CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 256/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 17/2023, pubblicata il 10.1.2023, vertente
TRA Part
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14 marzo 2023, di determina del 6 luglio 2023,
n. 421, nonché di mandato in atti, dall'avv. Nicandro Vizoco, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in , alla Via Iosso, 6. Pt_1
APPELLANTE
E
(CF. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in
Campobasso domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 184/2016, emesso dal Tribunale di Isernia, con il quale gli veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 54.272,06, oltre interessi e spese legali, in favore della società
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di sgombero neve eseguite nell'anno Controparte_1
2012.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti in sede monitoria, sostenendo che gli oneri derivanti dall'emergenza neve fossero a carico del bilancio regionale, e che la aveva omesso di trasferire al le somme occorrenti per Parte_2 Pt_1 soddisfare le varie imprese che avevano lavorato per il superamento dell'emergenza; nel merito ha eccepito che l'importo da riconoscere alla era di gran lunga inferiore a quello Controparte_1 richiesto, e doveva essere quantificato in Euro 30.612,21, di cui già pagati in acconto Euro 3.670,00, onde rimaneva, eventualmente, da corrispondere la somma di Euro 26.952,21; ha invocato la chiamata in causa della per essere da essa manlevato in caso di soccombenza. Parte_2
Incardinatasi la lite dinanzi al Tribunale di Isernia, G.I., con provvedimento del 21.5.19, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ha dichiarato Parte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Campobasso, in relazione esclusivamente alla domanda di manleva del , ed ha concesso termine Parte_1 per la riassunzione del giudizio.
Il ha riassunto tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale di Campobasso, Parte_1 citando esclusivamente la e deducendo che: Parte_2
1) nel corso del febbraio 2012, in seguito alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi, il
Presidente della con decreto n. 22 del 3.02.2012, aveva dichiarato lo stato di Parte_2 emergenza, autorizzando i Sindaci della quali autorità locali di protezione civile, a porre Pt_2 in essere le iniziative per il superamento dell'emergenza, tra cui lo sgombero neve per ripristinare la viabilità; nel citato decreto era previsto che gli oneri relativi sarebbero stati a carico del bilancio regionale;
2) il aveva provveduto ad incaricare alcune ditte, tra cui la Parte_1 Controparte_1
per effettuare lo sgombero neve;
[...]
3) successivamente, in data 9.02.2012, la – Servizio Protezione Civile – aveva Parte_2 emanato apposita circolare esplicativa n. 1 relativa all'utilizzo da parte dei Comuni dei beni materiali privati;
2 4) in data 29.02.2012 il aveva provveduto, tramite pec, a rendicontare alla Parte_1
Regione Molise – Servizio Protezione Civile, le spese sostenute nel periodo emergenza neve dal
3 al 17 febbraio compreso, per l'importo complessivo di Euro 254.021,41, di cui Euro 30.612,21
(IVA compresa) erano riconosciuti alla Controparte_1
5) l'importo complessivo effettivamente pagato dall' era Parte_3 pari ad Euro 33.754,46, come stabilito con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del
12.06.2012, somma che era stata impiegata dal per corrispondere (alle varie imprese che Pt_1 avevano svolto i lavori, compresa la citata un acconto sul maggior Controparte_1 importo dovuto;
6) con Determina Dirigenziale n. 349 del 31.12.2012, il Comune aveva pagato alla Controparte_1 la somma di Euro 1.140,00 (IVA compresa), e aveva accantonato la somma di Euro 2.530,00
[...]
(IVA compresa), successivamente versata in ragione di determina dirigenziale n. 58 dell'11.03.2013.
Il ha chiesto, quindi, che, in caso di conferma del decreto ingiuntivo già opposto, la Pt_1 Pt_2 fosse condannata a manlevarlo dal pagamento della somma ingiunta o di quella comunque
[...] dovuta.
Si è costituita la ed ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il Sindaco, Parte_2 in base all'art. 15 L. 225/92, era autorità di protezione civile, e, pertanto, tenuto alla gestione delle relative emergenze, con connessi oneri finanziari;
ha dedotto che il era stato Parte_1 destinatario di parte dei fondi pervenuti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nella misura di Euro 43.473,86, di cui era stata richiesta relativa rendicontazione;
pertanto, nessuna ulteriore somma poteva essere richiesta alla anche perché i fondi di solidarietà di Pt_2 provenienza europea erano stati dirottati diversamente.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 10.1.23, il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda avanzata dal nei confronti della e compensato le spese di lite. Parte_1 Parte_2
Il Tribunale ha osservato che i Comuni - a seguito del decreto n. 22 del 3.02.2012, con cui il
Presidente della a causa delle ingenti precipitazioni nevose, aveva dichiarato lo stato Parte_2 di emergenza su tutto il territorio regionale dal 3.02.2012 fino al 12.02.2012, autorizzando i Sindaci
a porre in essere tutte le iniziative necessarie volte al ripristino della situazione di normalità, prevedendo che gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza sarebbero stati a carico del bilancio regionale - avrebbero dovuto fornire alla idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, anche in base alle circolari Pt_2
3 emesse dalle competenti autorità di protezione civile a livello nazionale, e, comunque, in ragione delle elementari e minime norme di trasparenza che presiedono il buon andamento della azione amministrativa.
Il primo giudice ha quindi ritenuto che, fermo restando l'obbligo della di farsi carico del Pt_2 rimborso delle spese sostenute, non era stata fornita prova della trasmissione da parte del Parte_1
alla di idonea rendicontazione di tali spese.
[...] Parte_2
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a Parte_1 mezzo pec il 9.7.23.
L'appellante ha lamentato: a) l'omessa o errata valutazione degli atti ad opera del primo giudice in punto di tempestiva e corretta rendicontazione effettuata dal;
b) la violazione Parte_1 dell'art. 115 CPC, non essendo stata contestata dalla la rendicontazione delle spese Parte_2 inoltrata dal Pt_1
Ha concluso chiedendo: “accogliere la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti della per le somme dovute alla dichiarando tenuta Parte_2 Controparte_1 al pagamento la suddetta in persona del suo l.r.p.t., condannando il predetto Ente Parte_2
Pubblico al pagamento di quanto dovuto dall'odierno appellante alla pari ad Controparte_1
Euro 54.272,06, e o quella somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 15.11.23 si è costituita la ed ha eccepito l'inammissibilità Parte_2 del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza del 20.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata Parte_2
Non può ritenersi ricorrente nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, già esclusa dal
Consigliere istruttore con l'ordinanza del 14.12.23.
Quanto alla prospettata carenza di interesse dell'attuale appellante, ed alla asserita violazione del principio di pregiudizialità di cui all'art. 295 CPC, argomentata sull'inesistenza di una pronuncia di condanna del al pagamento di somme in favore della nella comparsa Pt_1 Controparte_1 depositata il 4.11.25 il ha precisato che il giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo già pendente innanzi al Tribunale di Isernia, nell'ambito del quale è stata originariamente proposta la domanda di manleva nei confronti della chiamata in causa è stato deciso Parte_2
4 con sentenza n. 31/24 del 19.1.24; detta sentenza ha rigettato l'opposizione proposta del Pt_1 con obbligo per quest'ultimo di pagare alla società ingiungente la somma di Euro 54.272,06, oltre le spese di lite, ed ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro
5.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC.
Non è stato dedotto che la sentenza in questione sia stata impugnata, né la pur Parte_2 avendone la possibilità, ha svolto rilievi sul punto nelle note depositate il 19.11.25.
Può allora essere richiamato, prescindendo da ogni altra considerazione, l'insegnamento della
Suprema Corte a Sezioni Unite, a mente del quale, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 CPC (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 CPC, il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 CPC comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 CPC comma 2. (cfr. Cass. S.U. 21763/21).
5. Nel merito.
5.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa o errata valutazione degli atti ad opera del primo giudice in punto di tempestiva e corretta rendicontazione effettuata dal
[...]
