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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2850/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2850/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. TORNUSCIOLO ROMINA oggi sostituito dall'avv. Margherita Parte_1
Baffigi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2850/2019 promossa da:
(C.F. , con l'avv. TORNUSCIOLO ROMINA, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI VALERIA, che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 8/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la SI.ra in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo di Controparte_2 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 144/2019 emessa dall' Controparte_3
limitatamente alla parte del provvedimento con cui era stato ingiunto il pagamento di sanzioni
[...] amministrative in relazione all'irregolare occupazione del lavoratore per n.101 Parte_2 giornate nel periodo dal 17/5/2014 al 15/9/2014 per l'importo complessivo di € 26.975,00, mentre nulla contestava in ordine alle altre irregolarità accertate ed alle sanzioni. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sosteneva l'infondatezza delle violazioni accertate in quanto il Parte_2
nel periodo dal 17/05/2014 al 15/09/2014 aveva lavorato esclusivamente alle dipendenze della
[...]
e non presso la ditta . Controparte_4 CP_2
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_3
pagina 2 di 7 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza dell'8.04.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
L'addebito scaturisce da accertamenti compiuti in data 21/01/2015 congiuntamente dagli ispettori di CP_ vigilanza della , dell' e dell' di presso la ditta ricorrente, esercente CP_5 CP_6 CP_1
attività di Bar, con sede in Località Il Puntone a seguito della richiesta di intervento presentata dalla lavoratrice , all'esito della quale erano emerse numerose violazioni alla normativa Parte_3 lavoristica da parte della ditta tra cui l'irregolare impiego del SI. Controparte_2 Parte_2 per un'ora al giorno per il periodo estivo (ed in particolare dal 17 maggio al 15 settembre 2014, in concomitanza con la stagione di apertura della discoteca TARTANA di Scarlino) in favore della società senza provvedere alla previa e tempestiva comunicazione del suo nominativo al Centro per l'Impiego di e, quindi, occupato in carenza assicurativa e cioè “a nero”. CP_1
Seppur venissero riscontrate ulteriori violazioni a carico di altri dipendenti dell'azienda (nello specifico per i SIg. , , ) ma, la ricorrente Persona_1 Per_2 Persona_3 Parte_3 contestava la sola parte dell'ordinanza (importo delle sanzioni pari ad € 26.975,00) inerente Pt_1 all'irregolare occupazione del . Parte_2
La ricorrente esponeva inoltre che la società con Amministratore , CP_2 CP_2 Parte_1 ha la sua sede in una unità immobiliare di circa una 50 di metri quadrati, all'interno della quale, ha la sede legale ed operativa anche la ditta individuale , figlia della , la Controparte_4 Parte_1
quale gestisce la rivendita dei tabacchi e monopoli. Circostanza questa confermata anche dagli organi di controllo nel verbale di accertamento. Riferiva altresì che all'interno del locale ispezionato pertanto Cont esistevano due differenti realtà aziendali: a) il che provvede alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) la Parte_4
Precisava inoltre che la è socia della ditta ispezionata, per cui si trattava di una vera e Controparte_4
propria gestione familiare, a giustificare la promiscuità delle due attività veniva persino utilizzata una unica cassa per la battitura degli scontrini fiscali distinti in “corrispettivo bar” e “corrispettivo pagina 3 di 7 monopolio”. Inoltre, la società aveva concesso in sublocazione alla ditta CP_2 CP_4
una piccola porzione dell'unità immobiliare per consentirle la rivendita dei tabacchi.
[...]
Deduceva infine che al tempo dell'accesso ispettivo (nel 2015) il Sig. era Parte_2 dipendente della ditta , con mansioni “tuttofare”, in virtù di contratti di Controparte_4 lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno 2012 fino ad essere assunto con un “contratto a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali, per sei giorni a settimana, dalle ore 21 alle ore 24, rapporto di lavoro cessato il 30.09.2015.
Nel merito la ricorrente sosteneva che all'esito dell'istruttoria era emerso che il Parte_2
aveva lavorato unicamente per la ditta individuale (e non per la ditta ) Controparte_4 CP_2
nel periodo contestato.
È opportuno analizzare a questo punto le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sentiti a SIT e le testimonianze rese in giudizio dagli stessi.
Va preliminarmente rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds.
Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
La teste nel verbale di SIT aveva dichiarato tra le altre cose di aver lavorato per tutto il Tes_1
periodo estivo (fino a settembre 2014) presso entrambi i pubblici esercizi e che la sua referente per il
Bar era sempre stata la “ lavorava solo la sera”, in corso di causa ha CP_2 CP_4 Pt_2
confermato che il lavorava solo la sera come barista anche se non ha saputo dettagliare le Parte_2 mansioni in quanto nel locale bar c'era anche i tabacchi.
La teste sentita a SIT, ha dichiarato che lavorava al bar la sera, che Tes_2 Parte_2 CP_4
quando era presente, si occupava anche dei tabacchi, era che dava le direttive nei
[...] CP_4
confronti del personale e si occupava della cassa. In corso di causa ha confermato che le dichiarazioni pagina 4 di 7 rese, ribadendo di lavorare di mattina, mentre il “si occupava sia del tabacchi che del bar” Parte_2
di sera. Ha inoltre precisato che anche a lei capitava di svolgere alcune mansioni al bar oltre che al tabacchi.
Il teste ha descritto in modo dettagliato come era organizzato il lavoro, descrivendo in Persona_1
modo preciso le modalità e gli orari di lavoro suoi e degli altri dipendenti. Ha riferito altresì che il bar era di proprietà della ma di fatto veniva gestito dalla così come tutto il personale Pt_1 CP_4
occupato dalla ditta;
ha dichiarato che la stessa era presente tutti i giorni, tutto il giorno CP_2
e si occupava anche dei monopoli. Aggiungeva poi che la notte lavorava con , fisso Parte_2
al turno di notte. In corso di causa ha riferito che la sera il lavorava insieme a lui e stava alla Parte_2
cassa e che entrambi andavano via alla stessa ora, ovvero a mezzanotte.
La titolare della Ditta individuale che gestiva il Tabacchi e figlia della ricorrente, sentita CP_4 anch'essa dagli Ispettori ha dichiarato “posso affermare che dall'inizio della stagione estiva del 2014
(metà maggio, indicativamente dall'apertura ufficiale della discoteca AR) c'è una maggiore necessità di supporto all'attività del bar, soprattutto la sera. Pertanto, anziché far assumere nuovi dipendenti alla ditta il SI. all'occorrenza è stato di supporto dietro Controparte_2 Parte_2 il bancone come barista per circa un'ora a serata. Questa attività di supporto è proseguita per tutta la stagione estiva del 2014 e si è prolungata anche durante il periodo invernale fino ad oggi con la medesima durata della prestazione lavorativa”. In sede testimoniale ha confermato le dichiarazioni rese.
La dichiarazione rilasciata dal SI. conferma quanto riferito dalla agli Parte_2 CP_4
Ispettori, infatti lo stesso, proprio avanti ai verbalizzanti ha testualmente dichiarato: “alcune volte lo ammetto ho dato una mano ai colleghi del bar specialmente la sera le d'estate. Questo si verifica quando io o il collega siamo impossibilitati o impegnati con un cliente questo per il buon andamento del bar. Per l'anno 2014 ricordo che avevo lavorato fino alle 2 o le 3 del mattino in occasione delle serate del AR (martedì e venerdì)”.
La ricorrente, SI.ra , ha negato che fosse stato impiegato presso il bar, Parte_1 Parte_2
Co sostenendo che lavorava esclusivamente per la ditta individuale , che gestiva una CP_4
tabaccheria nello stesso locale.
Infine, in ordine alle dichiarazioni rese in fase di accertamento dalla SI.ra Persona_4 nell'estate 2014 frequentatrice del locale come cliente in occasione degli “apericena” organizzati dal bar, si ricorda che la stessa, sentita dagli ispettori, aveva riferito che oltre ad Per_2 Persona_3
e (…) vedevo anche , che si occupava del bar e della cassa”. La teste non è
[...] Per_1 Pt_2
stata escussa in causa essendone stata ritenuta dal Giudice superflua l'escussione in giudizio in quanto pagina 5 di 7 chiamata solo a confermare il verbale delle dichiarazioni già rese all'ispettore.
Ebbene all'esito dell'istruttoria va detto che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori in sede di SIT e confermate in sede testimoniale, è emerso che tra il personale assunto vi era molta promiscuità considerata anche la gestione familiare delle due società delle SI.re e Pt_1 CP_4
(madre e figlia), infatti alcuni di essi si trovavano a lavorare sia per il bar che per il sotto la Pt_5
supervisione e le direttive della che era sempre presente. Il ha lavorato come CP_4 Parte_2
barista per circa un'ora a serata, in modo continuativo e non occasionale, seguendo le direttive della SI.ra , socia della società, come dalla stessa confermato;
le diverse testimonianze Controparte_4 raccolte durante l'istruttoria, hanno tra l'altro evidenziato il suo ruolo funzionale all'organizzazione del bar. Anche come riferito dalla è stato provato che il abbia lavorato tanto al bar CP_4 Parte_2
quanto al seppur formalmente assunto dalla ditta individuale della . A ciò si aggiunga Pt_5 CP_4
che seppur già proprio la stessa domanda n. 5 formulata nel ricorso introduttivo in via istruttoria presuppone la promiscuità tra i dipendenti, che avveniva anche per sopperire alle necessità derivante dall'afflusso di clientela che nel periodo estivo era maggiore.
