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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 472/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGHE MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI GIANMARIO, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“A) accertare e dichiarare che la sig.ra ed il sono responsabili, Controparte_1 Controparte_2
in solido, della illegittima cremazione della salma di , madre di;
Persona_1 Parte_1
B) per l'effetto, condannare ed il in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 CP_2
risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo Parte_1
stesso patiti in nesso eziologico con la illegittima cremazione della salma della di lui madre, danni da quantificarsi nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
pagina 1 di 6 interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al saldo, e danno da mancata disponibilità e da ritardato pagamento;
C) con vittoria di spese”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_2
2. con vittoria di spese diritti ed onorari, per la liquidazione dei quali il sottoscritto avvocato si dichiara fin d'ora antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto introduttivo del presente giudizio conveniva il e Parte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della loro responsabilità ex art. 2043 c.c. per la Controparte_1
sofferenza patita a causa della cremazione della madre che era stata chiesta dalla sorella Persona_1 convenuta e che era stata autorizzata dall'ente comunale senza il consenso necessario dell'attore, in qualità di figlio della defunta, e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore rappresentava:
- che era deceduta in data 17.12.2020, lasciando quali parenti più stretti i due figli;
Persona_1
- che in data 19.12.2020 il Comune di aveva autorizzato la cremazione della salma, che era stata CP_2
effettuata in data 30.12.2020;
- che la domanda di cremazione era stata presentata dalla sola la quale non aveva Controparte_1
colposamente completato il modulo nella parte relativa alla presenza di altri parenti dello stesso grado;
- che il Comune di aveva colposamente autorizzato la cremazione pur in presenza di un modulo CP_2
di richiesta incompleto;
- di essere sempre stato contrario alla cremazione della madre;
- che la cremazione era stata autorizzata irregolarmente per colpa dei due convenuti;
- di aver subito un grave sconforto e turbamento interiore poiché la cremazione è atto contrario alle convinzioni etico-religiose proprie e della madre, ossia alla prescrizione della sepoltura mediante tumulazione secondo la religione cattolica;
- di aver subito danni non patrimoniali;
- che la procedura di negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo.
Con comparsa del 30.5.2023 si costituiva il il quale, contestata ogni responsabilità a Controparte_2
proprio carico, eccepito che la richiesta di cremazione costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto pagina 2 di 6 notorio con conseguente esclusiva responsabilità, civile e penale, del soggetto richiedente, ossia eccepita l'assenza di obblighi di verifica sulla veridicità della dichiarazione in capo Controparte_1 all'ente comunale, contestata la sussistenza dell'evento lesivo anche a fronte degli ultimi orientamenti religiosi in tema di cremazione cattolica, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree. non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
All'udienza del giorno 26.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
I danni chiesti da sono da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2043 c.c., sicché il Parte_1 danneggiato è onerato della prova dell'evento lesivo, del danno, della causalità tra evento e danno nonché della colpa del danneggiante. chiedeva il risarcimento del danno morale – da intendersi quale la sofferenza Parte_1
interiore e l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato – conseguente alle attività colpose di – “per non aver completato la compilazione del modulo concernente la richiesta di Controparte_1
autorizzazione alla cremazione, omettendo di dichiarare - nella parte ove si chiedeva di indicare il numero dei parenti dello stesso grado di chiamati ad esprimere la volontà o il dissenso Persona_1 alla cremazione - che esisteva un altro parente dello stesso grado” (p. 4 dell'atto di citazione) – e di
– “per non aver rilevato l'incompletezza della dichiarazione di e Controparte_2 Controparte_1 la conseguente inaccoglibilità/ineseguibilità della richiesta” (p. 4 dell'atto di citazione).
Sul punto, considerata la dimensione soggettiva e interiore del danno morale, giova evidenziare che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la gravità e la serietà della lesione dell'interesse della persona (cfr. C. Cass. n. 33276/2023: “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”).
Ebbene, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto non è stata provata l'ingiustizia dei fatti pagina 3 di 6 denunciati.
All'esito dell'istruttoria, si ritiene infatti che la prospettazione attorea non abbia trovato sufficienti riscontri probatori e, anzi, che siano emersi precisi e gravi elementi contrari a quanto prospettato dall'attore.
La cremazione è stata autorizzata con provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile in data 19.12.2020 ed è stata eseguita in data 30.12.2020, come risulta dal verbale di cremazione dei Servizi Cimiteriali di
(doc. 6 di parte attrice). CP_2
Anzitutto, giova precisare che non ha impugnato il provvedimento autorizzatorio del Parte_1
di di cui al doc. 5 di parte attrice;
invece, la parte attrice ha in questa sede lamentato CP_2 CP_2
l'ingiustizia della condotta dell'ente comunale il quale non aveva adeguatamente vigilato sulla compilazione della domanda di cremazione, presentata dalla sola sorella, nonché non aveva adeguatamente controllato la regolarità della domanda di cremazione. Nei confronti della sorella ha lamentato l'ingiustizia nell'aver presentato una domanda di cremazione incompleta.
Si ritiene che la mera irregolarità nella compilazione della domanda, da parte di e Controparte_1
l'omessa richiesta di integrazione documentale, nella parte relativa al numero dei familiari del defunto, da parte del non costituiscono di per sé eventi lesivi degli interessi del privato: il Controparte_2
privato – familiare estromesso dalla domanda di cremazione – non può pretendere il risarcimento del danno sulla base della sua sola estromissione dalla procedura autorizzatoria alla cremazione.
Non si ritiene meritevole di tutela risarcitoria il mero interesse alla “regolarità” della procedura autorizzativa;
è invece richiesto un quid pluris poiché, come noto, il danno-evento è ingiusto in presenza della compromissione seria e non futile di una posizione giuridica.
Nel caso di specie, la prova del danno-evento deve essere vagliata alla luce dei seguenti elementi probatori:
a) il teste amico della defunta, ricostruiva i momenti successivi al decesso e, in Tes_1
particolare, riferiva che il funerale si era svolto in data 19.12.2020 presso la Chiesa di San Gavino di
Bancali con la presenza di entrambi i figli di ossia l'odierno attore e Persona_1 Parte_1
l'odierna convenuta Controparte_1
Alla fine della celebrazione, il teste dichiarava che “la salma è stata portata al cimitero di Lei CP_2
sa se il sig. è andato al cimitero? Sì, penso di sì perché era il funerale della madre e quindi Pt_1 immagino di sì. (…) La benedizione alla salma è stata data all'uscita dalla chiesa”;
b) era a conoscenza della cremazione sin dai momenti immediatamente successivi al Parte_1 funerale: il teste riferiva di aver saputo della cremazione “circa una settimana dopo il funerale” Tes_1
pagina 4 di 6 perché “me lo ha detto , precisando che “nel momento in cui mi ha detto della cremazione, Pt_1 mi ha anche detto che ci è rimasto male, che non è stato bene dopo l'evento. Lei sa se sapeva Pt_1
o meno della cremazione al momento del funerale? No, non lo sapeva. Come fa a dirlo? Lo dico perché, quando abbiamo parlato dopo il funerale, lui ha anche aggiunto che non lo sapeva”.
c) la cremazione della salma è avvenuta in data 30.12.2020, ossia circa dieci giorni dopo il funerale di
Persona_1
Così ricostruiti i giorni immediatamente successivi al decesso, si ritiene che la prospettazione attorea non sia compatibile con quanto emerso in sede testimoniale.
Infatti, è emerso che aveva partecipato al funerale della madre e che, dopo la Parte_1
celebrazione, si era recato al cimitero. Come anche riferito dal teste, l'attore era molto legato alla madre, sicché può presumersi secondo la comune esperienza che egli era interessato e coinvolto rispetto alle decisioni relative alla salma della madre.
