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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/02/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1114/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Parte_1
Roma n. 29, presso lo studio dell'avvocato Anna Del Giudice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTRICE E
sito in Torre del Greco alla Controparte_1 CP_1
, in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Torre del Greco alla via Nazionale n. 36, presso lo studio dall'avv. Maria Rosaria Imperato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata alla via Marocchesa n. 14- Mogliano Veneto
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.2.2021, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il sito in Torre Controparte_3 del Greco alla , in persona dell'amministratore e legale rapp.te Controparte_1
p.t., per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento e sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 26.11.2019, alle ore 17.20 circa. A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, dopo essersi recata in suddetto luogo assieme ad una amica per visitare un immobile in vendita sito al terzo piano del condominio, nel ritornare nell'androne dove aveva appuntamento con l'agente immobiliare, cadeva al primo piano a causa di una insidia non visibile e non prevedibile determinata da pavimento sconnesso, a causa di mattonelle non correttamente sigillate;
aggiungeva che a seguito della caduta veniva trasportata al P.S. di Torre del Greco dove le veniva diagnosticata
“contusione di parte non specificata, contusione craino facciale, frattura plutiframmentaria scomposta della testa omerale. Esami ematochimici e strumentali. Terapia medica.” con prognosi di 30 gg;
successivamente ad esito di ulteriori controlli specialistici, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “frattura scomposta epifisi prossimale mero dx”, presso il P.O. di Boscotrecase. Si costituiva in giudizio il citato eccependo la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto e/o in via gradata il concorso di colpa del danneggiato;
chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni al fine di essere Controparte_2 manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza. Autorizzata la chiamata in causa della la stessa pur Controparte_2 regolarmente evocata non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Svolta l'istruttoria, all'udienza del 26.10.2023 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto va evidenziato, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., e in relazione a tale fattispecie correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità del quale custode del fabbricato. CP_1
Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno". (cfr. ex multis Cass. civ. n.11592/2010). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013).
3.1. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, la scrivente ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso n. 2019018493 del 26.11.2019, attestazione agenzia immobiliare, e delle prove costituende (prova testimoniale), deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice. In particolare, nel corso dell'istruttoria sono stati escussi tre testi, uno indicato dalla parte attrice ( ) e due indicati dalla parte convenuta ( Testimone_1 [...]
e . CP_4 Persona_1
Il teste ascoltata all'udienza del 24.1.2021 amica della figlia Testimone_1 dell'attrice, dichiarava: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi in data 26.11.2019 nel pomeriggio. Ricordo esattamente la data perché il giorno dopo è il compleanno di mia zia e siamo soliti festeggiare. Quel giorno mi recai con la signora
a visionare un immobile sito in Torre del Greco alla . Parte_1 CP_1
L'accompagnai su richiesta della figlia, che non poteva essere presente. Ricordo che andai a prendere la signora intorno alle 17.00 a via Ponte della Gatta in Parte_1
Torre del Greco. Avevamo appuntamento con l'agente immobiliare ma poiché eravamo in anticipo e sapevamo che l'immobile era sito al terzo piano decidemmo di salire da sole. Una volta giunte al terzo piano, verificammo che vi erano più appartamenti e poiché non sapevamo quale fosse quello di nostro interesse decidemmo di scendere nuovamente ad attendere l'agente. Preciso che sia per salire che per scendere utilizzammo le scale poiché la signora aveva paura di Parte_1 utilizzare l'ascensore. Preciso che la signora camminava davanti a me Parte_1 quando, giunte sul pianerottolo del primo piano, improvvisamente cadde in avanti. Ciò avvenne una volta superato l'ascensore. Nel cadere la signora portò il peso del corpo sulla spalla ed il braccio destri. Mi avvicinai a lei, che era cosciente ma non parlava, e alla