Sentenza 4 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2018, n. 44271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44271 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AY HS N. IL 18/03/1978 avverso l'ordinanza n. 157/2018 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 19/03/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 'e Uditi difensor Avv.;
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di AS MO ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in data 19/3/2018 con cui la Corte di appello di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità de plano per manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione presentata dall'imputato nei confronti dei giudici facenti parte del collegio giudicante del processo a suo carico in corso di svolgimento. In particolare, la ricusazione si fonda sul fatto che l'imputato si trova ad essere giudicato da magistrati facenti parte della medesima sezione del Tribunale (la prima) di quella alla quale appartenevano i membri del Collegio che aveva pronunziato nei suoi confronti sentenza poi annullata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen. per un'ipotesi di nullità assoluta prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (nella specie il tribunale non risultava essersi ritirato per la decisione in camera di consiglio).
1.1. Al riguardo, deducono la violazione di legge (artt. 37, 36, comma 1 lett. g, 34, comma 1, cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione (apparenza ed illogicità). Ad avviso dei ricorrenti, allorché la Corte di appello accerta una delle nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen. da cui derivi la nullità della sentenza di primo grado, la dichiara e rinvia gli atti "al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità", da intendersi quello facente parte di sezione diversa da quella che ebbe ad emettere la sentenza annullata, versandosi altrimenti in una situazione di incompatibilità dei giudici costituenti il nuovo collegio ex art. 34, comma 1, codice di rito, con violazione dei principi di terzietà del giudice, del giusto processo e del diritto di difesa. In tal caso, sussisterebbe la medesima ratio sottesa alle disposizioni di cui agli artt. 604, comma 8 e 623 lett. c) cod. proc. pen. che prevedono, in caso di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte d'appello (per le ipotesi di nullità della sentenza collegiale di cui al comma 1 dell'art. 604) o dalla Corte di cassazione, che il processo sia rinviato ad un giudice facente parte di una sezione differente. Né poteva ritenersi esaustiva la motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto di superare i profili di censure sollevati dalla difesa richiamando genericamente la sentenza n. 363/97 della Corte costituzionale.
1.2. Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione (sotto il profilo dell'apparenza) dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 604, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice, componente del tribunale collegiale, appartenente alla medesima sezione alla quale appartiene il giudice che ha pronunciato sentenza annullata ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), 179, 525, comma 2, cod. proc. pen. Al riguardo, rilevano come non sia sorretta da ragionevolezza la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sancita dalla Corte di merito, non sussistendo valide ragioni giustificatrici di una diversità di disciplina (e dunque di trattamento) tra l'ipotesi di rinvio ad un giudice facente parte di sezione differente prescritta dal primo comma dell'art. 604 con quelle, invece, declinate nei successivi commi per i quali tale necessaria diversità ordinamentale non è stabilita. Inoltre, non si era tenuto nel debito conto che sussisteva una completa omogeneità tra i casi di nullità della sentenza di primo grado di cui all'art. 604 comma 8, e quelli previsti dall'art. 604 comma 4, con particolare riferimento ai casi di nullità assoluta tassativamente prevista da specifica disposizione di legge di cui all'art. 179, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di ipotesi in cui si produce un vulnus per l'imputato ed il suo diritto di difesa 1.3. Con il terzo motivo deducono il vizio di motivazione in ordine alla condanna all'ammenda, la cui misura, superiore al minimo, non rinveniva adeguata motivazione, né all'uopo poteva ritenersi sufficiente il richiamo al "tempo speso dal Collegio per l'esame e la decisione delle questioni proposte", trattandosi di argomentazione generica, non connotata da alcun aggettivo e richiedendo qualsiasi istanza rivolta al giudice tempo per essere esaminata e decisa.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 31/8/2018, ravvisata la manifesta infondatezza dei motivi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati.
3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie il profilo di violazione di legge sollevato sfugge all'ipotesi dell'interpretazione costituzionalmente orientata, ma involge necessariamente un intervento additivo del Giudice delle leggi. Di conseguenza, l'erronea applicazione della disposizione censurata potrebbe discendere ed essere conseguenza solo della sentenza di annullamento in parte qua della Corte costituzionale;
non può pertanto in questa sede censurarsi - sotto il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato - l'applicazione della norma fattane dalla Corte di merito, risultando questa conforme al tenore letterale e all'interpretazione datane dal diritto vivente. La "questione", dunque, attiene soltanto al profilo relativo all'incidente di costituzionalità, prospettato a questa Corte nella parte finale del ricorso. Va ritenuto, infatti, ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico valido motivo, la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge applicata in sede di merito, purché essa sia rilevante - come nel caso in esame - per la definizione del giudizio (Sez. 1, n. 45511 dell'11/11/2009, Rv. 245509).
