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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7927 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla Via Delle Azalee, n. 23, rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Verde (c.f. ), C.F._2 presso il suo studio elettivamente dom.to in Gricignano di Aversa (CE), alla Via Sant'Antonio Abate,
n. 76., giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
con sede sociale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri 1, P.IVA Controparte_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale P.IVA_1
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Verona, alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Flavio Gioia 39, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Frascino (c.f.
), con studio in Benevento (BN), alla Via Pacevecchia, n. 14/C, giusta procura C.F._3 generale alle liti conferita del 29/09/2015, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Pezone, sito in Trentola Ducenta, alla via Caracas n. 1;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 28/01/2025, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 02/09/2023, proponeva opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
17/02/2022, depositato in cancelleria in data 18/02/2022 e notificato per compiuta giacenza in data
26/03/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.117,68, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società Controparte_1
L'opponente deduceva di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio, attesa la nullità della relativa notifica, tentata presso l'indirizzo di Sant'Antimo, alla Via Giosuè Carducci,
n. 2, ove non risiedeva più sin dal 12/03/2018, e presso il quale era stato altresì notificato il successivo atto di precetto, recuperato in via del tutto casuale, grazie all'intervento di una ex vicina di casa, in data 04/08/2023.
Precisando di non aver mai intrattenuto rapporti contrattuali con concludeva per la Controparte_1
declaratoria di nullità della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo precetto, contestualmente chiedendo di essere rimesso in termini per l'introduzione del giudizio di merito, con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituiva la società opposta, la quale, diffusamente argomentando in ordine alla infondatezza giuridico-fattuale dell'avversa domanda, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c., disponendo rinvio alla udienza del 23/01/2025.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 28/10/2024 tratteneva la causa in decisione.
2. Va preliminarmente rilevato che, benché l'opposizione abbia ad oggetto il decreto ingiuntivo n.
234/2022, come da atto di precetto, in realtà il titolo impugnato è il decreto ingiuntivo n. 908/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 14/03/2022, notificato il 04/04/2022 e dichiarato esecutivo perché non opposto in data 21/11/2022, sul quale pertanto verterà l'indagine del giudice.
3. L'opposizione tardiva è ammissibile.
L'art. 650 c.p.c. consente all'ingiunto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, anche una volta scaduto il termine fissato nello stesso, qualora provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore.
2 Come chiarito in sede di nomofilachia, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'ingiunto deve fornire prova non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della non tempestività della conoscenza, ovvero dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. n. 19938/2020; Cass.
n. 6165/2020; Cass. S.U., n. 9938/2005).
L'opponente deve, pertanto, dimostrare che, a causa di quella irregolarità, non abbia avuto conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, dovendo, al riguardo, allegare e provare circostanze specifiche che gli abbiano reso impossibile prendere cognizione dell'atto per reagirvi tempestivamente (cfr. Cass. 19/07/2023, n. 21232).
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007;
Cass. 05/03/2020, n. 6165).
Ora, nel caso di specie, l'opponente ha sperimentato opposizione tardiva deducendo di non aver ricevuto il decreto ingiuntivo, spedito presso la vecchia residenza anagrafica, in Sant'Antimo, alla via
Carducci n. 2, e dunque in un luogo diverso dalla effettiva residenza di via delle Azalee n. 23 in
Sant'Antimo, regolarmente registrata presso l'anagrafe comunale da data anteriore a quella della notifica dell'atto presupposto.
L'iter notificatorio si è concluso con la compiuta giacenza, sicché è evidente che il debitore non possa aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12/05/2022 n. 15175).
L'irregolarità della notifica ha dunque prodotto, come proprio effetto diretto, l'ignoranza effettiva del titolo monitorio.
D'altro canto, sussiste, in capo alla parte notificante, un onere di diligenza circa il preventivo accertamento della corretta residenza del destinatario (cfr. Cass. 9238/2020), sicché non può dubitarsi della ammissibilità della spiegata opposizione.
4. Nel merito, va rilevato che l'opposizione tardiva non può esaurirsi in una mera denuncia della irregolarità della notificazione del decreto o dei vizi formali di quest'ultimo, dovendosi necessariamente accompagnare ad una contestazione della pretesa creditoria.
L'opponente non può limitarsi a dedurre la nullità della notificazione del provvedimento monitorio ovvero la mancata conoscenza per cause esterne alla propria volontà, dovendo anche dedurre, nel merito, l'insussistenza dell'avversa pretesa creditoria.
Per tali motivi va dichiarata inammissibile la domanda di rimessioni in termini, mentre potrà essere esclusivamente valutato l'unico motivo di doglianza formulato, relativo alla carenza di titolarità attiva
3 in capo alla opposta, con la quale l'opponente asserisce di non aver mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale.
5. Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
6. Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., l'onere di provare le vicende traslative del credito e l'inclusione del credito litigioso nelle varie operazioni di cartolarizzazione succedutesi nel tempo (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
7. La creditrice ingiungente ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito ab origine sorto in capo ad per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da Banca FI Controparte_3
S.p.A., alla quale detto credito era pervenuto in forza di altro contratto di cessione stipulato con
Rubidio SPV s.r.l., originaria cessionaria di Controparte_3
4 Con peculiare riferimento alla vicenda traslativa temporalmente più risalente, la creditrice ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva esclusivamente all'avviso di cessione pubblicato in G.U.
Parte II n. 152 del 28/12/2013.
Appare opportuno precisare, richiamando, sul punto, gli esiti nomofilattici cui è ormai stabilmente pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che l'avviso ex art. 58, comma 2, T.U.B. costituisce ex se elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526;
Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866).
La pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli
Nord, 14 marzo 2023 n.1055).
Le peculiarità della cessione massiva dei crediti, con precipuo riferimento alla semplificazione degli oneri pubblicitari, non consentono, infatti, deviazioni ontologiche dalla architettura normativa di riferimento, come cristallizzata nella disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., la quale restituisce uno schema tipico di cessione quale negozio consensuale ad effetti reali, come tale idoneo a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto.
E' evidente che rispetto alla cessione atomistica regolata nelle richiamate norme codicistiche, la cessione in blocco costituisca fenomeno ben più ampio, idoneo a trasferire plurime posizioni creditorie, che richiederebbero l'invio di comunicazioni massive ai debitori interessati dalla cessione, sicché, nell'ottica di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento dei vari incombenti post-cessione, l'art. 58 T.U.B. consente una forma di opponibilità erga omnes realizzabile mediante la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Tale agevolazione pubblicitaria, tuttavia, non altera per ciò solo la morfologia dell'operazione contrattuale, pur sempre riconducibile ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale, con efficacia traslativa, la cui validità non può essere, in alcun modo, compromessa dall'adesione o dalla notifica al terzo ceduto.
La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità di cui all'art. 58 TUB svolgono, dunque, nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, la più ridotta e limitata funzione di garantire al debitore l'efficacia liberatoria del proprio adempimento, senza rilevare quali elementi costitutivi della vicenda traslativa, la cui dimostrazione, in ogni caso, non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma, sicché può essere
5 resa con qualunque mezzo di prova, anche indiziario o presuntivo (cfr. Cass. civ. sez. I ord.
29/02/2024 n. 5478).
Per tali motivi, l'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione, non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526;
Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866)
Resta, dunque, devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa del suddetto avviso (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/01/2025, n. 841).
8. L'estratto di G.U. n. 152 del 28/12/2013 dà pubblica notizia della cessione intercorsa tra
[...]
e Rubidio SPV s.r.l. in data 10/12/2013, avente ad oggetto un portafoglio di crediti, CP_3 identificabili mediante criteri di blocco enucleati in via cumulativa (testualmente crediti “che soddisfino tutti i seguenti criteri”).
Il documento offerto dalla creditrice opposta, tuttavia, risulta parziale, essendo stata pretermessa la terza pagina, sicché, non essendo completo l'elenco dei criteri di blocco, non è consentita al giudice la materiale ricostruzione dei margini perimetrali precisi e specifici dell'operazione traslativa e, di conseguenza, è preclusa l'indagine in ordine alla effettiva riconducibilità del credito litigioso nel novero dei crediti ceduti in blocco.
L'avviso di cessione pubblicato in G.U., pur potendo astrattamente essere impiegato dal cessionario per efficacemente provare la propria legittimazione sostanziale, risulta a tal fine idoneo solo se non lasci incertezze o ombre di sorta sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, sulla scorta degli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie (Cass. ord.
29/02/2024, n. 5478).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, esso non consente, in ragione della incompletezza della relativa produzione documentale, di verificare in modo preciso e circostanziato tutte le caratteristiche omogenee cumulativamente elaborate da cedente e cessionario per individuare i crediti oggetto di cessione.
Tale claudicanza probatoria riverbera le proprie negative conseguenze sulle ulteriori vicende circolatorie del credito.
6 In caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale (cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n.24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito azionato in capo alla società ultima cessionaria (cfr.
Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Tale rilievo rende del tutto superflua l'indagine relativa alle successive cessioni in favore di Banca
FI S.p.A. e di che si pone a valle di una catena di cessioni non adeguatamente Controparte_1 documentate.
Per i superiori motivi, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
9. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto della inammissibilità della domanda di rimessione in termini formulata dall'opponente, della condotta delle parti (cfr. anche verbale di mediazione), della natura delle questioni trattate e della risoluzione della controversia su questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 908/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 14/03/2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 19/02/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata 7