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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AT UP, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5082 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Federico La Badessa Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1137/2021 - RG n. 3117/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli il 13.7.2021, con il quale era stato intimato il pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro 12.414,83, oltre interessi.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha contestato:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo, depositato il 13.7.2021, in quanto tardivamente notificato, avendo ricevuto comunicazione del deposito presso la Casa Comunale da parte dell'Ufficiale Giudiziario solo in data 16.10.2021, mentre il predetto decreto era stato ritirato dall'attore in data 19.10.2021;
- la carenza di legittimazione attiva della convenuta, quale asserita cessionaria di Controparte_2
[...] - la carenza di prova dei fatti costitutivi il credito azionato, avendo la convenuta depositato solo generico estratto conto del 10.2.2020, riconducibile esclusivamente a e non potendo Persona_1 escludersi la sussistenza di ulteriori pagamenti;
- la vessatorietà delle clausole contrattuali, sulle quali si fonderebbe la somma richiesta per capitale ed interessi e, segnatamente, le clausole 7) “Ritardo nei pagamenti”, 8) “Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e causa risolutiva espressa”, 9) “Oneri e spese”;
- la mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al finanziamento, nel calcolo del TAEG, con conseguente difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello applicato, ovvero vizio genetico del rapporto di credito per l'indeterminatezza del TAEG, con conseguente richiesta di ricalcolo degli interessi nella misura legale e applicazione del tasso sostitutivo;
- il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale civile adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto: In via preliminare e di rito, - accertare e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1137/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli, all'esito del procedimento rubricato al numero di R.G. 3117/2021, poiché notificato in violazione all'art. 644 c.p.c.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della Convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità l'inammissibilità e/o l'infondatezza del decreto in-giuntivo n. 1137/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli all'esito del procedimento rubri-cato al n. R.G. 3117/2021, poiché infondato in fatto ed in diritto e perché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. e conseguentemente disporne la revoca. Nel merito, - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni opportuna declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragio-ni tutte esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, l'annullamento e/o nullità in tutto o in parte del contratto di finanziamento sopra indicato, ex artt. 1418, 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della regola della buona fede contrattuale nella conclusione ed esecuzione dei contratti;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto di finanziamen-to, tutte esposte in narrativa, anche ex art. 1815, comma II,
c.c., nonché ex art. 1341 c.c., ex artt. da 33 a 37 del Codice del Consumo, ex artt. 117 e 118 TUB;
- accertare e dichiarare, l'errata indicazione del TAEG e, conseguentemente, ex art. 125bis TUB, ricalcolare il dovuto al tasso BOT, con annullamento di ogni onere;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul detto contratto di finanziamento e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto;
- revocare, accertando e dichiarando, l'opposto decreto per l'effetto di quanto sopra.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre 15% di spese forfettarie e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv. Federico La Badessa, il quale si di-chiara antistatario.”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 deducendo, in particolare, che:
2 - in data 24.6.2017 e avevano chiesto e ottenuto da - Persona_1 Parte_1 CP_3 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding S.p.A. - il prestito finalizzato n. 2452538;
- dal 1.10.2018, aveva mutato denominazione sociale in CP_3 Controparte_2
- in data 3.2.2020, già aveva ceduto ad Controparte_2 CP_3 Controparte_1 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” anche il credito vantato nei confronti di e i quali risultavano debitori nei confronti Persona_1 Parte_1 della opposta dell'importo complessivo di euro 12.414,83, come dimostrato dall'estratto conto prodotto, oltre agli interessi legali dalla data della cessione all'effettivo saldo;
- in data 19.7.2021 il plico contenente il decreto ingiuntivo era stato consegnato all' di Controparte_4
NA EN (come risultava dal timbro apposto sulla relata di notifica) e dopo altri tentativi di notifica negativi, in data 29.9.2021, il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo erano stati consegnati all' presso il Tribunale di Tivoli per essere notificati alla parte ingiunta;
CP_5
- la notifica era stata, perciò, tempestivamente effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 8.10.2021 con invio della raccomandata contenente l'avviso del deposito dell'atto presso la
Casa Comunale;
- quanto alla legittimazione attiva dell'opposta, in base all'accordo quadro perfezionato tra
[...]
e la prima si era impegnata a cedere pro soluto e Controparte_2 Controparte_1 CP_1 ad acquistare pro soluto tutti i crediti in sofferenza nel periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020;
[...]
- il credito nei confronti dalla e del era stato ceduto in data 3.2.2020 (come da Persona_1 Pt_1 estratto della cessione con indicazione della singola posizione), dopo essere stata collocato in sofferenza a seguito della raccomandata A/R di diffida legale e decadenza dal beneficio del termine datata
29.1.2020 e ricevuta dall'opponente in data 18.2.2020;
- l'operazione di cessione, come chiarito nel citato accordo quadro, era regolata dagli artt. 1260 e ss. c.c.
e non già dall'art. 58 TUB, per cui la pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale non aveva avuto luogo e la notifica della cessione poteva essere validamente effettuata, come nella specie, anche mediante notifica di atto giudiziario;
- il credito era da ritenersi provato, sin dalla fase monitoria, sulla scorta dell'allegazione di copia del contratto di prestito n. 2452538, sottoscritto da quale richiedente e dal quale Persona_1 Pt_1 coobbligato, unitamente all'estratto conto analitico afferente al rapporto intercorso tra le parti, intestato alla sola in quanto titolare effettiva della richiesta di finanziamento e nel quale era riportato Persona_1 il saldo debitorio, dovendo semmai l'opponente dimostrare l'esistenza di altri pagamenti;
- non era viceversa necessaria, come sostenuto dall'opponente, la produzione degli estratti conto e gli scalari trimestrali da parte di in assenza di un rapporto di conto corrente Controparte_1
“ordinario” tra la e non essendo altresì possibile la Persona_1 Controparte_2
3 certificazione del saldaconto certificato ex art. 50 TUB, in quanto sia che Controparte_1 [...]
quali soggetti ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 106 TUB, non potevano Controparte_2 rilasciare la predetta certificazione;
- la vessatorietà delle clausole era stata solo genericamente prospettata, non essendovi alcun riferimento alla penale, prospettata da controparte, non prevista nelle condizioni generali, non essendo stati neppure addebitati interessi di mora;
- l'errato calcolo del TAEG non era stato dimostrato dall'opponente, tenuto conto in ogni caso della natura facoltativa della polizza assicurativa, nonché dell'indicazione contenuta nell'allegato 2 alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori la finanziaria del TAEG del contratto sia senza conteggiare il costo della polizza assicurativa (6,34%), sia inserendolo nel calcolo (8,18%), tenuto conto comunque che l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al Pt_2 contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa.
Ha concluso, quindi, chiedendo: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto;
Nel merito, in via principale, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della Controparte_1 maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse di dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., stante la mancata contestazione dei fatti costituitivi del rapporto e della debenza così come precisamente quantificata in sede di prime cure, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 12.414,83, oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo alla data CP_1 dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e successive occorrende, come per legge.”.
3. A scioglimento della riserva assunta in data 4.3.2022, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concesso termine di giorni 15, per l'insaturazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
25.3.2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
4 Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che appare infondata la doglianza relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo, asseritamente notificato oltre il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c., in quanto solo “in data 16.10.2021, l'Ufficiale Giudiziario preposto comunicava per la prima volta all'odierno attore, a mezzo raccomandata n. 66838582201-1, che presso la Casa Comunale del suo luogo di residenza era stato depositato il predetto decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.. Il sig. , in data 19.10.21, ritirava il predetto Pt_1 atto presso la Casa Comunale” (cfr. p. 2 atto di citazione).
Sul punto, è sufficiente tener conto della distinzione tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario della notifica, secondo il noto principio della scissione degli effetti
(Cass. n. 9258/2015, Corte Cost. n. 318/2009).
Nella specie, il decreto ingiuntivo risulta, difatti, consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data antecedente alla scadenza del termine di efficacia disciplinata dall'art. 644 c.p.c. (cfr. all. 2 comparsa di costituzione), con conseguente infondatezza della censura spiegata.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolarità del credito/difetto di legittimazione attiva in capo ad cessionaria del credito nell'originaria titolarità di Controparte_1
Controparte_2
Riguardo al profilo contestato, si osserva che la cessione è contratto bilaterale, nel senso che per il suo perfezionamento occorre che sia intervenuto il consenso tra cedente e cessionario, rimanendo il debitore ceduto estraneo (art. 1260 c.c.).
