Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 705 /2024, promossa da c.f. ), nt. a ARGENTINA il 17/03/1954. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a UCRAINA il 01/01/1967 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti Revocare con decorrenza ed effetto dalla data di deposito della domanda, l'obbligo del sig. di contribuire Parte_2 al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e Per_1 per l'effetto ordinare all' la cessazione del prelievo diretto della suddetta somma sulla pensione del sig. CP_2 Pt_2
[...]
Spese di lite compensate
Per il P.M. Si rimette al Giudice.
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Con ricorso depositato in data 17.4.2024, rappresentava che, con decreto Parte_2 dell'11.12.2024, il Tribunale di Novara poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Persona_2 mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ordinando ai sensi dell'art. 316 bis comma 2 all' di versare direttamente al la CP_2 CP_1 suddetta somma, per 12 mensilità, detraendo il relativo importo dal trattamento di pensione di reversibilità di cui il ricorrente era titolare. Evidenziava il ricorrente che, in data 10.1.2024, il figlio diventava maggiorenne e raggiungeva la propria indipendenza economica, svolgendo stabile attività lavorativa presso la società LKM srl, dapprima come apprendista e poi con la qualifica di operaio 6°. Chiedeva, quindi, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , ora Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dalla data della domanda. Si costituiva parte resistente, che formulava conclusioni conformi a quelle del ricorrente. All'udienza del 31.10.2024, a seguito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice ha disposto la discussione orale della causa, rimettendola in decisione.
* Le condizioni quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto risulta che il figlio della coppia, , è attualmente maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente. Come è noto, infatti, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio maggiorenne, anche se di apprendistato, costituisce elemento significativo della capacità del figlio di procurarsi una adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autonomia economica. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di di contribuire Parte_2 al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, come statuito con decreto emesso dal Tribunale di Novara in data 11.12.2004 e per l'effetto
2. Dispone che l' cessi il prelievo diretto della suddetta somma sulla pensione di CP_2
Parte_2
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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