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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 14.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2078/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TERESA TUCCI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1
dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1
determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (complessivi euro 11.376,65) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite CP_1
erogazioni di prestazioni assistenziali.
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme, perché in ogni caso percepite
1 in buona fede e chiedeva, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione, annullando i provvedimenti di recupero. CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1
rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali del nucleo familiare per fruire della maggiorazione sociale sulla prestazione assistenziale (pensione di inabilità civile) riconosciuta alla ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione all'odierna udienza del 14.07.2025.
Sentite le parti, all'esito della camera di consiglio il procedimento veniva, quindi, definito con sentenza contestuale.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020, sopra citata). Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è
2 subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, in cui non viene in alcun modo eccepita la mala fede della ricorrente, gli importi corrisposti indebitamente non sono ripetibili, perché erogati nel periodo gennaio 2022/luglio 2024, prima dell'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale, accertamento avvenuto il 30 settembre 2024, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.
Rilevato, quindi, che il superamento dei limiti di reddito è stato accertato dall' sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2021 CP_1
presentata nel 2022, deve ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr. Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass.
28771/2018, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019, in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
3 Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti della ricorrente alla CP_1
ripetizione della somma di euro 11.376,65, richiesta con comunicazione del
30.06.2024 e condanna l'Istituto alla restituzione di quanto già trattenuto.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 14/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 14.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2078/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TERESA TUCCI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1
dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1
determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (complessivi euro 11.376,65) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite CP_1
erogazioni di prestazioni assistenziali.
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme, perché in ogni caso percepite
1 in buona fede e chiedeva, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione, annullando i provvedimenti di recupero. CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1
rappresentando di aver correttamente disposto il recupero, avendo accertato il superamento dei limiti reddituali del nucleo familiare per fruire della maggiorazione sociale sulla prestazione assistenziale (pensione di inabilità civile) riconosciuta alla ricorrente.
La causa veniva rinviata per la decisione all'odierna udienza del 14.07.2025.
Sentite le parti, all'esito della camera di consiglio il procedimento veniva, quindi, definito con sentenza contestuale.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020, sopra citata). Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è
2 subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, in cui non viene in alcun modo eccepita la mala fede della ricorrente, gli importi corrisposti indebitamente non sono ripetibili, perché erogati nel periodo gennaio 2022/luglio 2024, prima dell'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale, accertamento avvenuto il 30 settembre 2024, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021.
Rilevato, quindi, che il superamento dei limiti di reddito è stato accertato dall' sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2021 CP_1
presentata nel 2022, deve ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr. Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass.
28771/2018, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019, in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
3 Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti della ricorrente alla CP_1
ripetizione della somma di euro 11.376,65, richiesta con comunicazione del
30.06.2024 e condanna l'Istituto alla restituzione di quanto già trattenuto.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 14/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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