mia domanda sul se provasse dolore fece cenno di si con la testa. Aveva anche il volto arrossato e, solo una volta giunte in P.S., notai che aveva delle escoriazioni sul viso. Nell'avvicinarmi, notai che nel punto in cui la signora era caduta vi erano delle mattonelle non ben infisse al suolo. Preciso che, sul pianerottolo, vi era una pavimentazione di colore chiaro sebbene alcune mattonelle presentassero delle chiazze più scure verosimilmente dovute all'usura. Misi il piede sulle mattonelle di cui ho parlato e verificai che erano traballanti in quel punto, che interessava all'incirca quattro mattonelle. Chiamai la figlia della signora per avvisarla e accompagnai la madre presso l' di Torre del Greco. In Org_1 quel frangente, l'agente immobiliare non era ancora arrivato e non so se sia stato contattato dalla figlia della signora per l'accaduto. Non ricordo se nel punto in cui la signora è caduta vi fosse, in corrispondenza, la porta di un vano. Preciso che, se ben ricordo, l'appuntamento con l'agente immobiliare era fissato alle ore 18.00. Il portone era aperto. Quando ho sollevato la signora da terra siamo scese a piedi fino al piano terra ma io la sorreggevo. La signora ha una corporatura esile e riuscì a Parte_1 soccorrerla da sola”. Circostanze completamente differenti sono state riferite da entrambi i testi di parte convenuta;
in particolare , una condomina del palazzo dichiarava: “il CP_4
26.11.2019 nel pomeriggio mi trovavo all'interno del mio palazzo. Preciso che all'interno del condominio vive gran parte della mia famiglia sia al primo, che al secondo, che al terzo piano. Noi abbiamo una tradizione all'interno del condominio per cui ogni anno il 26.11, il giorno dopo S. Caterina, addobbiamo il palazzo per il Natale e così facemmo anche quell'anno, per l'ultima volta prima della pandemia. Ci incontrammo intorno alle 15.30 e ci intrattenemmo fino alla 19.30 circa. Oltre a me erano presenti mio cognato, sig. , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, le porte delle nostre case erano aperte e abbiamo istallato i vari addobbi su
[...] tutti i piani. Preciso che casa mia è ubicata nei pressi delle scale che scendono al piano terra. Ricordo che all'epoca dei fatti vi era un appartamento sfitto al terzo piano e che c'erano degli agenti che si occupavano delle visite. So di queste visite anche perché poiché il palazzo non è munito di portiere e il portone di accesso è sempre chiuso di solito citofonano a me perché il mio nominativo è il primo che compare sul citofono. Il giorno del 26.11.2019 io non vidi persone estranee al condominio all'interno del palazzo e non sentii alcun rumore di cadute o altro. Non so riferire se in orari diversi, ad esempio di mattina, sia venuto qualche agente immobiliare a far visionare l'immobile. Negli anni è capitato che il portone fosse guasto e che quindi fosse aperto.” Circostanze di analogo tenore sono state riferite dal teste trovandosi Persona_1 presso il condominio per aiutare la cognata ivi residente per l'installazione degli addobbi natalizi, il quale dichiarava: “…Ricordo che il 26.11.2019, di pomeriggio, mi trovavo presso il condominio di in quanto mia cognata mi chiese una CP_3 mano per sistemare le luci di Natale all'interno del fabbricato. Preciso che nel loro condominio c'è questa usanza di addobbare il fabbricato per Natale, il giorno dopo Santa Caterina. Sono stato lì all'incirca tra le 16/16.15 e le 19.15 e mi sono occupato della sola installazione delle luci al primo piano. Oltre a mia cognata vi erano altre persone che tuttavia non conosco. All'interno del fabbricato in questione vivono anche delle zie di mia cognata. Preciso che gli addobbi vengono istallati in tutto il palazzo, ma io mi interessai solo di quelli al primo piano. Non ricordo se quel giorno il portone del palazzo fosse aperto, anche se normalmente lo trovo chiuso. Quel giorno non notai all'interno del palazzo la presenza di persone estranee al condominio. Neppure ho sentito rumori riconducibili ad una caduta. Negli anni ho collaborato alla installazione degli addobbi natalizi solo quando non avevo impegni di lavoro…”. Dunque, dalle deposizioni dei testi e non emerge la CP_4 Persona_1 presenza dell'attrice né di altri soggetti differenti dai condomini nel giorno e nell'ora del sinistro, né gli stessi hanno affermato di aver udito rumori riconducibili ad una ipotetica caduta: fatto al quale avrebbero dovuto assistere essendo gli stessi impegnati ad addobbare proprio il primo piano del fabbricato, luogo del presunto sinistro. La presenza dell'istante sul luogo del sinistro non risulta comprovata neanche dall'attestazione di visita da parte dell'agenzia immobiliare “ allegata al Per_2 fascicolo di parte attrice, la cui disamina evidenzia sia la mancata indicazione dell'orario dell'appuntamento con l'agente , sia la mancanza Testimone_2 della firma da parte dell'agente, limitandosi a riportate esclusivamente la firma della . Parte_1
