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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17464 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Nrg 2725/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
• visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
• viste le note depositate
• visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC LI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maldera ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma via Orazio n 3.
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NA EL ed elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale n
QC/1226/2018/QC/33965/2018 del 14 novembre 2018 con la quale CP_1 intimava il rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma Via Aldo
Capitini n 90.
A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e la nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione automatizzata da soggetto non autorizzato.
Inoltre ha dedotto il difetto di indicazioni specifiche circa il diritto di proprietà in capo a
, la violazione di legge e l'eccesso di potere dell'amministrazione CP_1 nell'emissione del provvedimento anche per carenza di istruttoria.
Nel merito ha evidenziato il difetto di motivazione, l'errata applicazione della norma regionale e la violazione degli artt 3,7,10,11 della legge 241/90 ed il legittimo affidamento maturato.
Costituitasi ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
Nel corso del giudizio l'attrice dando atto del deposito della domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi della l.r. lazio n. 1/2020 insisteva per la improcedibilità della pretesa di rilascio .
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di improcedibilità della pretesa di rilascio.
Esaminando le singole eccezioni si osserva quanto segue
E' demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento di rilascio adottato (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001: “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 del Controparte_2
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art.
11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora
l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass. SS. UU. n°3389.2002;
Cass. SS. UU. n°1731.2005).
Dagli atti appare pacifica ed incontrastabile la proprietà in capo all'amministrazione capitolina dell'alloggio per cui è causa;
inoltre la determinazione impugnata risulta riprodotta mediante sistema informatico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993 ed adottata dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di
[...]
, Responsabile altresì dell'immissione, riproduzione e trasmissione dati ai sensi CP_1 dell'art 107 del TU . (cfr Corte di Cassazione del 2004 n. 6362)
L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1 un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11,
L. R. n°12/1999, art. 4).
Nel merito si osserva che la determina di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio e sotto tale profilo l'atto impugnato risulta motivato.
Sul punto l'attore nulla ha dedotto. I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
La stessa presentazione dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria ex lege 1/2020 comprova la illegittimità della permanenza nell'immobile da parte dell'attrice che non ha in alcun modo provato la titolarità della propria occupazione, né il proprio diritto all'assegnazione od al subentro
L'attrice non ha prospettato, né provato di aver formalizzato alcuna istanza di assegnazione o di regolarizzazione della propria posizione ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NC LI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
• visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11 dicembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
• viste le note depositate
• visto l'art.281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC LI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente T R A
rappresentata e difesa dall'avv Paolo Maldera ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Roma via Orazio n 3.
ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NA EL ed elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attrice ha proposto opposizione avverso la determinazione dirigenziale n
QC/1226/2018/QC/33965/2018 del 14 novembre 2018 con la quale CP_1 intimava il rilascio dell'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma Via Aldo
Capitini n 90.
A sostegno della domanda ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e la nullità dell'atto impugnato per sottoscrizione automatizzata da soggetto non autorizzato.
Inoltre ha dedotto il difetto di indicazioni specifiche circa il diritto di proprietà in capo a
, la violazione di legge e l'eccesso di potere dell'amministrazione CP_1 nell'emissione del provvedimento anche per carenza di istruttoria.
Nel merito ha evidenziato il difetto di motivazione, l'errata applicazione della norma regionale e la violazione degli artt 3,7,10,11 della legge 241/90 ed il legittimo affidamento maturato.
Costituitasi ha chiesto il rigetto della domanda CP_1
Nel corso del giudizio l'attrice dando atto del deposito della domanda di assegnazione in sanatoria ai sensi della l.r. lazio n. 1/2020 insisteva per la improcedibilità della pretesa di rilascio .
Occorre premettere che la sola presentazione della istanza di sanatoria -la cui istruttoria nel caso che ci occupa non è stata ancora definita -non costituisce un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio tale da farsi luogo ad una pronuncia di improcedibilità della pretesa di rilascio.
Esaminando le singole eccezioni si osserva quanto segue
E' demandato al giudice ordinario di accertare esclusivamente il diritto soggettivo vantato dall'attrice, senza verificare la legittimità formale del provvedimento di rilascio adottato (v. Cass. SS. UU. n°9647.2001: “in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 del Controparte_2
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art.
11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora
l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio”; conf. Cass. SS. UU. n°3389.2002;
Cass. SS. UU. n°1731.2005).
Dagli atti appare pacifica ed incontrastabile la proprietà in capo all'amministrazione capitolina dell'alloggio per cui è causa;
inoltre la determinazione impugnata risulta riprodotta mediante sistema informatico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993 ed adottata dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di
[...]
, Responsabile altresì dell'immissione, riproduzione e trasmissione dati ai sensi CP_1 dell'art 107 del TU . (cfr Corte di Cassazione del 2004 n. 6362)
L'attività procedimentale posta in essere da rientra, pienamente, in CP_1 un'attività di natura vincolata che, per sua stessa connotazione, esclude la configurabilità del vizio di eccesso di potere e di carenza di istruttoria.
In ogni caso non rientra nel potere del giudice (né ordinario, né amministrativo) di acclarare la sussistenza delle condizioni ex ante previste, dalla normativa regionale, per l'accesso al servizio di assistenza alloggiativa, né di sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dei poteri autoritativi demandatile dalla legge (DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11,
L. R. n°12/1999, art. 4).
Nel merito si osserva che la determina di rilascio opposta trova il proprio fondamento giuridico nella occupazione senza titolo dell'alloggio e sotto tale profilo l'atto impugnato risulta motivato.
Sul punto l'attore nulla ha dedotto. I requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono disciplinati dagli art. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio nr. 12/1999.
La stessa presentazione dell'istanza di regolarizzazione in sanatoria ex lege 1/2020 comprova la illegittimità della permanenza nell'immobile da parte dell'attrice che non ha in alcun modo provato la titolarità della propria occupazione, né il proprio diritto all'assegnazione od al subentro
L'attrice non ha prospettato, né provato di aver formalizzato alcuna istanza di assegnazione o di regolarizzazione della propria posizione ha piuttosto invocato la tutela dell'affidamento legittimo.
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il comportamento della P.A. , pur determinando il sorgere nell'interessato di un affidamento sulla costituzione di un rapporto contrattuale, non può comportare il diritto alla costituzione del rapporto, in assenza di un contratto stipulato con l'amministrazione.
Inoltre, la tolleranza e/o inerzia della P.A. all'occupazione dell'alloggio non è idonea a generare tutela all'affidamento nel soggetto, nonostante la situazione di fatto si sia protratta per un lasso considerevole di tempo, dal momento che l'interesse pubblico e quello privato nell'assegnazione degli alloggi pubblici impongono l'emissione di atti, come nella specie del decreto di rilascio, idonei a far cessare gli effetti contra legem.
Pertanto in assenza di un titolo valido a permanere nell'alloggio ed in assenza di contestazione delle ragioni sostanziali della determina di rilascio, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite devono ritersi compensate tra le parti in ragione della vicenda e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
NC LI