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la creditrice opposta ha dato prova della propria legittimazione e segnatamente dell'avvenuta cessione di crediti in blocco e della inclusione nei crediti ceduti del credito controverso. In forza dell'accordo quadro del 16.12.2019 - con il quale si era impegnata a Controparte_2 cedere pro soluto e ad acquistare pro soluto tutti i crediti in sofferenza nel periodo dal Controparte_1
Pers
1.1.2020 al 31.12.2020 (all. 3 comparsa di costituzione) - il credito nei confronti dalla nocenti e del
Catena, oggetto di causa, risulta difatti ceduto in data 3.2.2020 (cfr. estratto della cessione con indicazione della singola posizione – all. 4 comparsa di costituzione), dovendosi oltretutto anche considerare che l'opposta dispone della documentazione contrattuale afferente al credito, depositata in atti, ulteriore elemento indiziario che concorre alla prova della titolarità del credito in capo alla stessa.
L'opposta ha prodotto, inoltre, prova della collocazione in sofferenza del credito, a seguito della comunicazione di decadenza dal beneficio del 29.1.2020, inviata con raccomandata ricevuta dal Pt_1 il 18.2.2020 (cfr. diffida legale e decadenza dal beneficio del termine, all. 5 comparsa di costituzione).
5 Per quanto concerne l'opponibilità della cessione nei confronti dell'opposto e, in particolare, quanto alla obbligatorietà della notificazione (art. 1264 c.c.), si osserva che la Cassazione ha statuito che: “La opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto vanga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultimo una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art.1264 cc, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2, cc, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. n. 28300/2005 e, in senso conforme,
n. 22280/2010).
Da ciò consegue che la notifica della cessione può darsi anche con la notifica del decreto ingiuntivo, beninteso facendo salvo il potere di ritenere liberatori i pagamenti effettuati prima della conoscenza formale della avvenuta cessione da parte della debitrice ceduta.
Ciò posto, sulla scorta della ricostruzione operata dalle parti e della documentazione versata in atti, risulta pacificamente che, in data 26.6.2017 abbia sottoscritto il contratto di prestito Persona_1 finalizzato n. 2452538, sottoscritto anche da quale coobbligato (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 monitorio).
Altrettanto pacificamente, risulta che il finanziamento sia stato solo in parte rimborsato.
L'opposta ha poi allegato compiutamente le modalità di determinazione del residuo importo azionato
(cfr. all. 4 ricorso monitorio), mentre sarebbe spettato all'opponente, che intendeva contestare il credito, l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla formazione del titolo, idonei a paralizzare la pretesa azionata in via monitoria, quali gli asseriti ulteriori pagamenti da parte di rispetto a quelli indicati nell'estratto Persona_1 conto, rimasti indimostrati.
Quanto alle ulteriori eccezioni concernenti la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto de quo e l'errato calcolo del TAEG, a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dall'opposta, che, nella comparsa conclusionale, tali eccezioni non siano state riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (Cass. n. 409/2006).
Ad ogni modo, anche tali censure appaiono infondate.
La contestazione relativa alla presenza di clausole vessatorie è totalmente generica e indeterminata.
Quanto infine alla difformità tra Taeg pattuito e Taeg applicato, si osserva che anche l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative.
6 Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione anche ove esistente, non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Alla stregua di quanto esposto, diventa irrilevante l'accertamento in fatto in ordine all'esatta determinazione del Taeg, la cui eventuale violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità precontrattuale della banca, a condizione che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con Taeg più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
Nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, tali circostanze, limitandosi ad asserire la non conformità del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto, senza tuttavia allegare eventuali danni, conseguenti alla lesione della libertà negoziale dovuta alla violazione delle regole di trasparenza, asseritamente subiti.
Pertanto, l'accoglimento della domanda non potrebbe andare oltre al mero accertamento della illegittimità del comportamento della convenuta, non essendo viceversa proposta da parte attrice alcuna domanda di risarcimento del danno, né di ripetizione dell'indebito con riferimento alle spese e agli oneri indicati nel contratto ma indebitamente escluse dal calcolo del TAEG.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata. Ogni altra questione assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione fino a
26.000 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Addì, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa AT UP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa AT UP, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 5082 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Federico La Badessa Parte_1
ATTORE – OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni Controparte_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1137/2021 - RG n. 3117/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli il 13.7.2021, con il quale era stato intimato il pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di euro 12.414,83, oltre interessi.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha contestato:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo, depositato il 13.7.2021, in quanto tardivamente notificato, avendo ricevuto comunicazione del deposito presso la Casa Comunale da parte dell'Ufficiale Giudiziario solo in data 16.10.2021, mentre il predetto decreto era stato ritirato dall'attore in data 19.10.2021;
- la carenza di legittimazione attiva della convenuta, quale asserita cessionaria di Controparte_2
[...] - la carenza di prova dei fatti costitutivi il credito azionato, avendo la convenuta depositato solo generico estratto conto del 10.2.2020, riconducibile esclusivamente a e non potendo Persona_1 escludersi la sussistenza di ulteriori pagamenti;
- la vessatorietà delle clausole contrattuali, sulle quali si fonderebbe la somma richiesta per capitale ed interessi e, segnatamente, le clausole 7) “Ritardo nei pagamenti”, 8) “Mancato pagamento, decadenza dal beneficio del termine e causa risolutiva espressa”, 9) “Oneri e spese”;
- la mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al finanziamento, nel calcolo del TAEG, con conseguente difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello applicato, ovvero vizio genetico del rapporto di credito per l'indeterminatezza del TAEG, con conseguente richiesta di ricalcolo degli interessi nella misura legale e applicazione del tasso sostitutivo;
- il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale civile adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto: In via preliminare e di rito, - accertare e dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1137/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli, all'esito del procedimento rubricato al numero di R.G. 3117/2021, poiché notificato in violazione all'art. 644 c.p.c.; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della Convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità l'inammissibilità e/o l'infondatezza del decreto in-giuntivo n. 1137/2021, emesso dal Tribunale di Tivoli all'esito del procedimento rubri-cato al n. R.G. 3117/2021, poiché infondato in fatto ed in diritto e perché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. e conseguentemente disporne la revoca. Nel merito, - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni opportuna declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, in via subordinata, ridurne l'ammontare, per le ragio-ni tutte esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare, l'annullamento e/o nullità in tutto o in parte del contratto di finanziamento sopra indicato, ex artt. 1418, 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della regola della buona fede contrattuale nella conclusione ed esecuzione dei contratti;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto di finanziamen-to, tutte esposte in narrativa, anche ex art. 1815, comma II,
c.c., nonché ex art. 1341 c.c., ex artt. da 33 a 37 del Codice del Consumo, ex artt. 117 e 118 TUB;
- accertare e dichiarare, l'errata indicazione del TAEG e, conseguentemente, ex art. 125bis TUB, ricalcolare il dovuto al tasso BOT, con annullamento di ogni onere;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul detto contratto di finanziamento e sulla base della intera documentazione relativa al rapporto;
- revocare, accertando e dichiarando, l'opposto decreto per l'effetto di quanto sopra.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre 15% di spese forfettarie e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv. Federico La Badessa, il quale si di-chiara antistatario.”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 deducendo, in particolare, che:
2 - in data 24.6.2017 e avevano chiesto e ottenuto da - Persona_1 Parte_1 CP_3 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding S.p.A. - il prestito finalizzato n. 2452538;
- dal 1.10.2018, aveva mutato denominazione sociale in CP_3 Controparte_2
- in data 3.2.2020, già aveva ceduto ad Controparte_2 CP_3 Controparte_1 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” anche il credito vantato nei confronti di e i quali risultavano debitori nei confronti Persona_1 Parte_1 della opposta dell'importo complessivo di euro 12.414,83, come dimostrato dall'estratto conto prodotto, oltre agli interessi legali dalla data della cessione all'effettivo saldo;
- in data 19.7.2021 il plico contenente il decreto ingiuntivo era stato consegnato all' di Controparte_4
NA EN (come risultava dal timbro apposto sulla relata di notifica) e dopo altri tentativi di notifica negativi, in data 29.9.2021, il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo erano stati consegnati all' presso il Tribunale di Tivoli per essere notificati alla parte ingiunta;
CP_5
- la notifica era stata, perciò, tempestivamente effettuata dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 8.10.2021 con invio della raccomandata contenente l'avviso del deposito dell'atto presso la
Casa Comunale;
- quanto alla legittimazione attiva dell'opposta, in base all'accordo quadro perfezionato tra
[...]
e la prima si era impegnata a cedere pro soluto e Controparte_2 Controparte_1 CP_1 ad acquistare pro soluto tutti i crediti in sofferenza nel periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020;
[...]
