Articolo 10 della Legge 10 dicembre 1957, n. 1188
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 gennaio 1958
Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente dell'istituto;
b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;
c) dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'art. 7;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio.
I suoi componenti possono essere rieletti.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1958