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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 338 /2022 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour, n. 68, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marco Paoli che lo rappresenta e difende come in atti, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE contro
, C. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2 atti, dall'Avv. Sabrina Castellini con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: e con lei elettivamente domiciliato in Bastia Umbra (PG) Via Email_2
Roma 71 int. 19,
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Cause in materia di rapporti societari - società di persone – Impugnazione sentenza n. 496/22
Tribunale di Perugia
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 6 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza in oggetto indicata, che ha dichiarato il difetto di Parte_1
legittimazione passiva della e condannato lo alla Controparte_2 Pt_1
restituzione, in favore di , della somma di € 25.000 oltre interessi dalla data della Controparte_1
sentenza al soddisfo.
La domanda introdotta dal era volta ad ottenere la restituzione della somma di € CP_1
25.000 con la quale l'attore in data 20.2.2012 aveva asseritamente “finanziato” la società
[...]
di cui egli era socio accomandante e lo socio accomandatario. CP_2 Pt_1
Il tribunale ha qualificato la dazione di somme come contratto di mutuo e ne ha ordinato la restituzione da parte del socio illimitatamente responsabile in quanto nelle more la società era Pt_1
stata cancellata e si era estinta.
Avverso detta sentenza propone appello lo lamentando l'erronea qualificazione del il Pt_1
finanziamento, che non prevedeva alcun obbligo di restituzione, trattandosi di un contratto atipico di conferimento di capitale inteso come capitale di rischio;
contesta l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali su cui la sentenza ha fondato la motivazione, rese dal teste , suocero dell'attore; Tes_1
contesta, inoltre, la rilevanza data alla pec inviata dal difensore dell'appellante, con la quale la parte appellante si dichiarava disponibile alla restituzione delle somme, in quanto la comunicazione era stata trasmessa quando la società era ancora attiva e, dunque, in ipotesi di chiusura con attivo distribuibile,
poteva astrattamente ritenersi possibile procedere alla restituzione del finanziamento in favore del socio.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
pagina 2 di 6 L'atto costitutivo delle prevedeva, all'articolo 12, la possibilità per i soci di Controparte_2
“effettuare finanziamenti sia infruttiferi che fruttiferi di interessi nei confronti della società su richiesta dell'organo amministrativo ed anche in maniera non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta”.
I testi escussi hanno confermato che il versamento aveva il fine di far avere fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale senza ricorrere ad un finanziamento bancario che sarebbe stato più oneroso.
Proprio tale motivazione fa desumere che l'intento delle parti fosse quello di far ottenere liquidità alla società senza dover ricorrere a un finanziamento bancario: la ragione della dazione delle somme era, pertanto, esattamente quella di ottenere un finanziamento senza dover Supportare gli oneri degli interessi correlati a un finanziamento bancario.
Del resto la società era stata costituita in data 13/02/2012 con capitale sociale fissato in euro
1.000, sottoscritto per la quota del 70% da quale socio accomandatario e per il 30% da Pt_1
quale socio accomandante;
Il prestito risulta erogato in data 20/2/12, a distanza di solo 7 CP_1
giorni dalla costituzione della società: appare quindi ragionevole che se i soci avessero voluto dotare la società di un capitale maggiore lo avrebbero fatto alla data della costituzione della società, e non otto giorni dopo.
Non risulta che il finanziamento sia stato erogato in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, trattandosi di liquidità confluita quando la società era operativa da soli sette giorni.
Il test rispondendo sul capitolo di prova relativo al presunto patto di Testimone_2
restituzione del mutuo, ha confermato che il rimborso dello stesso doveva avvenire in forma rateale pagina 3 di 6 nel termine massimo di tre anni a decorrere dall'anno 2013 con l'aggiunta degli interessi legali maturandi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 22.01.2018, ha dichiarato: Testimone_2
- che era presente quando il Sig. - nella qualità di amministratore unico della società - Pt_1
chiedeva al Sig. la disponibilità ad erogare un prestito fruttifero di interessi legali in favore CP_1
della società, dell'importo di € 25.000,00;
- che non era presente al momento dell'erogazione effettiva del prestito, circostanza peraltro non contestata dalla difesa avversa e, comunque, provata con la produzione in giudizio di copia del vaglia postale che il Sig. ha consegnato al Sig. nonché di copia dell'estratto del CP_1 Pt_1
conto corrente bancario acceso presso la BCC Spello e Bettona ove la somma è stata accreditata;
- che il prestito era finalizzato a garantire liquidità alla società, senza ricorrere ad un finanziamento bancario che sarebbe stato più oneroso;
-che il Sig. e il Sig. alla sua presenza, si accordavano sulle modalità del CP_1 Pt_1
rimborso, nello specifico concordavano che la restituzione del finanziamento sarebbe avvenuta in forma rateale nel termine massimo di 3 (tre) anni, a decorrere dall'anno 2013, con l'aggiunta degli interessi legali maturandi.
È del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui il teste non era presente al momento della consegna del vaglia postale con cui il ha effettuato il CP_1
finanziamento, in quanto ciò che rileva è che egli fosse a conoscenza dell'accordo.
D'altro canto, il legame di affinità e la vicinanza fisica con la sede sociale (la sede era al piano superiore dell'immobile ove il teste abitava) testimonia di un rapporto di contiguità non privo di rilievo.
Non vi sono elementi da cui ricavare l'inattendibilità del teste, non essendo a ciò sufficiente il rapporto di affinità.
pagina 4 di 6 Tantomeno rileva l'assenza di una scrittura tra le parti o di un verbale assembleare dal quale risulti che la somma era stata conferita a titolo di mutuo con diritto alla restituzione agli interessi: La
disciplina dei finanziamenti dei soci non prevede espressamente l'obbligo di una delibera assembleare. Pertanto, un finanziamento può essere validamente perfezionato con un accordo tra il socio e la società, anche se tale accordo non è formalizzato in una delibera.
E' poi comprensibile che finché il è rimasto il socio della società, egli non abbia CP_1
voluto privare la società stessa della liquidità che agevolava il funzionamento e operatività della società, e si sia determinato a richiedere la restituzione del finanziamento solo nell'anno 2015 a seguito del suo recesso dalla società stessa: ciò, infatti, costituisce una scelta ragionevole e comprensibile del socio, non fornendo inequivoche indicazioni circa la natura di conferimento atipico del versamento.
Del resto, assurge a fondamentale importanza, nel quadro probatorio complessivo, la dichiarazione inviata via PEC da parte del difensore dell'appellante in data 20.3.205, con la quale viene ribadita la volontà del Sig. di rimborsare il prestito ad avvenuto saldo di quanto si era già Pt_1
impegnato a versare per le retribuzioni maturate dal Sig. in relazione all'intercorso CP_1
rapporto di lavoro con “ ; in tale comunicazione viene infatti dichiarato: Controparte_2
“Quanto, da ultimo, al finanziamento versato dal Tuo Assistito e alla richiesta di rimborso, il sig. Pt_1
mi ha ribadito che è sua volontà farvi fronte con termini e modalità da concordare, tuttavia, ad
avvenuto saldo di quanto egli si è già impegnato a versare al sig. , non essendo allo stato in CP_1
grado di assumere un ulteriore e gravoso onere economico” (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte attrice).
Inconferente è la tesi dell'appellante, secondo cui la disponibilità derivava dal buono stato economico della società, che a quella data prevedeva una ipotesi di chiusura con attivo disponibile:
qualora si fosse trattato di conferimento atipico, infatti, tale versamento avrebbe potuto formare pagina 5 di 6 oggetto di restituzione al socio erogante solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione, circostanza non attuale al momento della dichiarazione trasmessa a mezzo del difensore.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le spese gravano a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 12/07/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 338 /2022 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Foligno, Corso Cavour, n. 68, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marco Paoli che lo rappresenta e difende come in atti, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE contro
, C. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_2 atti, dall'Avv. Sabrina Castellini con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: e con lei elettivamente domiciliato in Bastia Umbra (PG) Via Email_2
Roma 71 int. 19,
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Cause in materia di rapporti societari - società di persone – Impugnazione sentenza n. 496/22
Tribunale di Perugia
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI pagina 1 di 6 come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza in oggetto indicata, che ha dichiarato il difetto di Parte_1
legittimazione passiva della e condannato lo alla Controparte_2 Pt_1
restituzione, in favore di , della somma di € 25.000 oltre interessi dalla data della Controparte_1
sentenza al soddisfo.
La domanda introdotta dal era volta ad ottenere la restituzione della somma di € CP_1
25.000 con la quale l'attore in data 20.2.2012 aveva asseritamente “finanziato” la società
[...]
di cui egli era socio accomandante e lo socio accomandatario. CP_2 Pt_1
Il tribunale ha qualificato la dazione di somme come contratto di mutuo e ne ha ordinato la restituzione da parte del socio illimitatamente responsabile in quanto nelle more la società era Pt_1
stata cancellata e si era estinta.
Avverso detta sentenza propone appello lo lamentando l'erronea qualificazione del il Pt_1
finanziamento, che non prevedeva alcun obbligo di restituzione, trattandosi di un contratto atipico di conferimento di capitale inteso come capitale di rischio;
contesta l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali su cui la sentenza ha fondato la motivazione, rese dal teste , suocero dell'attore; Tes_1
contesta, inoltre, la rilevanza data alla pec inviata dal difensore dell'appellante, con la quale la parte appellante si dichiarava disponibile alla restituzione delle somme, in quanto la comunicazione era stata trasmessa quando la società era ancora attiva e, dunque, in ipotesi di chiusura con attivo distribuibile,
poteva astrattamente ritenersi possibile procedere alla restituzione del finanziamento in favore del socio.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
pagina 2 di 6 L'atto costitutivo delle prevedeva, all'articolo 12, la possibilità per i soci di Controparte_2
“effettuare finanziamenti sia infruttiferi che fruttiferi di interessi nei confronti della società su richiesta dell'organo amministrativo ed anche in maniera non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta”.
I testi escussi hanno confermato che il versamento aveva il fine di far avere fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale senza ricorrere ad un finanziamento bancario che sarebbe stato più oneroso.
Proprio tale motivazione fa desumere che l'intento delle parti fosse quello di far ottenere liquidità alla società senza dover ricorrere a un finanziamento bancario: la ragione della dazione delle somme era, pertanto, esattamente quella di ottenere un finanziamento senza dover Supportare gli oneri degli interessi correlati a un finanziamento bancario.
Del resto la società era stata costituita in data 13/02/2012 con capitale sociale fissato in euro
1.000, sottoscritto per la quota del 70% da quale socio accomandatario e per il 30% da Pt_1
quale socio accomandante;
Il prestito risulta erogato in data 20/2/12, a distanza di solo 7 CP_1
giorni dalla costituzione della società: appare quindi ragionevole che se i soci avessero voluto dotare la società di un capitale maggiore lo avrebbero fatto alla data della costituzione della società, e non otto giorni dopo.
Non risulta che il finanziamento sia stato erogato in una condizione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole attendersi un conferimento, trattandosi di liquidità confluita quando la società era operativa da soli sette giorni.
