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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2221/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 25/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2221/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COLOPI RENATA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. ALBANESE MARILU' resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
Pag. 1 di 5 - di essere docente di ruolo di musica e di prestare servizio presso l'istituto
Comprensivo di Gorle;
- che, per l'a.s. 2022/2023, è stata nominata referente del progetto “Coro delle Stelle”, che prevedeva lo svolgimento di ore di insegnamento extracurriculari aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro;
- che per tale attività era stato concordato il pagamento della somma lorda di € 1.800,00 onnicomprensivi a copertura dell'intero progetto annuale;
- che tuttavia, nel luglio 2023, le è stato versato unicamente l'importo netto di € 924,04, corrispondente a un lordo di € 1.356,44 e detratte le ritenute
INPDAP e F.P. per € 124,12 oltre all'imposta di € 308,08;
- che difatti, dal compenso lordo pattuito di € 1.800,00, l'istituto scolastico ha detratto la somma di € 443,56 per “oneri riflessi”, dovuti solamente agli iscritti al CPDEL del quale lei non fa parte;
- che pertanto è creditrice della somma di € 302,24 netta così ottenuta: “€
1.800,00 (importo lordo concordato) a detrarsi IRAP 8,8% per € 158,40,
a detrarsi F.DO CRES.DIPENDENTE 0,35% pari ad € 6,30, a detrarsi
IRPEF 25% pari ad € 408,82, totali € 1.226,48 da pagare. A detrarsi
Euro 924,24 (somma accreditata) = € 302,24 ”; Parte_2
- che la stessa problematica si è riproposta per l'anno scolastico successivo, con ulteriori differenze retributive per ulteriori € 310,30.
Ha quindi lamentato l'erroneità del conteggio effettuato dall' Controparte_2
poiché il lordo pattuito era pari ad € 1.800,00 e pertanto non avrebbero dovuto detrarsi gli “oneri riflessi” né l'IRAP; ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma netta di € 612,54.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
che, nel contestare integralmente la ricostruzione avversaria, ha
[...]
evidenziato che, nelle determine dell' riferite al conferimento Controparte_2 del progetto “Coro delle Stelle” per le due annualità in oggetto, era espressamente previsto il compenso di € 1.800,00 “lordo stato” (ossia corrispondente al costo complessivo per l'amministrazione, comprensivo di tutti
Pag. 2 di 5 gli oneri e ritenute fiscali), che differisce dal c.d. “lordo dipendente” (ossia il compenso netto e gli oneri a carico del lavoratore); di conseguenza, dal “lordo stato” devono essere detratti gli oneri a carico dello stato (IRAP all'8,5% e
INPDAP al 24,20%) per ottenere il “lordo dipendente” dal quale poi vanne detratte le ulteriori competenze (contributi assistenziali e previdenziali) a carico del lavoratore onde ottenere l'importo netto finale spettante.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
25/6/2025 che si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, definita con sentenza con motivazione contestuale
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Deve infatti trovare accoglimento la prospettazione del nella parte in CP_1
cui evidenzia che il compenso pattuito con la docente per lo svolgimento del progetto “Coro delle Stelle” era di € 1.800,00 “lordo stato”.
Il ha difatti prodotto in giudizio le due determine di affidamento CP_1 dell'incarico per le due annualità nelle quali si è svolto il progetto (a.s.
2022/2023 e a.s. 2023/2024), nelle quali è espressamente indicato che “la dirigente scolastica (…) determina (…) di imputare le spese relative alla presente determina per € 1.800,00 (lordo stato comprensivo di tutti gli oneri e ritenute fiscali) al capitolo di bilancio: P02/04 - “PDS Secondaria”. La somma di € 1.800,00 è pertanto espressamente indicata, per entrambe le annualità, al
“lordo stato”, importo che, come correttamente indicato dal CP_1 convenuto, è cosa diversa dal c.d. “lordo dipendente”. Del resto, la parte ricorrente non ha fornito prova contraria né ha prodotto alcun documento dal quale emerge che il “compenso di € 1.800,00 lordi” era da intendersi al “lordo dipendente” e non invece al “lordo stato”, come invece risulta pacificamente dalle determine.
