Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.