Il test rispondendo sul capitolo di prova relativo al presunto patto di Testimone_2
restituzione del mutuo, ha confermato che il rimborso dello stesso doveva avvenire in forma rateale pagina 3 di 6 nel termine massimo di tre anni a decorrere dall'anno 2013 con l'aggiunta degli interessi legali maturandi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 22.01.2018, ha dichiarato: Testimone_2
- che era presente quando il Sig. - nella qualità di amministratore unico della società - Pt_1
chiedeva al Sig. la disponibilità ad erogare un prestito fruttifero di interessi legali in favore CP_1
della società, dell'importo di € 25.000,00;
- che non era presente al momento dell'erogazione effettiva del prestito, circostanza peraltro non contestata dalla difesa avversa e, comunque, provata con la produzione in giudizio di copia del vaglia postale che il Sig. ha consegnato al Sig. nonché di copia dell'estratto del CP_1 Pt_1
conto corrente bancario acceso presso la BCC Spello e Bettona ove la somma è stata accreditata;
- che il prestito era finalizzato a garantire liquidità alla società, senza ricorrere ad un finanziamento bancario che sarebbe stato più oneroso;
-che il Sig. e il Sig. alla sua presenza, si accordavano sulle modalità del CP_1 Pt_1
rimborso, nello specifico concordavano che la restituzione del finanziamento sarebbe avvenuta in forma rateale nel termine massimo di 3 (tre) anni, a decorrere dall'anno 2013, con l'aggiunta degli interessi legali maturandi.
È del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante, secondo cui il teste non era presente al momento della consegna del vaglia postale con cui il ha effettuato il CP_1
finanziamento, in quanto ciò che rileva è che egli fosse a conoscenza dell'accordo.
D'altro canto, il legame di affinità e la vicinanza fisica con la sede sociale (la sede era al piano superiore dell'immobile ove il teste abitava) testimonia di un rapporto di contiguità non privo di rilievo.
Non vi sono elementi da cui ricavare l'inattendibilità del teste, non essendo a ciò sufficiente il rapporto di affinità.
pagina 4 di 6 Tantomeno rileva l'assenza di una scrittura tra le parti o di un verbale assembleare dal quale risulti che la somma era stata conferita a titolo di mutuo con diritto alla restituzione agli interessi: La
disciplina dei finanziamenti dei soci non prevede espressamente l'obbligo di una delibera assembleare. Pertanto, un finanziamento può essere validamente perfezionato con un accordo tra il socio e la società, anche se tale accordo non è formalizzato in una delibera.
E' poi comprensibile che finché il è rimasto il socio della società, egli non abbia CP_1
voluto privare la società stessa della liquidità che agevolava il funzionamento e operatività della società, e si sia determinato a richiedere la restituzione del finanziamento solo nell'anno 2015 a seguito del suo recesso dalla società stessa: ciò, infatti, costituisce una scelta ragionevole e comprensibile del socio, non fornendo inequivoche indicazioni circa la natura di conferimento atipico del versamento.
Del resto, assurge a fondamentale importanza, nel quadro probatorio complessivo, la dichiarazione inviata via PEC da parte del difensore dell'appellante in data 20.3.205, con la quale viene ribadita la volontà del Sig. di rimborsare il prestito ad avvenuto saldo di quanto si era già Pt_1
impegnato a versare per le retribuzioni maturate dal Sig. in relazione all'intercorso CP_1
rapporto di lavoro con “ ; in tale comunicazione viene infatti dichiarato: Controparte_2
“Quanto, da ultimo, al finanziamento versato dal Tuo Assistito e alla richiesta di rimborso, il sig. Pt_1
mi ha ribadito che è sua volontà farvi fronte con termini e modalità da concordare, tuttavia, ad
avvenuto saldo di quanto egli si è già impegnato a versare al sig. , non essendo allo stato in CP_1
grado di assumere un ulteriore e gravoso onere economico” (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte attrice).
Inconferente è la tesi dell'appellante, secondo cui la disponibilità derivava dal buono stato economico della società, che a quella data prevedeva una ipotesi di chiusura con attivo disponibile:
qualora si fosse trattato di conferimento atipico, infatti, tale versamento avrebbe potuto formare pagina 5 di 6 oggetto di restituzione al socio erogante solo al momento dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione, circostanza non attuale al momento della dichiarazione trasmessa a mezzo del difensore.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le spese gravano a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 12/07/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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