Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 32 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f. , nella qualità di titolare dell'omonima ditta (p.i. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Cataldi e Antonio Tommaso De Mauro, P.IVA_1
presso il cui studio – in Lecce alla via Monte San Michele n.10 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiorgio Provenzano, presso il cui studio – in Lecce alla
Piazza L. Ariosto n.30 – è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
1
è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n.
3325/2021 del 02.12.2021, pubblicata il 9.12.2021: “Con atto di citazione notificato in data
10.02.2014 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1861/2013 con il quale Parte_1
la società aveva intimato all'opponente il pagamento della somma di € 280.925,75, oltre interessi, CP_1
a titolo di saldo del corrispettivo dovuto al netto degli acconti percepiti, così come risulta da n. 5 fatture emesse CP_ da per lavori di scavo e canalizzazione.
L'opponente nell'atto di citazione ha dedotto l'infondatezza del decreto ingiuntivo basato sulle fatture n. 33 e
34 del 30.06.2012 e n. 40, 41, 42 del 31.07.2012, stante la circostanza che, mediante n. 8 bonifici bancari del complessivo importo di € 650.000,00 ha estinto tutte le obbligazioni esistenti con Parte_1 [...]
CP_
A dire dell'opponente, le suddette fatture, emesse unilateralmente dalla società opposta, sono state oggetto di CP_ contestazione formale e verbale (così come risulta dalle PEC inviate alla e rimaste disattese, datate
10.07.2013 e 25.07.2013) da parte dell'impresa individuale opponente di atteso che le stesse Parte_1
riportano non solo lavori mai realizzati ma anche lavori indicati in metri lineari di gran lunga superiori a quelli realmente eseguiti. Tale evidenza risulta chiaramente, secondo la ricostruzione di dalla Parte_1
perizia di parte redatta dall'ing. nella quale emerge che, pur lasciando invariati gli importi dei Persona_1
singoli lavori effettuati da il valore economico complessivo deve essere quantificato nell'importo di € CP_1
649.880,50, quindi in una somma di molto inferiore rispetto a quella calcolata dall'opposta pari ad €
930.925,75. CP_ Dopo aver evidenziato l'infondatezza della pretesa di relativa al pagamento del residuo importo azionato in sede monitoria, oltre agli interessi, e dopo aver dedotto esserci stati vari inviti finalizzati a comporre in maniera bonaria la controversia sfociati in numerosi rifiuti, l'opponente ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di corrispettivo in favore della società per i lavori di cui alle CP_1
fatture n. 33, 34, 40, 41 e 42 poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna della al CP_1
pagamento delle spese processuali e competenze di lite, oltre CAP e IVA come per legge.
2 oltre CAP e IVA come per legge.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che ancor prima della vicenda per cui è causa, tra le CP_1
parti del presente giudizio sono intercorsi ulteriori rapporti relativi a contratti d'appalto e che nonostante i reiterati e costanti ritardi nei pagamenti da parte dell'opponente non si sono mai creati dissidi giudiziali tra le stesse.
Relativamente al fatto per cui è causa la società ha impugnato tutto quanto ex adverso dedotto sul CP_1
presupposto che, stante l'esecuzione dei lavori così come indicati nelle fatture emesse dall'opposta, Pt_1
non ha mai in precedenza e prima della notifica del provvedimento monitorio contestato le fatture oggetto
[...]
del ricorso per ingiunzione tanto con riferimento alle quantità quanto alle qualità delle lavorazioni effettuate.
Tutte le fatture sono state regolarmente emesse e registrate dall'opposta e, di contro, tutte le contestazioni mosse sulla base della consulenza di parte sono basate sulla documentazione in possesso dell'ing. di cui non Per_1
vi è traccia in atti, nonché sui ricordi dello stesso, il quale al tempo dei lavori ricopriva il ruolo di responsabile delle linee MT e supervisore di produzione.
Peraltro, la mancata contestazione della ditta individuale prima della notifica del Parte_1
provvedimento monitorio ha portato a concludere che i lavori subappaltati all'opposta sono stati CP_1
accettati dalla così come previsto per legge ai sensi dell'art. 1665 c.c.; sicché ha concluso chiedendo il Pt_1
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza resa all'udienza del 25.06.2014 è stata rigettata l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione;
All'udienza del 26.11.2014 è stata disposta consulenza tecnica e incaricato l'ing. per la risposta CP_2
CP_ CP_ al quesito relativo alla quantificazione dei lavori di scavo e canalizzazione eseguiti dal
In data 24.02.2016, è stato espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_1 CP_3
[...]
In data 08.06.2016, è stata espletato l'interrogatorio formale del sig. Parte_1
In data 21.10.2016, è stata espletata la prova testimoniale del sig. del sig. Testimone_1 Testimone_2
e del sig. . Controparte_4
Con l'ordinanza del 22.02.2017 è stata disattesa la richiesta avanzata da parte opposta relativa all'acquisizione di documenti dell'ing. non prodotti nei termini di giudizio ed essendo comunque CP_4
3 documentazione non redatta in contraddittorio tra le parti.