. Parte_1
Per meglio comprendere la censura, è utile ricordare come nella sentenza gravata venga dato conto che:
“l'unica documentazione di qualche rilievo sotto questo profilo è quella inviata a mezzo pec il
29.02.2012 dal alla in cui il Comune inoltrava un prospetto delle spese Parte_1 Pt_2
Cont sostenute, nel quale veniva indicata la somma di euro 30.612,21 (IVA compresa) per
Construction; tuttavia, non si comprende quale fosse la documentazione giustificativa di cui il disponesse per computare l'importo in questione, né risulta che in allegato alla citata pec Pt_1 vi fossero allegati da cui evincere l'ammontare delle spese e degli esborsi sostenuti;
-invero, sembra opportuno rilevare che a quella data neppure erano state emesse le fatture della
[...]
che sarebbero state emesse il successivo 10.07.2012 (fatture che, sicuramente, il Controparte_1 aveva l'onere di produrre alla ai fini della rendicontazione); Pt_1 Pt_2
5 -nemmeno sono indicate precisamente quali spese/esborsi (carburante per automezzi, approvvigionamento sale, personale spalaneve) fossero compresi nella somma di euro 30.612,21 riconosciuta alla o quale documentazione il Comune avesse visionato/valutato Controparte_1 per ritenere dovuti gli importi in esame, ad esempio: fatture emesse nei confronti di MD da altri fornitori, numero di unità di personale impiegato, ore di lavorazione, luoghi e date di intervento, spese ed esborsi sostenuti (a titolo esemplificativo, per approvvigionamento di sale);
-inoltre, tali elementi giustificativi non si evincono chiaramente neppure dalle successive fatture di
MD, allegate agli atti (che, comunque, hanno valenza meramente unilaterale), atteso che in quelle recanti nn. 1 e 3 vengono indicati i mezzi utilizzati, senza però precisare quali fossero i giorni e le ore in cui gli stessi erano stati adoperati (si evidenzia che, ad esempio, l'indicazione delle date era strettamente funzionale a comprendere se si trattasse di interventi compiuti durante lo stato di emergenza, in essere dal 3.02.2012 e fino al 12.02.2012, per complessivi 10 giorni), mentre nella fattura n. 2 viene riportata semplicemente la dicitura “fattura a corpo”, senza alcuna ulteriore specificazione
L'appellante sostiene che il avrebbe correttamente rendicontato alla le spese Pt_1 Parte_2 sostenute per l'emergenza neve, invocando il doc. 8 del fascicolo di primo grado, ed affermando che,
“dall'esame del suddetto documento, alla voce “mezzi” decimo rigo, testualmente è riportato: “
[...]
25.299,35 IVA 21% 5.321,86, totale 30.612,21”. Parte_4
Come si vede, la censura non è idonea a superare i puntuali e convincenti rilievi del Tribunale, che ha preso in esame il documento in questione evidenziandone le lacune.
Analoghe considerazioni valgono per le fatture.
5.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 115 CPC, non essendo stata contestata dalla la rendicontazione delle spese inoltrata dal Parte_2 Pt_1
Sul punto il Tribunale ha così motivato:
“non emerge da alcun atto che la abbia formalmente approvato il riparto del Parte_2
29.02.2012 redatto dal Comune;
anzi, nella Determina del Direttore Generale n. 12 del 12.06.2012 era chiaramente indicato che la non aveva ancora riconosciuto le spese sostenute per Pt_2
l'emergenza neve ed, in particolare, così testualmente si puntualizzava: “ravvisata la necessità nelle more della decisione finale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emanazione di specifici provvedimenti per il riconoscimento delle spese sostenute per l'emergenza neve di febbraio
2012, di mettere a disposizione le risorse finanziarie a copertura di almeno una parte delle spese vive quali carburante per gli automezzi utilizzati per l'emergenza anche privati, approvvigionamento sale, oneri per l'utilizzo dei personale sostenute dalle Amministrazioni Comunali a seguito Parte_5 degli eventi calamitosi di cui sopra, nella misura massima di euro 2.000.000,00”.
6 Si evince, quindi, che con tale determina la si era limitata ad erogare e ripartire tra i Comuni Pt_2 un acconto a titolo di spese vive sostenute, senza tuttavia approvare i rendiconti delle
Amministrazioni comunali, iter quest'ultimo da completarsi successivamente a fronte di analitica rendicontazione da parte dei Comuni (che, a loro volta, dovevano esigere dalle imprese la documentazione giustificativa).