3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 604, comma 4, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. 6 CEDU. Al riguardo, va, infatti, ribadito come, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, non sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara irrilevante una questione di legittimità costituzionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'eccezione di illegittimità costituzionale "può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo": la previsione di tale riproponibilità nella stessa disposizione che disciplina l'ordinanza che respinga l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza ha indotto la dottrina costituzionalista a ritenere che il provvedimento del giudice a quo non sia suscettibile di alcuna impugnazione, poiché la rivalutazione della questione avviene attraverso la diretta riproposizione della stessa nel grado successivo di giudizio (Sez. 7, ord. n. 46775 del 28/9/2015, Rv. 265268). Né, peraltro, il ricorso per cassazione potrebbe ammettersi in ragione dell'abnormità dell'atto, che tale non è, in tutta evidenza (secondo i parametri fissati da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 -, Toni, Rv. 243590), non avendo natura decisoria, né possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale.
3.3. Resta, dunque, aperto e da esaminare l'incidente di costituzionalità sollevato. Al riguardo, ritiene questa Corte che la questione sia manifestamente infondata. Anzitutto, va ribadito che il principio del giudice naturale precostituito per legge è garantito, nelle ipotesi di regressione, tanto dalla diversità della persona fisica del giudice che dell'articolazione dell'ufficio giudiziario (diversa sezione dello stesso tribunale, corte di assise o di appello) chiamato nuovamente a pronunciarsi sul merito della res iudicanda. Trattasi di epiloghi alternativi rimessi alla discrezionalità del legislatore anche in ragione delle esigenze derivanti dall'organizzazione degli uffici giudiziari. Con particolare riferimento, poi, al caso in esame ove la regressione opererebbe in favore di giudici facenti parte della stessa Sezione del Tribunale a cui appartenevano quelli che hanno concorso ad adottare una decisione rivelatasi poi viziata, rileva anche la disposizione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 5 aprile 2006, n. 160, integrata dal Regolamento del CSM in data 13.3.2008 e succ. modif. - con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi - che detta una stringente disciplina in materia di limiti di permanenza del magistrato nel medesimo incarico tabellare, proprio al fine di evitare assicurare anche il principio del giudice naturale sotto il profilo della "contiguità" lavorativa denunciata. Escluso, dunque, qualsiasi profilo di vulnus ricollegabile all'art. 27 della Costituzione e ai principi del giusto processo nella parte relativa all'imparzialità del giudice (non decisivo risulta il richiamo all'art. 24 Cost., in quanto a seguito della regressione dinanzi ad un diverso collegio il diritto di difesa non subisce alcun pregiudizio nella sua concreta esplicazione), non si rinviene neppure una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. Da un lato, infatti, può dubitarsi che il tertium comparationis evocato (il comma 1 dell'art. 604) sia sovrapponibile alla norma censurata (il comma 4), per come affermato sia pure succintamente dalla Corte di merito che ha evidenziato la "diversità delle situazioni sottese", posto che nel caso di cui al primo comma si fuoriesce, a causa della nullità, dal perimetro imputativo. Inoltre, anche laddove si pervenisse ad un giudizio di omogeneità delle disposizioni, la scelta del legislatore di differenziare gli epiloghi regressivi (sezione diversa del tribunale nel caso di cui al comma 1, collegio composto da giudici diversi della stessa sezione nel caso di cui al comma 4) non sarebbe irragionevole, proprio per le ragioni indicate in premessa e tenendo soprattutto conto anche della valenza degli altri interessi costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco (e con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi), quali quelli legati alle ricadute organizzative degli uffici giudiziari e al possibile pregiudizio alla ragionevole durata del processo derivante da regressioni (soprattutto allorché si debba poi mutare sede), di cui agli artt. 97 e 111 della Costituzione.
3.4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso sul rilievo della mancanza della motivazione posta a fondamento della sanzione alla cassa delle ammende. L'applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 44 codice di rito, da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria. Nel caso in esame si è fatto riferimento al tempo speso dal Collegio per l'esame della questione, indicazione ragionevolmente da riferirsi - pur in mancanza di aggettivazione - alla lesione del principio della ragionevole durata, che impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale, alla luce anche dei termini legali stabiliti dalla legge per la durata dei giudizi e delle conseguenze che ne derivano.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.