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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , quale esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il [...] c.f. Persona_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari in via Monte Mixi 11/a, presso lo CodiceFiscale_2
Studio dell'Avv. Marisa Bellon, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 19.3.2024, prot. n.933/2024;
ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) accertata la persistenza delle condizioni pregiudizievoli per la minore e la situazione di Per_1
urgente necessità di visita medica specialistica, affidare in via super esclusiva alla Persona_1
madre 2) disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia Parte_1 Per_1
relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via super esclusiva, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
3) riconfermare assegno mensile di € 150,00 a carico del sig. da corrispondersi CP_1
entro i primi cinque giorni del mese a titolo di contributo per il mantenimento l'istruzione e l'educazione della figlia 4) porre a carico del sig. le spese straordinarie nella Per_1 CP_1
misura del 50% (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive ludico e ricreative) relative alla figlia 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.” Per_1
****
Con ricorso depositato il 22 marzo 2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse accertata la persistente situazione pregiudizievole in cui versa la minore Per_1
e la conseguente necessità urgente di procedere ad una visita medico-specialistica. In ragione
[...]
di tali circostanze, la ricorrente ha domandato a modifica della sentenza n. 9/2023 del 7.07.2023 che l'affidamento della figlia fosse disposto in via super esclusiva in suo favore, affinché potesse assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale. Ha inoltre chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento pari a € 150,00 a carico del padre, sig. e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_1
A sostegno delle istanze formulate la ricorrente ha dedotto che, nel 2011, quando era ancora
CP_ minorenne, era rimasta in stato interessante a seguito di un incontro occasionale con il sig.
Quest'ultimo, pur essendo stato informato della gravidanza, si era allontanato all'estero senza più
fornire notizie sulla propria permanenza e senza assumere alcuna responsabilità nei confronti della compagna e della nascitura. La gestazione e i primi anni di vita della minore erano stati quindi affrontati dalla ricorrente con il solo sostegno della famiglia d'origine, mentre il padre si era disinteressato completamente della bambina, non contribuendo in alcun modo né al mantenimento né all'educazione.
Successivamente, il resistente nel giugno 2021 ha instaurato un giudizio ex art. 250 c.c. per ottenere il riconoscimento della paternità e l'affidamento condiviso della minore. La madre si era opposta,
CP_ rappresentando l'immaturità, la condotta aggressiva e l'assenza di continuità genitoriale del ritenute incompatibili con il corretto sviluppo psicofisico della figlia.
CP_ Con sentenza non definitiva del 9 novembre 2021, il Tribunale ha dichiarato il sig. padre di demandando al Servizio Sociale l'organizzazione di incontri protetti e un percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità. Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo recepito dal
Collegio.
Con sentenza n. 9/2023 del 7 luglio 2023, era stato poi disposto l'affidamento esclusivo della
CP_ minore alla madre, riconoscendo che le condizioni di salute del sig. non gli consentivano di partecipare alla vita della figlia. Era stato altresì previsto un contributo paterno di € 150,00 mensili,
oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha evidenziato che, nonostante tali disposizioni, il padre non ha mai versato il contributo stabilito né ha mai partecipato agli incontri protetti. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, sino a renderlo incapace di prestare qualsiasi consenso relativo alle attività scolastiche, sanitarie e ricreative della figlia. Tale situazione ha creato notevoli difficoltà
nella gestione ordinaria della vita della minore, rendendo impossibile ottenere tempestivamente autorizzazioni e certificazioni che richiedevano formalmente la firma di entrambi i genitori.
La ricorrente ha inoltre riferito che la minore ha manifestato di recente comportamenti autolesionistici, per i quali si è resa necessaria una visita neuropsichiatrica urgente. Benché la madre si sia prontamente attivata, il percorso medico è stato ostacolato dall'impossibilità di acquisire il consenso paterno. I familiari del resistente, contattati dalla ricorrente, hanno confermato che egli,
allo stato, non è in grado di assumere decisioni di natura legale o sanitaria.
*****
Nel corso delle udienze sono emerse ulteriori conferme del totale disinteresse del padre, il quale non si è mai presentato nonostante la ritualità delle notificazioni ed è stato dichiarato contumace.
La ricorrente, presente personalmente all'udienza di comparizione, ha ribadito che la minore vive con lei in un ambiente stabile, e che, a seguito delle prime cure specialistiche, è emersa una diagnosi di funzionamento borderline che richiede continuità terapeutica e decisioni rapide e coerenti,
impossibili in presenza di una responsabilità genitoriale formalmente condivisa ma, di fatto, non esercitabile dal padre.