Peraltro, non risulta comprovato che neppure Il abbia approvato -a seguito di effettiva Pt_1 rendicontazione- la spesa di euro 54.272,06, oggetto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'impresa; infatti, il Comune, con deliberazione n. 32 del 12.10.2012, avente ad oggetto
“approvazione documentazione istruttoria per l'erogazione in acconto delle spese vive sostenute”, si limitava a ritenere come spesa documentata la minor somma di euro 2.530,00 in favore di
[...]
riconosciuta quale acconto sulle fatture nn. 1 e “153”, specificando espressamente Controparte_1 che tale approvazione non costituiva “riconoscimento della legittimità delle pretese avanzate dalle ditte, né assunzione di impegno del relativo onere economico in capo all'Amministrazione
Comunale”.
Si tratta di valutazioni del tutto logiche e congruenti, non superate da convincenti argomentazioni di segno contrario, essendosi l'appellante limitato a dare una lettura di segno diverso della Determina n.
12 del 12.6.12 senza confutare quanto sopra rimarcato dal primo giudice, ed a richiamare giurisprudenza della Suprema Corte non attinente ai fini che qui interessano.
D'altra parte, la in prime cure ha contestato la pretesa di controparte, rimarcando, tra Parte_2
l'altro, la necessità di rendicontazione finale, essenziale per l'erogazione dei saldi (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto).
E' il caso di sottolineare, inoltre, che la sentenza del Tribunale di Isernia prima richiamata, con la Cont quale è stato definito il rapporto tra il e la non può essere Parte_1 Controparte_1 di per sé invocata, prescindendo da ogni altra considerazione, come fonte di prova di un credito di pari importo nei confronti della ancorato, come si è detto, ad obblighi di Parte_2 rendicontazione non osservati.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 256/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 17/2023, pubblicata il 10.1.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.997,00 (Euro
1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 27.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 256/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di Campobasso n. 17/2023, pubblicata il 10.1.2023, vertente
TRA Part
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14 marzo 2023, di determina del 6 luglio 2023,
n. 421, nonché di mandato in atti, dall'avv. Nicandro Vizoco, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in , alla Via Iosso, 6. Pt_1
APPELLANTE
E
(CF. ), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in
Campobasso domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.11.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 20.11.25.
1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 184/2016, emesso dal Tribunale di Isernia, con il quale gli veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro 54.272,06, oltre interessi e spese legali, in favore della società
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di sgombero neve eseguite nell'anno Controparte_1
2012.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata nei suoi confronti in sede monitoria, sostenendo che gli oneri derivanti dall'emergenza neve fossero a carico del bilancio regionale, e che la aveva omesso di trasferire al le somme occorrenti per Parte_2 Pt_1 soddisfare le varie imprese che avevano lavorato per il superamento dell'emergenza; nel merito ha eccepito che l'importo da riconoscere alla era di gran lunga inferiore a quello Controparte_1 richiesto, e doveva essere quantificato in Euro 30.612,21, di cui già pagati in acconto Euro 3.670,00, onde rimaneva, eventualmente, da corrispondere la somma di Euro 26.952,21; ha invocato la chiamata in causa della per essere da essa manlevato in caso di soccombenza. Parte_2
Incardinatasi la lite dinanzi al Tribunale di Isernia, G.I., con provvedimento del 21.5.19, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ha dichiarato Parte_2
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Campobasso, in relazione esclusivamente alla domanda di manleva del , ed ha concesso termine Parte_1 per la riassunzione del giudizio.
Il ha riassunto tempestivamente la causa dinanzi al Tribunale di Campobasso, Parte_1 citando esclusivamente la e deducendo che: Parte_2
1) nel corso del febbraio 2012, in seguito alle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi, il
Presidente della con decreto n. 22 del 3.02.2012, aveva dichiarato lo stato di Parte_2 emergenza, autorizzando i Sindaci della quali autorità locali di protezione civile, a porre Pt_2 in essere le iniziative per il superamento dell'emergenza, tra cui lo sgombero neve per ripristinare la viabilità; nel citato decreto era previsto che gli oneri relativi sarebbero stati a carico del bilancio regionale;
2) il aveva provveduto ad incaricare alcune ditte, tra cui la Parte_1 Controparte_1
per effettuare lo sgombero neve;
[...]
3) successivamente, in data 9.02.2012, la – Servizio Protezione Civile – aveva Parte_2 emanato apposita circolare esplicativa n. 1 relativa all'utilizzo da parte dei Comuni dei beni materiali privati;
2 4) in data 29.02.2012 il aveva provveduto, tramite pec, a rendicontare alla Parte_1
Regione Molise – Servizio Protezione Civile, le spese sostenute nel periodo emergenza neve dal
3 al 17 febbraio compreso, per l'importo complessivo di Euro 254.021,41, di cui Euro 30.612,21
(IVA compresa) erano riconosciuti alla Controparte_1
5) l'importo complessivo effettivamente pagato dall' era Parte_3 pari ad Euro 33.754,46, come stabilito con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del
12.06.2012, somma che era stata impiegata dal per corrispondere (alle varie imprese che Pt_1 avevano svolto i lavori, compresa la citata un acconto sul maggior Controparte_1 importo dovuto;
6) con Determina Dirigenziale n. 349 del 31.12.2012, il Comune aveva pagato alla Controparte_1 la somma di Euro 1.140,00 (IVA compresa), e aveva accantonato la somma di Euro 2.530,00
[...]
(IVA compresa), successivamente versata in ragione di determina dirigenziale n. 58 dell'11.03.2013.
Il ha chiesto, quindi, che, in caso di conferma del decreto ingiuntivo già opposto, la Pt_1 Pt_2 fosse condannata a manlevarlo dal pagamento della somma ingiunta o di quella comunque
[...] dovuta.
Si è costituita la ed ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che il Sindaco, Parte_2 in base all'art. 15 L. 225/92, era autorità di protezione civile, e, pertanto, tenuto alla gestione delle relative emergenze, con connessi oneri finanziari;
ha dedotto che il era stato Parte_1 destinatario di parte dei fondi pervenuti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nella misura di Euro 43.473,86, di cui era stata richiesta relativa rendicontazione;
pertanto, nessuna ulteriore somma poteva essere richiesta alla anche perché i fondi di solidarietà di Pt_2 provenienza europea erano stati dirottati diversamente.
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 17/2023, pubblicata il 10.1.23, il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda avanzata dal nei confronti della e compensato le spese di lite. Parte_1 Parte_2
Il Tribunale ha osservato che i Comuni - a seguito del decreto n. 22 del 3.02.2012, con cui il
Presidente della a causa delle ingenti precipitazioni nevose, aveva dichiarato lo stato Parte_2 di emergenza su tutto il territorio regionale dal 3.02.2012 fino al 12.02.2012, autorizzando i Sindaci
a porre in essere tutte le iniziative necessarie volte al ripristino della situazione di normalità, prevedendo che gli oneri derivanti per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza sarebbero stati a carico del bilancio regionale - avrebbero dovuto fornire alla idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute, anche in base alle circolari Pt_2
3 emesse dalle competenti autorità di protezione civile a livello nazionale, e, comunque, in ragione delle elementari e minime norme di trasparenza che presiedono il buon andamento della azione amministrativa.
Il primo giudice ha quindi ritenuto che, fermo restando l'obbligo della di farsi carico del Pt_2 rimborso delle spese sostenute, non era stata fornita prova della trasmissione da parte del Parte_1
alla di idonea rendicontazione di tali spese.
[...] Parte_2
3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a Parte_1 mezzo pec il 9.7.23.
L'appellante ha lamentato: a) l'omessa o errata valutazione degli atti ad opera del primo giudice in punto di tempestiva e corretta rendicontazione effettuata dal;
b) la violazione Parte_1 dell'art. 115 CPC, non essendo stata contestata dalla la rendicontazione delle spese Parte_2 inoltrata dal Pt_1
Ha concluso chiedendo: “accogliere la domanda di manleva proposta dal nei Parte_1 confronti della per le somme dovute alla dichiarando tenuta Parte_2 Controparte_1 al pagamento la suddetta in persona del suo l.r.p.t., condannando il predetto Ente Parte_2
Pubblico al pagamento di quanto dovuto dall'odierno appellante alla pari ad Controparte_1
Euro 54.272,06, e o quella somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 15.11.23 si è costituita la ed ha eccepito l'inammissibilità Parte_2 del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza del 20.11.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata Parte_2
Non può ritenersi ricorrente nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 348 bis CPC, già esclusa dal
Consigliere istruttore con l'ordinanza del 14.12.23.
