Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
Martina Brizzi, all'odierna udienza del 10 giugno 2025, all'esito della discussione, pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20952/2022 R.G. vertente
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guarino Emanuele, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
, nata a Napoli il [...], in [...] e nella Controparte_2 qualità di eredi del sig. Persona_1
nonché CF Controparte_3
, in persona del suo legale rapp.te p.t. dom.to in Roma alla P.IVA_1
Via Ciro il Grande n 21;
RESISTENTI CONTUMACI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
Tribunale di Napoli, la sig.ra conveniva in giudizio i Parte_1 sig.ri e in proprio e/o nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 eredi del sig. esponendo: Persona_1
− di aver lavorato per i resistenti, nonché per il sig. Persona_1
oggi defunto, continuativamente ed ininterrottamente dal 01.05.2019 all'08.05.2021, e precisamente: dall'1.05.2019 al 27.07.2020 senza regolare contratto di lavoro, nonché, dal 28.07.2020 all'8.05.2021
(allorquando, a seguito del decesso del sig. le veniva Persona_1
comunicato dai resistenti il licenziamento orale) con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, per 26 ore settimanali, liv. A del CCNL di categoria, con mansioni di badante non convivente;
− di aver svolto le mansioni di badante e colf, presso l'abitazione dei sig.ri e , osservando il seguente Persona_1 Controparte_2
orario: 1) per un primo periodo, dal 01/05/2019 al 31/01/2020, dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00, a fronte di una retribuzione mensile pari ad euro 500,00; 2) e dall'1.2.2020 sino all'08/05/2021, dal lunedì al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 13.00 del giorno successivo per una retribuzione pari ad euro 700,00;
− che in particolare si era occupata di pulire e riordinare la casa, di cucinare i pranzi e le cene (che lasciava ai coniugi pronte per il consumo) e soprattutto si prendeva cura del sig. Persona_1 aiutandolo ed assistendolo negli spostamenti all'interno dell'abitazione, della cura dell'igiene personale, somministrandogli i farmaci prescritti dai medici;
− di aver ricevuto direttive circa l'attività lavorativa svolta dalla sig.ra e dal sig. i quali stabilivano in Controparte_2 Controparte_1
quali giorni doveva essere resa la prestazione lavorativa, stabilivano unilateralmente l'orario di lavoro e concedevano eventuali permessi per allontanarsi dal posto di lavoro e/o modificare l'orario della prestazione lavorativa;
− che il sig. corrispondeva nelle mani della Controparte_1
lavoratrice la retribuzione mensile;
2 − di non aver percepito nella giusta misura la retribuzione diretta per lavoro ordinario e di non aver ricevuto alcunché a titolo di indennizzo festività e permessi retribuiti;
− di non aver mai goduto, durante l'intera durata del rapporto di lavoro, di alcun giorno di ferie nonostante il CCNL di categoria preveda 26 giorni di ferie per ciascun anno lavorato;
− di non aver percepito la 13ma mensilità e di non aver ricevuto nulla a titolo di mancato preavviso, lamentando l'omesso versamento dei contributi all' per il periodo dal 1.05.2019 all'08.05.2021, pur CP_3
essendo parzialmente regolarizzato il rapporto lavorativo dall'08.07.2020 all'08.05.2021;
Tanto premesso concludeva nei seguenti termini:
1) accertare e dichiarare che tra la ricorrente ed i resistenti, in proprio e n.q. di eredi del sig. in solido tra loro e/o ognuno per Persona_1 quanto di ragione è esistito un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094
c.c. e segg. a far data dal 01/05/2019 all'08/05/2021, con orario full time – e diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello AS del CCNL di settore dal 01/05/2019 al 31/01/2020; e diritto all'inquadramento al livello BS badante non convivente dal 01/01/2020 all'08/05/2021; accertare e dichiarare che lo stesso è terminato per volontà unica ed esclusiva dei resistenti;
2) per l'effetto condannare i resistenti, in proprio e/o n.q. di eredi del sig.
in solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione al Persona_1 pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze di retribuzione maturate in corso di rapporto pari ad € 27.760,63 come da conteggio allegato per i titoli di cui al presente ricorso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di della maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare in ogni caso i resistenti in solido tra loro e/o ognuno per quanto di ragione al pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
I convenuti ritualmente citati in giudizio non si costituivano, restando contumaci.
A seguito della prima udienza il 07.06.2023, tenutasi in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la prova della notifica e, successivamente, è
3 stata rinviata all'udienza del 29.11.23 per consentire alla parte ricorrente il deposito del certificato di residenza delle parti resistenti.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi.
All'odierna udienza, depositato il ricorso in originale, la causa è stata discussa e decisa con sentenza letta in udienza.
1. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
2. Va dichiarata la contumacia delle parti resistenti, che non si sono costituite, pur essendo state ritualmente citate in giudizio.
3. La parte ricorrente, inoltre, come precisato nelle note del 4 marzo
2025 non ha notificato il ricorso all' in quanto ha rinunziato CP_3 alla domanda proposta in ricorso nei confronti dell' CP_3
4. Va premesso che - operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c. - spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato.
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur
4 minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria.
Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva accertato che i rapporti di lavoro, formalmente qualificati come di collaborazione a progetto, si erano di fatto svolti secondo modalità e contenuti propri del lavoro subordinato;
in particolare, gli indici rilevatori della subordinazione, erano rappresentati dalle direttive impartite ai lavoratori, dalla previsione di un compenso fisso mensile, dall'osservanza di un orario di lavoro determinato, dall'assenza di rischio economico, dal carattere standardizzato delle mansioni e, infine, dal collegamento e dall'integrazione tra le mansioni svolte dai numerosissimi collaboratori). (Cass. civ. Sez. VI –
Lavoro Ord., 26/05/2021, n. 14530).
Occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 5645 del 09/03/2009; Cass.
8.4.2015 n. 7024), secondo cui “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.”
Come noto, gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal
5 datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis
Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Va premesso, inoltre, che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia
6 stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita
(Cass., 2.6.82, n. 3357).
Per quanto concerne la domanda relativa alle mansioni superiori, rispetto all'inquadramento contrattuale, va premesso, in linea di principio, che - in applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc. - il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005).
La domanda di inquadramento superiore esige difatti il preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
quindi, richiede l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il successivo raffronto tra le mansioni di fatto svolte dal lavoratore e quelle previste dalla contrattazione collettiva in relazione all'inquadramento rivendicato e a quello posseduto (Cass. civ., sez. lav., 28-04-2015, n. 8589; Cass. civ., sez. lav., 30-10-2008, n. 26234;
Cass. civ., sez. lav., 06-03-2007, n. 5128.). L'inquadramento del lavoratore subordinato presuppone, dunque, un accertamento che può essere suddiviso in tre fasi: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento in fatto delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) la verifica della riconducibilità di tali mansioni al profilo descritto nella declaratoria contrattuale. (cfr: Cass. n.
20272/2010; Cass. 26234/2008; Cass. n. 8589/2015).
Va osservato, inoltre, che, in merito alla domanda di lavoro straordinario, la giurisprudenza è particolarmente rigorosa. (cfr.: sul punto: Cass civ., sez. lav., 14 agosto 1998, n. 8006 secondo cui: " Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. "; Cass.
7 civ., 3 marzo 1987, n. 2241, secondo cui: "La prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 c. c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. "; nonche: Cass., sez. lav., 25-05-2006, n. 12434, secondo cui: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, e la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente
e logicamente motivato”).
Si rammenta che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass. lav. 21.4.93,
n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
5. Tanto premesso, ai fini del decidere appare opportuno riportare le dichiarazioni testimoniali.
Il teste, , sentito all'udienza del 17.09.2024, ha Testimone_1
riferito quanto segue:
“… Sono indifferente. Lavoro come badante. Conosco la parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per un sig presso CP_1 un'abitazione sita nella zona quattro giornate, zona Vomero. Non ricordo esattamente la via né il cognome del sig . Abbiamo CP_1
lavorato insieme da maggio 2019 fino a maggio 2021, anzi mi correggo ho lavorato da maggio 2020 ma non ricordo fino a quando. Io ho lavorato solo una volta a settimana per sostituire la ricorrente. Io ho
8 visto lavorare la ricorrente da Gennaio 2020 ma non ricordo fino a quando. Davo il cambio alla ricorrente. Nella casa c'era una coppia di signori anziani, e talvolta veniva il figlio per controllare, il CP_1
quale mi pagava. Non ho visto chi pagava la ricorrente. La ricorrente lavorava dalle 8.30 alle 13.30, tutti i giorni, tranne la domenica. Tanto so perché me l'ha riferito la ricorrente, la quale mi ha riferito tutte le medicine che dovevo somministrare al sig. padre del sig Per_1
Io sostituivo la ricorrente la domenica. Per quanto so, la CP_1
ricorrente ha percepito euro 700 al mese. Non so se la ricorrente abbia lavorato in orari ulteriori rispetto a quelli riferiti. La ricorrente cucinava, puliva la casa e la persona anziana. Non so nulla circa le ferie. Non so perché la ricorrente non ha più lavorato. Non ricordo esattamente il periodo di lavoro. ”
La teste, sentita all'udienza del 17.09.2024, ha Testimone_2 riferito quanto segue: “… Sono indifferente. Lavoro come addetta alle pulizie. Conosco la parte ricorrente perché siamo amiche da tanto tempo. Ora la signora lavora al nord Italia, ma prima ha lavorato a
Napoli, in zona Quattro giornate, alla Via Gino Doria n. 112; tanto so perché ci vedevamo, in quanto anche io lavoravo in zona, Via Paesiello.
Per quanto ricordo, ho incontrato la ricorrente nell'inverno 2020, ma già la conoscevo prima. Mi ha riferito che lavorava dal sig
[...]
e sono salita nella casa del datore di lavoro solo una volta per Per_1
portarle del cibo. La ricorrente mi ha riferito che lavorava per il sig dal 2019 fino al 2021. Ricordo che la incontravo alle sette di Per_1
mattina. So che la ricorrente lavorava dalle 7 di mattina fino alle 13.
Inoltre, mi ha riferito che tornava anche la sera , ma non conosco gli orari precisi della sera. Io lavoravo vicino alla ricorrente e, dunque, la incontravo. La ricorrente faceva la badante del sig e della moglie, Per_1
sig . So che avevano un figlio che incontravo per strada. Per_2 CP_1
La ricorrente mi ha riferito che guadagnava 700 euro al mese. Nulla so circa le ferie. So che il sig è morto e non so perché la ricorrente Per_1 non ha più lavorato.”
9 6. Le citate risultanze istruttorie non consentono di ritenere confermate le allegazioni di cui al ricorso, né è possibile calcolare eventuali differenze retributive.
Le dichiarazioni dei testi, difatti, risultano sono generiche e carenti circa i requisiti indefettibili della subordinazione.
In particolare, il primo teste non ha riferito il cognome del datore di lavoro, ove ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, né ha dichiarato con precisione il periodo di lavoro, in cui la parte ricorrente avrebbe prestato la sua attività lavorativa dedotta in ricorso.
Tale teste, inoltre, ha dichiarato di aver sostituito per una volta a settimana la ricorrente e dunque non ha avuto una conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto ha riferito delle circostanze apprese dalla stessa ricorrente.
Tale teste, inoltre, ha riferito di non ricordare neppure la l'indirizzo presso cui ha dichiarato di aver lavorato. Nulla ha riferito il primo teste, inoltre, in merito al dedotto lavoro prestato di sera.
Anche la seconda testimone, sebbene più precisa circa l'indirizzo dell'abitazione dei resistenti, ha reso una deposizione lacunosa in merito al periodo di lavoro e ha riferito circostanze apprese dalla stessa ricorrente.
La genericità delle dichiarazioni dei testi non permette di individuare il periodo di lavoro, l'orario del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, né tantomeno il potere direttivo in capo al datore di lavoro.
Le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla parte ricorrente non risulta neppure confortata dalla documentazione versata in atti, in quanto, dall'estratto contributivo richiesto dal Tribunale non emerge il versamento di contributi e dunque non risulta comprovato che il sig. Persona_1
deceduto, (secondo le allegazioni del ricorso) abbia presentato domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro nel luglio 2020.
In conclusione, la genericità, le lacune delle testimonianze non consentono di ritenere raggiunta la prova circa il periodo di lavoro, la continuità dell'attività svolta, le mansioni, l'orario di lavoro nonché i fondamentali
10 requisiti dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro (cd. eterodeterminazione della prestazione lavorativa ), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
7. Per tali motivi, in conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese tenuto conto della contumacia delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli - dott.ssa Martina Brizzi - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese Napoli, il 10 giugno 2025
Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza letta in udienza e depositata in formato digitale, a con firma digitale il
10/06/2025 in Cancelleria
11