All'esito delle udienze del 20 dicembre 2024 e del 7 aprile 2025, il Giudice ha rilevato l'assenza assoluta del padre e la documentata inidoneità ad esercitare qualsiasi funzione genitoriale,
confermando così il provvedimento d'urgenza del 17 maggio 2024 e disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre con facoltà per la stessa di assumere qualunque decisione concernente la figlia e di ottenere i relativi documenti dalle amministrazioni pubbliche.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali depositate, è stata infine rimessa al Collegio
all'udienza dell'1 ottobre 2025 per la decisione.
*****
Ai sensi degli artt. 337-ter, 337-quater e 337-quinquies c.c., il giudice è chiamato a individuare il regime di affidamento maggiormente conforme all'interesse superiore del minore, inteso come tutela della sua crescita equilibrata sotto il profilo affettivo, educativo, psicologico e materiale.
L'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario, ma può essere derogato qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore o impraticabile in ragione dell'oggettiva inidoneità, impossibilità o totale disinteresse di uno dei genitori.
In tali evenienze, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo ovvero, nei casi in cui l'altro genitore sia del tutto incapace di esercitare la responsabilità genitoriale, l'affidamento super esclusivo, con attribuzione a un solo genitore di tutte le decisioni, anche di maggiore importanza, al fine di garantire la tempestiva tutela delle esigenze della minore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato una situazione in cui il sig. padre CP_1
della minore, risulta gravemente ammalato e oggettivamente impossibilitato a prestare qualsiasi forma di consenso o collaborazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le condizioni cliniche del resistente, confermate anche dai familiari da lei contattati, lo rendono incapace di assumere decisioni di carattere legale e amministrativo, con la conseguenza che ogni adempimento richiedente la co-signatura o il consenso di entrambi i genitori si è rivelato per la minore fonte di ostacolo e ritardo. Tale impossibilità materiale del padre ha inciso in modo significativo sulla vita quotidiana della minore la quale si è trovata priva della possibilità di accedere tempestivamente ad attività Per_1
scolastiche, ricreative o mediche che richiedevano autorizzazioni formali. L'inerzia e l'assenza del resistente hanno determinato un pregiudizio concreto, evidenziando l'inadeguatezza del regime di responsabilità condivisa anche solo formalmente, poiché la madre non ha potuto sopperire a tali mancanze senza una legittimazione esclusiva.
È emerso inoltre che il rapporto tra il padre è del tutto inesistente sotto il profilo affettivo, Per_1
educativo ed economico: il resistente non si è mai occupato della figlia, non ha mai esercitato funzioni genitoriali, non ha mai contribuito economicamente secondo quanto stabilito giudizialmente, né ha mantenuto alcun tipo di contatto. Al contrario, la minore ha sempre instaurato con la madre un legame stabile, forte e sereno, frutto di una presenza costante e di una gestione esclusiva della quotidianità.
Elemento di particolare rilevanza è la condizione psicologica attuale della minore. La ricorrente ha riferito – e documentato – che ha manifestato comportamenti autolesionistici, che hanno Per_1
reso necessaria con urgenza una visita neuropsichiatrica specialistica. La madre si è prontamente attivata per garantire cure tempestive, ma ha incontrato ulteriori e gravissimi ostacoli legati alla necessità del consenso paterno, non ottenibile a causa delle condizioni del resistente e della sua totale irreperibilità
Anche il personale scolastico ha segnalato un recentissimo peggioramento nell'andamento scolastico della bambina, la quale fino a poco tempo fa aveva conseguito risultati molto positivi;
tale peggioramento è stato correlato alle difficoltà psicologiche sopravvenute, che rendono indispensabile un percorso terapeutico immediato e continuativo.
Ne deriva che la permanenza di una responsabilità genitoriale formalmente condivisa – seppure in realtà mai esercitata da parte del padre – risulta oggettivamente dannosa per la minore, poiché impedisce alla madre di adottare con tempestività le decisioni necessarie alla tutela della salute fisica e psichica della figlia, oltre che alla gestione della sua vita quotidiana.
CP_ Alla luce delle condizioni di salute del sig. della sua totale assenza affettiva, educativa ed economica, nonché dell'urgenza di garantire alla minore un percorso terapeutico costante e immediato, risulta conforme all'interesse superiore di attribuire alla madre l'affidamento Per_1
super esclusivo, permettendole di assumere autonomamente tutte le decisioni – ordinarie e straordinarie – concernenti la figlia e di ottenere senza ritardo atti, certificazioni e autorizzazioni presso le amministrazioni pubbliche.
La soluzione si impone, pertanto, non solo come legittima ma come necessaria per evitare l'aggravamento del quadro psicologico della minore e per assicurare continuità di cure e stabilità
affettiva, elementi imprescindibili per un armonico sviluppo.
Le considerazioni svolte rendono evidente anche la necessità di confermare integralmente i provvedimenti economici già disposti in favore della minore. Come stabilito nella sentenza n.
9/2023 del Tribunale di Cagliari, il sig. è tenuto a versare un assegno mensile di euro CP_1
150,00 per il mantenimento della figlia, nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative.
Tali obblighi trovano fondamento negli artt. 316-bis e 337-ter c.c., i quali prevedono che entrambi i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie possibilità
economiche, a prescindere dal regime di affidamento. Anche quando un genitore – come nel caso del resistente – risulti completamente assente e non eserciti alcuna funzione genitoriale, rimane comunque tenuto a contribuire ai bisogni della minore, garantendo continuità alle risorse necessarie per la sua crescita e per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane e straordinarie.
**** Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione del convenuto, che non ha svolto alcuna attività
difensiva né proposto opposizione alle domande della ricorrente, consente di ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , a modifica Pt_1 Parte_1
della sentenza n. 9/2023 del 7.07.2023, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
26.01.2012, alla madre , attribuendo alla stessa ogni decisione – ordinaria e Parte_1
straordinaria – riguardante la figlia, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione,
all'educazione e alla residenza abituale;
2. autorizza la madre a richiedere e ottenere da tutte le amministrazioni pubbliche e dagli enti competenti ogni documento utile o necessario relativo alla minore, senza necessità del consenso paterno;
3. conferma a carico del padre l'obbligo di versare in favore della figlia n CP_1 Per_1
assegno mensile di euro 150,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
oltre all'aggiornamento ISTAT;
4. conferma altresì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie sostenute per la minore, comprese quelle mediche non coperte dal SSN,
scolastiche, sportive, ludiche e ricreative;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 9.12.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1798 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , quale esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla figlia nata a [...] il [...] c.f. Persona_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari in via Monte Mixi 11/a, presso lo CodiceFiscale_2
Studio dell'Avv. Marisa Bellon, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atto;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cagliari del 19.3.2024, prot. n.933/2024;
ricorrente
contro
, nato a [...] l'[...], CP_1
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) accertata la persistenza delle condizioni pregiudizievoli per la minore e la situazione di Per_1
urgente necessità di visita medica specialistica, affidare in via super esclusiva alla Persona_1
madre 2) disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia Parte_1 Per_1
relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale potranno essere adottate dalla madre in via super esclusiva, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia;
3) riconfermare assegno mensile di € 150,00 a carico del sig. da corrispondersi CP_1
entro i primi cinque giorni del mese a titolo di contributo per il mantenimento l'istruzione e l'educazione della figlia 4) porre a carico del sig. le spese straordinarie nella Per_1 CP_1
misura del 50% (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive ludico e ricreative) relative alla figlia 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.” Per_1
****
Con ricorso depositato il 22 marzo 2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che fosse accertata la persistente situazione pregiudizievole in cui versa la minore Per_1
e la conseguente necessità urgente di procedere ad una visita medico-specialistica. In ragione
[...]
di tali circostanze, la ricorrente ha domandato a modifica della sentenza n. 9/2023 del 7.07.2023 che l'affidamento della figlia fosse disposto in via super esclusiva in suo favore, affinché potesse assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e residenza abituale. Ha inoltre chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento pari a € 150,00 a carico del padre, sig. e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%. CP_1
A sostegno delle istanze formulate la ricorrente ha dedotto che, nel 2011, quando era ancora
CP_ minorenne, era rimasta in stato interessante a seguito di un incontro occasionale con il sig.
Quest'ultimo, pur essendo stato informato della gravidanza, si era allontanato all'estero senza più
fornire notizie sulla propria permanenza e senza assumere alcuna responsabilità nei confronti della compagna e della nascitura. La gestazione e i primi anni di vita della minore erano stati quindi affrontati dalla ricorrente con il solo sostegno della famiglia d'origine, mentre il padre si era disinteressato completamente della bambina, non contribuendo in alcun modo né al mantenimento né all'educazione.
Successivamente, il resistente nel giugno 2021 ha instaurato un giudizio ex art. 250 c.c. per ottenere il riconoscimento della paternità e l'affidamento condiviso della minore. La madre si era opposta,
CP_ rappresentando l'immaturità, la condotta aggressiva e l'assenza di continuità genitoriale del ritenute incompatibili con il corretto sviluppo psicofisico della figlia.