In data 13.04.2017 è stata espletata la prova testimoniale del sig. e del sig. Controparte_5 CP_6
e del sig.
[...] Persona_2
In data 21.08.2018 è stata espletata la prova testimoniale del sig. e del sig. CP_7 Tes_3
[...]
All'udienza di trattazione scritta del 06.11.2020 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti ed hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”
Con la suddetta sentenza n. 3325/2021, il Tribunale di Lecce così decideva “-- revoca del decreto ingiuntivo n. 1861/2013; - condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
275.055,95, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002”
Il tribunale così motivava: “Deve, quindi, ritenersi che vi sia la prova delle quantificazioni come effettuate dal CTU, sicché vanno riconosciuti a parte opposta i seguenti importi per i lavori eseguiti sui cantieri indicati in ciascuna fattura: CP_
- Fattura n. 33: € 202.253,75 (a fronte dell'importo calcolato da e pari ad € 208.028,75); CP_
- Fattura n. 34: € 54.007,20 (a fronte dell'importo calcolato da e pari ad € 54.102,00); CP_
- Fattura n. 40: 93.287,50 (coincidente con l'importo indicato da;
CP_
- Fattura n. 41: € 37.957,50 (coincidente con l'importo indicato da;
CP_
- Fattura n. 42: € 17.550,00 (coincidente con l'importo indicato da;
L'importo complessivo dovuto è, quindi, pari ad € 405.055,95 (in luogo di quello indicato nel ricorso monitorio
CP_ da pari ad € 410.925,75), da cui, comunque, dovranno decurtarsi le somme già corrisposte da Pt_1
a titolo di acconto, pari ad € 130.000,00.”
[...]
Avverso la predetta sentenza, il proponeva appello, resisteva la Pt_1 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE
4 DELL'ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SULL'OPPOSTO, ATTORE IN
SENSO SOSTANZIALE NELLA PARTE IN CUI HA ACCOLTO LA DOMANDA
NONOSTANTE IL DIFETTO DI PROVA DELLA CONSISTENZA DELLE OPERE
EFFETTIVAMENTE ESEGUITE” Assume che “E' evidente che l'opposta, attrice in senso sostanziale, aveva l'onere di fornire prova rigorosa della consistenza effettiva delle opere realizzate.”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA PER MALGOVERNO DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI
PRESUNZIONI PER INESISTENZA DI ELEMENTI GRAVI, PRECISI E
CONCORDANTI TRA QUELLI CHE IL TRIBUNALE HA RITENUTO DI
VALUTARE A FONDAMENTO DELLA DOMANDA AVVERSARIA;
ERRATA
VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE DELLE PARTI NEL RITENERE
RILEVANTE UN PRESUNTO RITARDO NELLA CONTESTAZIONE DELLE
FATTURE.”
I motivi sono infondati.
Come rilevato dal primo giudice “Tra le parti in causa non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale per lavori di scavo e l'avvenuta esecuzione di tali lavori su alcuni specifici cantieri: l'oggetto della contestazione gravita intorno alla quantità dei lavori di scavo, determinati in metri lineari, ed i conseguenti corrispettivi indicati nelle fatture nn. 33, e 34 del 30.06.2012 e nn. 40, 41, 42 del 31.07.2012 posti a fondamento del decreto ingiuntivo e contestati da parte attrice con le PEC datate 10.07.2013 e 25.07.2013.
Trattandosi di un rapporto contrattuale tra le parti, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, legale o contrattuale, del suo diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo di dimostrare l'avvenuto adempimento o, comunque, l'estinzione dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. n.
13533/2001).”
