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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 355/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL NE presidente
FE RE componente
IL SO relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 355 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Palombi), e (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato AN LL). C.F._1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa a definizione del procedimento n. 1401/2020, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso con cui (odierna appellante) chiedeva d'essere autorizzata – in Parte_2 quanto impresa di distribuzione – ad accedere all'immobile di , intestataria di Controparte_1 un'utenza di gas, nei cui confronti era stato attivato il “servizio di default”, poiché la stessa –
a detta della originaria parte ricorrente – si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento insorte a suo carico, e a favore della società venditrice (del gas) Controparte_2
[...]
[... [...
. L'attivazione di tale procedura aveva fatto sorgere in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo d'agire in giudizio a) per interrompere l'erogazione ormai Parte_2
indebita del gas, e b) procedere alla successiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna (point of distribution) del gas medesimo: punto collocato all'interno dell'immobile della resistente.
2.2. La società appellante ( contesta l'ordinanza impugnata ritenendo Parte_1 erronea la motivazione del rigetto, fondata sull'asserita mancata dimostrazione dei presupposti della domanda, e sostiene – invece – d'aver seguito correttamente la procedura prevista, prodromica all'attivazione del servizio di default e legittimante l'azione giudiziale intrapresa.
3. L'appellata contesta il gravame, e – più analiticamente – difende la correttezza dell'ordinanza impugnata, evidenziando come a) il primo giudice abbia giustamente ritenuto non provate le domande proposte, b) non sia stata dimostrata la morosità della resistente, e c) manchi la prova della volontà del venditore di risolvere il contratto per inadempimento.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è improcedibile, poiché l'appellante ha iscritto a ruolo il presente procedimento oltre il termine finale per la sua costituzione (cioè, oltre i dieci giorni a decorrere dalla notificazione della citazione in appello), ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
6. Risulta – infatti – come l'appello sia stato notificato telematicamente il 23 giugno 2022, mentre la causa è stata iscritta a ruolo il 12 luglio successivo.
6.1. Considerato – dunque – come a) l'appellante non abbia provveduto a iscrivere tempestivamente la causa al ruolo e b) conseguentemente, la sua la costituzione in giudizio risulti avvenuta oltre il termine previsto, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 348, I c., c.p.c., il quale espressamente dispone l'improcedibilità dell'appello in caso di costituzione tardiva della parte appellante (si veda – al riguardo – Cass., Sez. I Civ., sent. n.
2 6654/2013, nonché – e sempre fra le altre – Cass., Sez. II Civ., sent. n. 24312/2017, a mente della quale «Ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error in procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale».
7. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata, e secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
8. Considerata la natura della decisione, la Corte demanda alla Cancelleria la valutazione circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara l'appello improcedibile;
- condanna l'appellante in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle competenze processuali in favore della controparte costituita
, liquidandole complessivamente nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di Controparte_1
compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A.,
3 come per legge, e con distrazione in favore del procuratore della parte appellata, avvocato
AN LL, siccome dichiaratosi antistatario in sede di comparsa conclusionale.
- dà atto dell'avvenuta definizione della vertenza con sentenza d'improcedibilità, ai fini della valutazione – da compiersi a opera della Cancelleria – circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SO
Il presidente
AL NE
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL NE presidente
FE RE componente
IL SO relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 355 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: –
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Palombi), e (C.F.: Controparte_1 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato AN LL). C.F._1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa a definizione del procedimento n. 1401/2020, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso con cui (odierna appellante) chiedeva d'essere autorizzata – in Parte_2 quanto impresa di distribuzione – ad accedere all'immobile di , intestataria di Controparte_1 un'utenza di gas, nei cui confronti era stato attivato il “servizio di default”, poiché la stessa –
a detta della originaria parte ricorrente – si era resa inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento insorte a suo carico, e a favore della società venditrice (del gas) Controparte_2
[...]
[... [...
. L'attivazione di tale procedura aveva fatto sorgere in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo d'agire in giudizio a) per interrompere l'erogazione ormai Parte_2
indebita del gas, e b) procedere alla successiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna (point of distribution) del gas medesimo: punto collocato all'interno dell'immobile della resistente.
2.2. La società appellante ( contesta l'ordinanza impugnata ritenendo Parte_1 erronea la motivazione del rigetto, fondata sull'asserita mancata dimostrazione dei presupposti della domanda, e sostiene – invece – d'aver seguito correttamente la procedura prevista, prodromica all'attivazione del servizio di default e legittimante l'azione giudiziale intrapresa.
3. L'appellata contesta il gravame, e – più analiticamente – difende la correttezza dell'ordinanza impugnata, evidenziando come a) il primo giudice abbia giustamente ritenuto non provate le domande proposte, b) non sia stata dimostrata la morosità della resistente, e c) manchi la prova della volontà del venditore di risolvere il contratto per inadempimento.
4. All'esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è improcedibile, poiché l'appellante ha iscritto a ruolo il presente procedimento oltre il termine finale per la sua costituzione (cioè, oltre i dieci giorni a decorrere dalla notificazione della citazione in appello), ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
6. Risulta – infatti – come l'appello sia stato notificato telematicamente il 23 giugno 2022, mentre la causa è stata iscritta a ruolo il 12 luglio successivo.
6.1. Considerato – dunque – come a) l'appellante non abbia provveduto a iscrivere tempestivamente la causa al ruolo e b) conseguentemente, la sua la costituzione in giudizio risulti avvenuta oltre il termine previsto, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 348, I c., c.p.c., il quale espressamente dispone l'improcedibilità dell'appello in caso di costituzione tardiva della parte appellante (si veda – al riguardo – Cass., Sez. I Civ., sent. n.
2 6654/2013, nonché – e sempre fra le altre – Cass., Sez. II Civ., sent. n. 24312/2017, a mente della quale «Ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale error in procedendo sia oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di legittimità diviene giudice del fatto processuale».
7. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di bassa complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata, e secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
8. Considerata la natura della decisione, la Corte demanda alla Cancelleria la valutazione circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara l'appello improcedibile;
- condanna l'appellante in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle competenze processuali in favore della controparte costituita
, liquidandole complessivamente nell'importo pari a 4.996,00 euro a titolo di Controparte_1
compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A.,
3 come per legge, e con distrazione in favore del procuratore della parte appellata, avvocato
AN LL, siccome dichiaratosi antistatario in sede di comparsa conclusionale.
- dà atto dell'avvenuta definizione della vertenza con sentenza d'improcedibilità, ai fini della valutazione – da compiersi a opera della Cancelleria – circa l'eventuale sussistenza delle condizioni prodromiche all'esigibilità – nei confronti dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, XVII c., l. n. 228/2012.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL SO
Il presidente
AL NE
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