CP_ Con sentenza non definitiva del 9 novembre 2021, il Tribunale ha dichiarato il sig. padre di demandando al Servizio Sociale l'organizzazione di incontri protetti e un percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità. Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo recepito dal
Collegio.
Con sentenza n. 9/2023 del 7 luglio 2023, era stato poi disposto l'affidamento esclusivo della
CP_ minore alla madre, riconoscendo che le condizioni di salute del sig. non gli consentivano di partecipare alla vita della figlia. Era stato altresì previsto un contributo paterno di € 150,00 mensili,
oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha evidenziato che, nonostante tali disposizioni, il padre non ha mai versato il contributo stabilito né ha mai partecipato agli incontri protetti. Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate, sino a renderlo incapace di prestare qualsiasi consenso relativo alle attività scolastiche, sanitarie e ricreative della figlia. Tale situazione ha creato notevoli difficoltà
nella gestione ordinaria della vita della minore, rendendo impossibile ottenere tempestivamente autorizzazioni e certificazioni che richiedevano formalmente la firma di entrambi i genitori.
La ricorrente ha inoltre riferito che la minore ha manifestato di recente comportamenti autolesionistici, per i quali si è resa necessaria una visita neuropsichiatrica urgente. Benché la madre si sia prontamente attivata, il percorso medico è stato ostacolato dall'impossibilità di acquisire il consenso paterno. I familiari del resistente, contattati dalla ricorrente, hanno confermato che egli,
allo stato, non è in grado di assumere decisioni di natura legale o sanitaria.
*****
Nel corso delle udienze sono emerse ulteriori conferme del totale disinteresse del padre, il quale non si è mai presentato nonostante la ritualità delle notificazioni ed è stato dichiarato contumace.
La ricorrente, presente personalmente all'udienza di comparizione, ha ribadito che la minore vive con lei in un ambiente stabile, e che, a seguito delle prime cure specialistiche, è emersa una diagnosi di funzionamento borderline che richiede continuità terapeutica e decisioni rapide e coerenti,
impossibili in presenza di una responsabilità genitoriale formalmente condivisa ma, di fatto, non esercitabile dal padre.
All'esito delle udienze del 20 dicembre 2024 e del 7 aprile 2025, il Giudice ha rilevato l'assenza assoluta del padre e la documentata inidoneità ad esercitare qualsiasi funzione genitoriale,
confermando così il provvedimento d'urgenza del 17 maggio 2024 e disponendo l'affidamento esclusivo della minore alla madre con facoltà per la stessa di assumere qualunque decisione concernente la figlia e di ottenere i relativi documenti dalle amministrazioni pubbliche.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali depositate, è stata infine rimessa al Collegio
all'udienza dell'1 ottobre 2025 per la decisione.
*****
Ai sensi degli artt. 337-ter, 337-quater e 337-quinquies c.c., il giudice è chiamato a individuare il regime di affidamento maggiormente conforme all'interesse superiore del minore, inteso come tutela della sua crescita equilibrata sotto il profilo affettivo, educativo, psicologico e materiale.
L'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario, ma può essere derogato qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per il minore o impraticabile in ragione dell'oggettiva inidoneità, impossibilità o totale disinteresse di uno dei genitori.
In tali evenienze, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo ovvero, nei casi in cui l'altro genitore sia del tutto incapace di esercitare la responsabilità genitoriale, l'affidamento super esclusivo, con attribuzione a un solo genitore di tutte le decisioni, anche di maggiore importanza, al fine di garantire la tempestiva tutela delle esigenze della minore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato una situazione in cui il sig. padre CP_1
della minore, risulta gravemente ammalato e oggettivamente impossibilitato a prestare qualsiasi forma di consenso o collaborazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le condizioni cliniche del resistente, confermate anche dai familiari da lei contattati, lo rendono incapace di assumere decisioni di carattere legale e amministrativo, con la conseguenza che ogni adempimento richiedente la co-signatura o il consenso di entrambi i genitori si è rivelato per la minore fonte di ostacolo e ritardo. Tale impossibilità materiale del padre ha inciso in modo significativo sulla vita quotidiana della minore la quale si è trovata priva della possibilità di accedere tempestivamente ad attività Per_1
scolastiche, ricreative o mediche che richiedevano autorizzazioni formali. L'inerzia e l'assenza del resistente hanno determinato un pregiudizio concreto, evidenziando l'inadeguatezza del regime di responsabilità condivisa anche solo formalmente, poiché la madre non ha potuto sopperire a tali mancanze senza una legittimazione esclusiva.
