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23 febbraio 1989
23 febbraio 1989
Art. 4. 1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformita' alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 862Provvedimento: […] - di approvare, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1989, il "Progetto di intervento per il controllo dell'espansione della popolazione di scoiattolo grigio nelle aree gestite dall'Ente di gestione del Parco regionale de La Mandria", di cui all'allegato n. 2, adottato con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente n. 93.02 in data 27 ottobre 2011, facente parte integrante del provvedimento;Leggi di più...
- art. 4 legge regionale n. 36 del 1989·
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