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011). Di conseguenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, che fa valere il credito, deve provare il titolo, ossia la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato
5 pagamento), mentre spetta all'attore opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765) e se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Orbene, ciò premesso l'odierno appellato ha fornito la prova delle lavorazioni effettuate, e la corte concorda con le conclusioni del primo giudice: “le suddette fatture, inviate telematicamente nel corso del mese di luglio 2012 (come risulta dalla documentazione in atti prodotta dall'opposto emesse in acconto unitamente alle misurazioni dei lavori effettuati in data 30.04.2011 e 31.05.2011), non sono state contestate dall'opponente fino all'anno successivo (con le PEC di cui sopra datate 10.07.2013 e 25.07.2013). In altri termini, la ditta era a conoscenza della pretesa economica di controparte fin dalla data di emissione Pt_1
delle fatture attestanti specificatamente le prestazioni effettuate dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
a questa consapevolezza non è mai seguita (se non dopo un anno) alcuna contestazione relativa alla effettiva lunghezza dei tratti di scavo eseguiti. In secondo luogo, le misurazioni indicate nelle fatture azionate non si CP_ discostano di molto da quelle rilevate nel corso dell'accertamento tecnico effettuato dall'ing. …. Tutte le misurazioni sono state effettuate dal CTU nel contraddittorio tra le parti, le quali, peraltro, non hanno mosso alcuna contestazione circa i calcoli resi né durante né dopo l'espletamento delle operazioni peritali …. .Anche CP_ le prove testimoniali hanno consentito di confermare buona parte delle misurazioni indicate da ”
In sostanza, l'odierna appellante non ha contestato le misurazioni degli scavi se non con molto ritardo (un anno circa dopo l'emissione delle fatture), affidandosi a una ctp, non confermata in sede testimoniale, redatta dall'ing. tre anni dopo l'esecuzione dei lavori “in base alla Per_1
documentazione in mio possesso relativa ai suddetti lavori e a ciò che ricordo dei rilievi effettuati” e adducendo che anche altre imprese avevano lavorato nello stesso cantiere e avevano effettuato quegli scavi. Ma tale affermazione non è stata provata e anzi, dalla ctu svolta in primo grado, è emerso che solo una piccola parte degli scavi non è stata effettuata dalla odierna appellata, tra l'altro le misurazioni del ctu sono state fatte in contraddittorio e la non le ha contestate, né Pt_1
ha indicato al ctu quali scavi erano da imputarsi al lavoro delle altre ditte.
Il ctu, nella sua relazione puntuale e esaustiva, scevra da vizi logici e giuridici, che la corte condivide, ha così concluso: “Certamente è possibile affermare che a valle di tutte le attività di rilievo e
6 verifica eseguite su tutti i cantieri stradali interessati, nella pienezza del contradditorio, la consistenza fisica delle opere oggetto di causa è risultata assolutamente conforme all'elencazione analitica e progressiva, così come riportata nelle fatture della società convenuta ( ”. CP_1
Anche in merito alle prove testimoniali, la corte concorda con quanto argomentato dal primo giudice “A fronte di testi che non hanno saputo dire nulla sulle misurazioni (come il teste Testimone_4
dipendente di escusso all'udienza dell'08.06.2016; come il teste Parte_1 Controparte_5
dipendente di , escusso all'udienza del 13.04.2018), vi sono testi che hanno potuto riferire circostanze Pt_1
più precise: in particolare, il teste dipendente della come caposquadra le cui mansioni Testimone_1 CP_1
si traducevano, tra le altre, nel riportare le misure degli scavi eseguiti, ha testualmente affermato, all'udienza del 21.10.2016, con riferimento ai lavori di cui alla fattura n. 40 che “sul tratto Parte_2
… abbiamo realizzato uno scavo di circa 2 km”; il teste fratello del legale
[...] Persona_2
rappresentante di escusso all'udienza del 13.04.2018, ha affermato che “non c'è alcun documento CP_1
sottoscritto da entrambe le parti in ordine alle misure prese, però le misurazioni venivano eseguite insieme in quanto vi era un rapporto di fiducia” ed ha aggiunto che “è vero che per conto della ditta , la Pt_1 [...]
CP_ ha realizzato scavi sul tratto Galatina-Martignano in località Sternatia di circa 4500 metri … “sulla
Galatina-Martignano su 16 km di scavo 12 li abbiano eseguiti noi … Sulla abbiamo Parte_3
eseguito circa 8200 metri … sul cantiere De Stern 1 da giugno ad agosto abbiamo eseguito circa 3200 metri di scavo”; il teste escusso all'udienza del 13.04.2018, ha confermato che le misure venivano Controparte_6
prese da lui, da e dal con la ruota metrica;
il teste dipendente di Persona_2 Pt_1 Testimone_5
CP_
escusso all'udienza del 27.09.2019, ha quantificato in 8 km il tratto oggetto dello scavo eseguito sul tratto Porto Cesareo-Leverano-Avetrana.
Le altre testimonianze non hanno aggiunto elementi utili ai fini della decisione, non avendo dato indicazioni CP_ utili sulla effettiva consistenza dei lavori eseguiti da il teste escusso all'udienza del Testimone_2
21.10.2016, ha dichiarato di essere amministratore della e di avere lavorato sia nel Controparte_8
CP_ cantiere di Galatina che in quello di Nardò sia per conto della che per conto della;
anche il teste Pt_1
escusso all'udienza del 21.09.2018, ha potuto riferire solo sui lavori eseguiti dalla sua ditta;
CP_7
lo stesso la teste , escussa all'udienza del 27.09.2019.” Testimone_6
7 Sulla base delle prove assunte, può rilevarsi che mentre la opposta ha provato di aver CP_1
eseguito gli scavi, la opponente non ha fornito adeguato supporto alle proprie tesi Pt_1
volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3325/2021 del 02.12.2021, pubblicata il
9.12.2021, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 10.000,00 per CP_1
compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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