Ciò detto quindi va confermato l'occupazione irregolare di presso il Bar Pur Parte_2 CP_2 non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dalla ricorrente, emergendo l'assenza di un Con comportamento gravemente fraudolento da parte della stessa, la pretesa sanzionatoria dell' deve essere rideterminata conteggiando la sanzione con gli importi di cui alla misura minima come di seguito calcolata.
Per la violazione A, lavoro nero 101 gg: la sanzione prevista era da € 1.950,00 a € 15.600,00 oltre ad €
195,00 a giornata, la sanzione ridotta era pari ad € 10.465,00, la sanzione determinata in ordinanza è di
€ 24.375,00 (€ 4.680,00 + € 19.695,00).
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 21.645,00 (€ 1.950,00 + € 19.695,00).
Per la violazione C, dichiarazione assunzione: la sanzione prevista era da € da 250,00 ad € 1.500,00, la sanzione minima era pari ad € 250,00, la ridotta era pari ad € 500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 500,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 250,00.
Per la violazione G omesse registrazioni lul, 5 violazioni: la sanzione prevista era da € da 150,00 ad €
1.500,00 per ogni violazione/mensilità, la sanzione minima era pari ad € 750,00, la ridotta era pari ad €
1.500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 2.100,00 (€ 420,00 x 5).
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 750,00 (€ 150,00 x 5). pagina 6 di 7 L'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminato è pari a complessivi €
22.645,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari stante la rideterminazione della sanzione come da dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Con Condanna al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 22.645,00. Parte_1
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2850/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. TORNUSCIOLO ROMINA oggi sostituito dall'avv. Margherita Parte_1
Baffigi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2850/2019 promossa da:
(C.F. , con l'avv. TORNUSCIOLO ROMINA, che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI VALERIA, che lo/a rappresenta Controparte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 8/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, la SI.ra in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società adiva il Tribunale di Grosseto chiedendo di Controparte_2 annullare l'ordinanza ingiunzione n. 144/2019 emessa dall' Controparte_3
limitatamente alla parte del provvedimento con cui era stato ingiunto il pagamento di sanzioni
[...] amministrative in relazione all'irregolare occupazione del lavoratore per n.101 Parte_2 giornate nel periodo dal 17/5/2014 al 15/9/2014 per l'importo complessivo di € 26.975,00, mentre nulla contestava in ordine alle altre irregolarità accertate ed alle sanzioni. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sosteneva l'infondatezza delle violazioni accertate in quanto il Parte_2
nel periodo dal 17/05/2014 al 15/09/2014 aveva lavorato esclusivamente alle dipendenze della
[...]
e non presso la ditta . Controparte_4 CP_2
Si costituiva in giudizio l' il quale, nel contestare Controparte_3
pagina 2 di 7 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza dell'8.04.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
L'addebito scaturisce da accertamenti compiuti in data 21/01/2015 congiuntamente dagli ispettori di CP_ vigilanza della , dell' e dell' di presso la ditta ricorrente, esercente CP_5 CP_6 CP_1
attività di Bar, con sede in Località Il Puntone a seguito della richiesta di intervento presentata dalla lavoratrice , all'esito della quale erano emerse numerose violazioni alla normativa Parte_3 lavoristica da parte della ditta tra cui l'irregolare impiego del SI. Controparte_2 Parte_2 per un'ora al giorno per il periodo estivo (ed in particolare dal 17 maggio al 15 settembre 2014, in concomitanza con la stagione di apertura della discoteca TARTANA di Scarlino) in favore della società senza provvedere alla previa e tempestiva comunicazione del suo nominativo al Centro per l'Impiego di e, quindi, occupato in carenza assicurativa e cioè “a nero”. CP_1
Seppur venissero riscontrate ulteriori violazioni a carico di altri dipendenti dell'azienda (nello specifico per i SIg. , , ) ma, la ricorrente Persona_1 Per_2 Persona_3 Parte_3 contestava la sola parte dell'ordinanza (importo delle sanzioni pari ad € 26.975,00) inerente Pt_1 all'irregolare occupazione del . Parte_2
La ricorrente esponeva inoltre che la società con Amministratore , CP_2 CP_2 Parte_1 ha la sua sede in una unità immobiliare di circa una 50 di metri quadrati, all'interno della quale, ha la sede legale ed operativa anche la ditta individuale , figlia della , la Controparte_4 Parte_1
quale gestisce la rivendita dei tabacchi e monopoli. Circostanza questa confermata anche dagli organi di controllo nel verbale di accertamento. Riferiva altresì che all'interno del locale ispezionato pertanto Cont esistevano due differenti realtà aziendali: a) il che provvede alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) la Parte_4
Precisava inoltre che la è socia della ditta ispezionata, per cui si trattava di una vera e Controparte_4
propria gestione familiare, a giustificare la promiscuità delle due attività veniva persino utilizzata una unica cassa per la battitura degli scontrini fiscali distinti in “corrispettivo bar” e “corrispettivo pagina 3 di 7 monopolio”. Inoltre, la società aveva concesso in sublocazione alla ditta CP_2 CP_4
una piccola porzione dell'unità immobiliare per consentirle la rivendita dei tabacchi.
[...]
Deduceva infine che al tempo dell'accesso ispettivo (nel 2015) il Sig. era Parte_2 dipendente della ditta , con mansioni “tuttofare”, in virtù di contratti di Controparte_4 lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno 2012 fino ad essere assunto con un “contratto a tempo indeterminato part-time a 18 ore settimanali, per sei giorni a settimana, dalle ore 21 alle ore 24, rapporto di lavoro cessato il 30.09.2015.
Nel merito la ricorrente sosteneva che all'esito dell'istruttoria era emerso che il Parte_2
aveva lavorato unicamente per la ditta individuale (e non per la ditta ) Controparte_4 CP_2
nel periodo contestato.
È opportuno analizzare a questo punto le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori sentiti a SIT e le testimonianze rese in giudizio dagli stessi.
Va preliminarmente rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi “particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis, Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite (sul punto, vds.
Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1967/14), nonché la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di
Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
La teste nel verbale di SIT aveva dichiarato tra le altre cose di aver lavorato per tutto il Tes_1
periodo estivo (fino a settembre 2014) presso entrambi i pubblici esercizi e che la sua referente per il
Bar era sempre stata la “ lavorava solo la sera”, in corso di causa ha CP_2 CP_4 Pt_2
confermato che il lavorava solo la sera come barista anche se non ha saputo dettagliare le Parte_2 mansioni in quanto nel locale bar c'era anche i tabacchi.
La teste sentita a SIT, ha dichiarato che lavorava al bar la sera, che Tes_2 Parte_2 CP_4
quando era presente, si occupava anche dei tabacchi, era che dava le direttive nei
[...] CP_4
confronti del personale e si occupava della cassa. In corso di causa ha confermato che le dichiarazioni pagina 4 di 7 rese, ribadendo di lavorare di mattina, mentre il “si occupava sia del tabacchi che del bar” Parte_2
di sera. Ha inoltre precisato che anche a lei capitava di svolgere alcune mansioni al bar oltre che al tabacchi.
Il teste ha descritto in modo dettagliato come era organizzato il lavoro, descrivendo in Persona_1
modo preciso le modalità e gli orari di lavoro suoi e degli altri dipendenti. Ha riferito altresì che il bar era di proprietà della ma di fatto veniva gestito dalla così come tutto il personale Pt_1 CP_4
occupato dalla ditta;
ha dichiarato che la stessa era presente tutti i giorni, tutto il giorno CP_2
e si occupava anche dei monopoli. Aggiungeva poi che la notte lavorava con , fisso Parte_2
al turno di notte. In corso di causa ha riferito che la sera il lavorava insieme a lui e stava alla Parte_2
cassa e che entrambi andavano via alla stessa ora, ovvero a mezzanotte.
La titolare della Ditta individuale che gestiva il Tabacchi e figlia della ricorrente, sentita CP_4 anch'essa dagli Ispettori ha dichiarato “posso affermare che dall'inizio della stagione estiva del 2014
(metà maggio, indicativamente dall'apertura ufficiale della discoteca AR) c'è una maggiore necessità di supporto all'attività del bar, soprattutto la sera. Pertanto, anziché far assumere nuovi dipendenti alla ditta il SI. all'occorrenza è stato di supporto dietro Controparte_2 Parte_2 il bancone come barista per circa un'ora a serata. Questa attività di supporto è proseguita per tutta la stagione estiva del 2014 e si è prolungata anche durante il periodo invernale fino ad oggi con la medesima durata della prestazione lavorativa”. In sede testimoniale ha confermato le dichiarazioni rese.
La dichiarazione rilasciata dal SI. conferma quanto riferito dalla agli Parte_2 CP_4
Ispettori, infatti lo stesso, proprio avanti ai verbalizzanti ha testualmente dichiarato: “alcune volte lo ammetto ho dato una mano ai colleghi del bar specialmente la sera le d'estate. Questo si verifica quando io o il collega siamo impossibilitati o impegnati con un cliente questo per il buon andamento del bar. Per l'anno 2014 ricordo che avevo lavorato fino alle 2 o le 3 del mattino in occasione delle serate del AR (martedì e venerdì)”.
La ricorrente, SI.ra , ha negato che fosse stato impiegato presso il bar, Parte_1 Parte_2
Co sostenendo che lavorava esclusivamente per la ditta individuale , che gestiva una CP_4
tabaccheria nello stesso locale.
Infine, in ordine alle dichiarazioni rese in fase di accertamento dalla SI.ra Persona_4 nell'estate 2014 frequentatrice del locale come cliente in occasione degli “apericena” organizzati dal bar, si ricorda che la stessa, sentita dagli ispettori, aveva riferito che oltre ad Per_2 Persona_3
e (…) vedevo anche , che si occupava del bar e della cassa”. La teste non è
[...] Per_1 Pt_2
stata escussa in causa essendone stata ritenuta dal Giudice superflua l'escussione in giudizio in quanto pagina 5 di 7 chiamata solo a confermare il verbale delle dichiarazioni già rese all'ispettore.
Ebbene all'esito dell'istruttoria va detto che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori in sede di SIT e confermate in sede testimoniale, è emerso che tra il personale assunto vi era molta promiscuità considerata anche la gestione familiare delle due società delle SI.re e Pt_1 CP_4
(madre e figlia), infatti alcuni di essi si trovavano a lavorare sia per il bar che per il sotto la Pt_5
supervisione e le direttive della che era sempre presente. Il ha lavorato come CP_4 Parte_2
barista per circa un'ora a serata, in modo continuativo e non occasionale, seguendo le direttive della SI.ra , socia della società, come dalla stessa confermato;
le diverse testimonianze Controparte_4 raccolte durante l'istruttoria, hanno tra l'altro evidenziato il suo ruolo funzionale all'organizzazione del bar. Anche come riferito dalla è stato provato che il abbia lavorato tanto al bar CP_4 Parte_2
quanto al seppur formalmente assunto dalla ditta individuale della . A ciò si aggiunga Pt_5 CP_4
che seppur già proprio la stessa domanda n. 5 formulata nel ricorso introduttivo in via istruttoria presuppone la promiscuità tra i dipendenti, che avveniva anche per sopperire alle necessità derivante dall'afflusso di clientela che nel periodo estivo era maggiore.
Ciò detto quindi va confermato l'occupazione irregolare di presso il Bar Pur Parte_2 CP_2 non potendosi ritenere legittima la condotta tenuta dalla ricorrente, emergendo l'assenza di un Con comportamento gravemente fraudolento da parte della stessa, la pretesa sanzionatoria dell' deve essere rideterminata conteggiando la sanzione con gli importi di cui alla misura minima come di seguito calcolata.
Per la violazione A, lavoro nero 101 gg: la sanzione prevista era da € 1.950,00 a € 15.600,00 oltre ad €
195,00 a giornata, la sanzione ridotta era pari ad € 10.465,00, la sanzione determinata in ordinanza è di
€ 24.375,00 (€ 4.680,00 + € 19.695,00).
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 21.645,00 (€ 1.950,00 + € 19.695,00).
Per la violazione C, dichiarazione assunzione: la sanzione prevista era da € da 250,00 ad € 1.500,00, la sanzione minima era pari ad € 250,00, la ridotta era pari ad € 500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 500,00.
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 250,00.
Per la violazione G omesse registrazioni lul, 5 violazioni: la sanzione prevista era da € da 150,00 ad €
1.500,00 per ogni violazione/mensilità, la sanzione minima era pari ad € 750,00, la ridotta era pari ad €
1.500,00 la sanzione determinata in ordinanza è di € 2.100,00 (€ 420,00 x 5).
La sanzione deve essere pertanto rideterminata nella somma di € 750,00 (€ 150,00 x 5). pagina 6 di 7 L'importo totale dovuto dal ricorrente a titolo di sanzione rideterminato è pari a complessivi €
22.645,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari stante la rideterminazione della sanzione come da dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Con Condanna al pagamento in favore della della somma rideterminata di € 22.645,00. Parte_1
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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