Ancora, si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. n 2019018493 del P.O. di Torre Del Greco, allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero di in data 26-11-2019 e Parte_1 della seguente diagnosi “trauma facciale e spalla dx”, tuttavia non rappresenta la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione emergendo chiaramente nell'anamnesi infermieristica la dicitura “…riferisce caduta accidentale in casa” e non si tratta di voce precompilata del formulario. A nulla rileva la dicitura “incidente in altri luoghi chiusi” presente nel referto del Pronto Soccorso del 26/11/2019, non permettendo ugualmente di identificare il luogo del sinistro. Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le dichiarazioni rese dall'unico testimone attoreo non appaiono sufficienti e non appaiono confortate da ulteriore materiale probatorio, con la conseguenza che le deduzioni di parte attrice sono rimaste a livello di mere asserzioni prive di riscontro probatorio. In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che parte attrice non abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa, con la conseguenza che la domanda non può che essere rigettata.
3.2. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria Imperato dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Imperato dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata il 7 febbraio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Parte_1
Roma n. 29, presso lo studio dell'avvocato Anna Del Giudice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTRICE E
sito in Torre del Greco alla Controparte_1 CP_1
, in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Torre del Greco alla via Nazionale n. 36, presso lo studio dall'avv. Maria Rosaria Imperato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata alla via Marocchesa n. 14- Mogliano Veneto
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.10.2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23.2.2021, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale il sito in Torre Controparte_3 del Greco alla , in persona dell'amministratore e legale rapp.te Controparte_1
p.t., per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento e sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 26.11.2019, alle ore 17.20 circa. A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, dopo essersi recata in suddetto luogo assieme ad una amica per visitare un immobile in vendita sito al terzo piano del condominio, nel ritornare nell'androne dove aveva appuntamento con l'agente immobiliare, cadeva al primo piano a causa di una insidia non visibile e non prevedibile determinata da pavimento sconnesso, a causa di mattonelle non correttamente sigillate;
aggiungeva che a seguito della caduta veniva trasportata al P.S. di Torre del Greco dove le veniva diagnosticata
“contusione di parte non specificata, contusione craino facciale, frattura plutiframmentaria scomposta della testa omerale. Esami ematochimici e strumentali. Terapia medica.” con prognosi di 30 gg;
successivamente ad esito di ulteriori controlli specialistici, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “frattura scomposta epifisi prossimale mero dx”, presso il P.O. di Boscotrecase. Si costituiva in giudizio il citato eccependo la nullità dell'atto di CP_1 citazione, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda. Nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto e/o in via gradata il concorso di colpa del danneggiato;
chiedeva altresì di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni al fine di essere Controparte_2 manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza. Autorizzata la chiamata in causa della la stessa pur Controparte_2 regolarmente evocata non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Svolta l'istruttoria, all'udienza del 26.10.2023 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2. In limine litis, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. In diritto va evidenziato, che la pretesa azionata dall'istante va ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., e in relazione a tale fattispecie correttamente l'attrice ha prospettato la domanda, sia richiamando espressamente tale norma, sia allegando la responsabilità del quale custode del fabbricato. CP_1
Tanto precisato in punto di qualificazione giuridica, occorre in diritto rilevare che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno". (cfr. ex multis Cass. civ. n.11592/2010). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013).
3.1. Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, la scrivente ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso n. 2019018493 del 26.11.2019, attestazione agenzia immobiliare, e delle prove costituende (prova testimoniale), deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice. In particolare, nel corso dell'istruttoria sono stati escussi tre testi, uno indicato dalla parte attrice ( ) e due indicati dalla parte convenuta ( Testimone_1 [...]
e . CP_4 Persona_1
Il teste ascoltata all'udienza del 24.1.2021 amica della figlia Testimone_1 dell'attrice, dichiarava: “Ho assistito al sinistro per cui è causa verificatosi in data 26.11.2019 nel pomeriggio. Ricordo esattamente la data perché il giorno dopo è il compleanno di mia zia e siamo soliti festeggiare. Quel giorno mi recai con la signora
a visionare un immobile sito in Torre del Greco alla . Parte_1 CP_1
L'accompagnai su richiesta della figlia, che non poteva essere presente. Ricordo che andai a prendere la signora intorno alle 17.00 a via Ponte della Gatta in Parte_1
Torre del Greco. Avevamo appuntamento con l'agente immobiliare ma poiché eravamo in anticipo e sapevamo che l'immobile era sito al terzo piano decidemmo di salire da sole. Una volta giunte al terzo piano, verificammo che vi erano più appartamenti e poiché non sapevamo quale fosse quello di nostro interesse decidemmo di scendere nuovamente ad attendere l'agente. Preciso che sia per salire che per scendere utilizzammo le scale poiché la signora aveva paura di Parte_1 utilizzare l'ascensore. Preciso che la signora camminava davanti a me Parte_1 quando, giunte sul pianerottolo del primo piano, improvvisamente cadde in avanti. Ciò avvenne una volta superato l'ascensore. Nel cadere la signora portò il peso del corpo sulla spalla ed il braccio destri. Mi avvicinai a lei, che era cosciente ma non parlava, e alla mia domanda sul se provasse dolore fece cenno di si con la testa. Aveva anche il volto arrossato e, solo una volta giunte in P.S., notai che aveva delle escoriazioni sul viso. Nell'avvicinarmi, notai che nel punto in cui la signora era caduta vi erano delle mattonelle non ben infisse al suolo. Preciso che, sul pianerottolo, vi era una pavimentazione di colore chiaro sebbene alcune mattonelle presentassero delle chiazze più scure verosimilmente dovute all'usura. Misi il piede sulle mattonelle di cui ho parlato e verificai che erano traballanti in quel punto, che interessava all'incirca quattro mattonelle. Chiamai la figlia della signora per avvisarla e accompagnai la madre presso l' di Torre del Greco. In Org_1 quel frangente, l'agente immobiliare non era ancora arrivato e non so se sia stato contattato dalla figlia della signora per l'accaduto. Non ricordo se nel punto in cui la signora è caduta vi fosse, in corrispondenza, la porta di un vano. Preciso che, se ben ricordo, l'appuntamento con l'agente immobiliare era fissato alle ore 18.00. Il portone era aperto. Quando ho sollevato la signora da terra siamo scese a piedi fino al piano terra ma io la sorreggevo. La signora ha una corporatura esile e riuscì a Parte_1 soccorrerla da sola”. Circostanze completamente differenti sono state riferite da entrambi i testi di parte convenuta;
in particolare , una condomina del palazzo dichiarava: “il CP_4
26.11.2019 nel pomeriggio mi trovavo all'interno del mio palazzo. Preciso che all'interno del condominio vive gran parte della mia famiglia sia al primo, che al secondo, che al terzo piano. Noi abbiamo una tradizione all'interno del condominio per cui ogni anno il 26.11, il giorno dopo S. Caterina, addobbiamo il palazzo per il Natale e così facemmo anche quell'anno, per l'ultima volta prima della pandemia. Ci incontrammo intorno alle 15.30 e ci intrattenemmo fino alla 19.30 circa. Oltre a me erano presenti mio cognato, sig. , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, le porte delle nostre case erano aperte e abbiamo istallato i vari addobbi su
[...] tutti i piani. Preciso che casa mia è ubicata nei pressi delle scale che scendono al piano terra. Ricordo che all'epoca dei fatti vi era un appartamento sfitto al terzo piano e che c'erano degli agenti che si occupavano delle visite. So di queste visite anche perché poiché il palazzo non è munito di portiere e il portone di accesso è sempre chiuso di solito citofonano a me perché il mio nominativo è il primo che compare sul citofono. Il giorno del 26.11.2019 io non vidi persone estranee al condominio all'interno del palazzo e non sentii alcun rumore di cadute o altro. Non so riferire se in orari diversi, ad esempio di mattina, sia venuto qualche agente immobiliare a far visionare l'immobile. Negli anni è capitato che il portone fosse guasto e che quindi fosse aperto.” Circostanze di analogo tenore sono state riferite dal teste trovandosi Persona_1 presso il condominio per aiutare la cognata ivi residente per l'installazione degli addobbi natalizi, il quale dichiarava: “…Ricordo che il 26.11.2019, di pomeriggio, mi trovavo presso il condominio di in quanto mia cognata mi chiese una CP_3 mano per sistemare le luci di Natale all'interno del fabbricato. Preciso che nel loro condominio c'è questa usanza di addobbare il fabbricato per Natale, il giorno dopo Santa Caterina. Sono stato lì all'incirca tra le 16/16.15 e le 19.15 e mi sono occupato della sola installazione delle luci al primo piano. Oltre a mia cognata vi erano altre persone che tuttavia non conosco. All'interno del fabbricato in questione vivono anche delle zie di mia cognata. Preciso che gli addobbi vengono istallati in tutto il palazzo, ma io mi interessai solo di quelli al primo piano. Non ricordo se quel giorno il portone del palazzo fosse aperto, anche se normalmente lo trovo chiuso. Quel giorno non notai all'interno del palazzo la presenza di persone estranee al condominio. Neppure ho sentito rumori riconducibili ad una caduta. Negli anni ho collaborato alla installazione degli addobbi natalizi solo quando non avevo impegni di lavoro…”. Dunque, dalle deposizioni dei testi e non emerge la CP_4 Persona_1 presenza dell'attrice né di altri soggetti differenti dai condomini nel giorno e nell'ora del sinistro, né gli stessi hanno affermato di aver udito rumori riconducibili ad una ipotetica caduta: fatto al quale avrebbero dovuto assistere essendo gli stessi impegnati ad addobbare proprio il primo piano del fabbricato, luogo del presunto sinistro. La presenza dell'istante sul luogo del sinistro non risulta comprovata neanche dall'attestazione di visita da parte dell'agenzia immobiliare “ allegata al Per_2 fascicolo di parte attrice, la cui disamina evidenzia sia la mancata indicazione dell'orario dell'appuntamento con l'agente , sia la mancanza Testimone_2 della firma da parte dell'agente, limitandosi a riportate esclusivamente la firma della . Parte_1
Ancora, si evidenzia che la disamina del certificato di triage di P.S. n 2019018493 del P.O. di Torre Del Greco, allegato al fascicolo di parte attrice, se certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero di in data 26-11-2019 e Parte_1 della seguente diagnosi “trauma facciale e spalla dx”, tuttavia non rappresenta la prova che le lesioni siano conseguenza del sinistro descritto in citazione emergendo chiaramente nell'anamnesi infermieristica la dicitura “…riferisce caduta accidentale in casa” e non si tratta di voce precompilata del formulario. A nulla rileva la dicitura “incidente in altri luoghi chiusi” presente nel referto del Pronto Soccorso del 26/11/2019, non permettendo ugualmente di identificare il luogo del sinistro. Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione, le dichiarazioni rese dall'unico testimone attoreo non appaiono sufficienti e non appaiono confortate da ulteriore materiale probatorio, con la conseguenza che le deduzioni di parte attrice sono rimaste a livello di mere asserzioni prive di riscontro probatorio. In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che parte attrice non abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio gravante sulla stessa, con la conseguenza che la domanda non può che essere rigettata.
3.2. La ritenuta infondatezza nell'an della pretesa risarcitoria esime, ovviamente, da qualsiasi disamina dell'aspetto relativo al quantum debeatur.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Rosaria Imperato dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria Rosaria Imperato dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata il 7 febbraio 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo