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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1739/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
64, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Filici del Foro di C.F._1
Crotone e Umberto Filici del Foro di Castrovillari, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000429827 e OI- 000224268 notificatele l'01.07.2022 e il 06.07.2022, a mezzo delle quali l' le aveva CP_2 ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 18.500,00 e di € 20.000,00, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2010 e 2011. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo, tuttavia, di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento delle riliquidate sanzioni e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1739/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 10.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1739/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
64, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Filici del Foro di C.F._1
Crotone e Umberto Filici del Foro di Castrovillari, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano e dall'Avv. Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2022 ha proposto opposizione - sul rilievo di Parte_1 numerosi vizi formali e sostanziali - avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000429827 e OI- 000224268 notificatele l'01.07.2022 e il 06.07.2022, a mezzo delle quali l' le aveva CP_2 ingiunto il pagamento dei rispettivi importi sanzionatori di € 18.500,00 e di € 20.000,00, oltre spese, per la reiterata violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative agli anni 2010 e 2011. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo, tuttavia, di avere medio tempore riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando le irrogate sanzioni e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 10.01.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere - il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto -, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
All'esito del riconosciuto pagamento delle riliquidate sanzioni e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1739/2022 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'01.02.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella