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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. DR LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3121/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso- scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Parte_1 C.F._1
TA
- ricorrente - contro
C.F. ), residente in Ragusa, nella Controparte_1 C.F._2 via Marzabotto n. 7
- resistente contumace -
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
Conclusioni: parte ricorrente precisava le conclusioni all'udienza del 6/3/2025 ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.-sede.
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/11/2024 e successivamente notificato, Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, con
[...]
a IT (RG) il 28.9.2017, rappresentando che dalla loro unione Controparte_1 non erano nati figli, che i coniugi erano separati dal 18.1.2023 e la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Ragusa con decreto del 2.2.2023.
La ricorrente, deducendo che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva con la pronuncia di scioglimento del matrimonio, di confermare la rinuncia al reciproco mantenimento, già espressa in sede di separazione. pagina 1 di 3 Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si costituiva in giudizio, sicché, all'udienza Controparte_1 del 6.3.2025, innanzi al giudice delegato, ex art. 473-bis.22 c.p.c., veniva sentita soltanto la ricorrente.
Alla predetta udienza, dichiarava che non era possibile alcuna Parte_1 riconciliazione tra i coniugi, per cui nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del coniuge e ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice delegato, invitata la parte presente a precisare le conclusioni, si riservava di riferire al Collegio, previo parere del P.M..
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio inter partes è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento, inizialmente contenzioso, sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono separati dall'udienza del
18.1.2023, mentre la loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Ragusa con decreto del 2/2/2023.
La ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate in separazione “ovvero che nessuno pretende nulla dall'altro a titolo di mantenimento”.
Non essendo nati figli dalla coppia e tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha effettuato altre richieste, né parte resistente si è costituita, va accolta la domanda di Parte_1
pronunciando lo scioglimento del matrimonio inter partes senza alcun'altra
[...] disposizione, avendo la ricorrente dichiarato che le parti sono economicamente indipendenti.
Data la natura della controversia e stante la contumacia del resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3121/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
a IT (RG) il 28.9.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune al n. 83, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2017, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Prende atto della rinuncia all'assegno divorzile.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 27.10.2025 pagina 2 di 3 IL GIUDICE EST.
Dott.ssa DR Levanti
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Pulvirenti
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