Quanto alla prospettata carenza di interesse dell'attuale appellante, ed alla asserita violazione del principio di pregiudizialità di cui all'art. 295 CPC, argomentata sull'inesistenza di una pronuncia di condanna del al pagamento di somme in favore della nella comparsa Pt_1 Controparte_1 depositata il 4.11.25 il ha precisato che il giudizio di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo già pendente innanzi al Tribunale di Isernia, nell'ambito del quale è stata originariamente proposta la domanda di manleva nei confronti della chiamata in causa è stato deciso Parte_2
4 con sentenza n. 31/24 del 19.1.24; detta sentenza ha rigettato l'opposizione proposta del Pt_1 con obbligo per quest'ultimo di pagare alla società ingiungente la somma di Euro 54.272,06, oltre le spese di lite, ed ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro
5.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 CPC.
Non è stato dedotto che la sentenza in questione sia stata impugnata, né la pur Parte_2 avendone la possibilità, ha svolto rilievi sul punto nelle note depositate il 19.11.25.
Può allora essere richiamato, prescindendo da ogni altra considerazione, l'insegnamento della
Suprema Corte a Sezioni Unite, a mente del quale, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 CPC (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 CPC, il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 CPC comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 CPC comma 2. (cfr. Cass. S.U. 21763/21).
5. Nel merito.
5.1 Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa o errata valutazione degli atti ad opera del primo giudice in punto di tempestiva e corretta rendicontazione effettuata dal
[...]
. Parte_1
Per meglio comprendere la censura, è utile ricordare come nella sentenza gravata venga dato conto che:
“l'unica documentazione di qualche rilievo sotto questo profilo è quella inviata a mezzo pec il
29.02.2012 dal alla in cui il Comune inoltrava un prospetto delle spese Parte_1 Pt_2
Cont sostenute, nel quale veniva indicata la somma di euro 30.612,21 (IVA compresa) per
Construction; tuttavia, non si comprende quale fosse la documentazione giustificativa di cui il disponesse per computare l'importo in questione, né risulta che in allegato alla citata pec Pt_1 vi fossero allegati da cui evincere l'ammontare delle spese e degli esborsi sostenuti;
-invero, sembra opportuno rilevare che a quella data neppure erano state emesse le fatture della
[...]
che sarebbero state emesse il successivo 10.07.2012 (fatture che, sicuramente, il Controparte_1 aveva l'onere di produrre alla ai fini della rendicontazione); Pt_1 Pt_2
5 -nemmeno sono indicate precisamente quali spese/esborsi (carburante per automezzi, approvvigionamento sale, personale spalaneve) fossero compresi nella somma di euro 30.612,21 riconosciuta alla o quale documentazione il Comune avesse visionato/valutato Controparte_1 per ritenere dovuti gli importi in esame, ad esempio: fatture emesse nei confronti di MD da altri fornitori, numero di unità di personale impiegato, ore di lavorazione, luoghi e date di intervento, spese ed esborsi sostenuti (a titolo esemplificativo, per approvvigionamento di sale);
-inoltre, tali elementi giustificativi non si evincono chiaramente neppure dalle successive fatture di
MD, allegate agli atti (che, comunque, hanno valenza meramente unilaterale), atteso che in quelle recanti nn. 1 e 3 vengono indicati i mezzi utilizzati, senza però precisare quali fossero i giorni e le ore in cui gli stessi erano stati adoperati (si evidenzia che, ad esempio, l'indicazione delle date era strettamente funzionale a comprendere se si trattasse di interventi compiuti durante lo stato di emergenza, in essere dal 3.02.2012 e fino al 12.02.2012, per complessivi 10 giorni), mentre nella fattura n. 2 viene riportata semplicemente la dicitura “fattura a corpo”, senza alcuna ulteriore specificazione
L'appellante sostiene che il avrebbe correttamente rendicontato alla le spese Pt_1 Parte_2 sostenute per l'emergenza neve, invocando il doc. 8 del fascicolo di primo grado, ed affermando che,
“dall'esame del suddetto documento, alla voce “mezzi” decimo rigo, testualmente è riportato: “
[...]
25.299,35 IVA 21% 5.321,86, totale 30.612,21”. Parte_4
Come si vede, la censura non è idonea a superare i puntuali e convincenti rilievi del Tribunale, che ha preso in esame il documento in questione evidenziandone le lacune.
Analoghe considerazioni valgono per le fatture.
5.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunciato la violazione dell'art. 115 CPC, non essendo stata contestata dalla la rendicontazione delle spese inoltrata dal Parte_2 Pt_1
Sul punto il Tribunale ha così motivato:
“non emerge da alcun atto che la abbia formalmente approvato il riparto del Parte_2
29.02.2012 redatto dal Comune;
anzi, nella Determina del Direttore Generale n. 12 del 12.06.2012 era chiaramente indicato che la non aveva ancora riconosciuto le spese sostenute per Pt_2
l'emergenza neve ed, in particolare, così testualmente si puntualizzava: “ravvisata la necessità nelle more della decisione finale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emanazione di specifici provvedimenti per il riconoscimento delle spese sostenute per l'emergenza neve di febbraio
2012, di mettere a disposizione le risorse finanziarie a copertura di almeno una parte delle spese vive quali carburante per gli automezzi utilizzati per l'emergenza anche privati, approvvigionamento sale, oneri per l'utilizzo dei personale sostenute dalle Amministrazioni Comunali a seguito Parte_5 degli eventi calamitosi di cui sopra, nella misura massima di euro 2.000.000,00”.
6 Si evince, quindi, che con tale determina la si era limitata ad erogare e ripartire tra i Comuni Pt_2 un acconto a titolo di spese vive sostenute, senza tuttavia approvare i rendiconti delle
Amministrazioni comunali, iter quest'ultimo da completarsi successivamente a fronte di analitica rendicontazione da parte dei Comuni (che, a loro volta, dovevano esigere dalle imprese la documentazione giustificativa).
Peraltro, non risulta comprovato che neppure Il abbia approvato -a seguito di effettiva Pt_1 rendicontazione- la spesa di euro 54.272,06, oggetto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'impresa; infatti, il Comune, con deliberazione n. 32 del 12.10.2012, avente ad oggetto
“approvazione documentazione istruttoria per l'erogazione in acconto delle spese vive sostenute”, si limitava a ritenere come spesa documentata la minor somma di euro 2.530,00 in favore di
[...]
riconosciuta quale acconto sulle fatture nn. 1 e “153”, specificando espressamente Controparte_1 che tale approvazione non costituiva “riconoscimento della legittimità delle pretese avanzate dalle ditte, né assunzione di impegno del relativo onere economico in capo all'Amministrazione
Comunale”.
Si tratta di valutazioni del tutto logiche e congruenti, non superate da convincenti argomentazioni di segno contrario, essendosi l'appellante limitato a dare una lettura di segno diverso della Determina n.
12 del 12.6.12 senza confutare quanto sopra rimarcato dal primo giudice, ed a richiamare giurisprudenza della Suprema Corte non attinente ai fini che qui interessano.
D'altra parte, la in prime cure ha contestato la pretesa di controparte, rimarcando, tra Parte_2
l'altro, la necessità di rendicontazione finale, essenziale per l'erogazione dei saldi (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio riassunto).
E' il caso di sottolineare, inoltre, che la sentenza del Tribunale di Isernia prima richiamata, con la Cont quale è stato definito il rapporto tra il e la non può essere Parte_1 Controparte_1 di per sé invocata, prescindendo da ogni altra considerazione, come fonte di prova di un credito di pari importo nei confronti della ancorato, come si è detto, ad obblighi di Parte_2 rendicontazione non osservati.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 127/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 256/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale civile di
Campobasso n. 17/2023, pubblicata il 10.1.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 processuali del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.997,00 (Euro
1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva, Euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge;
3) dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 27.11.25
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
8