Inoltre, deve osservarsi che le trattenute effettuate dal , oltre ad essere CP_1
obbligatorie per legge quanto all'imposizione sia contributiva e assistenziale, sia fiscale, sono senz'altro corrette, considerato che trattasi di organo tecnico
Pag. 3 di 5 specializzato rispetto al quale non vi è motivo di dubitare in ordine alla esattezza dei calcoli effettuati. E difatti, avendo riguardo all'a.s. 2022/2023, l'Istituto
ha correttamente operato, dal “lordo stato” le trattenute fiscali e CP_2 previdenziali di legge a carico dell'amministrazione (ossia, come indicato dal nella memoria difensiva: € 328,26 per INPDAP al 24,20% ed € 115,30 CP_1
per IRAP all'8,50%, per complessivi € 443,56), ottenendo così il c.d. “lordo dipendente” pari ad € 1.356,44. Da tale importo sono poi stati detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e segnatamente;
€ 119,37 per
INPDAP all'8,80%, € 4,75 per F.C. allo 0,35%, ottenendo un imponibile fiscale di € 1.232,33, cui poi è stata applicata l'imposta IRPEF per € 308,08, e così per un compenso netto di € 924,25.
Le cifre coincidono perfettamente con quanto indicato nel doc. 2 prodotto dalla ricorrente ove emerge: un “lordo” (da intendersi “lordo stato”) di € 1.800,00,
“oneri riflessi” (ossia, oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione) per € 443,56, “ritenute previdenziali” a carico del dipendente per € 124,12, “ritenute erariali” a carico del dipendente (ossia
IRPEF) per € 308,08, per un netto di € 924,24. Parimenti, le medesime cifre sono anche indicate nel doc. 1 prodotto sempre dalla parte ricorrente ove emerge un
“compenso lordo” (da intendersi “lordo dipendente”) di € 1.356,44, ritenute
INPDAP a carico del dipendente all'8,80% per € 119,37, ritenuta F.P. allo 0,35% per € 4,75 per un totale di ritenute previdenziali e assistenziali di € 124,12, ottenendo un imponibile fiscale di € 1.232,32 cui poi è stata detratta l'imposta
IRPEF per € 308,08 per un netto finale di € 924,24.
In altri termini, considerato che per entrambe le annualità rivendicate il compenso stabilito per il progetto Coro delle Stelle era pari ad € 1.800,00 da intendersi al “lordo stato”, deve quindi concludersi che le trattenute effettuate dal sono corrette. CP_1
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite alla luce della qualità delle parti e della particolarità della materia.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 25/6/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 25/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2221/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. COLOPI RENATA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. ALBANESE MARILU' resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
Pag. 1 di 5 - di essere docente di ruolo di musica e di prestare servizio presso l'istituto
Comprensivo di Gorle;
- che, per l'a.s. 2022/2023, è stata nominata referente del progetto “Coro delle Stelle”, che prevedeva lo svolgimento di ore di insegnamento extracurriculari aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro;
- che per tale attività era stato concordato il pagamento della somma lorda di € 1.800,00 onnicomprensivi a copertura dell'intero progetto annuale;
- che tuttavia, nel luglio 2023, le è stato versato unicamente l'importo netto di € 924,04, corrispondente a un lordo di € 1.356,44 e detratte le ritenute
INPDAP e F.P. per € 124,12 oltre all'imposta di € 308,08;
- che difatti, dal compenso lordo pattuito di € 1.800,00, l'istituto scolastico ha detratto la somma di € 443,56 per “oneri riflessi”, dovuti solamente agli iscritti al CPDEL del quale lei non fa parte;
- che pertanto è creditrice della somma di € 302,24 netta così ottenuta: “€
1.800,00 (importo lordo concordato) a detrarsi IRAP 8,8% per € 158,40,
a detrarsi F.DO CRES.DIPENDENTE 0,35% pari ad € 6,30, a detrarsi
IRPEF 25% pari ad € 408,82, totali € 1.226,48 da pagare. A detrarsi
Euro 924,24 (somma accreditata) = € 302,24 ”; Parte_2
- che la stessa problematica si è riproposta per l'anno scolastico successivo, con ulteriori differenze retributive per ulteriori € 310,30.
Ha quindi lamentato l'erroneità del conteggio effettuato dall' Controparte_2
poiché il lordo pattuito era pari ad € 1.800,00 e pertanto non avrebbero dovuto detrarsi gli “oneri riflessi” né l'IRAP; ha pertanto chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma netta di € 612,54.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
che, nel contestare integralmente la ricostruzione avversaria, ha
[...]
evidenziato che, nelle determine dell' riferite al conferimento Controparte_2 del progetto “Coro delle Stelle” per le due annualità in oggetto, era espressamente previsto il compenso di € 1.800,00 “lordo stato” (ossia corrispondente al costo complessivo per l'amministrazione, comprensivo di tutti
Pag. 2 di 5 gli oneri e ritenute fiscali), che differisce dal c.d. “lordo dipendente” (ossia il compenso netto e gli oneri a carico del lavoratore); di conseguenza, dal “lordo stato” devono essere detratti gli oneri a carico dello stato (IRAP all'8,5% e
INPDAP al 24,20%) per ottenere il “lordo dipendente” dal quale poi vanne detratte le ulteriori competenze (contributi assistenziali e previdenziali) a carico del lavoratore onde ottenere l'importo netto finale spettante.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'udienza del
25/6/2025 che si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, definita con sentenza con motivazione contestuale
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Deve infatti trovare accoglimento la prospettazione del nella parte in CP_1
cui evidenzia che il compenso pattuito con la docente per lo svolgimento del progetto “Coro delle Stelle” era di € 1.800,00 “lordo stato”.
Il ha difatti prodotto in giudizio le due determine di affidamento CP_1 dell'incarico per le due annualità nelle quali si è svolto il progetto (a.s.
2022/2023 e a.s. 2023/2024), nelle quali è espressamente indicato che “la dirigente scolastica (…) determina (…) di imputare le spese relative alla presente determina per € 1.800,00 (lordo stato comprensivo di tutti gli oneri e ritenute fiscali) al capitolo di bilancio: P02/04 - “PDS Secondaria”. La somma di € 1.800,00 è pertanto espressamente indicata, per entrambe le annualità, al
“lordo stato”, importo che, come correttamente indicato dal CP_1 convenuto, è cosa diversa dal c.d. “lordo dipendente”. Del resto, la parte ricorrente non ha fornito prova contraria né ha prodotto alcun documento dal quale emerge che il “compenso di € 1.800,00 lordi” era da intendersi al “lordo dipendente” e non invece al “lordo stato”, come invece risulta pacificamente dalle determine.
Inoltre, deve osservarsi che le trattenute effettuate dal , oltre ad essere CP_1
obbligatorie per legge quanto all'imposizione sia contributiva e assistenziale, sia fiscale, sono senz'altro corrette, considerato che trattasi di organo tecnico
Pag. 3 di 5 specializzato rispetto al quale non vi è motivo di dubitare in ordine alla esattezza dei calcoli effettuati. E difatti, avendo riguardo all'a.s. 2022/2023, l'Istituto
ha correttamente operato, dal “lordo stato” le trattenute fiscali e CP_2 previdenziali di legge a carico dell'amministrazione (ossia, come indicato dal nella memoria difensiva: € 328,26 per INPDAP al 24,20% ed € 115,30 CP_1
per IRAP all'8,50%, per complessivi € 443,56), ottenendo così il c.d. “lordo dipendente” pari ad € 1.356,44. Da tale importo sono poi stati detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e segnatamente;
€ 119,37 per
INPDAP all'8,80%, € 4,75 per F.C. allo 0,35%, ottenendo un imponibile fiscale di € 1.232,33, cui poi è stata applicata l'imposta IRPEF per € 308,08, e così per un compenso netto di € 924,25.
Le cifre coincidono perfettamente con quanto indicato nel doc. 2 prodotto dalla ricorrente ove emerge: un “lordo” (da intendersi “lordo stato”) di € 1.800,00,
“oneri riflessi” (ossia, oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Amministrazione) per € 443,56, “ritenute previdenziali” a carico del dipendente per € 124,12, “ritenute erariali” a carico del dipendente (ossia
IRPEF) per € 308,08, per un netto di € 924,24. Parimenti, le medesime cifre sono anche indicate nel doc. 1 prodotto sempre dalla parte ricorrente ove emerge un
“compenso lordo” (da intendersi “lordo dipendente”) di € 1.356,44, ritenute
INPDAP a carico del dipendente all'8,80% per € 119,37, ritenuta F.P. allo 0,35% per € 4,75 per un totale di ritenute previdenziali e assistenziali di € 124,12, ottenendo un imponibile fiscale di € 1.232,32 cui poi è stata detratta l'imposta
IRPEF per € 308,08 per un netto finale di € 924,24.
In altri termini, considerato che per entrambe le annualità rivendicate il compenso stabilito per il progetto Coro delle Stelle era pari ad € 1.800,00 da intendersi al “lordo stato”, deve quindi concludersi che le trattenute effettuate dal sono corrette. CP_1
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
3.- Si ritiene sussistano gravi motivi per compensare le spese di lite alla luce della qualità delle parti e della particolarità della materia.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 25/6/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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