- il credito nei confronti dalla e del era stato ceduto in data 3.2.2020 (come da Persona_1 Pt_1 estratto della cessione con indicazione della singola posizione), dopo essere stata collocato in sofferenza a seguito della raccomandata A/R di diffida legale e decadenza dal beneficio del termine datata
29.1.2020 e ricevuta dall'opponente in data 18.2.2020;
- l'operazione di cessione, come chiarito nel citato accordo quadro, era regolata dagli artt. 1260 e ss. c.c.
e non già dall'art. 58 TUB, per cui la pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale non aveva avuto luogo e la notifica della cessione poteva essere validamente effettuata, come nella specie, anche mediante notifica di atto giudiziario;
- il credito era da ritenersi provato, sin dalla fase monitoria, sulla scorta dell'allegazione di copia del contratto di prestito n. 2452538, sottoscritto da quale richiedente e dal quale Persona_1 Pt_1 coobbligato, unitamente all'estratto conto analitico afferente al rapporto intercorso tra le parti, intestato alla sola in quanto titolare effettiva della richiesta di finanziamento e nel quale era riportato Persona_1 il saldo debitorio, dovendo semmai l'opponente dimostrare l'esistenza di altri pagamenti;
- non era viceversa necessaria, come sostenuto dall'opponente, la produzione degli estratti conto e gli scalari trimestrali da parte di in assenza di un rapporto di conto corrente Controparte_1
“ordinario” tra la e non essendo altresì possibile la Persona_1 Controparte_2
3 certificazione del saldaconto certificato ex art. 50 TUB, in quanto sia che Controparte_1 [...]
quali soggetti ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 106 TUB, non potevano Controparte_2 rilasciare la predetta certificazione;
- la vessatorietà delle clausole era stata solo genericamente prospettata, non essendovi alcun riferimento alla penale, prospettata da controparte, non prevista nelle condizioni generali, non essendo stati neppure addebitati interessi di mora;
- l'errato calcolo del TAEG non era stato dimostrato dall'opponente, tenuto conto in ogni caso della natura facoltativa della polizza assicurativa, nonché dell'indicazione contenuta nell'allegato 2 alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori la finanziaria del TAEG del contratto sia senza conteggiare il costo della polizza assicurativa (6,34%), sia inserendolo nel calcolo (8,18%), tenuto conto comunque che l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al Pt_2 contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa.
Ha concluso, quindi, chiedendo: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto;
Nel merito, in via principale, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore di della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della Controparte_1 maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito ritenesse di dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., stante la mancata contestazione dei fatti costituitivi del rapporto e della debenza così come precisamente quantificata in sede di prime cure, condannare il sig. al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 12.414,83, oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo alla data CP_1 dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e successive occorrende, come per legge.”.
3. A scioglimento della riserva assunta in data 4.3.2022, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concesso termine di giorni 15, per l'insaturazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale, è stata quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
25.3.2025, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
4. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue.
4 Quanto al primo motivo di opposizione, si osserva che appare infondata la doglianza relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo, asseritamente notificato oltre il termine di sessanta giorni ex art. 644 c.p.c., in quanto solo “in data 16.10.2021, l'Ufficiale Giudiziario preposto comunicava per la prima volta all'odierno attore, a mezzo raccomandata n. 66838582201-1, che presso la Casa Comunale del suo luogo di residenza era stato depositato il predetto decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.. Il sig. , in data 19.10.21, ritirava il predetto Pt_1 atto presso la Casa Comunale” (cfr. p. 2 atto di citazione).
Sul punto, è sufficiente tener conto della distinzione tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario della notifica, secondo il noto principio della scissione degli effetti
(Cass. n. 9258/2015, Corte Cost. n. 318/2009).
Nella specie, il decreto ingiuntivo risulta, difatti, consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data antecedente alla scadenza del termine di efficacia disciplinata dall'art. 644 c.p.c. (cfr. all. 2 comparsa di costituzione), con conseguente infondatezza della censura spiegata.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolarità del credito/difetto di legittimazione attiva in capo ad cessionaria del credito nell'originaria titolarità di Controparte_1
Controparte_2
Riguardo al profilo contestato, si osserva che la cessione è contratto bilaterale, nel senso che per il suo perfezionamento occorre che sia intervenuto il consenso tra cedente e cessionario, rimanendo il debitore ceduto estraneo (art. 1260 c.c.).
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 17944/2023).
Nel caso in esame, la creditrice opposta ha dato prova della propria legittimazione e segnatamente dell'avvenuta cessione di crediti in blocco e della inclusione nei crediti ceduti del credito controverso. In forza dell'accordo quadro del 16.12.2019 - con il quale si era impegnata a Controparte_2 cedere pro soluto e ad acquistare pro soluto tutti i crediti in sofferenza nel periodo dal Controparte_1
Pers
1.1.2020 al 31.12.2020 (all. 3 comparsa di costituzione) - il credito nei confronti dalla nocenti e del
Catena, oggetto di causa, risulta difatti ceduto in data 3.2.2020 (cfr. estratto della cessione con indicazione della singola posizione – all. 4 comparsa di costituzione), dovendosi oltretutto anche considerare che l'opposta dispone della documentazione contrattuale afferente al credito, depositata in atti, ulteriore elemento indiziario che concorre alla prova della titolarità del credito in capo alla stessa.
L'opposta ha prodotto, inoltre, prova della collocazione in sofferenza del credito, a seguito della comunicazione di decadenza dal beneficio del 29.1.2020, inviata con raccomandata ricevuta dal Pt_1 il 18.2.2020 (cfr. diffida legale e decadenza dal beneficio del termine, all. 5 comparsa di costituzione).
5 Per quanto concerne l'opponibilità della cessione nei confronti dell'opposto e, in particolare, quanto alla obbligatorietà della notificazione (art. 1264 c.c.), si osserva che la Cassazione ha statuito che: “La opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto vanga necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultimo una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art.1264 cc, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2, cc, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cass. n. 28300/2005 e, in senso conforme,
n. 22280/2010).
Da ciò consegue che la notifica della cessione può darsi anche con la notifica del decreto ingiuntivo, beninteso facendo salvo il potere di ritenere liberatori i pagamenti effettuati prima della conoscenza formale della avvenuta cessione da parte della debitrice ceduta.
Ciò posto, sulla scorta della ricostruzione operata dalle parti e della documentazione versata in atti, risulta pacificamente che, in data 26.6.2017 abbia sottoscritto il contratto di prestito Persona_1 finalizzato n. 2452538, sottoscritto anche da quale coobbligato (cfr. all. 1 fascicolo Parte_1 monitorio).
Altrettanto pacificamente, risulta che il finanziamento sia stato solo in parte rimborsato.
L'opposta ha poi allegato compiutamente le modalità di determinazione del residuo importo azionato
(cfr. all. 4 ricorso monitorio), mentre sarebbe spettato all'opponente, che intendeva contestare il credito, l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi, verificatisi successivamente alla formazione del titolo, idonei a paralizzare la pretesa azionata in via monitoria, quali gli asseriti ulteriori pagamenti da parte di rispetto a quelli indicati nell'estratto Persona_1 conto, rimasti indimostrati.
Quanto alle ulteriori eccezioni concernenti la vessatorietà delle clausole inserite nel contratto de quo e l'errato calcolo del TAEG, a nulla rileva, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dall'opposta, che, nella comparsa conclusionale, tali eccezioni non siano state riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte (Cass. n. 409/2006).
Ad ogni modo, anche tali censure appaiono infondate.
La contestazione relativa alla presenza di clausole vessatorie è totalmente generica e indeterminata.
Quanto infine alla difformità tra Taeg pattuito e Taeg applicato, si osserva che anche l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative.
6 Il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione anche ove esistente, non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Alla stregua di quanto esposto, diventa irrilevante l'accertamento in fatto in ordine all'esatta determinazione del Taeg, la cui eventuale violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità precontrattuale della banca, a condizione che l'attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con Taeg più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall'Istituto di credito, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
Nel caso di specie, parte opponente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, tali circostanze, limitandosi ad asserire la non conformità del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto, senza tuttavia allegare eventuali danni, conseguenti alla lesione della libertà negoziale dovuta alla violazione delle regole di trasparenza, asseritamente subiti.
Pertanto, l'accoglimento della domanda non potrebbe andare oltre al mero accertamento della illegittimità del comportamento della convenuta, non essendo viceversa proposta da parte attrice alcuna domanda di risarcimento del danno, né di ripetizione dell'indebito con riferimento alle spese e agli oneri indicati nel contratto ma indebitamente escluse dal calcolo del TAEG.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata. Ogni altra questione assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore compreso nello scaglione fino a
26.000 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e della ridotta attività difensiva e di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Addì, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa AT UP
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