L'attore nulla riferiva in ordine alle concrete modalità di gestione della salma, allegando genericamente di essere stato contrario alla cremazione.
Ebbene, secondo il principio indiziario e in applicazione delle massime di comune esperienza, si può desumere che già al cimitero in data 19.12.2020, aveva avuto conoscenza del fatto Parte_1
che la salma non sarebbe stata sepolta, bensì sarebbe stata cremata.
Una volta giunto al cimitero, l'attore aveva certamente avuto cognizione della mancata sepoltura della salma (che, appunto, non era stata tumulata, ma era stata messa a disposizione dei Servizi cimiteriali per la futura cremazione); e, nei dieci giorni successivi, l'attore avrebbe potuto evitare la cremazione attivandosi per far valere la propria volontà, in primis, nei confronti del e, in Controparte_2
secundis, nei confronti della sorella.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le condotte denunciate non abbiano assunto i connotati dell'ingiustizia e della lesività dell'interesse altrui in quanto avrebbe potuto Parte_1
evitare la cremazione prontamente attivandosi nei confronti dell'autorità preposta.
In altre parole, in questa sede sta lamentando una serie di irregolarità procedurali Parte_1
relative all'autorizzazione alla cremazione, che tuttavia non hanno compromesso alcun diritto soggettivo dell'attore in quanto egli ben avrebbe potuto attivarsi per avviare le pratiche di sepoltura e/o per rappresentare all'ente comunale la propria volontà.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014,
pagina 5 di 6 scaglione sino a 26.000,00, valori minimi considerata la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta la fase decisionale attesa la forma semplificata della decisione, si liquidano in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a favore di CP_2
da distrarsi a favore di avv. Dettori dichiaratosi antistatario.
[...]
Nulla da rifondere nei confronti di in quanto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_2 per la somma di € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Dettori dichiaratosi antistatario.
Sassari, 26.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 472/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COGHE MARCO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DETTORI GIANMARIO, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“A) accertare e dichiarare che la sig.ra ed il sono responsabili, Controparte_1 Controparte_2
in solido, della illegittima cremazione della salma di , madre di;
Persona_1 Parte_1
B) per l'effetto, condannare ed il in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 CP_2
risarcimento in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo Parte_1
stesso patiti in nesso eziologico con la illegittima cremazione della salma della di lui madre, danni da quantificarsi nella misura di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre
pagina 1 di 6 interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al saldo, e danno da mancata disponibilità e da ritardato pagamento;
C) con vittoria di spese”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“1. rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e diritto e per l'effetto mandare assolta
l'Amministrazione comunale di in persona del Sindaco pro tempore, da ogni avversa pretesa;
CP_2
2. con vittoria di spese diritti ed onorari, per la liquidazione dei quali il sottoscritto avvocato si dichiara fin d'ora antistatario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto introduttivo del presente giudizio conveniva il e Parte_1 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della loro responsabilità ex art. 2043 c.c. per la Controparte_1
sofferenza patita a causa della cremazione della madre che era stata chiesta dalla sorella Persona_1 convenuta e che era stata autorizzata dall'ente comunale senza il consenso necessario dell'attore, in qualità di figlio della defunta, e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, l'attore rappresentava:
- che era deceduta in data 17.12.2020, lasciando quali parenti più stretti i due figli;
Persona_1
- che in data 19.12.2020 il Comune di aveva autorizzato la cremazione della salma, che era stata CP_2
effettuata in data 30.12.2020;
- che la domanda di cremazione era stata presentata dalla sola la quale non aveva Controparte_1
colposamente completato il modulo nella parte relativa alla presenza di altri parenti dello stesso grado;
- che il Comune di aveva colposamente autorizzato la cremazione pur in presenza di un modulo CP_2
di richiesta incompleto;
- di essere sempre stato contrario alla cremazione della madre;
- che la cremazione era stata autorizzata irregolarmente per colpa dei due convenuti;
- di aver subito un grave sconforto e turbamento interiore poiché la cremazione è atto contrario alle convinzioni etico-religiose proprie e della madre, ossia alla prescrizione della sepoltura mediante tumulazione secondo la religione cattolica;
- di aver subito danni non patrimoniali;
- che la procedura di negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo.
Con comparsa del 30.5.2023 si costituiva il il quale, contestata ogni responsabilità a Controparte_2
proprio carico, eccepito che la richiesta di cremazione costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto pagina 2 di 6 notorio con conseguente esclusiva responsabilità, civile e penale, del soggetto richiedente, ossia eccepita l'assenza di obblighi di verifica sulla veridicità della dichiarazione in capo Controparte_1 all'ente comunale, contestata la sussistenza dell'evento lesivo anche a fronte degli ultimi orientamenti religiosi in tema di cremazione cattolica, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree. non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
All'udienza del giorno 26.3.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta.
I danni chiesti da sono da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2043 c.c., sicché il Parte_1 danneggiato è onerato della prova dell'evento lesivo, del danno, della causalità tra evento e danno nonché della colpa del danneggiante. chiedeva il risarcimento del danno morale – da intendersi quale la sofferenza Parte_1
interiore e l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato – conseguente alle attività colpose di – “per non aver completato la compilazione del modulo concernente la richiesta di Controparte_1
autorizzazione alla cremazione, omettendo di dichiarare - nella parte ove si chiedeva di indicare il numero dei parenti dello stesso grado di chiamati ad esprimere la volontà o il dissenso Persona_1 alla cremazione - che esisteva un altro parente dello stesso grado” (p. 4 dell'atto di citazione) – e di
– “per non aver rilevato l'incompletezza della dichiarazione di e Controparte_2 Controparte_1 la conseguente inaccoglibilità/ineseguibilità della richiesta” (p. 4 dell'atto di citazione).
Sul punto, considerata la dimensione soggettiva e interiore del danno morale, giova evidenziare che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la gravità e la serietà della lesione dell'interesse della persona (cfr. C. Cass. n. 33276/2023: “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa”).
Ebbene, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto non è stata provata l'ingiustizia dei fatti pagina 3 di 6 denunciati.
All'esito dell'istruttoria, si ritiene infatti che la prospettazione attorea non abbia trovato sufficienti riscontri probatori e, anzi, che siano emersi precisi e gravi elementi contrari a quanto prospettato dall'attore.
La cremazione è stata autorizzata con provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile in data 19.12.2020 ed è stata eseguita in data 30.12.2020, come risulta dal verbale di cremazione dei Servizi Cimiteriali di
(doc. 6 di parte attrice). CP_2
Anzitutto, giova precisare che non ha impugnato il provvedimento autorizzatorio del Parte_1
di di cui al doc. 5 di parte attrice;
invece, la parte attrice ha in questa sede lamentato CP_2 CP_2
l'ingiustizia della condotta dell'ente comunale il quale non aveva adeguatamente vigilato sulla compilazione della domanda di cremazione, presentata dalla sola sorella, nonché non aveva adeguatamente controllato la regolarità della domanda di cremazione. Nei confronti della sorella ha lamentato l'ingiustizia nell'aver presentato una domanda di cremazione incompleta.
Si ritiene che la mera irregolarità nella compilazione della domanda, da parte di e Controparte_1
l'omessa richiesta di integrazione documentale, nella parte relativa al numero dei familiari del defunto, da parte del non costituiscono di per sé eventi lesivi degli interessi del privato: il Controparte_2
privato – familiare estromesso dalla domanda di cremazione – non può pretendere il risarcimento del danno sulla base della sua sola estromissione dalla procedura autorizzatoria alla cremazione.
Non si ritiene meritevole di tutela risarcitoria il mero interesse alla “regolarità” della procedura autorizzativa;
è invece richiesto un quid pluris poiché, come noto, il danno-evento è ingiusto in presenza della compromissione seria e non futile di una posizione giuridica.
Nel caso di specie, la prova del danno-evento deve essere vagliata alla luce dei seguenti elementi probatori:
a) il teste amico della defunta, ricostruiva i momenti successivi al decesso e, in Tes_1
particolare, riferiva che il funerale si era svolto in data 19.12.2020 presso la Chiesa di San Gavino di
Bancali con la presenza di entrambi i figli di ossia l'odierno attore e Persona_1 Parte_1
l'odierna convenuta Controparte_1
Alla fine della celebrazione, il teste dichiarava che “la salma è stata portata al cimitero di Lei CP_2
sa se il sig. è andato al cimitero? Sì, penso di sì perché era il funerale della madre e quindi Pt_1 immagino di sì. (…) La benedizione alla salma è stata data all'uscita dalla chiesa”;
b) era a conoscenza della cremazione sin dai momenti immediatamente successivi al Parte_1 funerale: il teste riferiva di aver saputo della cremazione “circa una settimana dopo il funerale” Tes_1
pagina 4 di 6 perché “me lo ha detto , precisando che “nel momento in cui mi ha detto della cremazione, Pt_1 mi ha anche detto che ci è rimasto male, che non è stato bene dopo l'evento. Lei sa se sapeva Pt_1
o meno della cremazione al momento del funerale? No, non lo sapeva. Come fa a dirlo? Lo dico perché, quando abbiamo parlato dopo il funerale, lui ha anche aggiunto che non lo sapeva”.
c) la cremazione della salma è avvenuta in data 30.12.2020, ossia circa dieci giorni dopo il funerale di
Persona_1
Così ricostruiti i giorni immediatamente successivi al decesso, si ritiene che la prospettazione attorea non sia compatibile con quanto emerso in sede testimoniale.
Infatti, è emerso che aveva partecipato al funerale della madre e che, dopo la Parte_1
celebrazione, si era recato al cimitero. Come anche riferito dal teste, l'attore era molto legato alla madre, sicché può presumersi secondo la comune esperienza che egli era interessato e coinvolto rispetto alle decisioni relative alla salma della madre.
L'attore nulla riferiva in ordine alle concrete modalità di gestione della salma, allegando genericamente di essere stato contrario alla cremazione.
Ebbene, secondo il principio indiziario e in applicazione delle massime di comune esperienza, si può desumere che già al cimitero in data 19.12.2020, aveva avuto conoscenza del fatto Parte_1
che la salma non sarebbe stata sepolta, bensì sarebbe stata cremata.
Una volta giunto al cimitero, l'attore aveva certamente avuto cognizione della mancata sepoltura della salma (che, appunto, non era stata tumulata, ma era stata messa a disposizione dei Servizi cimiteriali per la futura cremazione); e, nei dieci giorni successivi, l'attore avrebbe potuto evitare la cremazione attivandosi per far valere la propria volontà, in primis, nei confronti del e, in Controparte_2
secundis, nei confronti della sorella.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le condotte denunciate non abbiano assunto i connotati dell'ingiustizia e della lesività dell'interesse altrui in quanto avrebbe potuto Parte_1
evitare la cremazione prontamente attivandosi nei confronti dell'autorità preposta.
In altre parole, in questa sede sta lamentando una serie di irregolarità procedurali Parte_1
relative all'autorizzazione alla cremazione, che tuttavia non hanno compromesso alcun diritto soggettivo dell'attore in quanto egli ben avrebbe potuto attivarsi per avviare le pratiche di sepoltura e/o per rappresentare all'ente comunale la propria volontà.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il DM n. 55/2014,
pagina 5 di 6 scaglione sino a 26.000,00, valori minimi considerata la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta la fase decisionale attesa la forma semplificata della decisione, si liquidano in €
2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a favore di CP_2
da distrarsi a favore di avv. Dettori dichiaratosi antistatario.
[...]
Nulla da rifondere nei confronti di in quanto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 Controparte_2 per la somma di € 2.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi a favore di avv. Dettori dichiaratosi antistatario.
Sassari, 26.3.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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