Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 320/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
(BR) e (C.F. ), nata il Parte_2 C.F._2
05/10/1966 a BRINDISI (BR), rappresentati e difesi dall'avv.
CICCARELLI GIUSEPPE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la moglie, insieme alla figlia continuerà ad Persona_1 abitare la casa coniugale in Vasto al Viale Polo Marco n. 59 (con le relative pertinenze ed arredi), della quale è peraltro proprietaria esclusiva avendo ricevuto l'immobile in seguito a donazione, mentre il marito trasferirà altrove la propria residenza prelevando gli effetti personali;
3. il padre verserà alla madre un contributo mensile di € 300,00
(trecento) per il mantenimento della figlia fino Persona_1 alla sua completa indipendenza economica. La somma è soggetta a
4. le spese straordinarie per la figlia saranno a Persona_1 carico del padre fino a quando la madre non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa ovvero non saranno favorevolmente mutate le sue condizioni reddituali e/o economiche. Verificandosi una di tali situazioni le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno fino alla completa indipendenza economica della figlia. Resta bene inteso che per dette spese straordinarie i genitori faranno riferimento, per la loro individuazione, alle linee guida indicate dal CNF di cui hanno preso lettura e che dichiarano di condividere;
5. il marito verserà alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00 (duecento) fino a quando la moglie non troverà una stabile occupazione lavorativa ovvero non saranno favorevolmente mutate le sue condizioni reddituali e/o economiche. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
6. il contributo per il mantenimento della figlia e l'assegno di mantenimento per la moglie come sopra determinati saranno versati dall'obbligato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante accredito sul conto corrente n. [...] accesso presso la Banca Fideuram ed intestato alla moglie;
7. la moglie preleverà mensilmente gli importi non corrisposti dal marito nel termine stabilito al punto 6 dai depositi presso Banca
Fideuram a scalare sulla quota pari ad € 50.000,00 (cinquantamila) di cui il marito è titolare;
8. i ricorrenti precisano infine che l'automobile targata EX264TS, la moto targata EY84134 ed il ciclomotore targato X3N75L resteranno in esclusiva proprietà del marito, già intestatario presso i pubblici registri (PRA); mentre l'automobile targata FW874PC resterà in esclusiva proprietà della moglie, già intestataria presso i pubblici registri (PRA)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
che si sono sposati a Brindisi il 22/12/1990, Parte_2 hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia (maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente).
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a Brindisi Parte_2 il 22/12/1990, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Brindisi al n. 508, parte II, serie A dell'anno 1990; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini