore;
- spese compensate”. Parte_1
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha motivato che “parte opposta ha documentato mediante fattura la fornitura, oggetto della pretesa;
gli opponenti hanno riconosciuto solo una parte di essa, contestandone per la rimanente le difformità. L'odierno giudicante, ritenendo che parte opponente sia incorsa nella intervenuta decadenza per il rilievo dei vizi delle opere, reputa che la somma rimanente, detratto
l'acconto di E.2.000,00 già versato, ammonti a E.1.376,00, oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo” (pag.
2 della sentenza impugnata).
§ 2. L'appello
La sentenza predetta è stata impugnata dalla società in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con citazione notificata il 4 maggio 2020.
ha resistito depositando, telematicamente, comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, siccome infondato in fatto e in diritto.
sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_2
Con ordinanza del 24 maggio 2021 la Corte ha rigettato la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante e dichiarato inammissibili le restanti richieste istruttorie avanzate dalla società siccome non Parte_1 reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice e pertanto implicitamente rinunciate.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della
Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 giugno 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 17 giugno 2025.
Parte appellante e parte appellata hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Deve dichiararsi, preliminarmente, la contumacia di la quale, sebbene regolarmente citata, CP_2 non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Con un motivo unitario e articolato, così rubricato: “1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., omessa, contraddittoria e manifestamente illogica
3 motivazione della sentenza in ordine ai motivi di fatto – Abuso del libero convincimento”, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione per avere il giudice di prime cure ritenuto solo parzialmente fondata la pretesa creditoria non curandosi di fare tutti gli accertamenti istruttori del caso, necessari e doverosi, nonché di spiegare le ragioni, di fatto e di diritto, sottese ad un tale convincimento.
La statuizione di primo grado viene contestata, in particolare, nella parte in cui il giudice ha dato atto del fatto che “dall'esame della documentazione in atti non è risultato particolarmente agevole ricostruire l'esatto ammontare della pretesa creditoria” (pag. 2).
Contrariamente a quanto ivi acclarato, essa appellante – si evince a pag. 4 dell'atto di appello – non soltanto ha dato prova dell'esistenza del proprio credito, mediante “allegazione delle fatture afferenti ai materiali ed ai lavori eseguiti dalla stessa presso l'abitazione dei coniugi – , ma ha anche chiesto, ad CP_1 CP_2 ulteriore conferma della veridicità dei propri assunti, l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale in ordine alle circostanze indicate nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
La decisione appare pure ingiusta, e incomprensibile, nella parte in cui il Tribunale ha condannato gli odierni appellati al pagamento della somma di € 1.376,00, e ciò malgrado l'importo oggetto del decreto opposto fosse di € 8.180,00.
Per comprendere quale fosse – e sia –, con esattezza, il quantum debeatur, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
È dunque evidente la carenza di motivazione che affligge l'impugnata sentenza con conseguente nullità della pronuncia ex art. 161, comma 1, c.p.c., e “lesione del diritto di credito della pregiudicato Parte_1 da una sentenza comprensiva di una motivazione soltanto apparente, se non del tutto mancante” (cfr. citazione in appello, pag. 5).
L'appello è infondato.
In ordine alla censura di nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione, osserva la Corte che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del
2016)1, oppure allorquando il giudice ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e la logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017), oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. civ., 18 settembre 2009, n.
20112).
Ebbene, a giudizio della Corte tali carenze non sono riscontrabili nella sentenza impugnata la cui succinta motivazione consente, comunque, di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto alla rideterminazione del credito azionato in monitorio di € 8.810,00, nella minor somma di € 1.376,00 al netto dell'acconto di € 2.000,00 già versato da controparte.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha motivato che “parte opposta ha documentato mediante fattura la fornitura, oggetto della pretesa;
gli opponenti hanno riconosciuto solo una parte di essa, contestandone per la rimanente le difformità. L'odierno giudicante, ritenendo che parte opponente sia incorsa nella intervenuta decadenza per il rilievo dei vizi delle opere, reputa che la somma rimanente, detratto
l'acconto di E.2.000,00 già versato, ammonti a E.1.376,00, oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo” (pag.
2 della sentenza impugnata).
È evidente che il Tribunale, in chiara, seppur implicita, applicazione del principio di non contestazione, ha ritenuto provata la pretesa creditoria non per l'intero importo di € 8.180,00, ma per la minor somma non fatta oggetto di contestazione dai committenti e che, effettivamente, nelle note autorizzate del 7 CP_1 CP_2 dicembre 2018 – depositate su invito del Giudice alle parti di “fornire chiarimenti sulle opere effettivamente realizzate e i loro costi pattuiti” (cfr. verbale di udienza del 18 giugno 2018) – hanno elencato una serie di opere “eseguite a regola d'arte (o comunque non oggetto di contestazione)”, indicandone gli importi come riportati nella fattura posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo.
Limitatamente alla restante parte del credito azionato in monitorio, e fatta oggetto di specifica contestazione da parte dei committenti, ha rigettato la domanda di pagamento proposta dalla ritenendola Parte_1 non provata per la inidoneità della documentazione offerta dalla Società medesima costituita, esclusivamente, dalla fattura.
Si tratta di una motivazione che resiste alle censure dell'appellante.
La Suprema Corte, nel solco di un orientamento pacifico e consolidato, ha affermato che “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. civ., 12 luglio 2023, n. 19944).
La fattura è utile nella misura in cui concorre, unitamente ad altri elementi, a dar prova sia dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti del giudizio sia dell'esistenza del credito che si sia originato in conseguenza e a causa della esecuzione di date prestazioni (nella specie, consegna di merci ed effettuazione di opere di
e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111 comma 6 Cost”.
5 montaggio). Non può però, essa sola, costituire il titolo del diritto azionato spettando all'opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del credito con gli ordinari mezzi di prova.
Lamenta l'appellante la mancata ammissione dei mezzi di prova a tal fine articolati nel giudizio di primo grado: interrogatorio formale di e prova per testi. CP_2
La doglianza non è fondata.
Si è già in precedenza evidenziato che, in vero, questa Corte, con ordinanza del 24 maggio 2021, ha dichiarato inammissibili le restanti richieste istruttorie avanzate dalla società siccome non reiterate Parte_1 in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice e pertanto implicitamente rinunciate. Tanto, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la parte che si è vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello, con l'ulteriore precisazione che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare il
“thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte;
questa interpretazione “è pur rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegarne rito del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte
(art. 111 Cost.). L'importanza della precisazione delle conclusioni sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti. Allora ciò che è omesso nella precisazione delle conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice, al quale l'art. 356 cod. proc. civ. assegna il compito di decidere se assumere una prova illegittimamente negata dal giudice di primo grado, determinandone le modalità con ordinanza e fissando un'udienza collegiale istruttoria” (cfr. Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9410; conf., ex multis, Cass. civ., 27 febbraio 2019, n. 5741; Cass. civ, 3 agosto 2017, n. 19352);
Obietta l'appellante che, sempre secondo la Suprema Corte, il giudice di merito può ritenere superata tale presunzione se dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta, attraverso l'esame degli scritti difensivi (richiama Cass. 10 novembre 2021 n. 33103).
L'obiezione è infondata.
È indubbiamente vero che la più recente giurisprudenza di legittimità, moderando il rigore di alcune precedenti affermazioni, ha precisato che in generale deve ritenersi che la mancata riproposizione delle richieste istruttorie generi una presunzione di abbandono, a fronte di un provvedimento di diniego dell'istruttore, a meno che, dalla valutazione complessiva della condotta della parte, non possa escludersi l'operatività di detta
6 presunzione giudiziale, per l'esistenza di un diverso contegno, comunque confermativo della volontà di tenere ferme le deduzioni istruttorie e di sollecitare, sebbene implicitamente, una rivalutazione della prima deliberazione espressa sul punto (così Cass. civ., n. 33103 del 2021 richiamata dall'appellante e, in senso conforme, tra le più recenti, Cass. civ., 13 maggio 2025, n. 12791).
Nel caso di specie, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, la si è limitata ad Parte_1 insistere nelle proprie conclusioni, senza cenno alcuno alle richieste istruttorie non ammesse dal Giudice
Istruttore, che, con ordinanza del 12 dicembre 2011, le ha rigettate ritenendo la causa matura per la decisione.
La genericità del contenuto delle conclusioni rese dinanzi al giudice di primo grado e la circostanza che la
Società non abbia neppure depositato gli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., lungi dal sorreggere una implicita richiesta di revisione del giudizio di superfluità della prova, per essere stata reputata la causa matura per la decisione, avalla la convinzione espressa dalla Corte nella ridetta ordinanza del 24 maggio 2021 circa la possibilità ravvisare nel silenzio sul punto in sede di conclusioni, una situazione legittimante l'equipollenza di tale condotta ad una rinuncia alla reiterazione delle richieste di prova.
È poi evidente che, in vero, la lacuna probatoria non potrebbe essere colmata con la disposizione di c.t.u., pur richiesta dall'appellante. La consulenza tecnica non può essere utilizzata come strumento per dispensare la parte dall'assolvimento di un onere sulla stessa incombente (cfr., tra le tantissime, Cass. civ., 31 marzo 2025,
n. 8498: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Per tutte le ragioni esposte, l'appello va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (considerato il valore della causa indicato in atti) e per tutte le fasi.
Stante il tenore della decisione, deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
§ 4. La domanda ex art. 96 c.p.c.
La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta nel giudizio di appello è infondata.
L'art. 96 c.p.c., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, fissa una sanzione non solo per l'abuso dell'agire o del resistere in giudizio, ma, in generale, per l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli cui esso è preordinato. Trattasi in sostanza, di una reazione al comportamento illecito della parte attinente al rapporto di diritto sostanziale in quanto proiettato
7 nell'ambito processuale e, in definitiva, di una tutela di tipo aquiliano, avente carattere di specialità rispetto a quella prevista, in via generale, dall'art. 2043 c.c. Più in particolare il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio.
La domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in fase di gravame, ma in questo caso solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado.
È onere della parte istante di fornire elementi probatori idonei a dimostrare sia l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole della infondatezza delle proprie tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Poiché, nel caso di specie, l'instante non ha assolto l'onere probatorio, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 4 Parte_1 maggio 2020, nei confronti di e , avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
905/2019 resa dal Tribunale di Catanzaro in data 11 maggio 2019 e depositata in cancelleria in data 20 maggio
2019, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
4) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € Controparte_1
5.809,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA come per legge;
5) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 1° dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
8 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., altresì, Cass. civ., 30 giugno 2020, n. 13248: “La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza
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