È emerso inoltre che il rapporto tra il padre è del tutto inesistente sotto il profilo affettivo, Per_1
educativo ed economico: il resistente non si è mai occupato della figlia, non ha mai esercitato funzioni genitoriali, non ha mai contribuito economicamente secondo quanto stabilito giudizialmente, né ha mantenuto alcun tipo di contatto. Al contrario, la minore ha sempre instaurato con la madre un legame stabile, forte e sereno, frutto di una presenza costante e di una gestione esclusiva della quotidianità.
Elemento di particolare rilevanza è la condizione psicologica attuale della minore. La ricorrente ha riferito – e documentato – che ha manifestato comportamenti autolesionistici, che hanno Per_1
reso necessaria con urgenza una visita neuropsichiatrica specialistica. La madre si è prontamente attivata per garantire cure tempestive, ma ha incontrato ulteriori e gravissimi ostacoli legati alla necessità del consenso paterno, non ottenibile a causa delle condizioni del resistente e della sua totale irreperibilità
Anche il personale scolastico ha segnalato un recentissimo peggioramento nell'andamento scolastico della bambina, la quale fino a poco tempo fa aveva conseguito risultati molto positivi;
tale peggioramento è stato correlato alle difficoltà psicologiche sopravvenute, che rendono indispensabile un percorso terapeutico immediato e continuativo.
Ne deriva che la permanenza di una responsabilità genitoriale formalmente condivisa – seppure in realtà mai esercitata da parte del padre – risulta oggettivamente dannosa per la minore, poiché impedisce alla madre di adottare con tempestività le decisioni necessarie alla tutela della salute fisica e psichica della figlia, oltre che alla gestione della sua vita quotidiana.
CP_ Alla luce delle condizioni di salute del sig. della sua totale assenza affettiva, educativa ed economica, nonché dell'urgenza di garantire alla minore un percorso terapeutico costante e immediato, risulta conforme all'interesse superiore di attribuire alla madre l'affidamento Per_1
super esclusivo, permettendole di assumere autonomamente tutte le decisioni – ordinarie e straordinarie – concernenti la figlia e di ottenere senza ritardo atti, certificazioni e autorizzazioni presso le amministrazioni pubbliche.
La soluzione si impone, pertanto, non solo come legittima ma come necessaria per evitare l'aggravamento del quadro psicologico della minore e per assicurare continuità di cure e stabilità
affettiva, elementi imprescindibili per un armonico sviluppo.
Le considerazioni svolte rendono evidente anche la necessità di confermare integralmente i provvedimenti economici già disposti in favore della minore. Come stabilito nella sentenza n.
9/2023 del Tribunale di Cagliari, il sig. è tenuto a versare un assegno mensile di euro CP_1
150,00 per il mantenimento della figlia, nonché a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, comprese quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative.
Tali obblighi trovano fondamento negli artt. 316-bis e 337-ter c.c., i quali prevedono che entrambi i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie possibilità
economiche, a prescindere dal regime di affidamento. Anche quando un genitore – come nel caso del resistente – risulti completamente assente e non eserciti alcuna funzione genitoriale, rimane comunque tenuto a contribuire ai bisogni della minore, garantendo continuità alle risorse necessarie per la sua crescita e per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane e straordinarie.
**** Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione del convenuto, che non ha svolto alcuna attività
difensiva né proposto opposizione alle domande della ricorrente, consente di ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , a modifica Pt_1 Parte_1
della sentenza n. 9/2023 del 7.07.2023, così provvede:
1. dispone l'affidamento super esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
26.01.2012, alla madre , attribuendo alla stessa ogni decisione – ordinaria e Parte_1
straordinaria – riguardante la figlia, ivi comprese quelle relative alla salute, all'istruzione,
all'educazione e alla residenza abituale;
2. autorizza la madre a richiedere e ottenere da tutte le amministrazioni pubbliche e dagli enti competenti ogni documento utile o necessario relativo alla minore, senza necessità del consenso paterno;
3. conferma a carico del padre l'obbligo di versare in favore della figlia n CP_1 Per_1
assegno mensile di euro 150,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
oltre all'aggiornamento ISTAT;
4. conferma altresì l'obbligo del sig. di contribuire nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie sostenute per la minore, comprese quelle mediche non coperte dal SSN,
scolastiche, sportive, ludiche e ricreative;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6. manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Cagliari in data 9.12.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale. Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti