TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38920/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38920/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. RAGAZZI VINCENZO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Francesca De Sabbata.
Per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, l'Avvocatura dello Stato, con il Procuratore dello Stato . Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 43, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ragazzi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
MA FE per procura in atti,
- attore -
e
in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato in Roma, Controparte_1
Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare, previa declaratoria della responsabilità Controparte_1
per mancato recepimento nei termini della Direttiva n. 2004/80/CE, al risarcimento dei danni.
Parte ricorrente, figlio di , esponeva che con sentenza della Corte di Persona_2 Parte_2
Assise di Catania del 27.11.2018, passata in giudicato, era condannato per omicidio Controparte_2
ai danni di;
che con direttiva 2004/CE del 29.4.2004 era imposto agli Persona_3
stati membri di apprestare a far data dal 1 luglio 2005 una tutela indennitaria per le vittime di reati violenti ed intenzionali, laddove risulti impossibile ottenere il risarcimento del danno dagli autori dei delitti;
che tale direttiva era tardivamente trasposta nell'ordinamento interno solo con il d.l.vo n.
2004/07 e limitatamente per i reati commessi in stati di residenza diversi da quello della vittima;
che la direttiva era integralmente attuata solo con la legge n. 122 del 7.7.2016; che anche questa normativa si presentava inadeguata;
che la Corte di Giustizia con la sentenza n. C-129/19 del 16.7.2020 precisava che gli indennizzi riconosciuti dallo Stato Italiano dovevano considerarsi irrisori;
che anche il D.M. 22.11.2019 conteneva indennizzi non congrui;
che lo Stato doveva, conseguentemente, considerarsi inadempiente;
che la normativa attuale doveva considerarsi incostituzionale e di aver diritto al risarcimento di un danno equo e giusto.
Si costituiva la , eccependo la mancata preventiva azione esecutiva nei Controparte_1
confronti del reo, l'assenza di responsabilità, l'integrale recepimento della normativa comunitaria ed il carattere equo dell'indennizzo previsto dal D.M. 22.11.2019.
All'udienza del 19.6.2025 parte ricorrente concludeva per la condanna al risarcimento del danno, la per il rigetto di ogni pretesa ed il giudice procedeva alla lettura del Controparte_1
dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di mancato esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del reo.
L'art. 12, primo comma, lett. b) della legge n. 122/2016, recependo quanto già disposto dalla direttiva n. 2004/80, prevede espressamente per l'accesso all'indennizzo che la “vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza”.
Parte ricorrente ha documentato che è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato Controparte_2
nel procedimento penale (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), e, dunque, la condizione di aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile non si applica al caso concreto in esame.
Nel merito, la direttiva 2004/80 istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell'Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Orbene, se è vero che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, e quindi una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva impone, comunque, ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 11/10/2016,
n. 601/14).
Ne consegue che è inadempiente lo Stato Italiano che, pur avendo già previsto, prima della emanazione della normativa comunitaria in questione, un sistema di indennizzo nei termini di cui innanzi per taluni reati, non abbia provveduto, successivamente, a prestare adempimento all'obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio.
Né l'inadempimento può intendersi venuto meno in seguito alla emanazione del D.Lgs. n. 204 del
2007, in quanto disciplinante solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto della già avvenuta individuazione dei reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo (App.
Torino Sez. III, 23/01/2012; Trib. Torino Sez. IV, 03/05/2010).
Peraltro, l'art. 11) della legge n. 122 del 7.7.2016 ha previso che “Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale”.
Da questo momento l'inadempimento dello Stato Italiano è venuto meno per quanto concerne il riconoscimento del diritto e, dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Assise di Catania del 27.11.2018 lo Stato Italiano, sotto il profilo del riconoscimento del diritto, deve considerarsi adempiente e deve ritenersi infondata ogni pretesa risarcitoria.
Invece è riconosciuto l'indennizzo oggi previsto dall'art. 1), comma 1, lett. b), del D.M. 22/11/2019, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”, quantificato per “per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro
60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima”, avendo l'omicida, circostanza non contestata, una relazione affettiva con la vittima.
Il menzionato indennizzo “concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno” (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/11/2020, n. 26757).
In particolare, tale somma, proprio perché avente natura di indennizzo, non è tenuta a coprire integralmente il grave danno sofferto e non può in ogni caso essere un risarcimento o un ristoro integrale, il cui obbligo grava ex art. 2043 c.c. esclusivamente e soltanto sull'autore del reato, e la somma di euro 60.000,00 sotto questo profilo deve ritenersi equa e congrua, fonte di adeguato ristoro e conforme al dettato comunitario e costituzionale.
Peraltro, lo stesso ricorrente afferma di aver già ricevuto questo importo con delibera del 2023 del
Ministero dell'Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi e dei reati intenzionali violenti (pag. 7 note conclusive del 13.4.2025) e, dunque, è stato già indennizzato e nulla è più dovuto.
L'ampio dibattito giurisprudenziale in materia e la delicatezza della questione determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande di;
b) compensa le spese processuali. Parte_1
Roma, 19.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38920/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19/06/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. RAGAZZI VINCENZO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Francesca De Sabbata.
Per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, l'Avvocatura dello Stato, con il Procuratore dello Stato . Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38920 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 19.6.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliato in Catania, Viale XX Settembre n. 43, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ragazzi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
MA FE per procura in atti,
- attore -
e
in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato in Roma, Controparte_1
Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare, previa declaratoria della responsabilità Controparte_1
per mancato recepimento nei termini della Direttiva n. 2004/80/CE, al risarcimento dei danni.
Parte ricorrente, figlio di , esponeva che con sentenza della Corte di Persona_2 Parte_2
Assise di Catania del 27.11.2018, passata in giudicato, era condannato per omicidio Controparte_2
ai danni di;
che con direttiva 2004/CE del 29.4.2004 era imposto agli Persona_3
stati membri di apprestare a far data dal 1 luglio 2005 una tutela indennitaria per le vittime di reati violenti ed intenzionali, laddove risulti impossibile ottenere il risarcimento del danno dagli autori dei delitti;
che tale direttiva era tardivamente trasposta nell'ordinamento interno solo con il d.l.vo n.
2004/07 e limitatamente per i reati commessi in stati di residenza diversi da quello della vittima;
che la direttiva era integralmente attuata solo con la legge n. 122 del 7.7.2016; che anche questa normativa si presentava inadeguata;
che la Corte di Giustizia con la sentenza n. C-129/19 del 16.7.2020 precisava che gli indennizzi riconosciuti dallo Stato Italiano dovevano considerarsi irrisori;
che anche il D.M. 22.11.2019 conteneva indennizzi non congrui;
che lo Stato doveva, conseguentemente, considerarsi inadempiente;
che la normativa attuale doveva considerarsi incostituzionale e di aver diritto al risarcimento di un danno equo e giusto.
Si costituiva la , eccependo la mancata preventiva azione esecutiva nei Controparte_1
confronti del reo, l'assenza di responsabilità, l'integrale recepimento della normativa comunitaria ed il carattere equo dell'indennizzo previsto dal D.M. 22.11.2019.
All'udienza del 19.6.2025 parte ricorrente concludeva per la condanna al risarcimento del danno, la per il rigetto di ogni pretesa ed il giudice procedeva alla lettura del Controparte_1
dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di mancato esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del reo.
L'art. 12, primo comma, lett. b) della legge n. 122/2016, recependo quanto già disposto dalla direttiva n. 2004/80, prevede espressamente per l'accesso all'indennizzo che la “vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale;
tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza”.
Parte ricorrente ha documentato che è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato Controparte_2
nel procedimento penale (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), e, dunque, la condizione di aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile non si applica al caso concreto in esame.
Nel merito, la direttiva 2004/80 istituisce un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire al cittadino dell'Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio.
Orbene, se è vero che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro dove la vittima si trova, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto alla libera circolazione, e quindi una situazione puramente interna non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva, l'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva impone, comunque, ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio (Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 11/10/2016,
n. 601/14).
Ne consegue che è inadempiente lo Stato Italiano che, pur avendo già previsto, prima della emanazione della normativa comunitaria in questione, un sistema di indennizzo nei termini di cui innanzi per taluni reati, non abbia provveduto, successivamente, a prestare adempimento all'obbligo comunitario di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel suo territorio.
Né l'inadempimento può intendersi venuto meno in seguito alla emanazione del D.Lgs. n. 204 del
2007, in quanto disciplinante solo gli aspetti formali della procedura sul presupposto della già avvenuta individuazione dei reati intenzionali e violenti cui ricollegare il sistema di indennizzo (App.
Torino Sez. III, 23/01/2012; Trib. Torino Sez. IV, 03/05/2010).
Peraltro, l'art. 11) della legge n. 122 del 7.7.2016 ha previso che “Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall' articolo 583 del codice penale”.
Da questo momento l'inadempimento dello Stato Italiano è venuto meno per quanto concerne il riconoscimento del diritto e, dunque, al momento del passaggio in giudicato della sentenza della
Corte di Assise di Catania del 27.11.2018 lo Stato Italiano, sotto il profilo del riconoscimento del diritto, deve considerarsi adempiente e deve ritenersi infondata ogni pretesa risarcitoria.
Invece è riconosciuto l'indennizzo oggi previsto dall'art. 1), comma 1, lett. b), del D.M. 22/11/2019, recante “Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti”, quantificato per “per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro
60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima”, avendo l'omicida, circostanza non contestata, una relazione affettiva con la vittima.
Il menzionato indennizzo “concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno” (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/11/2020, n. 26757).
In particolare, tale somma, proprio perché avente natura di indennizzo, non è tenuta a coprire integralmente il grave danno sofferto e non può in ogni caso essere un risarcimento o un ristoro integrale, il cui obbligo grava ex art. 2043 c.c. esclusivamente e soltanto sull'autore del reato, e la somma di euro 60.000,00 sotto questo profilo deve ritenersi equa e congrua, fonte di adeguato ristoro e conforme al dettato comunitario e costituzionale.
Peraltro, lo stesso ricorrente afferma di aver già ricevuto questo importo con delibera del 2023 del
Ministero dell'Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi e dei reati intenzionali violenti (pag. 7 note conclusive del 13.4.2025) e, dunque, è stato già indennizzato e nulla è più dovuto.
L'ampio dibattito giurisprudenziale in materia e la delicatezza della questione determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande di;
b) compensa le spese processuali. Parte_1
Roma, 19.6.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni